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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46756/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1599/2017 del 13/02/2020 della Corte di appello di Firenze, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata da rideterminarsi, quanto alla sola pena pecuniaria, in euro 733,33 di multa, con declaratoria di inammissibilità nel resto; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale né ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Firenze all'esito di giudizio abbreviato in data 14/12/2016, appellata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti del sunnominato in relazione al capo C (art. 4

I. 110/1975) per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena in relazione ai residui capi A (artt. 56, 110, 628, comma 2, cod. pen.) e B (artt. 110, 582, 583, comma 1, n. 2, 585, comma 2, n. 2 cod. pen.) nella misura di anni tre di reclusione ed euro 766 di multa.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue.

Primo motivo: erronea applicazione di legge penale sostanziale per insussistenza del contestato reato di tentata rapina impropria, per mancanza del nesso teleologico tra tentativo di furto e lesioni; carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto della connessione finalistica tra il primo ed il secondo reato.

Tra le due azioni (presunta sottrazione di un tombino e la successiva violenta lite), nella fattispecie, sussiste solo un legame temporale e non una connessione logica o finalistica.

Le lesioni procurate dall'imputato alle persone offese non sono state finalizzate a conseguire alcun bene né a conseguire l'impunità per il tentativo di un furto, bensì sono state l'esito di un litigio sorto a seguito di ripetute e reciproche offese.

Secondo motivo: erronea applicazione di legge penale sostanziale per errore nel ricalcolo della pena pecuniaria, indicata in euro 766,00 in luogo di euro 733,33, a seguito della riconosciuta prescrizione del reato di cui al capo C). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione al trattamento sanzionatorio che va rideterminato; è inammissibile nel resto.

2. Il primo motivo è aspecifico e manifestamente infondato.

2.1. Va innanzitutto premesso come si sia in presenza di un'ipotesi di c.d.

"doppia conforme" in punto affermazione di penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). /i 2

2.2. Invero, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), va evidenziato come nella fattispecie si sia comunque in presenza di doglianza che ripropone una questione già ampiamente esaminata dai giudici a quibus, esponendo una critica motivazionale tutt'altro che perspicua alla luce del più che puntuale ed esauriente ordito argonnentativo.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo, non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

2.3. Nel merito, va ricordato come, secondo l'insegnamento della Suprema Corte nel suo più altro consesso, «è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, adoperi violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità» (Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153).

Invero, una lettura logico-sistematica e non meramente letterale dell'art. 628, comma secondo, cod. pen., che descrive la condotta tipica della rapina impropria, permette infatti di individuare la condotta che configura la forma tentata del reato in questione ogni qual volta l'azione tipica non si compia o l'evento non si verifichi, fattispecie che ricorre specificamente nell'ipotesi di colui che adopera violenza o minaccia per procurarsi l'impunità immediatamente dopo aver compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa mobile altrui, senza essere riuscito nell'intento a causa di fattori sopravvenuti estranei al suo volere.

Il delitto di rapina, infatti, sia nella forma propria che in quella impropria, costituisce un tipico delitto di evento, suscettibile come tale di arrestarsi allo stadio del tentativo, qualora la sottrazione non si verifichi.

Pertanto allorché un tentativo di furto sfoci, come nel caso di specie, in violenza o minaccia finalizzate ad assicurarsi l'impunità una valutazione sistematica impone di concludere che, anche in caso di mancato conseguimento della sottrazione del bene altrui, sia stata messa in atto una rapina impropria incompiuta e quindi un tentativo di rapina impropria.

Si legge nella sentenza delle Sezioni unite n. 34952/2012: " ... deve osservarsi che la formulazione della norma in esame ha una spiegazione logica ben precisa: il legislatore, con l'espressione "immediatamente dopo" intendeva stabilire il nesso temporale che deve intercorrere tra i segmenti dell'azione criminosa complessa, ma non anche definire le caratteristiche, consumate o tentate, di tali segmenti.

In altri termini, nella formulazione della norma svolge un ruolo centrale la necessità di un collegamento logico-temporale tra le condotte di aggressione al patrimonio e di aggressione alla persona, attraverso una successione di immediatezza.

E' necessario e sufficiente che tra le due diverse attività concernenti il patrimonio e la persona intercorra un arco temporale tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere.

Questo è il punto centrale e il solo indefettibile della norma incriminatrice del comma secondo dell'art. 628 cod. pen. che giustifica l'equiparazione del trattamento sanzionatorio tra la rapina propria e quella impropria, indipendentemente dall'essere quelle stesse condotte consumate o solo tentate.

Del resto, lo stesso dato testuale suggerisce, ponendo in alternativa la finalità di assicurarsi il possesso e quella di procurarsi l'impunità, che quest'ultima finalità può sussistere anche senza previa sottrazione.

In altri termini, la norma in esame punisce la violenza o la minaccia anche se queste vengano poste in essere per assicurarsi l'impunità, cioè esse non vengono considerate per sé sole o in un contesto distinto e separato e, pertanto, il legislatore ha voluto che fossero punite non come tali, cioè come entità giuridiche a sé stanti, ma con riferimento all'attività criminosa per la quale il reo intendeva assicurarsi l'impunità, attività la quale, pur se sintetizzata nel termine "sottrazione", non può non comprendere tutte le fasi in cui essa in concreto si manifesta, e quindi da quella iniziale del tentativo di impossessamento a quello finale dell'impossessamento della cosa che ne è oggetto. [...] Il comma secondo dell'art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso.

Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina, certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto.

Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo, al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell'azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res.

Per la consumazione del delitto di rapina è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto l'esclusivo potere dell'agente, essendone stata la vittima spossessata materialmente, così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica.

In considerazione della successione "invertita" delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell'art. 628 cod. pen., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui, atti che sono di tutta evidenza sussistenti nel caso di cui al presente procedimento.

Ne consegue la fondatezza della tesi della maggioritaria giurisprudenza, secondo la quale, combinando la norma incriminatrice dell'art. 628, comma secondo, cod. pen. con l'art. 56 cod. pen., se ne trae che se si tenta un furto senza realizzare la sottrazione della cosa e si commette immediatamente dopo un'azione violenta contro una persona, che ha per fine di assicurare l'impunità per il tentativo di furto, l'azione violenta resta strumentale a quella già realizzata e, pertanto, assorbita.

Ammessa, dunque, concettualmente la ipotizzabilità del tentativo con riferimento alla fase della sottrazione, ne deriva che la successiva violenza esercitata per procurarsi l'impunità, non resta avulsa dal modello legale prefigurato nell'art. 628 comma secondo, cod. pen., ma ad esso si coniuga a perfezione, dando così vita alla figura tentata di rapina impropria, senza alcuna illogica scansione del reato complesso in autonome figure di tentato furto e violenza o minaccia. [...] La mancata consumazione della condotta di aggressione al patrimonio o della condotta di aggressione alla persona non fanno venir meno il legame tra le due forme di aggressione, come struttura portante del reato complesso di rapina, che persiste nelle due forme propria e impropria e che giustifica il trattamento sanzionatorio più grave.

E' ben vero che nella rapina impropria non sussiste il nesso funzionale e strumentale che in quella propria unisce l'aggressione alla persona all'aggressione al patrimonio, ma un volta che il legislatore ha stabilito che la mancanza di tale specifico nesso non esclude requiparabilità ai fini sanzionatori della rapina impropria, deve ritenersi che la congiunta e contestuale aggressione ai due beni giuridici attribuisce di per sé maggiore gravità alle condotte di aggressione del bene patrimonio e del bene sicurezza e libertà della persona e perciò è previsto che sia punita più severamente delle due distinte lesioni ai predetti beni giuridici.

Se il legislatore ha ritenuto con il delitto di rapina di sanzionare in maniera ben più severa le condotte di per sé autonomamente punibili della violenza o minaccia e del furto, in ragione del nesso di contestualità che unisce le due offese, attribuendo così maggiore gravità anche al furto, appare ragionevole ritenere che tale ratio sussista anche nel caso in cui il soggetto agente tenta di sottrarre il bene altrui ed è poi disposto per assicurarsi l'impunità ad usare violenza o minaccia.

Non vale l'obiezione che l'equiparazione del trattamento sanzionatorio può essere fondata su una connessione "analoga", quale sarebbe quella che lega l'offesa al patrimonio già realizzata e l'offesa alla persona commessa per assicurarsi il possesso della cosa sottratta o per conseguire l'impunità; poiché il rapporto di "analogia" rispetto al trattamento sanzionatorio deve essere tra termini corrispondenti e, quindi, tra tentativo di rapina impropria e tentativo di rapina propria e quest'ultimo, come dimostrano i molteplici casi giurisprudenziali (ad es.

Sez. 2, n. 18747 del 20/03/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236401; Sez. 2, n. 21955 del 10/02/2005, Granillo, Rv. 231966; Sez. 2, n. 3596 del 01/02/1994, Evinni, Rv. 197753), è configurabile anche nelle ipotesi in cui non siano perfezionate né l'offesa al patrimonio né quella alla persona, quando la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea a produrre l'impossessamento della cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia, e la direzione univoca degli atti, desumibile da qualsiasi elemento di prova, renda manifesta la volontà di conseguire l'intento criminoso.

Pertanto, il legame posto dal legislatore tra la condotta di aggressione al patrimonio e la condotta di violenza al fine di guadagnare l'impunità per il delitto precedentemente commesso è frutto della valutazione del maggior disvalore sociale che caratterizza l'azione violenta o minacciosa comunque connessa ad un'aggressione al patrimonio, a prescindere che l'intento si sia realizzato o meno ...".Nella specie, in puntuale applicazione dei sunnominati principi, i giudici di merito hanno evidenziato come l'imputato, insieme ad un complice, nell'atto di impossessarsi di un tombino, veniva sorpreso dai Marcoaldi contro i quali reagiva con una violenza particolarmente intensa e dalle elevate potenzialità lesive: la violenza era certamente finalizzata, se non a mantenere il possesso del bene, quantomeno a guadagnare la fuga e l'impunità.

Detta condotta integra certamente la fattispecie di reato di rapina impropria aggravata dal numero di persone, ma rimasta allo stadio di tentativo, non essendosi l'imputato impossessato del bene.

Con queste argomentate conclusioni il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello.

3. Fondato è, invece, il secondo motivo.

Il giudice di primo grado aveva così determinato la pena finale: pena base per il capo A), anni tre di reclusione ed euro 1.100,00 di multa, aumentata ex art.81 cod. pen. di anni uno e mesi sei di reclusione per il capo B), ulteriormente aumentata di mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa per il capo C).

Pena finale: anni quattro, mesi nove di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, diminuita per il rito ad anni tre, mesi due di reclusione ed euro 800,00 di multa (pena imputata al capo C), pari a mesi due di reclusione ed euro 66,00 di multa).

Con l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo C), la pena finale, già calcolata la riduzione di mesi due di reclusione, va ulteriormente diminuita di euro 66,00 di multa, fissandosi definitivamente in anni tre di reclusione ed euro 733,00 di multa.

Il giudice di appello ha sì ridotto ritualmente la pena detentiva fissandola in anni tre di reclusione, ma, nel contempo, ha erroneamente diminuito la pena pecuniaria di soli 34,00 euro (indicandola in euro 766,00 di multa) invece che di 66,00 euro.

4. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che va rideterminato in anni tre di reclusione ed euro 733,00 di multa, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni tre di reclusi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1599/2017 del 13/02/2020 della Corte di appello di Firenze, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata da rideterminarsi, quanto alla sola pena pecuniaria, in euro 733,33 di multa, con declaratoria di inammissibilità nel resto; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale né ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Firenze all'esito di giudizio abbreviato in data 14/12/2016, appellata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti del sunnominato in relazione al capo C (art. 4 I. 110/1975) per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena in relazione ai residui capi A (artt. 56, 110, 628, comma 2, cod. pen.) e B (artt. 110, 582, 583, comma 1, n. 2, 585, comma 2, n. 2 cod. pen.) nella misura di anni tre di reclusione ed euro 766 di multa. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. Primo motivo: erronea applicazione di legge penale sostanziale per insussistenza del contestato reato di tentata rapina impropria, per mancanza del nesso teleologico tra tentativo di furto e lesioni; carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto della connessione finalistica tra il primo ed il secondo reato. Tra le due azioni (presunta sottrazione di un tombino e la successiva violenta lite), nella fattispecie, sussiste solo un legame temporale e non una connessione logica o finalistica. Le lesioni procurate dall'imputato alle persone offese non sono state finalizzate a conseguire alcun bene né a conseguire l'impunità per il tentativo di un furto, bensì sono state l'esito di un litigio sorto a seguito di ripetute e reciproche offese. Secondo motivo: erronea applicazione di legge penale sostanziale per errore nel ricalcolo della pena pecuniaria, indicata in euro 766,00 in luogo di euro 733,33, a seguito della riconosciuta prescrizione del reato di cui al capo C). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al trattamento sanzionatorio che va rideterminato; è inammissibile nel resto. 2. Il primo motivo è aspecifico e manifestamente infondato. 2.1. Va innanzitutto premesso come si sia in presenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione di penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). /i 2 2.2. Invero, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), va evidenziato come nella fattispecie si sia comunque in presenza di doglianza che ripropone una questione già ampiamente esaminata dai giudici a quibus, esponendo una critica motivazionale tutt'altro che perspicua alla luce del più che puntuale ed esauriente ordito argonnentativo. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo, non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 2.3. Nel merito, va ricordato come, secondo l'insegnamento della Suprema Corte nel suo più altro consesso, «è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, adoperi violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità» (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153). Invero, una lettura logico-sistematica e non meramente letterale dell'art. 628, comma secondo, cod. pen., che descrive la condotta tipica della rapina impropria, permette infatti di individuare la condotta che configura la forma tentata del reato in questione ogni qual volta l'azione tipica non si compia o l'evento non si verifichi, fattispecie che ricorre specificamente nell'ipotesi di colui che adopera violenza o minaccia per procurarsi l'impunità immediatamente dopo aver compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa mobile altrui, senza essere riuscito nell'intento a causa di fattori sopravvenuti estranei al suo volere. Il delitto di rapina, infatti, sia nella forma propria che in quella impropria, costituisce un tipico delitto di evento, suscettibile come tale di arrestarsi allo stadio del tentativo, qualora la sottrazione non si verifichi. Pertanto allorché un tentativo di furto sfoci, come nel caso di specie, in violenza o minaccia finalizzate ad assicurarsi l'impunità una valutazione sistematica impone di concludere che, anche in caso di mancato conseguimento della sottrazione del bene altrui, sia stata messa in atto una rapina impropria incompiuta e quindi un tentativo di rapina impropria. Si legge nella sentenza delle Sezioni unite n. 34952/2012: " ... deve osservarsi che la formulazione della norma in esame ha una spiegazione logica ben precisa: il legislatore, con l'espressione "immediatamente dopo" intendeva stabilire il nesso temporale che deve intercorrere tra i segmenti dell'azione criminosa complessa, ma non anche definire le caratteristiche, consumate o tentate, di tali segmenti. In altri termini, nella formulazione della norma svolge un ruolo centrale la necessità di un collegamento logico-temporale tra le condotte di aggressione al patrimonio e di aggressione alla persona, attraverso una successione di immediatezza. E' necessario e sufficiente che tra le due diverse attività concernenti il patrimonio e la persona intercorra un arco temporale tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere. Questo è il punto centrale e il solo indefettibile della norma incriminatrice del comma secondo dell'art. 628 cod. pen. che giustifica l'equiparazione del trattamento sanzionatorio tra la rapina propria e quella impropria, indipendentemente dall'essere quelle stesse condotte consumate o solo tentate. Del resto, lo stesso dato testuale suggerisce, ponendo in alternativa la finalità di assicurarsi il possesso e quella di procurarsi l'impunità, che quest'ultima finalità può sussistere anche senza previa sottrazione. In altri termini, la norma in esame punisce la violenza o la minaccia anche se queste vengano poste in essere per assicurarsi l'impunità, cioè esse non vengono considerate per sé sole o in un contesto distinto e separato e, pertanto, il legislatore ha voluto che fossero punite non come tali, cioè come entità giuridiche a sé stanti, ma con riferimento all'attività criminosa per la quale il reo intendeva assicurarsi l'impunità, attività la quale, pur se sintetizzata nel termine "sottrazione", non può non comprendere tutte le fasi in cui essa in concreto si manifesta, e quindi da quella iniziale del tentativo di impossessamento a quello finale dell'impossessamento della cosa che ne è oggetto. [...] Il comma secondo dell'art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso. Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina, certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto. Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo, al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell'azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res. Per la consumazione del delitto di rapina è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto l'esclusivo potere dell'agente, essendone stata la vittima spossessata materialmente, così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica. In considerazione della successione "invertita" delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell'art. 628 cod. pen., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui, atti che sono di tutta evidenza sussistenti nel caso di cui al presente procedimento. Ne consegue la fondatezza della tesi della maggioritaria giurisprudenza, secondo la quale, combinando la norma incriminatrice dell'art. 628, comma secondo, cod. pen. con l'art. 56 cod. pen., se ne trae che se si tenta un furto senza realizzare la sottrazione della cosa e si commette immediatamente dopo un'azione violenta contro una persona, che ha per fine di assicurare l'impunità per il tentativo di furto, l'azione violenta resta strumentale a quella già realizzata e, pertanto, assorbita. Ammessa, dunque, concettualmente la ipotizzabilità del tentativo con riferimento alla fase della sottrazione, ne deriva che la successiva violenza esercitata per procurarsi l'impunità, non resta avulsa dal modello legale prefigurato nell'art. 628 comma secondo, cod. pen., ma ad esso si coniuga a perfezione, dando così vita alla figura tentata di rapina impropria, senza alcuna illogica scansione del reato complesso in autonome figure di tentato furto e violenza o minaccia. [...] La mancata consumazione della condotta di aggressione al patrimonio o della condotta di aggressione alla persona non fanno venir meno il legame tra le due forme di aggressione, come struttura portante del reato complesso di rapina, che persiste nelle due forme propria e impropria e che giustifica il trattamento sanzionatorio più grave. E' ben vero che nella rapina impropria non sussiste il nesso funzionale e strumentale che in quella propria unisce l'aggressione alla persona all'aggressione al patrimonio, ma un volta che il legislatore ha stabilito che la mancanza di tale specifico nesso non esclude requiparabilità ai fini sanzionatori della rapina impropria, deve ritenersi che la congiunta e contestuale aggressione ai due beni giuridici attribuisce di per sé maggiore gravità alle condotte di aggressione del bene patrimonio e del bene sicurezza e libertà della persona e perciò è previsto che sia punita più severamente delle due distinte lesioni ai predetti beni giuridici. Se il legislatore ha ritenuto con il delitto di rapina di sanzionare in maniera ben più severa le condotte di per sé autonomamente punibili della violenza o minaccia e del furto, in ragione del nesso di contestualità che unisce le due offese, attribuendo così maggiore gravità anche al furto, appare ragionevole ritenere che tale ratio sussista anche nel caso in cui il soggetto agente tenta di sottrarre il bene altrui ed è poi disposto per assicurarsi l'impunità ad usare violenza o minaccia. Non vale l'obiezione che l'equiparazione del trattamento sanzionatorio può essere fondata su una connessione "analoga", quale sarebbe quella che lega l'offesa al patrimonio già realizzata e l'offesa alla persona commessa per assicurarsi il possesso della cosa sottratta o per conseguire l'impunità; poiché il rapporto di "analogia" rispetto al trattamento sanzionatorio deve essere tra termini corrispondenti e, quindi, tra tentativo di rapina impropria e tentativo di rapina propria e quest'ultimo, come dimostrano i molteplici casi giurisprudenziali (ad es. Sez. 2, n. 18747 del 20/03/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236401; Sez. 2, n. 21955 del 10/02/2005, Granillo, Rv. 231966; Sez. 2, n. 3596 del 01/02/1994, Evinni, Rv. 197753), è configurabile anche nelle ipotesi in cui non siano perfezionate né l'offesa al patrimonio né quella alla persona, quando la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea a produrre l'impossessamento della cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia, e la direzione univoca degli atti, desumibile da qualsiasi elemento di prova, renda manifesta la volontà di conseguire l'intento criminoso. Pertanto, il legame posto dal legislatore tra la condotta di aggressione al patrimonio e la condotta di violenza al fine di guadagnare l'impunità per il delitto precedentemente commesso è frutto della valutazione del maggior disvalore sociale che caratterizza l'azione violenta o minacciosa comunque connessa ad un'aggressione al patrimonio, a prescindere che l'intento si sia realizzato o meno ...".Nella specie, in puntuale applicazione dei sunnominati principi, i giudici di merito hanno evidenziato come l'imputato, insieme ad un complice, nell'atto di impossessarsi di un tombino, veniva sorpreso dai Marcoaldi contro i quali reagiva con una violenza particolarmente intensa e dalle elevate potenzialità lesive: la violenza era certamente finalizzata, se non a mantenere il possesso del bene, quantomeno a guadagnare la fuga e l'impunità. Detta condotta integra certamente la fattispecie di reato di rapina impropria aggravata dal numero di persone, ma rimasta allo stadio di tentativo, non essendosi l'imputato impossessato del bene. Con queste argomentate conclusioni il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 3. Fondato è, invece, il secondo motivo. Il giudice di primo grado aveva così determinato la pena finale: pena base per il capo A), anni tre di reclusione ed euro 1.100,00 di multa, aumentata ex art.81 cod. pen. di anni uno e mesi sei di reclusione per il capo B), ulteriormente aumentata di mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa per il capo C). Pena finale: anni quattro, mesi nove di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, diminuita per il rito ad anni tre, mesi due di reclusione ed euro 800,00 di multa (pena imputata al capo C), pari a mesi due di reclusione ed euro 66,00 di multa). Con l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo C), la pena finale, già calcolata la riduzione di mesi due di reclusione, va ulteriormente diminuita di euro 66,00 di multa, fissandosi definitivamente in anni tre di reclusione ed euro 733,00 di multa. Il giudice di appello ha sì ridotto ritualmente la pena detentiva fissandola in anni tre di reclusione, ma, nel contempo, ha erroneamente diminuito la pena pecuniaria di soli 34,00 euro (indicandola in euro 766,00 di multa) invece che di 66,00 euro. 4. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che va rideterminato in anni tre di reclusione ed euro 733,00 di multa, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni tre di reclusi
Sentenza Cassazione n. 46756/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris