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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2000

ECLI:EU:C:2000:326
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61998J0470 - IT Avis juridique important | 61998J0470 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 giugno 2000. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione completa della direttiva 90/675/CEE. - [OSCURATO:PERSONA]470/98. raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-04657 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave [OSCURATO:PERSONA] membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità [Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]

[OSCURATO:PERSONA]

$$Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva. (v. punto 11) [OSCURATO:PERSONA] causa C-470/98, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica ellenica, rappresentata dal signor I.-K.

Chalkias, consigliere giuridico aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, e dalla signora N. Dafniou, uditore presso il servizio giuridico speciale - sezione «Diritto europeo comunitario» del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Grecia, 117, [OSCURATO:PERSONA]Croix, convenuta, "avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le misure necessarie per garantire che le spese relative ai controlli veterinari e amministrativi concernenti i prodotti di origine agricola provenienti dai paesi terzi, diversi dalle carni fresche e dalla carne di pollame, di cui agli artt. 3, punto ii), e 4 della direttiva del Consiglio 10 dicembre 1990, 90/675/CEE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 373, pag. 1), siano poste a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo dello Stato membro, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CE e dalla detta direttiva,

LA CORTE

(Sesta Sezione), composta dai signori J.C.

Moitinho de Almeida, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore), C. Gulmann, J.-P.

Puissochet e dalla signora F. Macken, giudici, avvocato generale: N. Fennelly cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 aprile 2000, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 18 dicembre 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le misure necessarie per garantire che le spese relative ai controlli veterinari e amministrativi concernenti i prodotti di origine agricola provenienti dai paesi terzi, diversi dalle carni fresche e dalla carne di pollame, di cui agli artt. 3, punto ii), e 4 della direttiva del Consiglio 10 dicembre 1990, 90/675/CEE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 373, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), siano poste a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo dello Stato membro, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CE e dalla direttiva. 2 L'art. 3 della direttiva dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché l'autorità doganale autorizzi l'immissione in consumo sul territorio definito nell'allegato I soltanto quando - fatte salve le disposizioni particolari da adottare conformemente all'articolo 17 - sia fornita la prova che: (...) ii) le spese dei controlli veterinari sono state pagate ed eventualmente una cauzione è stata depositata per coprire le spese eventuali previste all'articolo 16, paragrafo

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono, se del caso, adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24». 3 L'art. 4 della direttiva è così redatto: «1.

Ciascuna partita di prodotti provenienti dai paesi terzi è sottoposta a un controllo documentario e ad un controllo d'identità, qualunque sia la destinazione doganale dei prodotti stessi per verificare: - la loro origine, - la loro destinazione successiva, in particolare nel caso di prodotti i cui scambi non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria, - che le menzioni che recano corrispondano alle garanzie richieste dalla normativa comunitaria o, se si tratta di prodotti i cui scambi non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria, alle garanzie richieste dalle norme nazionali previste nei diversi casi di cui alla presente direttiva. (...)

7. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo dello Stato membro». 4 Ai sensi dell'art. 32, n. 1, primo comma, della direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano provvedere a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro il 31 dicembre 1991 dandone immediata informazione alla Commissione. 5 A seguito di una domanda d'informazione, indirizzata dalla Commissione agli [OSCURATO:PERSONA] membri il 1_ dicembre 1994, relativa all'applicazione da parte di questi ultimi del sistema nazionale di diritti sanitari diretto a coprire le spese di ispezioni e di controlli veterinari dei prodotti di origine agricola in base alla direttiva, è emerso che la autorità elleniche non applicavano alcun diritto nazionale per coprire le spese d'ispezione dei prodotti di origine agricola, diversi dalle carni fresche e dalla carne di pollame, all'atto della loro importazione in Grecia. 6 Ritenendo che tale situazione non fosse conforme agli artt. 3 e 4 della direttiva, da cui risulterebbe che ciascuna partita dei prodotti di cui trattasi provenienti dai paesi terzi dev'essere soggetta a un controllo veterinario le cui spese sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, la Commissione, con lettera 27 dicembre 1996, ha invitato la Repubblica ellenica a presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi. 7 Con lettera 14 marzo 1997 la Repubblica ellenica ha risposto che la direttiva era stata recepita in diritto interno col decreto presidenziale n. 420/93 (FEK A' 179), ma che, quanto in particolare ad una determinazione dei diritti per i controlli previsti dalla direttiva stessa, le competenti autorità nazionali avevano elaborato un progetto di normativa che fissava diritti nazionali il cui importo sarebbe stato determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura, progetto ch'essa ha comunicato alla Commissione. 8 Non avendo ricevuto ulteriori informazioni dalle autorità elleniche, il 13 marzo 1998 la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica un parere motivato in cui l'invitava ad emanare, entro due mesi dalla notifica dello stesso, i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dagli artt. 3, punto ii), e 4 della direttiva. 9 Poiché la Repubblica ellenica non ha dato altro seguito al parere motivato, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto. 10 La Repubblica ellenica non nega l'inadempimento descritto dalla Commissione.

Si limita a far valere che un progetto di decreto presidenziale diretto a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui trattasi della direttiva è stato respinto dal Consiglio di Stato e che i procedimenti necessari per l'entrata in vigore di un nuovo progetto non sono ancora terminati. 11 A questo proposito occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 15 ottobre 1998, causa C-326/97, Commissione/Belgio, Racc. pag.

I-6107, punto 7). 12 Dato che il recepimento della direttiva non è stato effettuato integralmente nel termine prescritto, il ricorso proposto dalla Commissione deve considerarsi fondato. 13 Di conseguenza, occorre dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le misure necessarie per garantire che le spese relative ai controlli veterinari e amministrativi concernenti i prodotti di origine agricola provenienti dai paesi terzi, diversi dalle carni fresche e dalla carne di pollame, di cui agli artt. 3, punto ii), e 4 della direttiva siano poste a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo dello Stato membro, la Repubblica ellenica è venuta a meno agli obblighi impostile dalla detta direttiva.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 14 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica alle spese e questa è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le misure necessarie per garantire che le spese relative ai controlli veterinari e amministrativi concernenti i prodotti di origine agricola provenienti dai paesi terzi, diversi dalle carni fresche e dalla carne di pollame, di cui agli artt. 3, punto ii), e 4 della direttiva del Consiglio 10 dicembre 1990, 90/675/CEE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, siano poste a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo dello Stato membro, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dalla detta direttiva. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998J0470 - IT Avis juridique important | 61998J0470 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 giugno 2000. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione completa della direttiva 90/675/CEE. - [OSCURATO:PERSONA]470/98. raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-04657 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave [OSCURATO:PERSONA] membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità [Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)] [OSCURATO:PERSONA] $$Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva. (v. punto 11) [OSCURATO:PERSONA] causa C-470/98, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica ellenica, rappresentata dal signor I.-K. Chalkias, consigliere giuridico aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, e dalla signora N. Dafniou, uditore presso il servizio giuridico speciale - sezione «Diritto europeo comunitario» del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Grecia, 117, [OSCURATO:PERSONA]Croix, convenuta, "avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le misure necessarie per garantire che le spese relative ai controlli veterinari e amministrativi concernenti i prodotti di origine agricola provenienti dai paesi terzi, diversi dalle carni fresche e dalla carne di pollame, di cui agli artt. 3, punto ii), e 4 della direttiva del Consiglio 10 dicembre 1990, 90/675/CEE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 373, pag. 1), siano poste a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo dello Stato membro, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CE e dalla detta direttiva, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore), C. Gulmann, J.-P. Puissochet e dalla signora F. Macken, giudici, avvocato generale: N. Fennelly cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 aprile 2000, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 18 dicembre 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le misure necessarie per garantire che le spese relative ai controlli veterinari e amministrativi concernenti i prodotti di origine agricola provenienti dai paesi terzi, diversi dalle carni fresche e dalla carne di pollame, di cui agli artt. 3, punto ii), e 4 della direttiva del Consiglio 10 dicembre 1990, 90/675/CEE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 373, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), siano poste a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo dello Stato membro, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CE e dalla direttiva. 2 L'art. 3 della direttiva dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché l'autorità doganale autorizzi l'immissione in consumo sul territorio definito nell'allegato I soltanto quando - fatte salve le disposizioni particolari da adottare conformemente all'articolo 17 - sia fornita la prova che: (...) ii) le spese dei controlli veterinari sono state pagate ed eventualmente una cauzione è stata depositata per coprire le spese eventuali previste all'articolo 16, paragrafo 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono, se del caso, adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24». 3 L'art. 4 della direttiva è così redatto: «1. Ciascuna partita di prodotti provenienti dai paesi terzi è sottoposta a un controllo documentario e ad un controllo d'identità, qualunque sia la destinazione doganale dei prodotti stessi per verificare: - la loro origine, - la loro destinazione successiva, in particolare nel caso di prodotti i cui scambi non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria, - che le menzioni che recano corrispondano alle garanzie richieste dalla normativa comunitaria o, se si tratta di prodotti i cui scambi non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria, alle garanzie richieste dalle norme nazionali previste nei diversi casi di cui alla presente direttiva. (...) 7. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo dello Stato membro». 4 Ai sensi dell'art. 32, n. 1, primo comma, della direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano provvedere a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro il 31 dicembre 1991 dandone immediata informazione alla Commissione. 5 A seguito di una domanda d'informazione, indirizzata dalla Commissione agli [OSCURATO:PERSONA] membri il 1_ dicembre 1994, relativa all'applicazione da parte di questi ultimi del sistema nazionale di diritti sanitari diretto a coprire le spese di ispezioni e di controlli veterinari dei prodotti di origine agricola in base alla direttiva, è emerso che la autorità elleniche non applicavano alcun diritto nazionale per coprire le spese d'ispezione dei prodotti di origine agricola, diversi dalle carni fresche e dalla carne di pollame, all'atto della loro importazione in Grecia. 6 Ritenendo che tale situazione non fosse conforme agli artt. 3 e 4 della direttiva, da cui risulterebbe che ciascuna partita dei prodotti di cui trattasi provenienti dai paesi terzi dev'essere soggetta a un controllo veterinario le cui spese sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, la Commissione, con lettera 27 dicembre 1996, ha invitato la Repubblica ellenica a presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi. 7 Con lettera 14 marzo 1997 la Repubblica ellenica ha risposto che la direttiva era stata recepita in diritto interno col decreto presidenziale n. 420/93 (FEK A' 179), ma che, quanto in particolare ad una determinazione dei diritti per i controlli previsti dalla direttiva stessa, le competenti autorità nazionali avevano elaborato un progetto di normativa che fissava diritti nazionali il cui importo sarebbe stato determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura, progetto ch'essa ha comunicato alla Commissione. 8 Non avendo ricevuto ulteriori informazioni dalle autorità elleniche, il 13 marzo 1998 la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica un parere motivato in cui l'invitava ad emanare, entro due mesi dalla notifica dello stesso, i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dagli artt. 3, punto ii), e 4 della direttiva. 9 Poiché la Repubblica ellenica non ha dato altro seguito al parere motivato, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto. 10 La Repubblica ellenica non nega l'inadempimento descritto dalla Commissione. Si limita a far valere che un progetto di decreto presidenziale diretto a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui trattasi della direttiva è stato respinto dal Consiglio di Stato e che i procedimenti necessari per l'entrata in vigore di un nuovo progetto non sono ancora terminati. 11 A questo proposito occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 15 ottobre 1998, causa C-326/97, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-6107, punto 7). 12 Dato che il recepimento della direttiva non è stato effettuato integralmente nel termine prescritto, il ricorso proposto dalla Commissione deve considerarsi fondato. 13 Di conseguenza, occorre dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le misure necessarie per garantire che le spese relative ai controlli veterinari e amministrativi concernenti i prodotti di origine agricola provenienti dai paesi terzi, diversi dalle carni fresche e dalla carne di pollame, di cui agli artt. 3, punto ii), e 4 della direttiva siano poste a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo dello Stato membro, la Repubblica ellenica è venuta a meno agli obblighi impostile dalla detta direttiva. Decisione relativa alle spese Sulle spese 14 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica alle spese e questa è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le misure necessarie per garantire che le spese relative ai controlli veterinari e amministrativi concernenti i prodotti di origine agricola provenienti dai paesi terzi, diversi dalle carni fresche e dalla carne di pollame, di cui agli artt. 3, punto ii), e 4 della direttiva del Consiglio 10 dicembre 1990, 90/675/CEE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, siano poste a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo dello Stato membro, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dalla detta direttiva. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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