Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12203/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sete le conclusioni del PG O • ( j _€.o C.00 tt}t ett( "t; (493-0.3 I ik."11 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 16 maggio 2023 il Tribunale di Benevento - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la pena sostitutiva della detenzione domiciliare (ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n.150 del 2022) in riferimento alla pena inflitta (anni 3 di reclusione, per il delitto di usura) con sentenza divenuta irrevocabile in data 10 marzo 2023.

In motivazione si evidenzia che il Taddeo è gravato da numerosi e gravi precedenti anche specifici, il che non consente la formulazione di un giudizio prognostico favorevole in punto di idoneità della pena sostitutiva a scongiurare il pericolo di recidiva.

Si evidenzia, inoltre, l'assenza di idonea documentazione circa l'esistenza di adeguate fonti di reddito.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorrente muove dalla considerazione per cui la domanda è stata respinta per la 'insufficienza' della documentazione prodotta sulle attuali condizioni di vita.

Si duole, in tale ottica, del mancato esercizio dei poteri istruttori di cui all'art.666 comma 5 cod.proc.pen. ed in particolare della omessa istruttoria preliminare tramite l'UEPE. 2.2 AI secondo motivo si deduce erronea applicazione dell'art.58 legge n.689 del 1981 e vizio di motivazione.

La motivazione circa la inadeguatezza della detenzione domiciliare sarebbe affidata ad una mera formula di stile.

Lo spirito della riforma del 2022 sarebbe manifestamente violato, lì dove l'intento del legislatore sarebbe quello di offrire una opportunità di risocializzazione evitando la esecuzione inframuraria.

Si rammenta che i fatti oggetto di giudizio si sono esauriti nel 2007 e che gli ulteriori fatti in esecuzione (con pene di anni quattro e anni tre di reclusione) sono parimenti datati.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono.3.1 n primo motivo muove da una premessa erronea, quanto alla individuazione della primaria ratio decidendi.

Il nucleo essenziale della decisione reiettiva è infatti rappresentato dalla valutazione di non idoneità della pena sostitutiva ad assicurare esigenze specialpreventive.

Non vi è pertanto alcuna rilevanza della critica, posto che la valutazione sulla «inadeguatezza» della misura proposta rende irrilevante la mancata attivazione dei poteri istruttori. 3.2 Quanto al secondo motivo, il profilo di critica tende ad una non consentita rivalutazione di elementi di fatto.

Va rilevato che-/se da un lato la previsione di legge di cui all'art. 20 bis cod.pen. individua esclusivamente i limiti di pena detentiva che possono dar luogo alla sostituzione con le «pene sostitutive», dall'altro contiene un espresso rinvio alla disciplina contenuta nel capo III della legge n.689 del 1981.

Dunque la disciplina regolativa è dettata in parte nel codice penale e in parte negli articoli 53 e ss. della legge n.689 del 1981.

Da ciò deriva che: a) sono di certo applicabili, anche nel particolare caso di decisione emessa in sede esecutiva ed in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 95 del d.lgs. 150 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 58 e 59 della legge n.689 del 1981; b) vi è dunque doverosa necessità di dare applicazione ai parametri regolativi di esercizio del potere discrezionale del giudice (art. 58), così come di tener conto delle ipotesi di inapplicabilità ex lege (art. 59). 3.3 Ciò posto, va ulteriormente rilevato che il primo aspetto di cui il giudice investito della domanda deve tener conto, ai sensi del citato art.58, è proprio quello della «idoneità» della pena sostitutiva a realizzare le condizioni per la rieducazione del condannato, in una con la valutazione di «affidabilità» del destinatario della decisione.

Ciò perché la pena sostitutiva non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui emerga la esistenza di un profilo di pericolosità sociale tale da richiedere necessariamente un suo contenimento con la detenzione (il legislatore impone che la pena sostitutiva sia comunque idonea a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati), aspetto che emerge anche dalla necessaria valutazione sulla capacità di autocontrollo da parte del soggetto eventualmente sottoposto alla misura di favore. 3.4 Nel caso in esame il richiamo realizzato in motivazione - sia pur sintetico - a plurimi precedenti per fatti analoghi realizza le condizioni normative di inadeguatezza della pena sostitutiva oggetto di proposta e si mantiene nei limiti di una opinabilità di giudizio non sindacabile in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sete le conclusioni del PG O • ( j _€.o C.00 tt}t ett( "t; (493-0.3 I ik."11 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 16 maggio 2023 il Tribunale di Benevento - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la pena sostitutiva della detenzione domiciliare (ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n.150 del 2022) in riferimento alla pena inflitta (anni 3 di reclusione, per il delitto di usura) con sentenza divenuta irrevocabile in data 10 marzo 2023. In motivazione si evidenzia che il Taddeo è gravato da numerosi e gravi precedenti anche specifici, il che non consente la formulazione di un giudizio prognostico favorevole in punto di idoneità della pena sostitutiva a scongiurare il pericolo di recidiva. Si evidenzia, inoltre, l'assenza di idonea documentazione circa l'esistenza di adeguate fonti di reddito. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente muove dalla considerazione per cui la domanda è stata respinta per la 'insufficienza' della documentazione prodotta sulle attuali condizioni di vita. Si duole, in tale ottica, del mancato esercizio dei poteri istruttori di cui all'art.666 comma 5 cod.proc.pen. ed in particolare della omessa istruttoria preliminare tramite l'UEPE. 2.2 AI secondo motivo si deduce erronea applicazione dell'art.58 legge n.689 del 1981 e vizio di motivazione. La motivazione circa la inadeguatezza della detenzione domiciliare sarebbe affidata ad una mera formula di stile. Lo spirito della riforma del 2022 sarebbe manifestamente violato, lì dove l'intento del legislatore sarebbe quello di offrire una opportunità di risocializzazione evitando la esecuzione inframuraria. Si rammenta che i fatti oggetto di giudizio si sono esauriti nel 2007 e che gli ulteriori fatti in esecuzione (con pene di anni quattro e anni tre di reclusione) sono parimenti datati. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono.3.1 n primo motivo muove da una premessa erronea, quanto alla individuazione della primaria ratio decidendi. Il nucleo essenziale della decisione reiettiva è infatti rappresentato dalla valutazione di non idoneità della pena sostitutiva ad assicurare esigenze specialpreventive. Non vi è pertanto alcuna rilevanza della critica, posto che la valutazione sulla «inadeguatezza» della misura proposta rende irrilevante la mancata attivazione dei poteri istruttori. 3.2 Quanto al secondo motivo, il profilo di critica tende ad una non consentita rivalutazione di elementi di fatto. Va rilevato che-/se da un lato la previsione di legge di cui all'art. 20 bis cod.pen. individua esclusivamente i limiti di pena detentiva che possono dar luogo alla sostituzione con le «pene sostitutive», dall'altro contiene un espresso rinvio alla disciplina contenuta nel capo III della legge n.689 del 1981. Dunque la disciplina regolativa è dettata in parte nel codice penale e in parte negli articoli 53 e ss. della legge n.689 del 1981. Da ciò deriva che: a) sono di certo applicabili, anche nel particolare caso di decisione emessa in sede esecutiva ed in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 95 del d.lgs. 150 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 58 e 59 della legge n.689 del 1981; b) vi è dunque doverosa necessità di dare applicazione ai parametri regolativi di esercizio del potere discrezionale del giudice (art. 58), così come di tener conto delle ipotesi di inapplicabilità ex lege (art. 59). 3.3 Ciò posto, va ulteriormente rilevato che il primo aspetto di cui il giudice investito della domanda deve tener conto, ai sensi del citato art.58, è proprio quello della «idoneità» della pena sostitutiva a realizzare le condizioni per la rieducazione del condannato, in una con la valutazione di «affidabilità» del destinatario della decisione. Ciò perché la pena sostitutiva non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui emerga la esistenza di un profilo di pericolosità sociale tale da richiedere necessariamente un suo contenimento con la detenzione (il legislatore impone che la pena sostitutiva sia comunque idonea a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati), aspetto che emerge anche dalla necessaria valutazione sulla capacità di autocontrollo da parte del soggetto eventualmente sottoposto alla misura di favore. 3.4 Nel caso in esame il richiamo realizzato in motivazione - sia pur sintetico - a plurimi precedenti per fatti analoghi realizza le condizioni normative di inadeguatezza della pena sostitutiva oggetto di proposta e si mantiene nei limiti di una opinabilità di giudizio non sindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6
Sentenza Cassazione n. 12203/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris