CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04583/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 16440/2014proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, Ianna c cone Luigia e Ianna c cone Carmela, tutte rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con lo stesso elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 100/C, in virtù di procura a margine del ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella CAMPANIA n. 201, depositata il 22 aprile 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. LaCommissione tributaria regionale della Campania , c on sentenza del 22 aprile 2013, ha parzialmente accolto gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate avverso le sentenze di primo grado che avevanoaccolto i ricorsi presentati dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dalle socieIannaccone Luigia e [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento nn. RE102T601409/2008 e RE101T601443/2008, con i quali erano stati i redditi dei soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili societari, provvedendo alla nuova liquidazione, per la sola [OSCURATO:PERSONA], dell'I rpef ( euro 39.472,00), dell'addizionale regionale (euro 856,00) e dell'addizionale comunale (euro476,00). 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , riuniti i giudizi, ha, innanzi tutto, affermato che, nel caso di specie non ricorreva un'ipotesi di litisconsorzio necessario, trattandosi di società di capitali; che, in ogni caso, il giudice di primo grado aveva esaminato, anche se in distinte sentenze, le controversie sui rapporti della società e dei singoli soci, cosicché il principio dell'unitarietà dell'accertamento risultava realizzato; in sede di appello doveva comunque essere ricomposta l'unicità della causa mediante la riunione, che era stata disposta all'udienza del 15 aprile 2013. 3.I giudici di secondo grado, nel merito, hanno evidenziato che: -) quanto ai costi n. 1 e 2 ( costi non di competenza per «catalogazione e sistemazione archivio»forniti dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e costi non di competenza per prestazioni di ricerca di mercato e statistiche la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) , il contratto commerciale di servizi non risultava registrato, né era assistito da fede privilegiata, trattandosi di una mera scrittura privata e, pertanto, non poteva assurgere alla dignità e rilevanza neppure di un semplice indizio, con la conseguenza che i detti costi non potevano essere imputati all'anno 2003, anche alla luce delle indicazioni emergenti dalla fatture prodotte, che non facevano alcun riferimento all'anno 2003; -) per contro, dovevano essere riconosciuti i costi relativi a riparazioni e manutenzione, in quanto, risultavano sufficientemente motivati e documentati attraverso leprodotte fatture; -) era inammissibile la doglianza relativa alla non inerenza dei costi, in quanto questa deduzione era stata svolta per la prima volta in appello. 4. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e le socie Ianna c cone Luigia e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione con atto affidato atre motivi. 5. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deducela violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e5, cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 917/86 e delle norme collegate; l'omessa , insufficiente e/o contraddit toria motivazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio, avendo la Commissione tributaria regionaleerroneamente ritenuto legittimo il mancato riconoscimento, da parte dell'Ufficio, dei costi portati in deduzione dalla società ricorrenteed avendo la contribuente operato rispettando i dettami della normativa in materia ; l'Ufficio aveva contestato la violazione del principio di competenza, mentre nel caso in esame i costi contestati afferivano a prestazioni, che, sebbene contrattualizzate neglianni precedenti, erano state ultimate nell'anno 2003, come risultava dalla documentazione depositata sin dal primo grado di giudizio; la società ricorrente aveva prodotto in giudizio scritture private redatte prima della verifica fiscale e pertanto, non essendo le stesse soggette a registrazione obbligatoria, dovevano essere ritenute valide ai fini della deducibilità dei costi; spettava, poi, all'Ufficio provare che la documentazione versata in atti si riferisse ad un accordo simulato e/o attivarsi, a norma dell'art. 2702 cod. civ., anche a mezzo della querela di falso, cosa che non era avvenuta; inoltre, la Commissione tributaria regionale aveva errato a disattendere, malgrado costituissero circostanze incontroverse sia i patti intercorsi tra le parti, che prevedevano il pagamento del saldo dei lavori alla loro ultimazione, sia l'anno in cui era avvenuta l'esecuzione delle opere,sulla base della irrilevante, apodittica e non veritiera motivazione che i costi non potevano essere imputati all'anno 2003; in ogni caso, se pure si voleva interpretare il principio di competenza temporale in maniera restrittiva, come aveva fatto l'Ufficio, la deduzione,nel periodo di imposta di effettiva competenza, dei costi, poteva essere sempre riconosciuta e legittimare il diritto della contribuente al rimborso della maggiore imposta versata con riguardo ad un periodo d'imposta antecedente o successivo a quellooggetto di accertamento. 2. Il secondo mezzo deduce la v iolazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972; l'omessa, insufficiente e/o carente motivazione; la contribuente aveva eccepito che, anche se si volevadare credito alla tesi dell'Ufficio, secondo cui, essendo le fatture di acquisto state emesse nell'anno 2001, la relativa spesa era di competenza dell'indicata annualità, poteva essere esercitare il diritto alla detrazione ai fini IVA ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972; difatti, trattandosi di fatture di acquisto emesse dalla ditta prestatrice nell'anno 2001, il diritto poteva essere esercitato entro il secondo anno successivo e, quindi, con la dichiarazione IVA dell'anno d'imposta 2003, come correttamente aveva operato la ricorrente ; su detta eccezione, la Commissione tributaria regionale nulla aveva statuito . 3.Con il terzo motivo, la società ricorrente chiede la c « Per contro, debbono essere riconosciuti i costi relativi a riparazioni e manutenzione, in quanto, risultano sufficientemente motivati e documentati attraverso le prodotte fatture». 4.Preliminarmente va rilevato che la società S mil [OSCURATO:SOCIETA]. e le socie Ianna c cone Luigia e Ianna c cone Carmela, in data 24 giugno 2019, hanno depositato domanda di sospensione ai sensi d ell'art. 6, comma 10, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativa all'avviso di accertamento riguardante la società (n. RE102T601409/2008). 5.Ai sensi dell'art. 6, del decreto - legge n. 119/2018, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processoresto sospeso fino la 31 dicembre 2020. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidentee le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.6. Ciò posto, osserva il Collegio che risulta agli atti che l’istanza di sospensione è stata presentata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dalle socie [OSCURATO:PERSONA] e Ianna c cone Carmela, ma riguarda il solo avviso di accertamento n. RE102T601409/2008 relativo alla società ; ancora risulta presentata, in data 23 maggio 2019, domanda di definizione agevolata da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. RE102T601409 e, in pari data, domanda di definizione agevolata da parte di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. RE101T601447, mentre nulla risulta con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che pure è socia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 7.Deve, quindi , disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, al fine di acquisire informazioni presso l’Avvocatura dello Stato sul perfezionamento del