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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08345/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE D'APPELLO di MILANO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso; letta la memoria in data 25 novembre 2025, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 15 gennaio 2025, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di falso in atti pubblici dal medesimo formati nella sua qualità di pubblico ufficiale, quale Sovrintendente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di [OSCURATO:PERSONA], contestati ai capi Q), DD), EE) e BBB) del capo di imputazione.

Ha dichiarato non doversi procedere per i restanti reati in quanto estinti per intervenuta prescrizione.

2. Secondo quanto concordemente accertato dai giudici del merito, [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri soggetti (alcuni dei quali giudicati separatamente), faceva parte di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di truffe ai danni di varie compagnie assicurative.

A tal fine gli imputati selezionavano i veicoli da coinvolgere in falsi sinistri stradali, individuavano soggetti compiacenti da indicare come conducenti, redigevano false perizie in ordine ai danni subiti dai veicoli, sulla cui base avanzavano richiesta di risarcimento del danno alle assicurazioni.

In tale associazione l’odierno imputato ha rivestito un ruolo centrale redigendo, tra l’altro, diverse relazioni di servizio che attestavano falsamente la verificazione di sinistri stradali mai avvenuti, e che erano utilizzate dagli altri membri dell’associazione per supportare le richieste di risarcimento.

In particolare, le sentenze di merito hanno accertato che [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di pubblico ufficiale, in data 30 novembre 2014 aveva attestato falsamente nella relazione di servizio che alle ore 10.30, transitando nel territorio del comune di Spriana,aveva notato un sinistro stradale tra due veicoli di cui indicava tipologia e targa, mentre in realtà tale sinistro non si era verificato, essendo stato solo simulato (capo Q).

Analogamente, in data 7 luglio 2015 aveva redatto parte di una relazione di servizio nella quale riportava falsamente l’intervento effettuato in occasione di un incidente stradale, che in realtà non era mai avvenuto (capo DD).

Infine, in data 27 luglio 2015 aveva indotto il sovrintendente [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la Questura di [OSCURATO:PERSONA] ad attestare falsamente che il querelato [OSCURATO:PERSONA] era presente avanti a lui insieme ad [OSCURATO:PERSONA] e sottoscriveva per accettazione il verbale con cui si dava atto che [OSCURATO:PERSONA] rimetteva la querela proposta nei suoi confronti (capo BBB).

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della prova del falso contestato al capo BBB) dell’imputazione.

La Corte territoriale avrebbe travisato la prova in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto querela per i danni riportati nel sinistro stradale da lui causato, il giorno in cui aveva sottoscritto per accettazione il verbale di rimessione della querela fosse in Marocco.

Secondo il ricorrente, dall’esame del passaporto, e specificamentedei timbri di entrata e uscita, risulterebbe che quel giorno, così come quello del sinistro, [OSCURATO:PERSONA] era rientrato in Italia.

Pertanto, il teste, allorché è stato sentito in dibattimento, non aveva detto il vero.

Il ricorrente contesta inoltre che la perizia calligrafica si sarebbe limitata a verificare l’autenticità della firma apposta sul verbale di remissione della querela, mentre non avrebbe analizzato l’autenticità della firma apposta sulla constatazione amichevole di infortunio sottoscritta in occasione dell’incidente.

Ulteriore travisamento sarebbe quello per cui secondo la Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA], sentito come teste in dibattimento, avrebbe confermato di conoscere [OSCURATO:PERSONA], mentre lo stesso aveva detto di averlo incontrato una sola volta in una tabaccheria; pertanto, illogicamente la sentenza impugnata avrebbe affermato che [OSCURATO:PERSONA] ben sapeva che la persona che si era presentata per sottoscrivere la remissione della querela non era [OSCURATO:PERSONA].

Difetterebbe altresì adeguata motivazione in ordine alla consapevolezza da parte dell’imputato che la persona presente in Questura per accettare la remissione di querela non fosse [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato ai capi Q) e DD), nonché vizio di motivazione in ordine alla compatibilità della decisione assunta con il giudicato di cui alla sentenza dellaCorte d’appello di Milano in data 7 giugno 2021, relativa ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente contesta innanzitutto il carattere di atto fidefacente attribuito alle relazioni di servizio del 30 novembre 2014 (capo Q) e del 7 luglio 2015 (capo DD), dal momento che le stesse risultano prive di sottoscrizione.

L’atto mancante della firmadel pubblico ufficiale sarebbe incompleto e dunque non produrrebbe effetto di fede privilegiata.

Inoltre, si lamenta la violazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza di appello, divenuta definitiva, emessa per i medesimi fatti nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e acquisita al processo ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., nella quale il giudice aveva escluso la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 476, secondo comma, cod. pen.

Tale giudicato, attenendo a circostanze oggettive del reato comuni a tutti i coimputati, non avrebbe potuto essere ignorato dalla sentenza impugnata.

La Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con l’esistenza di un precedente giudicato relativo ai coimputati, recante una diversa qualificazione giuridica del fatto.

3.3. Il terzo motivo, formulato in relazione ai capi di imputazione Q), DD) ed EE), denuncia l’inutilizzabilità degli accertamenti tecnici svolti sui telefoni cellulari dell’imputato e l’erronea applicazione della legge processuale con riguardo alla qualificazione di tali accertamenti come ripetibili.

Il ricorrente rileva che gli accertamenti effettuati sulle chat del telefono dell’imputato, mediante videoriprese dell’attività svolta, originariamente qualificati come irripetibili e quindi svolti nelle forme dell’art. 360, comma 1, cod. proc. pen., sono stati riqualificati dalla Corte d’appello come ripetibili.

Ciò ne comporterebbe la inutilizzabilità, perché avrebbe determinato la acquisizione al fascicolo del dibattimento di accertamenti non irripetibili, in violazione degli artt. 191, 431, 178, lett. c) cod. proc. pen.; inoltre, avrebbe reso impossibile alla difesa eccepire tempestivamente la erronea acquisizione al fascicolo del dibattimento del contenuto del telefono.

La difesa, inoltre, non avrebbe potuto formulare le sue eccezioni in ordine alla sopravvenuta inutilizzabilità degli accertamenti, conseguente allarestituzione dei dispositivi, né eccepire la impossibilità di lettura conseguente alla sopravvenuta irripetibilità in itinere della consulenza.

La inutilizzabilità avrebbe conseguenze decisive in quanto le chat di WhatsApp presenti sul telefono avrebbero un ruolo fondamentale nella affermazione di responsabilità per il reato di associazione a delinquere (capo a), la quale a sua volta ha fortemente inciso sul giudizio di colpevolezza per il reato di cui ai capi DD) ed EE).

Insubordine, il ricorrente contesta la qualificazione degli accertamenti tecnici condotti sui telefoni come ripetibili operata dalla Corte territoriale, sostenendo che essi sarebbero irripetibili in ragione della potenziale alterabilità dei dati.

3.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 20-bis cod. pen. e 598-bis cod. proc. pen. in ragione del silenzio mantenuto dalla Corte territoriale in ordine alla sostituzione della pena detentiva irrogata con quella della detenzione domiciliare sostitutiva.

4. Con memoria in data 25 novembre 2025, il difensore dell’imputato ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

2. Il primo motivo, concernente il reato contestato al capo BBB) dell’imputazione è fondato.

2.1. Il ricorrente è accusato del reato di cui agli artt. 61, n. 2, 48 e 479 in relazione all’art. 476, comma 2, cod. pen. (così riqualificato il fatto originariamente contestato), per avere indotto in errore il sovrintendente [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la Questura di [OSCURATO:PERSONA], il quale nell’esercizio delle sue funzioni, nel verbale di rimessione della querela con contestuale accettazione, redatto il 27 luglio 2015, attestava falsamente che alle ore 15,00 [OSCURATO:PERSONA] era presente avanti a lui insieme al querelante [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA], preso atto della remissione della querela dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per i fatti verificatisi nel corso del sinistro stradale asseritamente occorso il 12 agosto 2014, aveva dichiarato di accettare la detta rimessione, senza che in realtà lo stesso [OSCURATO:PERSONA] fosse presente.

I giudici di entrambi i gradi del merito hanno ritenuto la falsità del verbale di rimessione della querela sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e la responsabilità del ricorrente sulla base della circostanza che, dalle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] e dalle copie del passaporto di costui, risultava che egli, tanto al momento del sinistro, quanto al momento della remissione della querela si trovava in Marocco e che [OSCURATO:PERSONA], il quale conosceva il teste, era ben consapevole che colui che aveva sottoscritto ilverbale di remissione della querela non era [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sullo specifico motivo di appello con cui si deduceva che dal passaporto di [OSCURATO:PERSONA] risultava che costui sia all’epoca dell’incidente che all’epoca della rimessione della querela si trovava in Italia, dopo aver fatto rientro dal Marocco.

Neppure sarebbe stata data risposta alla censura con cui si contestava l’attendibilità del teste.

Entrambe le censure colgono nel segno.

La sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo per cui dal passaporto di [OSCURATO:PERSONA] risultava che egli al momento dei fatti si trovava in Marocco, senza tuttavia confrontarsi con le specifiche contestazioni svolte dalla difesa in ordine alle risultanze di detto documento, non avendo né dato atto di averlo effettivamente esaminato, né avendo comunque spiegato su quale base fosse pervenuta alla conclusione per cui il teste non era in Italia al momento dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] non ha neppure preso in considerazione le censure con cui si contestava l’attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dapprima sostenuto che al momento dei fatti si trovava in Marocco, per poi cambiare versione.

Inoltre, i giudici dell’appello non hanno spiegato perché [OSCURATO:PERSONA] doveva essere consapevole che la persona che aveva sottoscritto il verbale di remissione della querela non era [OSCURATO:PERSONA], dal momento che costui aveva escluso di conoscere l’imputato, affermando di averlo incontrato una sola volta al bar.

Tali carenze argomentative impongono l’annullamento sul punto della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano perché colmi le lacune evidenziate.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. La doglianza con cui si contesta la violazione di legge in relazione al ritenuto carattere di atto fidefacente attribuito alle relazioni di servizio del 30 novembre 2014 (capo Q) e del 7 luglio 2015 (capo DD) è priva di pregio.

3.1.1. L’art. 2699 cod. civ. definisce l’atto pubblico come il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

Agli effetti della tutela penale, tuttavia, il concetto di atto pubblico è più ampio di quello desumibile dalla richiamata disposizione, dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formatidal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso, aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, cosicché sono atti pubblici anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa (Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Pizzuto, Rv. 281041), ovvero gli atti di impulso di procedure amministrative, a prescindere che il loro contenuto venga integralmente trasfuso nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne venga a costituire solo il presupposto implicito necessario (ex plurimis,Sez. 5, n. 37880 del 08/09/2021, Musso, Rv. 282028 -01).

Le Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U., n. 15983 del 11/04/2006, Sepe, Rv. 233423) hanno puntualizzato che ogni atto redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni, è atto pubblico, e quindi tali sono quelli, formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica.

3.1.2. All’interno degli atti pubblici, la speciale categoria di quelli dotati di fede privilegiata, ai sensi dell’art. 476, secondo comma, cod. pen. è costituita da quei documenti destinati ab initio alla prova, cioè predisposti a garanzia della fede pubblica, e redatti da un pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza dellequali l'atto assume una presunzione di verità assoluta,ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (cfr., da ultimo, sul principio, Sez. 5, n. 28480 del 20/06/2025, Crocetti, Rv. 288372 – 01; Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Virga, Rv. 286376; nonché Sez. 5, n. 28047 del 11/4/2019, Magnelli, Rv. 277246).

In sostanza, ciò che caratterizza l’atto pubblico fidefacente è, oltre all’attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio della sua funzione certificatrice, diretta per legge alla prova dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale che lo ha redatto riferisce essere visti, uditi o compiuti direttamente da lui (Sez. 6, n. 10414 del 12/12/1989, dep. 1990, Bettinelli, Rv. 184934 – 01; Sez. 5, n. 2837 del 09/02/1983, Andronaco, Rv. 158265 -01).

3.1.3. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto che, benché le due relazioni di servizio cui fanno riferimento i capi Q) e DD) fossero prive di sottoscrizione, ciò non ne escludeva la natura di atto pubblico fidefacente.

Ha infatti affermato che la riferibilità di tali atti ad [OSCURATO:PERSONA] dovesse ritenersi comprovata da una pluralità di elementi di natura formale e sostanziale.

Sotto il primo profilo ha richiamato il contenuto dell’incipit delle due relazioni, ove si affermava «Io sottoscritto Sovraintendente C. della polizia di [OSCURATO:PERSONA]», con cui si identificava il redattore dell’atto nella persona di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre ha dato rilievo alla circostanza che era stata la stessa Questura di [OSCURATO:PERSONA] a confermarne la riferibilità al ricorrente nella nota con cui aveva trasmesso le due relazioni alla Procura della Repubblica.

Sotto il secondo profilo, la sentenza impugnata ha dato rilievo alla circostanza che era stato lo stesso imputato a riconoscere di essere l’autore dei due atti, consegnandoli all’investigatore privato che gli aveva chiesto conferma dell’intervento effettuato in occasione dei sinistri.

La Corte territoriale ha ritenuto che tali elementi – non contestati dal ricorrente – escludevano qualunque dubbio in ordine al fatto che le relazioni di servizio erano state redatte da [OSCURATO:PERSONA] nella sua veste di pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni accertative e che pertanto, non essendovi incertezze sull’autore dell’atto, la mancanza di sottoscrizione era irrilevante ai fini della validità dello stesso e del suo carattere fidefacente.

A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente non ha posto in dubbio che la carenza di sottoscrizione dell’atto possa incidere sulla riconoscibilità dello stesso come atto pubblico, ma ha rivolto le proprie doglianze unicamente alla affermata natura fidefacente, la quale, per le considerazioni svolte, non può essere posta in dubbio una volta ritenuta accertata la sua redazione da parte del pubblico ufficiale.

3.2. Privo di pregio è anche il secondo profilo di censura con cui si deduce che nel procedimento a carico dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] definito, all’esito di giudizio abbreviato, con sentenza definitiva, acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., non era stata riconosciuta la circostanza di cui all’art. 476, secondo comma, cod. pen. 3.2.1.

Al riguardo si osserva che tale affermazione risulta del tutto apodittica, posto che dalla sentenza della Corte d’appello emessa nei confronti dei coimputati (l’unica allegata al ricorso, non essendo stata prodotta la decisione di primo grado) non emerge in alcun modo che sia stata espressamente esclusa la circostanza aggravante in questione.

Né a tale conclusione può pervenirsi, come pretenderebbe il ricorrente, in via meramente induttiva sulla base delle modalità di calcolo della pena (per essere stato ritenuto più grave il reato di associazione a delinquere rispetto a quello di falso), tanto più che la sentenza di appello si è limitata a confermare la pena irrogata in primo grado, senza svolgere alcuna argomentazione al riguardo.

3.2.2. La censura è infondata anche sotto l’ulteriore profilo, con cui si lamenta che la Corte territoriale avrebbe ignorato il precedente giudicato costituito dalla sentenza emessa nel giudizio abbreviato a carico dei coimputati, acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen.

Tale disposizione, la quale si inquadra nell’ambito dei principi generali in materia di valutazione della prova e del giudicato, stabilisce che il giudicato penale formatosi nei confronti di taluno per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato.

E infatti, per espressa previsione normativa, le risultanze di un precedente giudizio penale acquisite ex art. 238-bis cod. proc. pen. devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ossia come elemento di prova, la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova, ovvero attraverso la verifica dei necessari riscontri che possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa, sia logica, che lo confermino (Sez. 1, n. 4704 del 08/01/2014, Adamo, Rv. 259414 –01).

In ogni caso, ciò che assume valore dirimente nella specie, è la circostanza che la sentenza irrevocabile acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. costituisce prova dei fatti storici in essa accertati (ex plurimis,Sez. 1, n. 30445 del 23/06/2025, P., Rv. 288573 -01), mentre non rileva in alcun modo ai fini della qualificazione giuridica degli stessi, la quale costituisce oggetto della autonoma valutazione del giudice procedente.

Pertanto, anche laddove la sentenza emessa a carico dei coimputati avesse escluso la sussistenza dell’aggravante, l’asserita difformità lamentata dal ricorrente atterrebbe non già all’accertamento dei fatti, bensì alla qualificazione giuridica degli stessi, cioè alla valutazione della fidefacenza degli atti redatti dall’imputato, rispetto alla quale il giudice non risulta vincolato dal giudizio espresso nella pronuncia definitiva acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen. 4.

Il terzo motivo, concernente la natura degli accertamenti tecnici operati sul telefono del ricorrente, è infondato.

4.1. Per ragioni di chiarezza conviene ripercorrere brevemente le vicende processuali che hanno avuto ad oggetto tali accertamenti.

Nel corso delle indagini preliminari il Pubblico ministero aveva disposto l’estrazione della copia forense dai telefoni cellulari in sequestro.

Poiché tale estrazione non era andata a buon fine, essendo risultato mancante parte del contenuto dei dispositivi, era stata disposta, nelle forme dell’accertamento tecnico irripetibile ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen., la consultazione diretta dei cellulari mediante accensione e visione dei contenuti informatici con contestuale videoripresa di tale operazione.

Nel giudizio di primo grado, il Tribunale aveva rigettato l’eccezione con cui il difensore dell’imputato aveva dedotto la nullità degli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti sul telefono.

La Corte territoriale, nel rispondere al motivo d’appello proposto sul punto, ha riqualificato tali accertamenti come ripetibili, in quanto l’operazione videoregistrata della estrapolazione delle chat contenute nel telefono non ne determinerebbe la cancellazione né l’alterazione, sicché essa poteva essere ripetuta.

Con il ricorso in esame l’imputato ha contestato la riqualificazione operata dalla Corte d’appello degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria sul suo telefono cellulare e ha dedotto la conseguente inutilizzabilità degli stessi.

4.2. La censura risulta perplessa e contraddittoria.

Essa da un lato attacca la sentenza impugnata per aver qualificato come ripetibili anziché come irripetibili gli accertamenti tecnici eseguiti sui telefoni cellulari, dall’altro lato, nel lamentare che l’erronea restituzione dei dispositivi effettuata dopo lo svolgimento degli accertamenti li avrebbe resi irripetibili, ne ammette la ripetibilità al momento in cui essi furono eseguiti.

In ogni caso essa è infondata.

Il ricorrente non tiene conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che l’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza chené la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072; Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Branchi, Rv. 266477; Sez. 2, n. 29061 del 01/07/2015, Posanzini, Rv. 264572).

Ne discende che, in caso di mancato rispetto dei protocolli tecnici di comportamento, possono derivare soltanto effetti sull'attendibilità della prova conseguente all'accertamento male eseguito (Sez. 6, n. 14341 del 25/02/2025, non mass.; in termini generali, v.

Sez. 5, n. 8893 del 11/01/2021, Laurenti, Rv. 280623 -01).

Nel caso in esame, però, l'attendibilità della prova non è stata revocata in dubbio dal ricorrente.

4.3. Deve in ogni caso rilevarsi che l’art. 360, comma 4, cod. proc. pen. prevede che, proprio allo scopo di contrastare le iniziative del pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini può promuovere incidente probatorio.

Pertanto, quando l'interessato non si è avvalso tempestivamente di tale potere, decade dalla possibilità di sollevare, successivamente, l'eccezione di inutilizzabilità dell'accertamento tecnico disposto dal P.M., sotto il profilo della mancanza del presupposto della non ripetibilità dell'atto (ex plurimis Sez. 2, n. 43726 del 11/11/2010, Paglino, Rv. 249222 -01; Sez. 1, n. 28979 del 11/03/2003, Esposito, Rv. 225264 –01; Sez. 4, n. 10590 del 30/10/1996, Graziani, Rv. 207338 - 01).

Nel caso in esame, tale preclusione risulta maturata.

Come emerge dalla sentenza impugnata, non contestata sul punto, il difensore dell’imputato aveva tempestivamente ricevuto l’avviso ex art. 360, comma 1, cod. proc. pen., nel quale erano stati indicati la data, il luogo, l’ora e l’oggetto dell’accertamento tecnico e il suo svolgimento «attraverso personale del pool informatico della Procura della Repubblica».

Tuttavia, pur avendo preso parte all’inizio delle operazioni peritali e al loro svolgimento (essendosi poi volontariamente allontanato), in quella sede il difensore non ha eccepito alcunché, né ha avanzato richiesta di incidente probatorio al fine di paralizzare l’iniziativa del Pubblico ministero.

Ne consegue che il ricorrente è decaduto dalla possibilità di eccepire l’inutilizzabilità dell’accertamento tecnico svolto sul telefono cellulare.

5. Il quarto motivo, concernente la mancata applicazione delle pene sostitutive, resta assorbito.

6. Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo BBB) dell’imputazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

I restanti motivi di ricorso devono essere rigettati.

7. Poiché l’annullamento è circoscritto ad un solo capo della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata per i restanti capi, per i quali la pronuncia ha acquistato autorità di cosa giudicata in relazione ai punti relativi all'affermazione di responsabilità, alle circostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale (Sez.

U., n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE D'APPELLO di MILANO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso; letta la memoria in data 25 novembre 2025, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 15 gennaio 2025, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di falso in atti pubblici dal medesimo formati nella sua qualità di pubblico ufficiale, quale Sovrintendente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di [OSCURATO:PERSONA], contestati ai capi Q), DD), EE) e BBB) del capo di imputazione. Ha dichiarato non doversi procedere per i restanti reati in quanto estinti per intervenuta prescrizione. 2. Secondo quanto concordemente accertato dai giudici del merito, [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri soggetti (alcuni dei quali giudicati separatamente), faceva parte di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di truffe ai danni di varie compagnie assicurative. A tal fine gli imputati selezionavano i veicoli da coinvolgere in falsi sinistri stradali, individuavano soggetti compiacenti da indicare come conducenti, redigevano false perizie in ordine ai danni subiti dai veicoli, sulla cui base avanzavano richiesta di risarcimento del danno alle assicurazioni. In tale associazione l’odierno imputato ha rivestito un ruolo centrale redigendo, tra l’altro, diverse relazioni di servizio che attestavano falsamente la verificazione di sinistri stradali mai avvenuti, e che erano utilizzate dagli altri membri dell’associazione per supportare le richieste di risarcimento. In particolare, le sentenze di merito hanno accertato che [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di pubblico ufficiale, in data 30 novembre 2014 aveva attestato falsamente nella relazione di servizio che alle ore 10.30, transitando nel territorio del comune di Spriana,aveva notato un sinistro stradale tra due veicoli di cui indicava tipologia e targa, mentre in realtà tale sinistro non si era verificato, essendo stato solo simulato (capo Q). Analogamente, in data 7 luglio 2015 aveva redatto parte di una relazione di servizio nella quale riportava falsamente l’intervento effettuato in occasione di un incidente stradale, che in realtà non era mai avvenuto (capo DD). Infine, in data 27 luglio 2015 aveva indotto il sovrintendente [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la Questura di [OSCURATO:PERSONA] ad attestare falsamente che il querelato [OSCURATO:PERSONA] era presente avanti a lui insieme ad [OSCURATO:PERSONA] e sottoscriveva per accettazione il verbale con cui si dava atto che [OSCURATO:PERSONA] rimetteva la querela proposta nei suoi confronti (capo BBB). 3. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della prova del falso contestato al capo BBB) dell’imputazione. La Corte territoriale avrebbe travisato la prova in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto querela per i danni riportati nel sinistro stradale da lui causato, il giorno in cui aveva sottoscritto per accettazione il verbale di rimessione della querela fosse in Marocco. Secondo il ricorrente, dall’esame del passaporto, e specificamentedei timbri di entrata e uscita, risulterebbe che quel giorno, così come quello del sinistro, [OSCURATO:PERSONA] era rientrato in Italia. Pertanto, il teste, allorché è stato sentito in dibattimento, non aveva detto il vero. Il ricorrente contesta inoltre che la perizia calligrafica si sarebbe limitata a verificare l’autenticità della firma apposta sul verbale di remissione della querela, mentre non avrebbe analizzato l’autenticità della firma apposta sulla constatazione amichevole di infortunio sottoscritta in occasione dell’incidente. Ulteriore travisamento sarebbe quello per cui secondo la Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA], sentito come teste in dibattimento, avrebbe confermato di conoscere [OSCURATO:PERSONA], mentre lo stesso aveva detto di averlo incontrato una sola volta in una tabaccheria; pertanto, illogicamente la sentenza impugnata avrebbe affermato che [OSCURATO:PERSONA] ben sapeva che la persona che si era presentata per sottoscrivere la remissione della querela non era [OSCURATO:PERSONA]. Difetterebbe altresì adeguata motivazione in ordine alla consapevolezza da parte dell’imputato che la persona presente in Questura per accettare la remissione di querela non fosse [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato ai capi Q) e DD), nonché vizio di motivazione in ordine alla compatibilità della decisione assunta con il giudicato di cui alla sentenza dellaCorte d’appello di Milano in data 7 giugno 2021, relativa ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente contesta innanzitutto il carattere di atto fidefacente attribuito alle relazioni di servizio del 30 novembre 2014 (capo Q) e del 7 luglio 2015 (capo DD), dal momento che le stesse risultano prive di sottoscrizione. L’atto mancante della firmadel pubblico ufficiale sarebbe incompleto e dunque non produrrebbe effetto di fede privilegiata. Inoltre, si lamenta la violazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza di appello, divenuta definitiva, emessa per i medesimi fatti nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e acquisita al processo ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., nella quale il giudice aveva escluso la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 476, secondo comma, cod. pen. Tale giudicato, attenendo a circostanze oggettive del reato comuni a tutti i coimputati, non avrebbe potuto essere ignorato dalla sentenza impugnata. La Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con l’esistenza di un precedente giudicato relativo ai coimputati, recante una diversa qualificazione giuridica del fatto. 3.3. Il terzo motivo, formulato in relazione ai capi di imputazione Q), DD) ed EE), denuncia l’inutilizzabilità degli accertamenti tecnici svolti sui telefoni cellulari dell’imputato e l’erronea applicazione della legge processuale con riguardo alla qualificazione di tali accertamenti come ripetibili. Il ricorrente rileva che gli accertamenti effettuati sulle chat del telefono dell’imputato, mediante videoriprese dell’attività svolta, originariamente qualificati come irripetibili e quindi svolti nelle forme dell’art. 360, comma 1, cod. proc. pen., sono stati riqualificati dalla Corte d’appello come ripetibili. Ciò ne comporterebbe la inutilizzabilità, perché avrebbe determinato la acquisizione al fascicolo del dibattimento di accertamenti non irripetibili, in violazione degli artt. 191, 431, 178, lett. c) cod. proc. pen.; inoltre, avrebbe reso impossibile alla difesa eccepire tempestivamente la erronea acquisizione al fascicolo del dibattimento del contenuto del telefono. La difesa, inoltre, non avrebbe potuto formulare le sue eccezioni in ordine alla sopravvenuta inutilizzabilità degli accertamenti, conseguente allarestituzione dei dispositivi, né eccepire la impossibilità di lettura conseguente alla sopravvenuta irripetibilità in itinere della consulenza. La inutilizzabilità avrebbe conseguenze decisive in quanto le chat di WhatsApp presenti sul telefono avrebbero un ruolo fondamentale nella affermazione di responsabilità per il reato di associazione a delinquere (capo a), la quale a sua volta ha fortemente inciso sul giudizio di colpevolezza per il reato di cui ai capi DD) ed EE). Insubordine, il ricorrente contesta la qualificazione degli accertamenti tecnici condotti sui telefoni come ripetibili operata dalla Corte territoriale, sostenendo che essi sarebbero irripetibili in ragione della potenziale alterabilità dei dati. 3.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 20-bis cod. pen. e 598-bis cod. proc. pen. in ragione del silenzio mantenuto dalla Corte territoriale in ordine alla sostituzione della pena detentiva irrogata con quella della detenzione domiciliare sostitutiva. 4. Con memoria in data 25 novembre 2025, il difensore dell’imputato ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 2. Il primo motivo, concernente il reato contestato al capo BBB) dell’imputazione è fondato. 2.1. Il ricorrente è accusato del reato di cui agli artt. 61, n. 2, 48 e 479 in relazione all’art. 476, comma 2, cod. pen. (così riqualificato il fatto originariamente contestato), per avere indotto in errore il sovrintendente [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la Questura di [OSCURATO:PERSONA], il quale nell’esercizio delle sue funzioni, nel verbale di rimessione della querela con contestuale accettazione, redatto il 27 luglio 2015, attestava falsamente che alle ore 15,00 [OSCURATO:PERSONA] era presente avanti a lui insieme al querelante [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA], preso atto della remissione della querela dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per i fatti verificatisi nel corso del sinistro stradale asseritamente occorso il 12 agosto 2014, aveva dichiarato di accettare la detta rimessione, senza che in realtà lo stesso [OSCURATO:PERSONA] fosse presente. I giudici di entrambi i gradi del merito hanno ritenuto la falsità del verbale di rimessione della querela sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e la responsabilità del ricorrente sulla base della circostanza che, dalle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] e dalle copie del passaporto di costui, risultava che egli, tanto al momento del sinistro, quanto al momento della remissione della querela si trovava in Marocco e che [OSCURATO:PERSONA], il quale conosceva il teste, era ben consapevole che colui che aveva sottoscritto ilverbale di remissione della querela non era [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sullo specifico motivo di appello con cui si deduceva che dal passaporto di [OSCURATO:PERSONA] risultava che costui sia all’epoca dell’incidente che all’epoca della rimessione della querela si trovava in Italia, dopo aver fatto rientro dal Marocco. Neppure sarebbe stata data risposta alla censura con cui si contestava l’attendibilità del teste. Entrambe le censure colgono nel segno. La sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo per cui dal passaporto di [OSCURATO:PERSONA] risultava che egli al momento dei fatti si trovava in Marocco, senza tuttavia confrontarsi con le specifiche contestazioni svolte dalla difesa in ordine alle risultanze di detto documento, non avendo né dato atto di averlo effettivamente esaminato, né avendo comunque spiegato su quale base fosse pervenuta alla conclusione per cui il teste non era in Italia al momento dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] non ha neppure preso in considerazione le censure con cui si contestava l’attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dapprima sostenuto che al momento dei fatti si trovava in Marocco, per poi cambiare versione. Inoltre, i giudici dell’appello non hanno spiegato perché [OSCURATO:PERSONA] doveva essere consapevole che la persona che aveva sottoscritto il verbale di remissione della querela non era [OSCURATO:PERSONA], dal momento che costui aveva escluso di conoscere l’imputato, affermando di averlo incontrato una sola volta al bar. Tali carenze argomentative impongono l’annullamento sul punto della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano perché colmi le lacune evidenziate. 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1. La doglianza con cui si contesta la violazione di legge in relazione al ritenuto carattere di atto fidefacente attribuito alle relazioni di servizio del 30 novembre 2014 (capo Q) e del 7 luglio 2015 (capo DD) è priva di pregio. 3.1.1. L’art. 2699 cod. civ. definisce l’atto pubblico come il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato. Agli effetti della tutela penale, tuttavia, il concetto di atto pubblico è più ampio di quello desumibile dalla richiamata disposizione, dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formatidal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso, aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, cosicché sono atti pubblici anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa (Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Pizzuto, Rv. 281041), ovvero gli atti di impulso di procedure amministrative, a prescindere che il loro contenuto venga integralmente trasfuso nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne venga a costituire solo il presupposto implicito necessario (ex plurimis,Sez. 5, n. 37880 del 08/09/2021, Musso, Rv. 282028 -01). Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U., n. 15983 del 11/04/2006, Sepe, Rv. 233423) hanno puntualizzato che ogni atto redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni, è atto pubblico, e quindi tali sono quelli, formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica. 3.1.2. All’interno degli atti pubblici, la speciale categoria di quelli dotati di fede privilegiata, ai sensi dell’art. 476, secondo comma, cod. pen. è costituita da quei documenti destinati ab initio alla prova, cioè predisposti a garanzia della fede pubblica, e redatti da un pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza dellequali l'atto assume una presunzione di verità assoluta,ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (cfr., da ultimo, sul principio, Sez. 5, n. 28480 del 20/06/2025, Crocetti, Rv. 288372 – 01; Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Virga, Rv. 286376; nonché Sez. 5, n. 28047 del 11/4/2019, Magnelli, Rv. 277246). In sostanza, ciò che caratterizza l’atto pubblico fidefacente è, oltre all’attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio della sua funzione certificatrice, diretta per legge alla prova dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale che lo ha redatto riferisce essere visti, uditi o compiuti direttamente da lui (Sez. 6, n. 10414 del 12/12/1989, dep. 1990, Bettinelli, Rv. 184934 – 01; Sez. 5, n. 2837 del 09/02/1983, Andronaco, Rv. 158265 -01). 3.1.3. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto che, benché le due relazioni di servizio cui fanno riferimento i capi Q) e DD) fossero prive di sottoscrizione, ciò non ne escludeva la natura di atto pubblico fidefacente. Ha infatti affermato che la riferibilità di tali atti ad [OSCURATO:PERSONA] dovesse ritenersi comprovata da una pluralità di elementi di natura formale e sostanziale. Sotto il primo profilo ha richiamato il contenuto dell’incipit delle due relazioni, ove si affermava «Io sottoscritto Sovraintendente C. della polizia di [OSCURATO:PERSONA]», con cui si identificava il redattore dell’atto nella persona di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre ha dato rilievo alla circostanza che era stata la stessa Questura di [OSCURATO:PERSONA] a confermarne la riferibilità al ricorrente nella nota con cui aveva trasmesso le due relazioni alla Procura della Repubblica. Sotto il secondo profilo, la sentenza impugnata ha dato rilievo alla circostanza che era stato lo stesso imputato a riconoscere di essere l’autore dei due atti, consegnandoli all’investigatore privato che gli aveva chiesto conferma dell’intervento effettuato in occasione dei sinistri. La Corte territoriale ha ritenuto che tali elementi – non contestati dal ricorrente – escludevano qualunque dubbio in ordine al fatto che le relazioni di servizio erano state redatte da [OSCURATO:PERSONA] nella sua veste di pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni accertative e che pertanto, non essendovi incertezze sull’autore dell’atto, la mancanza di sottoscrizione era irrilevante ai fini della validità dello stesso e del suo carattere fidefacente. A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente non ha posto in dubbio che la carenza di sottoscrizione dell’atto possa incidere sulla riconoscibilità dello stesso come atto pubblico, ma ha rivolto le proprie doglianze unicamente alla affermata natura fidefacente, la quale, per le considerazioni svolte, non può essere posta in dubbio una volta ritenuta accertata la sua redazione da parte del pubblico ufficiale. 3.2. Privo di pregio è anche il secondo profilo di censura con cui si deduce che nel procedimento a carico dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] definito, all’esito di giudizio abbreviato, con sentenza definitiva, acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., non era stata riconosciuta la circostanza di cui all’art. 476, secondo comma, cod. pen. 3.2.1. Al riguardo si osserva che tale affermazione risulta del tutto apodittica, posto che dalla sentenza della Corte d’appello emessa nei confronti dei coimputati (l’unica allegata al ricorso, non essendo stata prodotta la decisione di primo grado) non emerge in alcun modo che sia stata espressamente esclusa la circostanza aggravante in questione. Né a tale conclusione può pervenirsi, come pretenderebbe il ricorrente, in via meramente induttiva sulla base delle modalità di calcolo della pena (per essere stato ritenuto più grave il reato di associazione a delinquere rispetto a quello di falso), tanto più che la sentenza di appello si è limitata a confermare la pena irrogata in primo grado, senza svolgere alcuna argomentazione al riguardo. 3.2.2. La censura è infondata anche sotto l’ulteriore profilo, con cui si lamenta che la Corte territoriale avrebbe ignorato il precedente giudicato costituito dalla sentenza emessa nel giudizio abbreviato a carico dei coimputati, acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen. Tale disposizione, la quale si inquadra nell’ambito dei principi generali in materia di valutazione della prova e del giudicato, stabilisce che il giudicato penale formatosi nei confronti di taluno per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato. E infatti, per espressa previsione normativa, le risultanze di un precedente giudizio penale acquisite ex art. 238-bis cod. proc. pen. devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ossia come elemento di prova, la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova, ovvero attraverso la verifica dei necessari riscontri che possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa, sia logica, che lo confermino (Sez. 1, n. 4704 del 08/01/2014, Adamo, Rv. 259414 –01). In ogni caso, ciò che assume valore dirimente nella specie, è la circostanza che la sentenza irrevocabile acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. costituisce prova dei fatti storici in essa accertati (ex plurimis,Sez. 1, n. 30445 del 23/06/2025, P., Rv. 288573 -01), mentre non rileva in alcun modo ai fini della qualificazione giuridica degli stessi, la quale costituisce oggetto della autonoma valutazione del giudice procedente. Pertanto, anche laddove la sentenza emessa a carico dei coimputati avesse escluso la sussistenza dell’aggravante, l’asserita difformità lamentata dal ricorrente atterrebbe non già all’accertamento dei fatti, bensì alla qualificazione giuridica degli stessi, cioè alla valutazione della fidefacenza degli atti redatti dall’imputato, rispetto alla quale il giudice non risulta vincolato dal giudizio espresso nella pronuncia definitiva acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen. 4. Il terzo motivo, concernente la natura degli accertamenti tecnici operati sul telefono del ricorrente, è infondato. 4.1. Per ragioni di chiarezza conviene ripercorrere brevemente le vicende processuali che hanno avuto ad oggetto tali accertamenti. Nel corso delle indagini preliminari il Pubblico ministero aveva disposto l’estrazione della copia forense dai telefoni cellulari in sequestro. Poiché tale estrazione non era andata a buon fine, essendo risultato mancante parte del contenuto dei dispositivi, era stata disposta, nelle forme dell’accertamento tecnico irripetibile ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen., la consultazione diretta dei cellulari mediante accensione e visione dei contenuti informatici con contestuale videoripresa di tale operazione. Nel giudizio di primo grado, il Tribunale aveva rigettato l’eccezione con cui il difensore dell’imputato aveva dedotto la nullità degli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti sul telefono. La Corte territoriale, nel rispondere al motivo d’appello proposto sul punto, ha riqualificato tali accertamenti come ripetibili, in quanto l’operazione videoregistrata della estrapolazione delle chat contenute nel telefono non ne determinerebbe la cancellazione né l’alterazione, sicché essa poteva essere ripetuta. Con il ricorso in esame l’imputato ha contestato la riqualificazione operata dalla Corte d’appello degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria sul suo telefono cellulare e ha dedotto la conseguente inutilizzabilità degli stessi. 4.2. La censura risulta perplessa e contraddittoria. Essa da un lato attacca la sentenza impugnata per aver qualificato come ripetibili anziché come irripetibili gli accertamenti tecnici eseguiti sui telefoni cellulari, dall’altro lato, nel lamentare che l’erronea restituzione dei dispositivi effettuata dopo lo svolgimento degli accertamenti li avrebbe resi irripetibili, ne ammette la ripetibilità al momento in cui essi furono eseguiti. In ogni caso essa è infondata. Il ricorrente non tiene conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che l’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza chené la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072; Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Branchi, Rv. 266477; Sez. 2, n. 29061 del 01/07/2015, Posanzini, Rv. 264572). Ne discende che, in caso di mancato rispetto dei protocolli tecnici di comportamento, possono derivare soltanto effetti sull'attendibilità della prova conseguente all'accertamento male eseguito (Sez. 6, n. 14341 del 25/02/2025, non mass.; in termini generali, v. Sez. 5, n. 8893 del 11/01/2021, Laurenti, Rv. 280623 -01). Nel caso in esame, però, l'attendibilità della prova non è stata revocata in dubbio dal ricorrente. 4.3. Deve in ogni caso rilevarsi che l’art. 360, comma 4, cod. proc. pen. prevede che, proprio allo scopo di contrastare le iniziative del pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini può promuovere incidente probatorio. Pertanto, quando l'interessato non si è avvalso tempestivamente di tale potere, decade dalla possibilità di sollevare, successivamente, l'eccezione di inutilizzabilità dell'accertamento tecnico disposto dal P.M., sotto il profilo della mancanza del presupposto della non ripetibilità dell'atto (ex plurimis Sez. 2, n. 43726 del 11/11/2010, Paglino, Rv. 249222 -01; Sez. 1, n. 28979 del 11/03/2003, Esposito, Rv. 225264 –01; Sez. 4, n. 10590 del 30/10/1996, Graziani, Rv. 207338 - 01). Nel caso in esame, tale preclusione risulta maturata. Come emerge dalla sentenza impugnata, non contestata sul punto, il difensore dell’imputato aveva tempestivamente ricevuto l’avviso ex art. 360, comma 1, cod. proc. pen., nel quale erano stati indicati la data, il luogo, l’ora e l’oggetto dell’accertamento tecnico e il suo svolgimento «attraverso personale del pool informatico della Procura della Repubblica». Tuttavia, pur avendo preso parte all’inizio delle operazioni peritali e al loro svolgimento (essendosi poi volontariamente allontanato), in quella sede il difensore non ha eccepito alcunché, né ha avanzato richiesta di incidente probatorio al fine di paralizzare l’iniziativa del Pubblico ministero. Ne consegue che il ricorrente è decaduto dalla possibilità di eccepire l’inutilizzabilità dell’accertamento tecnico svolto sul telefono cellulare. 5. Il quarto motivo, concernente la mancata applicazione delle pene sostitutive, resta assorbito. 6. Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo BBB) dell’imputazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. I restanti motivi di ricorso devono essere rigettati. 7. Poiché l’annullamento è circoscritto ad un solo capo della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata per i restanti capi, per i quali la pronuncia ha acquistato autorità di cosa giudicata in relazione ai punti relativi all'affermazione di responsabilità, alle circostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale (Sez. U., n.
Sentenza Cassazione n. 08345/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris