CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 39146/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMlNARE di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza emessa in data 24/11/2021, su concorde richiesta delle parti, gli applicava, ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen. la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione per il delitto p. e p. dall'art. 589 bis cod. pen. perché cagio- nava, per colpa, la morte di [OSCURATO:PERSONA] con violazione delle norme del codi- ce della strada. In particolare, alla guida del furgone [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA], percorreva la SS16 impegnando la corsia di sorpasso, violando gli artt. 141 e 142 codice della strada in quanto conduceva il proprio mezzo ad una velo- cità compresa fra 115 e 125 km/h, superiore alla velocità di 90 kmh vigente e segnalato da apposita segnaletica stradale, tale eccesso di velocità aggravata da una condotta di guida gravemente distratta non gli ha consentito: di avvertire con congruo anticipo la turbativa alla circolazione costituita dall'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 156 sw incidentata e ferma sulla corsia di sorpasso con la parte anteriore rivolta verso la direzione di provenienza dell'autocarro al km 749 200 carreggiata nord; di mantenere il controllo del proprio mezzo evitando l'impatto con la stessa autovettura e il successivo investimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] che sostava ap- piedato sull'isola di traffico lungo il margine destro della carreggiata. Commesso in Barletta il 23.4.2020. Con la sentenza in questione, ai sensi dell'art. 222 cod. strada., veniva dispo- sta nei confronti dell'Acquaviva la revoca della patente di guida. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difenso- re del ricorrente che denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria senza alcuna mo- tivazione e senza alcun richiamo ai parametri previsti dagli artt. 218, 219 cod. strad. nonostante che l'assenza di contestazione delle aggravanti previste dall'art. 589 bis, commi 2 e 3, cod. pen. e l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 88/19) escludessero la obbligatorietà della revoca della patente di guida. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al- la disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di gui- da, con ogni conseguente statuizione. 3. In data 5/7/2022 il PG presso questa Corte di legittimità ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo che questa Corte annulli con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria.4. Il ricorso è fondato. 5. In premessa, va evidenziato che il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ Me12:ani, Rv. 279349 che ha chiarito es- sere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ov- vero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative), ma infondato e, pertan- to, va rigettato. Questa Corte di legittimità, ha, peraltro, da tempo chiarito che, con la sen- tenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981). Ciò è perfettamente conforme al costante dictum di questa Corte di legittimità che ha ricordato come, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., debbano essere sempre applicate le sanzioni amministrative ac- cessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871). L'applicabilità con la sentenza di patteggiamento della sanzione ammini- strativa accessoria nei casi previsti dall'art. 222 cod. strada, deriva dal fatto la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo. (cfr. Sez. 4, n. 36868 del 14/3/2007, Francavilla, Rv. 237231 che ha annullato con rinvio una sentenza di patteggia- mento per il reato di omicidio colposo da incidente stradale con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria). Questa Corte di legittimità ha anche chiarito da tempo -e va qui ribadito- che, in tema di patteggiamento, l'eventuale clausola con cui le parti concordino la durata delle sanzioni amministrative accessorie (ed evidentemente anche la loro non applicazione) debba ritenersi come non apposta, non essendo l'applica- zione di dette sanzioni nella loro disponibilità (cfr ex multis, Sez. 4, n. 39075 del 26/2/2016, Favia, Rv. 267978 che, in applicazione del suddetto principio, ha ri- tenuto immune da vizi la sentenza di applicazione della pena che aveva fissato una durata della sanzione della revoca della patente di guida in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nell'accordo delle parti; conf. Sez. 4, n. 18538 del 10/1/2014, Rustemi, Rv. 259209, che ha rigettato il ricorso avverso una sen- tenza di patteggiamento con la quale il giudice di merito, disponendo la revoca della patente, non aveva tenuto conto della pattuizione delle parti in ordine alla sola sospensione del titolo di guida; Sez. 4, n. 8022 del 28/1/2014, Giannella, Rv. 258622).6. Tuttavia, in casi come quello che ci occupa, il giudice del patteggiamento aveva l'obbligo di fornire una motivazione in relazione al tipo e alla durata della sanzione amministrativa accessoria irrogata. IE con tutta evidenza non ha ottem- perato allo stesso, come fondatamente lamenta il ricorrente, essendosi limitato a constatare l'obbligatorietà della disposta sanzione ("...consegue la revoca della patente di guida") Ciò in quanto, peraltro in data precedente alla sentenza impugnata, la Corte Costituzionale, con sentenza del 17 aprile 2019, n. 88 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del codice della strada "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen." In proposito la Consulta ha specificato che la revoca della patente di guida non può essere disposta indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589 bis che dall'art. 590 bis cod. pen. ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi previste per le fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (ovvero per la guida in stato di eb- brezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dai commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso tenendo conto della gravità della condotta del condannato, alla stregua degli artt. 218 e 219 cod. strada, ed eventualmente applicare„ come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, quella meno afflittiva della sospensione della stessa, così come previsto •- e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada. 7. Orbene, essendo venuto meno, alla stregua di quanto sopra esposto il predetto automatismo, nel caso che ci occupa l'applicazione della sanzione am- ministrativa accessoria non può che essere rimessa, per una nuova valutazione in ordine alla stessa, al giudice di merito in quanto divenuta oggetto di valuta- zione discrezionale, pur rimanendo collegata alla "condanna" cui la Suprema Cor- te ritiene equiparabile, ai fini in parola, la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che essa esula dall'oggetto dell'accordo delle parti. 8. Ne consegue che va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con rinvio per una nuova valutazione sul punto al Tribunale di Trani. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul pun- to al Tribunale di