CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21352/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osa, MerloRoberto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RandoGiancarlo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Noviello DiegoIlex Libero, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende-ricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-Numero registro generale 4448/2023Numero sezionale 431/2026Numero di raccolta generale 21352/2026Data pubblicazione 23/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5381/2022 depositatail 24/08/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.2.00,00 per compensi, quanto alla parte difesa dall’avv. La Corte, e ineuro 11.000,00 quanto ai ricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] oltre allespese eventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 17/06/2026Il PresidenteLina Rubino