CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 luglio 2026
Cassazione n. 24030/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lè Massimo, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1560/2022 pubblicatail 20 settembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1560/2022, ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa contro la sentenza del Tribunale di Palermo n.1423/2014 che aveva respinto l’opposizione tardiva dalla stessa proposta controil decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA] per il pagamentodel compenso dovuto per la prestazione professionale resa in vista dellaNumero registro generale 7585/2023Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 24030/2026realizzazione di un complesso turistico alberghiero a seguito di incarico del 23Data pubblicazione 24/07/2026gennaio 2008.A fondamento della decisione il giudice ha posto la circostanza che lasottoscrizione del detto incarico apposta dal legale rappresentante della Carltonspa era autografa, alla luce delle risultanze istruttorie del processo civile(soprattutto le consulenze tecniche d’ufficio agli atti) e di quello penalecontemporaneamente svoltosi e avente ad oggetto proprio la contestatafalsificazione della firma.2. Contro la sentenza d’appello la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso sulla base didue motivi.Resiste l’arch. Mulè con controricorso.In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380-bisc.p.c. del 7 giugno 2024, la società ricorrente ha presentato istanza di decisionein adunanza.Il controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 654 c.p.p. in quanto la Corte territoriale avrebbe attribuitonel giudizio civile piena ed acritica efficacia di giudicato alla sentenza penale n.392 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].In particolare, il giudice del merito non avrebbe adeguatamente tenuto contodella relazione di perizia tecnica resa il 2 luglio 2016 dal RIS di Messina, suincarico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe accertato la falsità dellasottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA])apposta sul disciplinare d’incarico.1.1. La censura è manifestamente infondata.Infatti, parte ricorrente non considera che la Corte d’appello di Palermo si èlimitata ad attribuire, correttamente, alla citata sentenza di assoluzione delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] valore di definitivo accertamento, ai sensi dell’art.654 c.p.c., della non imputabilità al controricorrente di un’attività di falsificazionedella firma di [OSCURATO:PERSONA] (non è contestato il passaggio in giudicato delladecisione), evidenziando come neppure tale falsificazione fosse stata dimostrata.Numero registro generale 7585/2023Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 24030/2026Per il resto, però, il fondamento della decisione qui impugnata si rinviene nellaData pubblicazione 24/07/2026valutazione delle risultanze istruttorie del dibattimento penale e del giudiziocivile di primo grado.Il giudice di appello ha rilevato che in primo grado erano state disposte dueconsulenze d’ufficio, all’esito delle quali (soprattutto della seconda) era emersa«la presenza di analogie grafiche qualitativamente tanto importanti daconcludere che la sottoscrizione apposta sul disciplinare d’incarico fosse“autografa e quindi vergata dal sig. [OSCURATO:PERSONA]”».La Corte territoriale ha valutato anche l’istruttoria penale, in particolare laperizia del RIS di Messina che, in effetti, aveva concluso nel senso che “moderatielementi supportano l’ipotesi che il soggetto considerato ([OSCURATO:PERSONA]) nonha tracciato il testo oggetto di accertamento”. Pertanto, nel processo di meritosono state esaminate, innanzitutto, le risultanze istruttorie del giudizio civile esono state aggiunte a queste, poi, quelle del dibattimento penale. All’esito di unavalutazione complessiva, quindi, comprensiva degli elementi indicati in questasede dalla parte ricorrente, la Corte d’appello di Palermo ha ritenuto che lasottoscrizione contestata fosse riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], sottolineandocome le richieste istruttorie dell’appellante non meritassero accoglimento perchévalorizzavano “alcuni segmenti isolati dell’istruttoria dibattimentale (perizia lecui conclusioni peraltro non sono decisive, deposizioni dibattimentali ecc.) che,esaminati congiuntamente agli altri, hanno dato luogo alla richiamata statuizioneassolutoria divenuta ormai irrevocabile”.Si tratta di un accertamento di fatto compiutamente motivato (cfr. pagina 14della sentenza impugnata) che, come tale, in questa sede, non è piùcontestabile, come si ricava dalla giurisprudenza per la quale, in tema di ricorsoper cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui laparte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, purove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio cheriporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme(Cass., Sez. 2, n. 10927 del 23 aprile 2024).Numero registro generale 7585/2023Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 24030/2026Data pubblicazione 24/07/2026Da quanto esposto, è palese, allora, come parte ricorrente non abbia colto lacomplessiva ratio della decisione impugnata, solo secondariamente ricollegataal dibattimento penale, ma basata, in primo luogo, sulle risultanze del giudiziocivile. Privi di rilievo sono alcuni passaggi motivazionali, nei quali il giudice diappello, in effetti, parla di un’efficacia vincolante della sentenza penale nelprocedimento civile. Si tratta di semplici obiter dicta, che non costituiscono lareale ratio decidendi della sentenza qui impugnata, fondata, come rilevato, sulcomplessivo esame in concreto delle risultanze istruttorie in prima battuta delgiudizio civile e, in aggiunta, di quello penale. Viene, infatti, confermato, nellapresente sede, il consolidato orientamento per il quale, in tema di rapporti tragiudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivonel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso incui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fattoo della partecipazione dell’imputato e non anche nell’ipotesi in cui sia statapronunciata a norma dell’art. 530, comma 2, c.p.p. (come rappresentato apagina 11 del ricorso), per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa lacommissione del fatto o la sua attribuibilità all’imputato (Cass., Sez. 2, n. 17708del 21 giugno 2023).2. Con il secondo motivo parte ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 654 c.p.p. con riferimento alle limitazioni civilistiche allaprova e all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omessa, insufficiente ocontraddittoria motivazione circa fatto decisivo della controversia. Nellasostanza, chiede l’ammissione della prova testimoniale articolata, soprattuttocon il teste Puccia.2.1. La censura è inammissibile.Innanzitutto, si richiamano le considerazioni svolte con riferimento al primomotivo. Inoltre, si osserva che non è prospettabile il vizio di cui all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. Quanto al profilo motivazionale, la Corte territoriale hatenuto conto delle istanze istruttorie della [OSCURATO:SOCIETA]., evidenziando come, giàin primo grado, all’udienza del 27 novembre 2013, gli stessi procuratori delleparti avessero ritenuto la causa matura per la decisione. Peraltro, in appello, ilrichiesto interrogatorio formale è stato ammesso (con esito negativo per laNumero registro generale 7585/2023Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 24030/2026società ricorrente) e la prova testimoniale è stata valutata e non autorizzata conData pubblicazione 24/07/2026adeguata motivazione (riportata alla pagina 15 della sentenza impugnata). Sisottolinea, poi, che le dichiarazioni del teste citato sono state assunte in sedepenale e che le relative trascrizioni sono agli atti (come affermato dalla societàricorrente a pagina 17 dell’atto di impugnazione) e che dunque, il giudice delmerito ne aveva la disponibilità. Infine, si rappresenta che parte ricorrente nonha indicato i capitoli di prova sui quali avrebbe chiesto di sentire i testimoni.3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate comein dispositivo.La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.comporta l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c., come previsto dalcitato art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (v. Sezioni Unite, sentenza n. 36069del 27 dicembre 2023). Anche se deve essere esclusa una interpretazione dellanorma che conduca ad automatismi non in linea con una letturacostituzionalmente compatibile del nuovo istituto, nell’ipotesi in esame non sirinvengono ragioni per discostarsi dalla previsione legale, stante la complessivacondivisione del ragionamento complessivo espresso dalla PDA.Nella specie, si quantifica l’importo dovuto in base all’art. 96, comma 3, c.p.c.,in euro 3.000,00 e quello da corrispondere ai sensi del successivo comma 4 ineuro 1.000,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese dilite, che liquida in complessivi euro 6.400,00 per compenso ed euro 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, aisensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., della somma di euro 3.000,00 e alNumero registro generale 7585/2023Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 24030/2026pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euroData pubblicazione 24/07/20261.000,00;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile,il 18 giugno 2026.Il Presidente