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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 04331/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti ex art. 599•bis cod, proc. pen., deducendo zary di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dei fatti, per il reato di cui 73, comma 4/e 80 D.P.R. 309/1990. 41-- Considerato tart. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'i dicazione specifica delle ragioni di y 2,n _,..( yiel diritto e degli elementi di fatto che sorreggonfrirPetitugsitle requisito difetta nel caso di specie.

Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell'insufficienza delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta da lui proveniente, ex art. 599-bis cod. proc. pen., il giudice avrebbe dovuto disattenderla, limitandosi ad affermare apoditticamente la mancanza di una valida motivazione.

L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett. c)/ cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.

Ritenuto che il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti ex art. 599•bis cod, proc. pen., deducendo zary di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dei fatti, per il reato di cui 73, comma 4/e 80 D.P.R. 309/1990. 41-- Considerato tart. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'i dicazione specifica delle ragioni di y 2,n _,..( yiel diritto e degli elementi di fatto che sorreggonfrirPetitugsitle requisito difetta nel caso di specie. Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell'insufficienza delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta da lui proveniente, ex art. 599-bis cod. proc. pen., il giudice avrebbe dovuto disattenderla, limitandosi ad affermare apoditticamente la mancanza di una valida motivazione. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett. c)/ cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Ritenuto che il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 04331/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris