CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25890/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce in data 5/11/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 3 mesi di arresto, inflitta per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., per avere, per petulanza, ricollegabile alla mancata accettazione della fine della relazione sentimentale con la moglie, recato a quest'ultima molestia e disturbo, in un'occasione seguendola mentre la stessa era alla guida della sua autovettura, in altre offendendone l'onore, il decoro e la reputazione anche alla presenza di terze persone e, talvolta, aggredendola fisicamente con spintoni; fatti avvenuti in [OSCURATO:PERSONA] dal luglio al dicembre 2015. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Ventruto, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 131-bis e 660 cod. pen. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la Corte territoriale abbia ritenuto che ricorresse una reiterazione della condotta di molestia e che, dunque, il comportamento fosse abituale, benché il terzo comma della norma citata consideri come tale il caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, nonché il caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Nel caso di specie, esclusa la configurabilità del reato continuato, si sarebbe al cospetto di un'unica violazione, atteso che l'autore del fatto si sarebbe posto solo una volta in contrasto con l'ordinamento penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il reato di cui all'art. 660 cod pen. pur non essendo necessariamente abituale e potendo, dunque, essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, generalmente è caratterizzato dalla reiterazione dei comportamenti, sicché, in tale ipotesi, deve ritenersi esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non concedibile nel caso di reati eventualmente abituali posti in essere mediante una reiterazione della condotta tipica. 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, il fatto ascritto all'imputato si è concretizzato in una condotta protrattasi per ben cinque mesi, connotata da una lunga serie di atti di umiliazione, offensivi del decoro della persona offesa e finanche da pedinamenti e intrusioni nella vita privata. Una modalità di esecuzione della condotta tipica che, consistendo nella reiterazione, per un lungo periodo di tempo, di azioni integrative del reato di molestia, ha correttamente dato luogo al rigetto della richiesta di riconoscimento del fatto in termini di particolare tenuità. Ne consegue, dunque, la manifesta infondatezza delle doglianze, le quali, peraltro, hanno carattere meramente reiterativo e si rivelano, dunque, aspecifiche rispetto alla adeguata motivazione resa dal provvedimento oggetto di impugnazione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro