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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 luglio 2025

Cassazione n. 28162/2025

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INANZA sul ricorso iscritto al n. 6390/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al ricorso, [OSCURATO:EMAIL]; contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE,in persona del Direttore pro tempore, domiciliat e in Roma alla v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lerappresenta e difende; –controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA], INDUSTRIA, ARTIGIANATO E [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], INDUSTRIA, ARTIGIANATO E [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Cartelle di pagamento - intimati - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 370/2021, depositata in data 28/07/2021; udita la relazione della causa, tenuta nell’ adunanza camerale del l’1 luglio 2025,del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava, davanti alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso (CTP), 20 cartelle di pagamento per diversi tributi relativi agli anni dal 2007 al 2013.

2. La C TP , in contraddittorio con l' A genzia delle entrate - Riscossione, l'Agenzia delle entrate, D irezione provinciale di Chieti e Direzione provinciale di Campobasso, la Camera di Commercio di Chieti e la Camera di Commercio di Campobasso nonché il Consorzio di bonifica DestraTrigno e [OSCURATO:PERSONA], accoglieva in parte il ricorso, in riferimento a 10 cartelle.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delMolise (CTR) accoglieva l'appello incidentale dell’Agenzia delle entrate - Riscossione e dell'Agenzia delle entrate mentr e rigettava l’appello principale della società contribuente.

In particolare , per quanto riguarda l'appello incidentale proposto dalle agenzie fiscali, evidenziava che la notifica delle cartelle fosse ritualmente provata in quanto la contestazione di conformità all'originale, ex art . 2712 c . c ., formulata dalla società in relazione alle relate di notifica prodottein copia, era del tutto generica mancando ogni indicazione dei motivi per i quali le copie esibite dovessero essere valutate come non conformi agli originali, e riteneva che dai documenti prodotti emergesse la prova della corretta notifica anche delle 10 cartelle esattoriali per le quali i primi giudici avevano accolto il ricorso; quanto al rigetto dell'appello principale della società, ne evidenziaval'infondatezza specificando che la notifica delle cartelle esattoriali era avvenuta ai sensi dell'art. 26, primo com ma , seconda parte,d.P.R. n. 602 del 1973 , senza quindi che sull'agenzia incombesse l'onere di depositare in giudizio, oltre all'avviso di ricevimento , anche la copia della cartella, anche perché la parte non aveva contestato che il contenuto del plico non corrispondesse a quanto rappresentato nella busta; in merito all’eccezione di prescrizione evidenziava che la doglianza non era stata affrontata nell'atto per cui doveva ritenersiche il contribuente, non avendola riproposta, vi avesse rinunciato e comunque che l'eccezione fosse infondata.

4. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria.

L e agenzie fiscali resistono con controricorso.

La causa, anche a seguito di istanze di fissazione,è stata avviata all’adunanza camerale exart. 380-bis.1 c.p.c. dell’1 luglio 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché,sotto il profilo dell'art. 360,primo comma, n . 4 c . p . c . , la violazione dell'art . 112 c.p.c.e, sotto il profilo dell'art . 360 , primo comma , n . 3 c . p . c . , la violazione dell'art. 26 d .

P .

R . n. 602 d el 1973 ; la ricorrente deduce di aver, in primo grado e in appello, contestato il contenuto della busta spedita, con conseguente onere probatorio a carico dell’amministrazione, fatto che la CTR non avrebbe esaminato.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4c.p.c., si deduce violazione de ll’art. 112 c.p.c. avendo la CTR omesso di pronunciarsi sul secondo motivo dell’appello, con cui era dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 lett. b - bis d.P.R. n. 600 del 1973 e la irregolare notifica delle cartelle di pagamento in quanto non sarebbe stato provato l’invio della raccomandata informativa, con particolare riferimento alla denunciata mancanza di firma sull’avviso di ricevimento relativo alla cartella n. 02720160000222654.

Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli art t. 20 d.lgs. n. 472 del 1997, 2948 n. 4 e 2946 c.c.,la violazione dell’art. 18 della legge n. 580 del 1993, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, censurando la decisione che ha rigettato la doglianza di prescrizione laddove:a) non ha tenuto conto che interessi e sanzioni sono soggetti a prescrizione quinquennale;b) alcune cartelle hanno ad oggetto pretese tributarie soggette a prescrizione quinquennale, quali i diritti annuali della Camera di commercio; c) analoghe considerazioni valgono per i contributidovuti al Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi soggetti a prescrizione quinquennale in ragione della loro natura di obbligazioni periodiche.

Conil quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli ar tt. 2 712 e 2719 c.c.

Si censura la decisione relativa all’accoglimento dell’appello incidentale, in quanto:a) l' A genzia delle entrate non h a depositato le cartelle opposte ma solo gli avvisi di ricevimento delle relate di notifica; b) ha errato nel ritenere inidoneo il disconoscimento de gli avvisi di ricevimento prodotti in copia e ha errato nel considerare una serie di elementi presuntivi, quali il pagamento parziale dei crediti incorporati nelle cartelle, idoneia costituire prova dell'avvenuta conoscenza.

2. Preliminarmente occorre evidenziare che le agenzie fiscali nel proprio controricorso hanno segnalato che la cartella di pagamento n. 02720100002005536, avendo i requisiti di legge, è stata oggetto di annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021 convertito nella l. n. 69 del 2021, trattandosi di debito di importo residuo inferiore a 5.000 €, ciò determinando la parziale cessazione della materia del contendere.

L’art. 4, comma 4, citato ha sancito l'annullamento dei debiti inferiori ad euro 5.000,00 (comprensivi di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) purché il contribuente abbia nell'anno 2019 un reddito inferiore ad euro 30.000,00.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, delD.M. 14 luglio 2021, di attuazione del sopra riportato decreto, l'annullamento dei debiti «è effettuato alla data del 31 ottobre 2021», relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall'Agenzia delle entrate, per cui i debiti oggetto di stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.

Deve ritenersi che quanto evidenziato dall’Avvocatura dello Stato nel controricorso attesti la sussistenza dei predetti requisiti e l’intervenuto annullamento, dovendo quindi, in parte qua, alla luce anche della concorde richiesta, pronunciarsi la intervenuta cessazione della materia del contendere.

Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione alla segnalazione dell’Avvocatura dello Stato relativa all’intervenuto pagamento del coobbligato relativamente alla cartella n. 02720140003299776, avendo anche la parte chiesto, in memoria, dichiararsi sul punto la cessazione della materia del contendere; la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice: Cass., Sez.

U., 26/07/2004, n. 13969; principio, questo, applicabile, anche nel processo tributario, occorrendo che la parte che ha agito in giudizio per la tutela dei propri interessi ne abbia conseguito l'integrale soddisfacimento direttamente ad opera della controparte (Cass.18/01/2006, n. 909;Cass. 10/12/2013, n. 27598).

3. Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente mescola la contestazione relativa alla violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. con la censura inerente alla valutazione di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e con la censura in termini di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., laddove questa Corte ha affermato che in tema di ricorso per cassazione è inammissibile lamescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., ove non sia possibile dar luogo ad una scomposizione delle censure, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse(Cass. 06/02/2024, n. 3397; Cass. 26/11/2021, n. 36881; Cass.14/09/2016, n. 18021).

Va appena peraltroevidenziato che la contestazione del contenuto dellabusta ricevuta è censura diversa da quella relativa alla necessità di produzione della cartella al fine di provare la correlazione ad essa dell’avviso di ricevimento e che comunque questa Corte ha reiteratamente affermato che, i n tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione (Cass. 09/03/2025 , n. 6251; Cass. 15/01/2025, n. 964; Cass. 26/11/2019, n. 30787; Cass.28/12/2018, n. 33653).

4. Il secondo motivo, alla luce della sua formulazione letterale, denuncia specificamente l’omessa pronuncia sulla parte del motivo di appello,relativo alla ritenuta validità delle notifiche di dieci delle venti cartelle impugnate, in cui la società deduceva la mancanza di firma sull’avviso di ricevimento relativo alla cartella n. 02720160000222654.

Il motivo, come proposto, è infondato.

La CTR ha espressamente riportato anche tale censura nella esposizione dei motivi di appello e delle repliche dell’agente della riscossione e nuovamente nella prima parte dei motivi della decisione; dal tenore letterale dell’incipitdella motivazione resa sul primo motivo di appello («le eccezioni mosse appaiono destituite di fondamento»), appare chiaro che la successiva motivazione, fondata in estrema sintesi sulle modalità semplificate della notificazione diretta a mezzo posta, sia stata re s a in riferimen to a tutte le doglianze esposte nel primo motivo e quindi anche in riferimento alla specifica censura di cui si deduce l’omessoesame .

Non ricorre quindi alcuna omissione di pronuncia.

5. Il terzo motivo,la cui censura, nonostante il plurimo riferimento a diversi paradigmi dell’art. 360, primo comma, c.p.c. appare individuabile, in quanto volta acriticare la decisione che ha rigettato la doglianza di prescrizione laddove non ha tenuto conto che interessi e sanzioni, nonché diritti camerali e contributi consortili, sono soggetti a prescrizione quinquennale, è inammissibile, in quanto non c oglie la prima ed effettiva ratio decidendiadottata sul punto dalla CTR.

I giudici d’appello infatti, in relazione alla eccepita prescrizione, hanno preliminarmente osservato come l’atto di appello, pur recando, nell’intestazione della prima eccezione, anche l’omessa pronuncia sulla domanda di prescrizione, non avesse poi affrontato la tematica nell’atto; hanno pertanto evidenziato che «ciò rende palese come il contribuente abbia rinunciato alla questione ed anche a ogni ulteriore doglianza avanzata in materia di prescrizione nel ricorso in primo grado e non riproposta in seconde cure», per poi procedere ad un esame nel merito «ad ogni buon fine».

Ora, come è noto, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.

Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (Cass. , Sez.

U. , 8/08/2005, n. 16602; Cass.04/03/2016, n. 4293;Cass. 18/06/2019, n. 16314 ; Cass. 06/07/2020, n.13880).

Premesso che il motivo di ricorso si riferisce esplicitamente alla sola parte della sentenza che ha esaminato l’appello della società, la statuizione di rinuncia alla doglianza, a prescindere dalla sua fondatezza, risulta priva di specifica censura nel motivo, il che ne determina l’inammissibilità.

6. Il quarto e ultimo motivo censura l’accoglimento dell’appello incidentale delle agenzie fiscali, deducendo che la CTR avrebbe violato gli artt. 2712 e 2719 c.c.

Il motivoè infondato.

Sul punto la CTR, richiamati gli orientamenti di legittimità in merito allenecessarie precisione e inequivocità della negazione di conformità di una copia all'originale del documento , ha evidenziato che il contribuente si fosse limitato sin dal ricorso introduttivo ad affermare l'inesistenza giuridica delle notifiche delle cartelle esattoriali disconoscendo espressamente la documentazione depositata in fotocopia dal concessionario,senza tuttavia indicare per nessuna di tali cartelle i motivi per i quali le copie esibite dovevano essere valutate non conformi agli originali,e che non avesse evidenziato specifici punti delle relate sulle quali sorgesse il dubbio della veridicità; i giudici hanno elencato po i una serie di elementi presuntivi che emergevano dalla documentazione prodotta in giudizio dall'agente della riscossione che deponevano nel senso della corretta notifica delle cartelle stesse.

La decisione è conforme a consolidati orientamenti di questa Corte secondo cui, in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio unacopia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. 01/04/2025 , n. 8604; Cass.28/01/2011, n. 2117); ove il disconoscimento sia sufficientemente specifico, il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. 18/01/2022, n. 1324; Cass.11/10/2017, n. 23902; Cass.04/10/2018, n. 24323).

Occorre infine appena precisareche in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa(Cass. n. 23902/2017 cit. ).

A tali principi la CTR si è attenuta e il motivo va quindi respinto. 7.Concludendo, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in merito alle due cartelle sopra indicate, mentre il ricorso va rigettato nel resto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza determinata dal rigetto del ricorso in relazione a tutti i motivi per le residue cartelle.

Non vi è raddoppio del contributo unificato in ragione della parziale cessazione della materia del contendere.

P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n. 02720100002005536 ed in relazione alla cartella di pagamento n. 02720140003299776; rigetta nel resto il ricorso;condanna la ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso iscritto al n. 6390/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al ricorso, [OSCURATO:EMAIL]; contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE,in persona del Direttore pro tempore, domiciliat e in Roma alla v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lerappresenta e difende; –controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA], INDUSTRIA, ARTIGIANATO E [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], INDUSTRIA, ARTIGIANATO E [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Cartelle di pagamento - intimati - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 370/2021, depositata in data 28/07/2021; udita la relazione della causa, tenuta nell’ adunanza camerale del l’1 luglio 2025,del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava, davanti alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso (CTP), 20 cartelle di pagamento per diversi tributi relativi agli anni dal 2007 al 2013. 2. La C TP , in contraddittorio con l' A genzia delle entrate - Riscossione, l'Agenzia delle entrate, D irezione provinciale di Chieti e Direzione provinciale di Campobasso, la Camera di Commercio di Chieti e la Camera di Commercio di Campobasso nonché il Consorzio di bonifica DestraTrigno e [OSCURATO:PERSONA], accoglieva in parte il ricorso, in riferimento a 10 cartelle. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delMolise (CTR) accoglieva l'appello incidentale dell’Agenzia delle entrate - Riscossione e dell'Agenzia delle entrate mentr e rigettava l’appello principale della società contribuente. In particolare , per quanto riguarda l'appello incidentale proposto dalle agenzie fiscali, evidenziava che la notifica delle cartelle fosse ritualmente provata in quanto la contestazione di conformità all'originale, ex art . 2712 c . c ., formulata dalla società in relazione alle relate di notifica prodottein copia, era del tutto generica mancando ogni indicazione dei motivi per i quali le copie esibite dovessero essere valutate come non conformi agli originali, e riteneva che dai documenti prodotti emergesse la prova della corretta notifica anche delle 10 cartelle esattoriali per le quali i primi giudici avevano accolto il ricorso; quanto al rigetto dell'appello principale della società, ne evidenziaval'infondatezza specificando che la notifica delle cartelle esattoriali era avvenuta ai sensi dell'art. 26, primo com ma , seconda parte,d.P.R. n. 602 del 1973 , senza quindi che sull'agenzia incombesse l'onere di depositare in giudizio, oltre all'avviso di ricevimento , anche la copia della cartella, anche perché la parte non aveva contestato che il contenuto del plico non corrispondesse a quanto rappresentato nella busta; in merito all’eccezione di prescrizione evidenziava che la doglianza non era stata affrontata nell'atto per cui doveva ritenersiche il contribuente, non avendola riproposta, vi avesse rinunciato e comunque che l'eccezione fosse infondata. 4. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria. L e agenzie fiscali resistono con controricorso. La causa, anche a seguito di istanze di fissazione,è stata avviata all’adunanza camerale exart. 380-bis.1 c.p.c. dell’1 luglio 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché,sotto il profilo dell'art. 360,primo comma, n . 4 c . p . c . , la violazione dell'art . 112 c.p.c.e, sotto il profilo dell'art . 360 , primo comma , n . 3 c . p . c . , la violazione dell'art. 26 d . P . R . n. 602 d el 1973 ; la ricorrente deduce di aver, in primo grado e in appello, contestato il contenuto della busta spedita, con conseguente onere probatorio a carico dell’amministrazione, fatto che la CTR non avrebbe esaminato. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4c.p.c., si deduce violazione de ll’art. 112 c.p.c. avendo la CTR omesso di pronunciarsi sul secondo motivo dell’appello, con cui era dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 lett. b - bis d.P.R. n. 600 del 1973 e la irregolare notifica delle cartelle di pagamento in quanto non sarebbe stato provato l’invio della raccomandata informativa, con particolare riferimento alla denunciata mancanza di firma sull’avviso di ricevimento relativo alla cartella n. 02720160000222654. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli art t. 20 d.lgs. n. 472 del 1997, 2948 n. 4 e 2946 c.c.,la violazione dell’art. 18 della legge n. 580 del 1993, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, censurando la decisione che ha rigettato la doglianza di prescrizione laddove:a) non ha tenuto conto che interessi e sanzioni sono soggetti a prescrizione quinquennale;b) alcune cartelle hanno ad oggetto pretese tributarie soggette a prescrizione quinquennale, quali i diritti annuali della Camera di commercio; c) analoghe considerazioni valgono per i contributidovuti al Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi soggetti a prescrizione quinquennale in ragione della loro natura di obbligazioni periodiche. Conil quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli ar tt. 2 712 e 2719 c.c. Si censura la decisione relativa all’accoglimento dell’appello incidentale, in quanto:a) l' A genzia delle entrate non h a depositato le cartelle opposte ma solo gli avvisi di ricevimento delle relate di notifica; b) ha errato nel ritenere inidoneo il disconoscimento de gli avvisi di ricevimento prodotti in copia e ha errato nel considerare una serie di elementi presuntivi, quali il pagamento parziale dei crediti incorporati nelle cartelle, idoneia costituire prova dell'avvenuta conoscenza. 2. Preliminarmente occorre evidenziare che le agenzie fiscali nel proprio controricorso hanno segnalato che la cartella di pagamento n. 02720100002005536, avendo i requisiti di legge, è stata oggetto di annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021 convertito nella l. n. 69 del 2021, trattandosi di debito di importo residuo inferiore a 5.000 €, ciò determinando la parziale cessazione della materia del contendere. L’art. 4, comma 4, citato ha sancito l'annullamento dei debiti inferiori ad euro 5.000,00 (comprensivi di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) purché il contribuente abbia nell'anno 2019 un reddito inferiore ad euro 30.000,00. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, delD.M. 14 luglio 2021, di attuazione del sopra riportato decreto, l'annullamento dei debiti «è effettuato alla data del 31 ottobre 2021», relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall'Agenzia delle entrate, per cui i debiti oggetto di stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021. Deve ritenersi che quanto evidenziato dall’Avvocatura dello Stato nel controricorso attesti la sussistenza dei predetti requisiti e l’intervenuto annullamento, dovendo quindi, in parte qua, alla luce anche della concorde richiesta, pronunciarsi la intervenuta cessazione della materia del contendere. Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione alla segnalazione dell’Avvocatura dello Stato relativa all’intervenuto pagamento del coobbligato relativamente alla cartella n. 02720140003299776, avendo anche la parte chiesto, in memoria, dichiararsi sul punto la cessazione della materia del contendere; la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice: Cass., Sez. U., 26/07/2004, n. 13969; principio, questo, applicabile, anche nel processo tributario, occorrendo che la parte che ha agito in giudizio per la tutela dei propri interessi ne abbia conseguito l'integrale soddisfacimento direttamente ad opera della controparte (Cass.18/01/2006, n. 909;Cass. 10/12/2013, n. 27598). 3. Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente mescola la contestazione relativa alla violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. con la censura inerente alla valutazione di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e con la censura in termini di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., laddove questa Corte ha affermato che in tema di ricorso per cassazione è inammissibile lamescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., ove non sia possibile dar luogo ad una scomposizione delle censure, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse(Cass. 06/02/2024, n. 3397; Cass. 26/11/2021, n. 36881; Cass.14/09/2016, n. 18021). Va appena peraltroevidenziato che la contestazione del contenuto dellabusta ricevuta è censura diversa da quella relativa alla necessità di produzione della cartella al fine di provare la correlazione ad essa dell’avviso di ricevimento e che comunque questa Corte ha reiteratamente affermato che, i n tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione (Cass. 09/03/2025 , n. 6251; Cass. 15/01/2025, n. 964; Cass. 26/11/2019, n. 30787; Cass.28/12/2018, n. 33653). 4. Il secondo motivo, alla luce della sua formulazione letterale, denuncia specificamente l’omessa pronuncia sulla parte del motivo di appello,relativo alla ritenuta validità delle notifiche di dieci delle venti cartelle impugnate, in cui la società deduceva la mancanza di firma sull’avviso di ricevimento relativo alla cartella n. 02720160000222654. Il motivo, come proposto, è infondato. La CTR ha espressamente riportato anche tale censura nella esposizione dei motivi di appello e delle repliche dell’agente della riscossione e nuovamente nella prima parte dei motivi della decisione; dal tenore letterale dell’incipitdella motivazione resa sul primo motivo di appello («le eccezioni mosse appaiono destituite di fondamento»), appare chiaro che la successiva motivazione, fondata in estrema sintesi sulle modalità semplificate della notificazione diretta a mezzo posta, sia stata re s a in riferimen to a tutte le doglianze esposte nel primo motivo e quindi anche in riferimento alla specifica censura di cui si deduce l’omessoesame . Non ricorre quindi alcuna omissione di pronuncia. 5. Il terzo motivo,la cui censura, nonostante il plurimo riferimento a diversi paradigmi dell’art. 360, primo comma, c.p.c. appare individuabile, in quanto volta acriticare la decisione che ha rigettato la doglianza di prescrizione laddove non ha tenuto conto che interessi e sanzioni, nonché diritti camerali e contributi consortili, sono soggetti a prescrizione quinquennale, è inammissibile, in quanto non c oglie la prima ed effettiva ratio decidendiadottata sul punto dalla CTR. I giudici d’appello infatti, in relazione alla eccepita prescrizione, hanno preliminarmente osservato come l’atto di appello, pur recando, nell’intestazione della prima eccezione, anche l’omessa pronuncia sulla domanda di prescrizione, non avesse poi affrontato la tematica nell’atto; hanno pertanto evidenziato che «ciò rende palese come il contribuente abbia rinunciato alla questione ed anche a ogni ulteriore doglianza avanzata in materia di prescrizione nel ricorso in primo grado e non riproposta in seconde cure», per poi procedere ad un esame nel merito «ad ogni buon fine». Ora, come è noto, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (Cass. , Sez. U. , 8/08/2005, n. 16602; Cass.04/03/2016, n. 4293;Cass. 18/06/2019, n. 16314 ; Cass. 06/07/2020, n.13880). Premesso che il motivo di ricorso si riferisce esplicitamente alla sola parte della sentenza che ha esaminato l’appello della società, la statuizione di rinuncia alla doglianza, a prescindere dalla sua fondatezza, risulta priva di specifica censura nel motivo, il che ne determina l’inammissibilità. 6. Il quarto e ultimo motivo censura l’accoglimento dell’appello incidentale delle agenzie fiscali, deducendo che la CTR avrebbe violato gli artt. 2712 e 2719 c.c. Il motivoè infondato. Sul punto la CTR, richiamati gli orientamenti di legittimità in merito allenecessarie precisione e inequivocità della negazione di conformità di una copia all'originale del documento , ha evidenziato che il contribuente si fosse limitato sin dal ricorso introduttivo ad affermare l'inesistenza giuridica delle notifiche delle cartelle esattoriali disconoscendo espressamente la documentazione depositata in fotocopia dal concessionario,senza tuttavia indicare per nessuna di tali cartelle i motivi per i quali le copie esibite dovevano essere valutate non conformi agli originali,e che non avesse evidenziato specifici punti delle relate sulle quali sorgesse il dubbio della veridicità; i giudici hanno elencato po i una serie di elementi presuntivi che emergevano dalla documentazione prodotta in giudizio dall'agente della riscossione che deponevano nel senso della corretta notifica delle cartelle stesse. La decisione è conforme a consolidati orientamenti di questa Corte secondo cui, in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio unacopia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. 01/04/2025 , n. 8604; Cass.28/01/2011, n. 2117); ove il disconoscimento sia sufficientemente specifico, il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. 18/01/2022, n. 1324; Cass.11/10/2017, n. 23902; Cass.04/10/2018, n. 24323). Occorre infine appena precisareche in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa(Cass. n. 23902/2017 cit. ). A tali principi la CTR si è attenuta e il motivo va quindi respinto. 7.Concludendo, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in merito alle due cartelle sopra indicate, mentre il ricorso va rigettato nel resto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza determinata dal rigetto del ricorso in relazione a tutti i motivi per le residue cartelle. Non vi è raddoppio del contributo unificato in ragione della parziale cessazione della materia del contendere. P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n. 02720100002005536 ed in relazione alla cartella di pagamento n. 02720140003299776; rigetta nel resto il ricorso;condanna la ricorrente al paga
Sentenza Cassazione n. 28162/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris