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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17507/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 4 febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso il 18 novembre 2020 dal Magistrato di sorveglianza di Livorno con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di liberazione anticipata con riferimento ai periodi dal 26 maggio 2008 al 9 maggio 2011, dal 20 giugno all'8 luglio 2011, dal 27 luglio 2011 al 24 luglio 2012 e dal 24 gennaio al 24 luglio 2013. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva rilevato che i periodi di detenzione suindicati erano stati già oggetto di valutazione ad opera di precedente provvedimento e, a fronte del reclamo, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del corrispondente effetto preclusivo, non essendo stato dedotto alcun fatto nuovo.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ha chiesto l'annullamento della stessa sulla scorta di un unico motivo, in forza del quale si denunciano la violazione dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e la mancanza di motivazione.

La difesa sostiene che il Tribunale di sorveglianza, al pari del Magistrato di sorveglianza, ha omesso di prendere atto del rilievo che, con il pregresso provvedimento, il Magistrato di sorveglianza di Siena si era limitato alla testuale verifica del capo di imputazione del delitto associativo, per tale sola ragione avendo concluso che la condotta partecipativa era perdurata fino alla sentenza del 12 giugno 2012, laddove nell'istanza proposta nel presente procedimento si era dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva compiuto nessuna condotta concreta che fosse successiva all'arresto del 26 maggio 2008, giacché le condotte specificamente richiamate nella sentenza erano state commesse dal 2004 al 2008.

Come elemento nuovo era stato, poi, prospettato l'avvenuto arresto del capo clan [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 17 novembre 2010 e seguito da un percorso collaborativo, sicché, essendo stato contestato a [OSCURATO:PERSONA] di aver favorito la latitanza di Iovine, porgli a carico la condotta successiva al suo arresto e, vieppiù, all'arresto di Iovine, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan era da ritenersi incompatibile con riguardo al tempo susseguente ai suddetti eventi.

In tale prospettiva, per la difesa, non si era trattato della riproposizione delle medesima istanza, poiché i provvedimenti che avevano definito il precedente procedimento, al di là del mero richiamo della sentenza di merito, non avevano compiuto nessun accertamento concreto della condotta associativa e della condotta carceraria del detenuto: pertanto - si argomenta - l'effetto preclusivo addotto nel provvedimento impugnato è stato affermato senza dai giudici di sorveglianza senza andare oltre il dato della contestazione formale e svolgere il controllo, sulla base delle sentenze accertative del reato, dell'epoca in cui effettivamente [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all'associazione camorristica.

3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l'impugnazione si profila aspecifica, non essendo sufficiente l'allegazione degli atti a cui la difesa ha fatto riferimento per suffragare la fondatezza delle proprie rivendicazioni nel merito, dal momento che non era stato riprodotto il contenuto delle proprie domande, in modo da consentire al giudice di legittimità di apprezzare l'errore valutativo denunciato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta conclusivamente aspecifico sulla questione della inammissibilità della reiterazione di istanza di liberazione anticipata già proposta e scrutinata in precedenza.

2. E' opportuno puntualizzare che, proposta da [OSCURATO:PERSONA] l'istanza di liberazione anticipata in relazione ai periodi detentivi specificati in narrativa, il Magistrato di sorveglianza di Livorno ha rilevato che essa era stata, in tempo pregresso, già esaminata da parte del Magistrato di sorveglianza di Siena con ordinanza del 12 gennaio 2016, nella quale, da un lato, aveva considerato ostativo alla concessione della liberazione anticipata per la detenzione maturata fino al 24 luglio 2012 il rilievo che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni diciotto di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., con condotta perdurante fino al 12 giugno 2012, e, dall'altro, aveva reputato che, per il tempo successivo al 24 luglio 2012, erano sussistenti i presupposti per la concessione della misura premiale in questione, che, di conseguenza, era stata, per quanto di ragione, riconosciuta al detenuto.

Verificata questa pregressa valutazione del medesimo oggetto, il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza.

Il Tribunale di sorveglianza - premesso che nel reclamo, sull'argomento del carattere reiterativo dell'istanza, non era stato eccepito nulla, ma si era chiesto comunque che fosse effettuata una nuova valutazione di merito mediante la verifica concreta sull'effettiva condotta di partecipazione associativa nel tempo successivo al 2008, addirittura durante la carcerazione - ha ritenuto di non poter compiere la chiesta nuova valutazione di merito, considerando sussistente l'effetto preclusivo determinato dal pregresso provvedimento indicato, rispetto al quale non era stato dedotto alcun fatto nuovo.In tal senso, il Tribunale ha segnalato che avverso il primo provvedimento, quello reso dal Magistrato di sorveglianza di Siena, era stato proposto reclamo che il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 24 marzo 2016, da considerarsi definitiva, aveva respinto con ampia motivazione, che aveva trattato, con richiamo del provvedimento di prima fase, anche il tema della durata della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione camorristica denominata clan dei Casalesi fino al 12 giugno 2012.

3. Assodato ciò, occorre riaffermare il principio di diritto secondo cui, in prima analisi, le decisioni in materia di liberazione anticipata, una volta divenute definitive perché non impugnate o per esaurimento dei mezzi di impugnazione, precludono il riesame del comportamento del condannato in relazione al medesimo periodo già preso in considerazione.

Il procedimento di sorveglianza, invero, è assoggettato alle regole proprie di ogni altro procedimento giurisdizionale, ivi compresa quella che disciplina la definitività dei provvedimenti allorquando si sia esaurito l'iter delle impugnazioni oppure le impugnazioni da parte dell'avente titolo non siano state proposte, con l'effetto che, relativamente alle decisioni in tema di liberazione anticipata, esse, una volta divenute definitive, precludono, in linea di massima, il successivo riesame del medesimo periodo, già in precedenza preso in considerazione (Sez. 1, n. 35796 del 8/3/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276615 - 01; Sez. 1, n. 1069 del 17/11/2005, dep. 2006, Morabito, Rv. 233134 - 01).

Il principio della preclusione processuale trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza, in forza dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen., che sancisce l'inammissibilità della successiva istanza, se fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di quella precedente, già dichiarata inammissibile ovvero rigettata con provvedimento non impugnato e perciò divenuto definitivo (Sez. 1, n. 6628 del 1/12/1999, dep. 2000, Bauleo, Rv. 215230 - 01).

Proprio in ragione del richiamo al principio di preclusione processuale, operante in sede esecutiva (in luogo del giudicato in senso proprio operante in sede cognitiva), vanno ricordate le ulteriori specificazioni, emerse nella stessa materia che qui si tratta, quando si è affermato che - non essendovi ragione per negare l'operatività per l'istituto della liberazione anticipata del principio generale per cui le decisioni di competenza del tribunale di sorveglianza in materia di misure alternative alla detenzione sono sempre decisioni allo stato degli atti, nel senso del loro assoggettamento al principio di preclusione (altrimenti definito del giudicato esecutivo) - deve ritenersi che, qualora tale beneficio sia stato negato, non sulla base di una valutazione del complessivo comportamento tenuto dal condannato nel semestre preso in considerazione, valutazione di per sé non più rivedibile, ma, essenzialmente, sulla della pendenza di un procedimento penale per fatto commesso in quel semestre, l'intervenuta definizione di detto procedimento con sentenza assolutoria nel merito può legittimare l'adozione di una nuova decisione con la quale, in difformità dalla precedente, venga concessa, per quel medesimo semestre, la liberazione anticipata precedentemente negata (Sez. 1, n. 6761 del 12/12/1996, dep. 1997, Laganaro, Rv. 206774 - 01; v. anche Sez. 1, n. 26074 del 22/12/2017, dep. 2018, Sollazzi, non mass.).

Tale prospettiva è stata recentemente ribadita (da Sez. 1, n. 33849 del 30/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276824 - 01) con la precisazione - fondata sempre sul principio generale, desumibile dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen. - che, qualora tale beneficio sia stato negato, non sulla base di una valutazione del complessivo comportamento tenuto dal condannato nel semestre preso in considerazione (valutazione di per sé non più rivedibile), ma sulla determinante base di un determinato reato commesso nel semestre, anche l'intervenuta correzione della data di commissione di detto reato comportante la sua collocazione al di fuori del semestre può legittimare l'adozione di una nuova decisione con la quale, in difformità dalla precedente, venga concessa, per quel medesimo semestre, la liberazione anticipata precedentemente negata.

4. L'assetto determinato dai principi richiamati in modo condiviso conduce alla conclusione della genericità e della manifesta carenza di fondatezza dell'impugnazione articolata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Va, innanzi tutto, ribadito che già il Magistrato di sorveglianza di Siena, con il provvedimento antecedente, in data 12 gennaio 2016, aveva accordato la liberazione anticipata per il semestre dal 24 luglio 2012 al 24 gennaio 2013, mentre l'aveva negata per il semestre successivo, quello dal 24 gennaio al 24 luglio 2013 in ragione del comportamento disciplinarmente sanzionato serbato da [OSCURATO:PERSONA] nel semestre, specificamente il 21 maggio 2013 (con l'irrogazione a suo carico della sanzione dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per la durata di sette giorni, statuizione inammissibilmente reclamata, come aveva stabilito il Tribunale di sorveglianza di Firenze nel provvedimento del 24 marzo 2016).

Rispetto al corrispondente rilievo di inammissibilità della reiterazione della relativa istanza operato dai giudici di sorveglianza il ricorrente non ha svolto nessuna deduzione specifica.

4.2. Con riferimento, poi, ai semestri direttamente interessati dall'accertata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria camorristica del clan dei Casalesi fino al giugno 2012, il Tribunale di sorveglianza ha rettamente rilevato, aderendo a quanto aveva precisato il Magistrato di sorveglianza, che nella precedente serie provvedimentale i giudici di sorveglianza, con riferimento al comportamento del detenuto nei relativi periodi detentivi, intercorsi tra il 26 maggio 2008 e il 24 luglio 2012, avevano già effettuato la valutazione di merito: il Magistrato di sorveglianza di Siena, prima, e il Tribunale di sorveglianza di Firenze, poi, avevano delibato le risultanze del processo di cognizione e avevano raggiunto la conclusione dell'effettività della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan fino all'emissione della sentenza di primo grado: condotta ritenuta decisamente ostativa - in quanto dimostrativa della mancanza di adesione al percorso risocializzante - al riconoscimento della chiesta liberazione anticipata.

Posto ciò, non risulta, poi, essere stato dedotto o comunque essere emerso alcun fatto nuovo di natura dirimente, in ordine al presupposto della partecipazione dell'istante all'opera di rieducazione, restando pertanto intatta la valutazione, compiuta nei pregressi provvedimenti, della condotta di rilievo penale tenuta dal detenuto nel corso dell'esecuzione della pena: valutazione che aveva già costituito oggetto dell'apprezzamento di merito dei giudici specializzati nei provvedimenti del 2016 e che si era cristallizzata all'esito del complessivo iter giurisdizionale.

Infatti, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siena del 12 gennaio 2016, impugnato da [OSCURATO:PERSONA], era stato seguito dall'ordinanza di rigetto del reclamo emessa dal Tribunale di sorveglianza di Firenze il 24 marzo 2016.

E, poi, proposto ricorso per cassazione avverso questo provvedimento dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'impugnazione era stata dichiarata inammissibile con ordinanza (resa da Sez. 7, n. 39916 del 17/02/2017) in cui si era preso atto che l'accertamento di merito, circa l'epoca di partecipazione del detenuto all'associazione camorristica, era stato già compiuto in modo incensurabile e in senso sfavorevole al ricorrente.

4.3. La complessiva doglianza articolata in questa sede non si è confrontata con tali dati e ha criticato in modo generico l'ordinanza impugnata assumendo - ma in modo risultato del tutto eccentrico - che la valutazione di merito sull'epoca della sua appartenenza non fosse già avvenuta nel pregresso iter provvedimentale o che, comunque, essa dovesse essere nuovamente formulata: ciò, peraltro, sulla scorta di elementi la cui omessa valutazione o la cui emersione in epoca successiva all'emissione delle ordinanze di rigetto del 2016 non sono state affatto dimostrate.

Di conseguenza, la censura avverso il provvedimento che ha rilevato l'inammissibile reiterazione di istanza di liberazione anticipata già esaminata dai giudici specializzati, non prendendo in effettiva considerazione il precedente decisum, nel quadro dei ribaditi principi di diritto, si rivela del tutto generica.5.

Il ricorso risulta, pertanto, inammissibile.

Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione dell'insieme delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 4 febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso il 18 novembre 2020 dal Magistrato di sorveglianza di Livorno con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di liberazione anticipata con riferimento ai periodi dal 26 maggio 2008 al 9 maggio 2011, dal 20 giugno all'8 luglio 2011, dal 27 luglio 2011 al 24 luglio 2012 e dal 24 gennaio al 24 luglio 2013. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva rilevato che i periodi di detenzione suindicati erano stati già oggetto di valutazione ad opera di precedente provvedimento e, a fronte del reclamo, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del corrispondente effetto preclusivo, non essendo stato dedotto alcun fatto nuovo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ha chiesto l'annullamento della stessa sulla scorta di un unico motivo, in forza del quale si denunciano la violazione dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e la mancanza di motivazione. La difesa sostiene che il Tribunale di sorveglianza, al pari del Magistrato di sorveglianza, ha omesso di prendere atto del rilievo che, con il pregresso provvedimento, il Magistrato di sorveglianza di Siena si era limitato alla testuale verifica del capo di imputazione del delitto associativo, per tale sola ragione avendo concluso che la condotta partecipativa era perdurata fino alla sentenza del 12 giugno 2012, laddove nell'istanza proposta nel presente procedimento si era dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva compiuto nessuna condotta concreta che fosse successiva all'arresto del 26 maggio 2008, giacché le condotte specificamente richiamate nella sentenza erano state commesse dal 2004 al 2008. Come elemento nuovo era stato, poi, prospettato l'avvenuto arresto del capo clan [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 17 novembre 2010 e seguito da un percorso collaborativo, sicché, essendo stato contestato a [OSCURATO:PERSONA] di aver favorito la latitanza di Iovine, porgli a carico la condotta successiva al suo arresto e, vieppiù, all'arresto di Iovine, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan era da ritenersi incompatibile con riguardo al tempo susseguente ai suddetti eventi. In tale prospettiva, per la difesa, non si era trattato della riproposizione delle medesima istanza, poiché i provvedimenti che avevano definito il precedente procedimento, al di là del mero richiamo della sentenza di merito, non avevano compiuto nessun accertamento concreto della condotta associativa e della condotta carceraria del detenuto: pertanto - si argomenta - l'effetto preclusivo addotto nel provvedimento impugnato è stato affermato senza dai giudici di sorveglianza senza andare oltre il dato della contestazione formale e svolgere il controllo, sulla base delle sentenze accertative del reato, dell'epoca in cui effettivamente [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all'associazione camorristica. 3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l'impugnazione si profila aspecifica, non essendo sufficiente l'allegazione degli atti a cui la difesa ha fatto riferimento per suffragare la fondatezza delle proprie rivendicazioni nel merito, dal momento che non era stato riprodotto il contenuto delle proprie domande, in modo da consentire al giudice di legittimità di apprezzare l'errore valutativo denunciato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta conclusivamente aspecifico sulla questione della inammissibilità della reiterazione di istanza di liberazione anticipata già proposta e scrutinata in precedenza. 2. E' opportuno puntualizzare che, proposta da [OSCURATO:PERSONA] l'istanza di liberazione anticipata in relazione ai periodi detentivi specificati in narrativa, il Magistrato di sorveglianza di Livorno ha rilevato che essa era stata, in tempo pregresso, già esaminata da parte del Magistrato di sorveglianza di Siena con ordinanza del 12 gennaio 2016, nella quale, da un lato, aveva considerato ostativo alla concessione della liberazione anticipata per la detenzione maturata fino al 24 luglio 2012 il rilievo che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni diciotto di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., con condotta perdurante fino al 12 giugno 2012, e, dall'altro, aveva reputato che, per il tempo successivo al 24 luglio 2012, erano sussistenti i presupposti per la concessione della misura premiale in questione, che, di conseguenza, era stata, per quanto di ragione, riconosciuta al detenuto. Verificata questa pregressa valutazione del medesimo oggetto, il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza. Il Tribunale di sorveglianza - premesso che nel reclamo, sull'argomento del carattere reiterativo dell'istanza, non era stato eccepito nulla, ma si era chiesto comunque che fosse effettuata una nuova valutazione di merito mediante la verifica concreta sull'effettiva condotta di partecipazione associativa nel tempo successivo al 2008, addirittura durante la carcerazione - ha ritenuto di non poter compiere la chiesta nuova valutazione di merito, considerando sussistente l'effetto preclusivo determinato dal pregresso provvedimento indicato, rispetto al quale non era stato dedotto alcun fatto nuovo.In tal senso, il Tribunale ha segnalato che avverso il primo provvedimento, quello reso dal Magistrato di sorveglianza di Siena, era stato proposto reclamo che il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 24 marzo 2016, da considerarsi definitiva, aveva respinto con ampia motivazione, che aveva trattato, con richiamo del provvedimento di prima fase, anche il tema della durata della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione camorristica denominata clan dei Casalesi fino al 12 giugno 2012. 3. Assodato ciò, occorre riaffermare il principio di diritto secondo cui, in prima analisi, le decisioni in materia di liberazione anticipata, una volta divenute definitive perché non impugnate o per esaurimento dei mezzi di impugnazione, precludono il riesame del comportamento del condannato in relazione al medesimo periodo già preso in considerazione. Il procedimento di sorveglianza, invero, è assoggettato alle regole proprie di ogni altro procedimento giurisdizionale, ivi compresa quella che disciplina la definitività dei provvedimenti allorquando si sia esaurito l'iter delle impugnazioni oppure le impugnazioni da parte dell'avente titolo non siano state proposte, con l'effetto che, relativamente alle decisioni in tema di liberazione anticipata, esse, una volta divenute definitive, precludono, in linea di massima, il successivo riesame del medesimo periodo, già in precedenza preso in considerazione (Sez. 1, n. 35796 del 8/3/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276615 - 01; Sez. 1, n. 1069 del 17/11/2005, dep. 2006, Morabito, Rv. 233134 - 01). Il principio della preclusione processuale trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza, in forza dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen., che sancisce l'inammissibilità della successiva istanza, se fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di quella precedente, già dichiarata inammissibile ovvero rigettata con provvedimento non impugnato e perciò divenuto definitivo (Sez. 1, n. 6628 del 1/12/1999, dep. 2000, Bauleo, Rv. 215230 - 01). Proprio in ragione del richiamo al principio di preclusione processuale, operante in sede esecutiva (in luogo del giudicato in senso proprio operante in sede cognitiva), vanno ricordate le ulteriori specificazioni, emerse nella stessa materia che qui si tratta, quando si è affermato che - non essendovi ragione per negare l'operatività per l'istituto della liberazione anticipata del principio generale per cui le decisioni di competenza del tribunale di sorveglianza in materia di misure alternative alla detenzione sono sempre decisioni allo stato degli atti, nel senso del loro assoggettamento al principio di preclusione (altrimenti definito del giudicato esecutivo) - deve ritenersi che, qualora tale beneficio sia stato negato, non sulla base di una valutazione del complessivo comportamento tenuto dal condannato nel semestre preso in considerazione, valutazione di per sé non più rivedibile, ma, essenzialmente, sulla della pendenza di un procedimento penale per fatto commesso in quel semestre, l'intervenuta definizione di detto procedimento con sentenza assolutoria nel merito può legittimare l'adozione di una nuova decisione con la quale, in difformità dalla precedente, venga concessa, per quel medesimo semestre, la liberazione anticipata precedentemente negata (Sez. 1, n. 6761 del 12/12/1996, dep. 1997, Laganaro, Rv. 206774 - 01; v. anche Sez. 1, n. 26074 del 22/12/2017, dep. 2018, Sollazzi, non mass.). Tale prospettiva è stata recentemente ribadita (da Sez. 1, n. 33849 del 30/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276824 - 01) con la precisazione - fondata sempre sul principio generale, desumibile dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen. - che, qualora tale beneficio sia stato negato, non sulla base di una valutazione del complessivo comportamento tenuto dal condannato nel semestre preso in considerazione (valutazione di per sé non più rivedibile), ma sulla determinante base di un determinato reato commesso nel semestre, anche l'intervenuta correzione della data di commissione di detto reato comportante la sua collocazione al di fuori del semestre può legittimare l'adozione di una nuova decisione con la quale, in difformità dalla precedente, venga concessa, per quel medesimo semestre, la liberazione anticipata precedentemente negata. 4. L'assetto determinato dai principi richiamati in modo condiviso conduce alla conclusione della genericità e della manifesta carenza di fondatezza dell'impugnazione articolata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Va, innanzi tutto, ribadito che già il Magistrato di sorveglianza di Siena, con il provvedimento antecedente, in data 12 gennaio 2016, aveva accordato la liberazione anticipata per il semestre dal 24 luglio 2012 al 24 gennaio 2013, mentre l'aveva negata per il semestre successivo, quello dal 24 gennaio al 24 luglio 2013 in ragione del comportamento disciplinarmente sanzionato serbato da [OSCURATO:PERSONA] nel semestre, specificamente il 21 maggio 2013 (con l'irrogazione a suo carico della sanzione dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per la durata di sette giorni, statuizione inammissibilmente reclamata, come aveva stabilito il Tribunale di sorveglianza di Firenze nel provvedimento del 24 marzo 2016). Rispetto al corrispondente rilievo di inammissibilità della reiterazione della relativa istanza operato dai giudici di sorveglianza il ricorrente non ha svolto nessuna deduzione specifica. 4.2. Con riferimento, poi, ai semestri direttamente interessati dall'accertata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria camorristica del clan dei Casalesi fino al giugno 2012, il Tribunale di sorveglianza ha rettamente rilevato, aderendo a quanto aveva precisato il Magistrato di sorveglianza, che nella precedente serie provvedimentale i giudici di sorveglianza, con riferimento al comportamento del detenuto nei relativi periodi detentivi, intercorsi tra il 26 maggio 2008 e il 24 luglio 2012, avevano già effettuato la valutazione di merito: il Magistrato di sorveglianza di Siena, prima, e il Tribunale di sorveglianza di Firenze, poi, avevano delibato le risultanze del processo di cognizione e avevano raggiunto la conclusione dell'effettività della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan fino all'emissione della sentenza di primo grado: condotta ritenuta decisamente ostativa - in quanto dimostrativa della mancanza di adesione al percorso risocializzante - al riconoscimento della chiesta liberazione anticipata. Posto ciò, non risulta, poi, essere stato dedotto o comunque essere emerso alcun fatto nuovo di natura dirimente, in ordine al presupposto della partecipazione dell'istante all'opera di rieducazione, restando pertanto intatta la valutazione, compiuta nei pregressi provvedimenti, della condotta di rilievo penale tenuta dal detenuto nel corso dell'esecuzione della pena: valutazione che aveva già costituito oggetto dell'apprezzamento di merito dei giudici specializzati nei provvedimenti del 2016 e che si era cristallizzata all'esito del complessivo iter giurisdizionale. Infatti, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siena del 12 gennaio 2016, impugnato da [OSCURATO:PERSONA], era stato seguito dall'ordinanza di rigetto del reclamo emessa dal Tribunale di sorveglianza di Firenze il 24 marzo 2016. E, poi, proposto ricorso per cassazione avverso questo provvedimento dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'impugnazione era stata dichiarata inammissibile con ordinanza (resa da Sez. 7, n. 39916 del 17/02/2017) in cui si era preso atto che l'accertamento di merito, circa l'epoca di partecipazione del detenuto all'associazione camorristica, era stato già compiuto in modo incensurabile e in senso sfavorevole al ricorrente. 4.3. La complessiva doglianza articolata in questa sede non si è confrontata con tali dati e ha criticato in modo generico l'ordinanza impugnata assumendo - ma in modo risultato del tutto eccentrico - che la valutazione di merito sull'epoca della sua appartenenza non fosse già avvenuta nel pregresso iter provvedimentale o che, comunque, essa dovesse essere nuovamente formulata: ciò, peraltro, sulla scorta di elementi la cui omessa valutazione o la cui emersione in epoca successiva all'emissione delle ordinanze di rigetto del 2016 non sono state affatto dimostrate. Di conseguenza, la censura avverso il provvedimento che ha rilevato l'inammissibile reiterazione di istanza di liberazione anticipata già esaminata dai giudici specializzati, non prendendo in effettiva considerazione il precedente decisum, nel quadro dei ribaditi principi di diritto, si rivela del tutto generica.5. Il ricorso risulta, pertanto, inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione dell'insieme delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e co
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