CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024
Cassazione n. 06028/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con i primi due si contesta la sussistenza dei tratti costitutivi, anche di matrice soggettiva, dei reati di oltraggio ex art 341 bis e resistenza ex art 337 cp ascritti al ricorrente replicando profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, oltre che puntuali rispetto alle doglianze difensive, coerenti alle emergenze acquisite e immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano il secondo e il terzo capoverso del considerando) mentre con il terzo per un verso si contesta la motivazione spesa nel non riconoscere le generiche quando di contro la decisione impugnata, anche in parte qua, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede, e, per altro verso, si contrasta la misura della pena irrogata, doglianza non prospettata con l'appello e non rilevabile per la prima volta in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore dellla Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.