CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08220/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 6 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari, in data 15 marzo 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato all'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno già riconosciuto l'imputato meritevole della concessione dell'attenuante ex art. 62-bis cod. pen. con indicazione delle ragioni sia del bilanciamento in termini di equivalenza con l'aggravante contestata, sia della mancata ulteriore riduzione della pena già invocata con l'atto di appello; considerato che, dunque, il ricorso non tiene in considerazione le ragioni della sentenza impugnata, con la quale -pertanto- non si confronta, così incorrendo nel vizio di aspecificità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen