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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31284/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di minaccia e lesioni aggravate;

2. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso proposti, con i quali si invoca la legittima difesa, anche eventualmente con il riconoscimento dell'eccesso colposo, ovvero l'attenuante della provocazione, sono rivalutativi e manifestamente infondati, oltre ad involgere un giudizio di fatto inammissibile in sede di legittimità.

Il ricorrente chiede una diversa lettura delle prove raccolte, smentita dai dati di fatto raccolti (documentazione medica); come noto, poi, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato, senza iati logici, quanto alla condotta volontaria e non scriminata del ricorrente, oltre che all'assenza di qualsiasi aggressione o provocazione della persona offesa.

2.1. Considerato che il quarto ed il sesto motivo di censura, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili perché manifestamente infondati: la sentenza impugnata ha sottolineato la "particolare malvagità" dell'aggressione.

2.2. Ritenuto, altresì, che il quinto motivo di ricorso con cui si denuncia l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia d'appello è manifestamente infondato: i fatti sono stati commessi il 17.6.2013, sicchè tenuto conto dei tempi massimi di prescrizione per il reato di lesioni aggravate ex art. 583 cod. pen., circostanza ad effetto speciale, riconosciuta sussistente, e dei periodi di sospensione della prescrizione, il termine coincideva con una data ampiamente successiva alla sentenza di secondo grado del 16.2.2022 (e cioè il 9.10.2022).

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di minaccia e lesioni aggravate; 2. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso proposti, con i quali si invoca la legittima difesa, anche eventualmente con il riconoscimento dell'eccesso colposo, ovvero l'attenuante della provocazione, sono rivalutativi e manifestamente infondati, oltre ad involgere un giudizio di fatto inammissibile in sede di legittimità. Il ricorrente chiede una diversa lettura delle prove raccolte, smentita dai dati di fatto raccolti (documentazione medica); come noto, poi, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato, senza iati logici, quanto alla condotta volontaria e non scriminata del ricorrente, oltre che all'assenza di qualsiasi aggressione o provocazione della persona offesa. 2.1. Considerato che il quarto ed il sesto motivo di censura, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili perché manifestamente infondati: la sentenza impugnata ha sottolineato la "particolare malvagità" dell'aggressione. 2.2. Ritenuto, altresì, che il quinto motivo di ricorso con cui si denuncia l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia d'appello è manifestamente infondato: i fatti sono stati commessi il 17.6.2013, sicchè tenuto conto dei tempi massimi di prescrizione per il reato di lesioni aggravate ex art. 583 cod. pen., circostanza ad effetto speciale, riconosciuta sussistente, e dei periodi di sospensione della prescrizione, il termine coincideva con una data ampiamente successiva alla sentenza di secondo grado del 16.2.2022 (e cioè il 9.10.2022). 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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