CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 14750/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SIMONE Nicola ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva condannato alla pena di un anno mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa mesi. in relazione al reato di furto in luogo di privata dimora con il riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche e della circostanza della semi infermità ritenute equivalenti rispetto allkcir- costanzgaggravantt della violenza sulle cose e della recidiva. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla riconosciuta circostanza aggravante della violenza sulle cose, per non essere la effrazione della zanzariera specificamente contestata nel capo di imputazione, e alla misura del trattamento sanzionatorio, che era stato determinato in misura superiore alla media edittale. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infon- dati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass. sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria rispetto agli argomenti posti a fondamento del giudizio espresso dai giudici di merito. Inoltre la sentenza non incorre nel denunciato vizio di omessa correlazione rispetto a quanto ascritto all'imputato nel capo di imputazione, atteso che la zan- zariera, di cui è stata riconosciuta l'effrazione in sentenza, costituisce un accesso- rio della finestra e costituisce comunque un impedimento all'ingresso attraverso la finestra, di talchè non si ravvisa alcuna immutazione rispetto alla contestazione, nel senso precisato dalla costante giurisprudenza di legittimità sul punto. La pena risulta poi modulata in termini edittali improntati ad una misura de- tentiva base (anni due di reclusione) che non supera affatto la media edittale del trattamento sanzionatorio previsto all'epoca del fatto (anno 2014) atteso che il furto in abitazione era sanzionato con pena compresa da uno a sei anni di reclu- sione, di talchè l'onere motivazionale non doveva essere improntato attinzcati:grre 4112122zza1nIEnki particolare rigore; il giudice distrettuale lo ha comunque assolto con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere estenso