CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36186/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 12/11/2018 della Corte di appello di Venezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 12 novembre 2018 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 4 novembre 2014 dal Giudice dell'udienza preliminare di Verona, ha revocato la confisca per equivalente e ha confermato la condanna alle pene di legge per il reato di cui agli art. 81 cpv, 110 cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, per l'emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti relative agli anni 2011 e 2012. 2. L'imputato presenta cinque motivi di ricorso. RIP\ Con il primo deduce il vizio di motivazione in ordine all'apprezzamento della prova. Lamenta che il suo ruolo di amministratore di fatto era derivato dalle dichiarazioni dell'amministratore di diritto che era stato assolto. Osserva che le dichiarazioni del coimputato non erano state chiare e precise, perché non aveva saputo dire chi avesse redatto le fatture. Dopo aver riassunto le dichiarazioni del coimputato, nega l'attendibilità del teste e nega altresì il dolo specifico del reato ascrittogli. Con il secondo deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazione processuale del silenzio. La Corte territoriale gli aveva imputato il fatto di non aver offerto una ricostruzione alternativa, sebbene non fosse tenuto a dare la prova negativa di essersi ingerito nell'amministrazione sociale e di aver emesso le fatture. Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Osserva che erano stati considerati due reati separati e che in totale le fatture erano solo sei per un arco temporale limitato, dal 20 settembre 2011 al 15 aprile 2012. Con il quarto lamenta il vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La Corte territoriale non aveva spiegato per quale motivo i reati fossero gravi, posto che gli importi erano minimi. Con il quinto deduce il vizio di motivazione in ordine alla misura della pena. Le condotte erano distanziate di 6 mesi e 18 giorni sicché ben avrebbero potuto essere ricomprese in un medesimo anno fiscale. L'aumento della continuazione era eccessivo e non giustificato da alcun ragionamento logico. Con separata memoria il ricorrente insiste sugli ultimi tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I primi due motivi attengono all'accertamento di responsabilità. La Corte territoriale ha confermato le conclusioni del primo Giudice, perché ha ritenuto pienamente credibile l'ing. [OSCURATO:PERSONA] allorché aveva spiegato che la Novanet e la Eurosystem erano società di comodo create dal Vecchini. La ricostruzione complessiva delle vicende, con l'indicazione delle false fatture, ha trovato conferma documentale nella verifica della Guardia di finanza di Bassano. Infatti, entrambe le società avevano emesso fatture nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. che non si era mai occupata né di fotovoltaico né di impiantistica, ma solo della vendita di colori e vernici al dettaglio. [OSCURATO:PERSONA] aveva annotato in contabilità anche altre fatture nei confronti di altre società per operazioni inesistenti, il che era indicativo di una costanza nella perpetrazione dell'illecito. La Corte territoriale ha inoltre osservato che, sebbene l'imputato avesse il diritto di tacere, ciò nondimeno nello specifico questo aveva comportato che non era stato rappresentato alcun elemento difensivo in suo favore. Le doglianze non si confrontano con la decisione impugnata ma sono meramente reiterative di eccezioni già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica. Inconsistenti sono anche gli altri tre motivi. Le attenuanti generiche sono state rigettate, in assenza di elementi da valutare favorevolmente. Infatti, l'incensuratezza non è di per sé sufficiente e il reato è stato giudicato grave, donde il motivato diniego anche dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen., perché vi è stata un'evasione d'IVA di poco superiore ad euro 8.000 nell'arco di un biennio. A differenza di quanto prospettato dalla difesa, non è possibile accorpare due distinte annualità solari e fiscali. La pena base è stata calcolata al minimo edittale e l'aumento per la continuazione pari a tre mesi è stato esiguo. In ogni caso, il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto nel complesso congruo dalla Corte territoriale, il che è sufficiente ai fini dell'assoluzione dell'obbligo motivazionale (Cass., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243) • Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deci