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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19521/2026

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l Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha ridotta la pena ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 2.800,00 di multa per il reato di cui all'art 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., lamentando l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90.

Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva.

Il ricorso è articolato in motivi non consentiti in sede di legittimità o manifestamente infondati.

Il primo motivo riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi dall'esposizione delle specifiche criticità che invalidavano le argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e comunque manifestamente infondati, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La sentenza impugnata, con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, chiarisce le ragioni per le quali non poteva essere accolta la tesi difensiva prospettante l'assoluzione per mancanza di prova.

In ordine alla seconda doglianza, considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è adeguata.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] - N CANCELLERIA 28 MAG tk FurEionsà.0MtIf2à2 D e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha ridotta la pena ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 2.800,00 di multa per il reato di cui all'art 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., lamentando l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Il ricorso è articolato in motivi non consentiti in sede di legittimità o manifestamente infondati. Il primo motivo riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi dall'esposizione delle specifiche criticità che invalidavano le argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e comunque manifestamente infondati, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata, con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, chiarisce le ragioni per le quali non poteva essere accolta la tesi difensiva prospettante l'assoluzione per mancanza di prova. In ordine alla seconda doglianza, considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è adeguata. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] - N CANCELLERIA 28 MAG tk FurEionsà.0MtIf2à2 D e
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