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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26403/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta alla requisitoria depositata in atti e chiede l'annullamento con rinvio dei ricorsi di: [OSCURATO:PERSONA], quanto alla mancata rideterm inazione della pena; [OSCURATO:PERSONA], quanto all'omessa decisione sulla sospensione condizionale della pena; i ricorsi, per il resto, dichiarati inammissibili. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] di parte civile, [OSCURATO:PERSONA], chiede rigetto dei ricorsi e la conferma delle statuizioni civili; deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso rilevando nelle more l'intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' si riporta alle argomentazioni sostenute dal codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ed insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi dei ricorsi ed insiste per l'accoglimento degli stessi per tutti e tre gli assistiti.Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 22/10/2018 la Corte d'appello di Messina, per quanto ancora rileva e salve le puntualizzazioni che si renderanno necessarie per affrontare i motivi di ricorso ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [capi a, I, n. 1, lett. a), c), f), g), h), n. 2, n. 4), [OSCURATO:PERSONA] [capi a, b, con limitato riferimento ai fatti commessi il 03/12/2008, r], [OSCURATO:PERSONA] [capi i, a, r], [OSCURATO:PERSONA] [capi a, b], [OSCURATO:PERSONA] [capo f], [OSCURATO:PERSONA] [capo b], [OSCURATO:PERSONA] [capi i, a, n, b, c, f, r], [OSCURATO:PERSONA] [capo f, limitatamente al delitto di ricettazione, essendo intervenuta in appello declaratoria di non doversi procedere per prescrizione, in relazione al reato di cui all'art. 474 cod. penl.

2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o falsa applicazione degli art. 216 e 223

I. fall. e assoluta mancanza di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo i, n. 1, lett. a).

Secondo la prospettazione accusatoria, il [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., dichiarata fallita in data 10/11/2005, aveva occultato e distratto gli incassi derivanti dalla cessione in nero di capi di abbigliamento alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e alla [OSCURATO:SOCIETA].

I concorrenti nel reato erano stati indicati, nell'originaria prospettazione accusatoria, in [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale ed esperto del gruppo "Accetta", [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali esperti contabili delle società del medesimo gruppo e, il solo Alesci, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il ricorso: a) che i giudici di merito avevano affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla base del l2) mero dato della carica rivestita, senza verificare quali fossero state le modalità di partecipazione dell'imputato alla condotta illecita attribuita all'Accetta e al Farruggia e, ancor prima, la stessa conoscenza o conoscibilità del meccanismo delle vendite in nero, poste in essere nei punti vendita della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. non sottoposti al suo potere di controllo e vigilanza; b) che neppure era dato sapere se le somme ricavate dalle vendite fossero state consegnate dal Farruggia all'Accetta nell'ambito dei rapporti intercorsi con la [OSCURATO:SOCIETA]. o con la [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., tenuto conto che il primo, escusso ex art. 197-bis cod. proc. pen., aveva riferito di avere intrattenuto rapporti con entrambe le società e che la teste [OSCURATO:PERSONA], commessa e contabile del negozio del Farruggia in Sciacca, aveva lavorato con quest'ultinno sino all'agosto del 2000, data in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata appena costituita; c) che, in ogni caso, quanto alla consegna di buste contenenti il denaro al [OSCURATO:PERSONA], la Giarratano nulla aveva riferito, mentre il Farruggia, non escludendo che potesse avere dato delle buste all'imputato, aveva aggiunto «senza sapere lui che cosa c'era dentro»; d) che neppure era emersa la necessità di un apporto del [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione del meccanismo illecito né era stata dimostrata la destinazione delle somme.

3.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza o falsa applicazione degli artt. 216 e 223

I. fall. e assoluta mancanza di motivazione in ordine alla affernnazione di responsabilità per il reato di cui al capo i), n. 1, lett. c).

Si tratta della condotta distrattiva, posta in essere sempre con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]. concernente la somma di 509.228,45 euro, oggetto di indebiti rimborsi in favore del [OSCURATO:PERSONA], negli anni 2002 e 2003.

Osserva il ricorso: a) che il teste Petralia, militare della Guardia di Finanza che aveva eseguito accertamenti sul fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., aveva riferito di non avere rinvenuto alcuna documentazione bancaria o giacenza sui conti personali del [OSCURATO:PERSONA], in relazione a detti rimborsi, che sarebbero avvenuti per cassa per un importo pari a circa 400.000,00 euro; b) che le modalità di contabilizzazione e la mancanza di documentato arricchimento inducevano a concludere per la fittizietà dell'operazione; c) che il [OSCURATO:PERSONA] era fideiussore della società, con la conseguenza che comunque non sarebbe stata realizzata una distrazione, ma una mera trasmigrazione di risorse da un patrimonio ad un altro, sempre posto a garanzia dei creditori; d) che, allo scopo di soddisfare questi ultimi, il [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto tutto il suo patrimonio, ivi inclusa la casa familia re.

3.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o falsa applicazione degli artt. 216 e 223

I. fall. e assoluta mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo i), n. 1, lett. f).

Si tratta della distrazione, contestata sempre con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., dei beni aziendali di cui al libro dei cespiti ammortizzabili, non rinvenuti all'atto dell'inventario da parte del curatore.

Si osserva che, nonostante la condanna, fondata sempre sul mero ruolo di amministratore di diritto del [OSCURATO:PERSONA], non era stata individuata la prova dell'atto attraverso il quale sarebbe stata realizzata la distrazione né era stata indicata la tipologia dei beni e le loro caratteristiche.3.4.

Con il quarto motivo si lamenta inosservanza o falsa applicazione degli artt. 216 e 223

I. fall, e assoluta mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo i), n. 1, lett. g).

Si tratta, sempre con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]. dell'esposizione di passività inesistenti e, in particolare, di un debito nei confronti della F.G.

Trade di [OSCURATO:PERSONA] per un ammontare pari a 132.000,00 euro.

Si osserva che la sentenza impugnata si era limitata confermare le conclusioni del primo giudice, senza affrontare le doglianze prospettate nell'atto di appello e senza approfondire il tema dell'effettivo coinvolgimento del ricorrente e della sussistenza del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori.

3.5. Con il quinto motivo si lamenta mancanza grafica di motivazione, nonché inosservanza o falsa applicazione degli artt. 216 e 223

I. fall. e assoluta mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo i), n. 1, lett. h).

Si tratta della distrazione, contestata sempre con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., di somme di denaro solo formalmente corrisposte ai dipendenti della società.

Osserva il ricorso che, poiché la sentenza passa dalla pag. 74 alla pag. 76, non è possibile comprendere le ragioni del rigetto delle doglianze svolte con l'atto di appello e la cui reiezione si desume dalla mancanza di statuizioni sul punto all'interno del dispositivo.

3.6. Il sesto motivo denuncia mancanza grafica della motivazione, in relazione alle doglianze sviluppate nell'atto di appello in relazione al reato di bancarotta documentale di cui al capo i), n. 2.

Anche in questo caso, è la mancanza della pag. 75 della sentenza impugnata a non consentire di comprendere il percorso argonnentativo.

Si aggiunge che, mentre il dispositivo della sentenza non contiene statuizioni sul punto, a pag. 76 della motivazione, il reato viene riqualificato come bancarotta semplice documentale, con conseguente declaratoria di intervenuta prescrizione.

3.7. Con il settimo motivo si lamenta assoluta mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato per i reati di cui al capo i), n. 4 (ricorso abusivo al credito) e 5) (inosservanza dell'obbligo di deposito dei bilanci e delle scritture contabili, a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento), in relazione ai quali anche il giudice di primo grado era rimasto silente.

3.8. Con l'ottavo motivo si lamenta mancanza assoluta di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato con riguardo a tutte le ipotesi di reato di cui al capo i e oggetto dei precedenti motivi di impugnazione, alla luce della condotta del [OSCURATO:PERSONA], che aveva posto in essere ogni azione per salvare la società dal fallimento e si era visto sottoporre l'intero patrimonio ad esecuzione forzata.3.9.

Con il nono motivo si lamenta mancata assunzione di prova decisiva richiesta ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., con riguardo alla perizia grafologica richiesta a seguito delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che non aveva riconosciuto la sottoscrizione, apparentemente a lui riconducibile, apposta su assegni e vari atti presenti nel fascicolo.

Si osserva che la valutazione di irrilevanza espressa dal Tribunale contrastava con la possibilità di trarre dall'accertata falsità delle sottoscrizioni la dimostrazione dell'estraneità dell'imputato alle attività contestate.

Sulla questione, dedotta con i motivi d'appello, la Corte territoriale era rimasta completamente silente.

3.10. Con il decimo motivo si lamenta inosservanza o falsa applicazione dell'art.416 cod. pen. nonché assoluta mancanza di motivazione in merito alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato associativo di cui al capo A).

Ribaditi i criteri di distinzione fra fattispecie associativa e concorso di persone nel reato, si osserva: a) che già la sentenza di primo grado aveva riconosciuto l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] ai delitti di ricettazione e di messa in vendita di beni contraffatti, costituenti alcuni dei reati-fine individuati nel capo di imputazione; b) che, quanto ai restanti delitti di natura fallimentare, è sufficiente il richiamo ai motivi di cui sopra e ai pagamenti eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto riconosciuto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; c) che tutti i dipendenti avevano escluso che il [OSCURATO:PERSONA] avesse posto in essere condotte estorsive nei loro confronti.

Si aggiunge che la contestazione aperta del reato associativo doveva comunque essere temporalmente circoscritta alla data della sentenza dichiarativa del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., non emergendo alcuna attività successiva a tale data.

E ciò senza contare che il [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dal 03/12/2008, quindi a quella degli arresti domiciliari e, infine, all'obbligo di dimora.

Ne discende che, in relazione a tale reato, la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto dell'intervenuta prescrizione.

3.11. Con l'undicesimo motivo si lamenta mancata rideterminazione della pena a seguito dell'assoluzione del ricorrente dai reati di cui al capo i, n. 1, lett. b) e d), perché il fatto non sussiste, e della declaratoria di assorbimento delle condotte di cui al capo I, n. 6 in quelle di cui al n. 1, con conseguente violazione del divieto di reformatio in pejus.

3.12. Con il dodicesimo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla determinazione della pena, confermata senza affrontare le questioni sollevate con l'atto di appello, e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.3.13.

Con il tredicesimo motivo si lamenta mancanza di motivazione, in ordine alla conferma delle statuizioni civili nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] GMBH&Co e della curatela del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] osserva che il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dai reati contestati al capo B (art. 81, 110, 648, 474 cod. pen.), concernenti capi di abbigliamento aventi marchi contraffatti delle due società e che nessuna prova era emersa a dibattimento quanto al danno che ipoteticamente l'imputato avrebbe provocato a tali parti civili.

4. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o falsa applicazione degli artt.648 e 474 cod. pen., nonché assoluta mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati indicati nel capo B), ossia per avere acquistato o comunque ricevuto capi di abbigliamento recanti capi contraffatti e per avere detenuto per la vendita, negli esercizi commerciali indicati nel capo di imputazione, capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti nelle date di cui ai sequestri riportati nello stesso capo di imputazione.

Il ricorso, chiarito che l'unico fatto di reato non ritenuto già prescritto è quello correlato al sequestro del 03/12/2008, osserva: a) che non era emerso alcun elemento fattuale idoneo a collegare i reati, contestati nei termini puntuali sopra ricordati, al Catania e che la sentenza impugnata si è disinteressata delle critiche indirizzate alla decisione di primo grado, la quale aveva valorizzato il ruolo di socio di minoranza (1%) del [OSCURATO:SOCIETA]. e le lecite mansioni di gestione del magazzino e dei punti vendita; b) che le intercettazioni non rivelano altro che le normali comunicazioni al socio di maggioranza sull'andamento dell'attività; c) che priva di specifico e concludente supporto probatorio era l'affermazione del coinvolgimento del Catania nelle trattative per l'acquisto dei beni; d) che del tutto privi di pregnanza erano gli elementi valorizzati per sostenere la sussistenza dell'elemento soggettivo; e) che la motivazione non forniva alcuna dimostrazione dell'attribuibilità al Catania dell'elemento materiale e psicologico del reato ancora non estinto per prescrizione alla data della sentenza impugnata; f) che nessun dato di rilievo poteva essere tratto dalla conversazione RIT 25/08, prog. 141, che concerneva altro sequestro.

4.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza o falsa applicazione degli artt. 474 e 648 cod. pen. e assoluta mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del fine di profitto, non oggetto di alcun approfondimento da parte dei giudici di merito.4.3.

Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o falsa applicazione dell'art. 2, del d.

Igs. n. 74 del 2000 e assoluta mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta falsità della fattura di cui al capo r).

Il ricorrente, peraltro sottolineando l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, rileva che il carattere fittizio delle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. della quale il Catania è individuato come legale rappresentante non era stato oggetto di alcun accertamento specifico ed era stato desunto dal semplice fatto che, in un caso, la fattura emessa dal fornitore Novimoda direttamente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. era stata annullata con successiva intestazione alla [OSCURATO:SOCIETA].

Il dato, non approfondito e compatibile anche con la possibilità di un :4 errore materiale, comunqueitra idoneo a dimostrare il coinvolgimento della [OSCURATO:SOCIETA]. nel sistema delle cd. frodi carosello, la cui vantaggiosità discende dal fatto che la società venditrice, in quanto avente sede all'estero, non sia assoggettata al pagamento dell'i.v.a.

4.4. Con il quarto motivo si lamenta inosservanza o falsa applicazione dell'art. 416-bis cod, pen. e assoluta mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo A).

Il ricorso critica gli elementi valorizzati dai giudici di merito, aggiungendo, ai profili critici di cui al primo motivo, considerazioni dedicate alla assoluta liceità di gestione delle attività della [OSCURATO:SOCIETA]., non qualificabile come una cartiera proprio in ragione dell'effettiva attività commerciale svolta. ,KOTIU -) Si svolgono, infine, considerazioni sovrapponibili a quelle di cui al decimoPicorso del [OSCURATO:PERSONA], sottolineando l'intervenuta prescrizione.

4.5. Con il quinto motivo si lamenta inosservanza o falsa applicazione degli artt. 132, 133 e 533, comma 2, cod. proc. pen. nonché assoluta mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità e in relazione alla commisurazione della pena, sottolineando che la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione per tre episodi su quattro di cui al capo b) avrebbe dovuto comportare la rideterminazione dell'aumento in continuazione appunto nella misura di un quarto e non di un mezzo.

Si critica, infine, la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

5. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

5.1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta assenza di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, per avere la Corte territoriale trascurato di esaminare alcune emergenze processuali favorevoli e, in generale, i motivi di doglianza prospettati con l'atto di appello.

Si osserva: a) che la sentenza impugnata si era disinteressata delle censure dedicate alla sussistenza della contestata associazione di cui al capo A); b) che, con l'atto di appello era stato sottolineato che l'imputato era stato nominato procuratore speciale della società in data 11/05/2015, quando ormai di fatto la stessa non era più operativa, al punto che solo qualche mese dopo, in data 11/11/2005, sarebbe stata dichiarata fallita; c) che, del pari, si era sottolineato che nessun accertamento era stato effettuato circa le mansioni dell'imputato, erroneamente definito "cassiere" per avere ricevuto del denaro da [OSCURATO:PERSONA] in una sola occasione; d) che tali rilievi erano stati sbrigativamente esaminati dalla sentenza impugnata.

6. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 6.1 Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato associativo, sottolineando come la lettura delle conversazioni valorizzate dai giudici di merito, considerate in se, con riguardo al ristretto arco temprale nel quale si erano svolte e in relazione al portato delle dichiarazioni dei testi ascoltati, confermava soltanto che il Martino acquistasse da vari fornitori (in particolare, il Colucci e l'Amirante) merce per i propri negozi e, contemporaneamente, procacciasse affari nell'interesse di altri acquirenti, senza porre in essere attività illecite correlate all'operatività del sodalizio.

In questa prospettiva, il rapporto personale con l'Accetta si era tradotto, a volte, nel mettere quest'ultimo in contatto con i fornitori, senza assumere il ruolo di intermediario del gruppo Accetta, che il Tribunale ha attribuito all'imputato.

Si contesta, pertanto, la ravvisabilità di un apparato valutativo critico, idoneo a dimostrare la sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico necessari ad integrare la condotta partecipativa.

6.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi nnotivazionali e violazione di legge in relazione al reato di cui al capo B (art. 81, 110, 474, 648 cod. pen.), con riferimento all'ipotesi residua ricondotta al sequestro del 03/12/2008.

Si osserva che i giudici di merito non avevano indicato le fonti di prova a sostegno delle proprie conclusioni e la concreta condotta partecipativa del Martino, con riguardo al quale emergevano dati obiettivi relativi soltanto ai sequestri del 26/05/2007 e del 10/04/2008 - come detto, ormai prescritti - aventi ad oggetto merce contraffatta con estrema abilità, ossia non agevolmente riconoscibile come tale e rispetto alla quale non risultava alcuna consapevolezza dell'imputato.

7. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

7.1. Con l'unico motivo di ricorso si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'attribuzione del delitto di ricettazione, nonostante l'assenza di prova della consapevolezza del ricorrente in ordine alla provenienza delittuosa della merce.

Si aggiunge, a conforto di tale deduzione, che dalle dichiarazioni del ricorrente e dalle intercettazioni telefoniche emergeva chiaramente che l'imputato avesse svolto funzioni di mera intermediazione tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., senza mai entrare in possesso della merce contraffatta.

8. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

8.1. Con il primo motivo si lamenta nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato contumace del decreto di citazione in appello, inviato per la notifica alla via C. Colombo, n. 12/S e non alla via C. Colombo, n. 175, dove l'Olivo è residente e domiciliato ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. 8.2.

Con il secondo motivo si lamenta inosservanza o falsa applicazione dell'art. 474, comma secondo, cod. pen., nonché assoluta mancanza o contraddittorietà della motivazione.

Si rileva: a) che, a fronte delle specifiche condotte contestate nel capo di imputazione, i giudici di merito non avevano individuato quando, come e dove l'Olivo avrebbe detenuto merce contraffatta, limitandosi a mere formule di stile prive di qualunque contenuto dimostrativo; b) che le due intercettazioni telefoniche valorizzate dai giudici di merito, oltre ad essere oggetto di una interpretazione forzata, dimostrerebbero, secondo la sentenza impugnata, che l'Olivo si sarebbe attivato per occultare alcune felpe e alcuni jeans e, pertanto, indirettamente, la consapevolezza della falsità della merce; c) che, tuttavia, prima di esplorare l'elemento psicologico, la Corte territoriale avrebbe dovuto dimostrare la detenzione finalizzata alla vendita, posto che l'occultamento non rientrava tra le condotte contestate; d) che tale considerazione si correlava alle censure con le quali in appello, attraverso una puntuale analisi dei quattro sequestri indicati nel capo B), si era rilevato come l'Olivo, magazziniere alle dipendenze dell'Accetta, persino assolto dal reato associativo, non avesse ricevuto alcuno dei capi risultati contraffatti; e) che, pertanto, non emergeva alcun contributo concorsuale dell'imputato.

8.3. Con il terzo motivo, recante per mero errore materiale il numero d'ordine 2, si lamentano inosservanza o falsa applicazione dell'art. 474, secondo comma, cod. pen., nonché assoluta mancanza e contraddittorietà della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta tipica, con riguardo alla portata delle conversazioni intercettate.

Con riguardo alla conversazione del 31/03/2008, intercorsa fra tale Antonio e [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, secondo la Corte territoriale, emergerebbe il coinvolgimento dell'imputato nell'occultamento di capi [OSCURATO:PERSONA] sfuggita al sequestro del 27/03/2008, si osserva: a) che la Corte d'appello aveva erroneamente trascritto il contenuto della comunicazione, come appariva evidente confrontandolo con quanto appurato dalla perizia, esattamente riportato dalla sentenza di primo grado; b) che le conclusioni della Corte d'appello si ponevano in contraddizione con quanto rilevato a proposito della posizione dell'Accetta e del Catania, ritenuti, sulla base delle conversazioni intercettate, gli artefici dell'occultamento (nel prosieguo del motivo si ribadisce, anche alla luce della deposizione della teste Benedetti, l'assoluta estraneità dell'Olivo all'occultamento); c) che non vi erano elementi certi a sostegno dell'identificazione dell'imputato, alla luce del fatto che, nello stesso magazzino, lavorava anche altro dipendente con lo stesso nome di battesimo, il Cappadona; d) che appariva comunque inverosimile che parte della merce potesse essere sfuggita al sequestro del carico di un furgone, talché ragionevolmente la conversazione si riferiva proprio alla merce sequestrata; e) che, in ogni caso, proprio i capi [OSCURATO:PERSONA] di cui al sequestro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano risultati non contraffatti, al punto che, anche ammettendo come dimostrato ciò che non lo è, resterebbe il dubbio che l'occultamento sia dipeso dalla mancata fatturazione della merce.

Con riguardo ad altra conversazione, indicata con il n. 64/08 R.I.T., si osserva che anche le poche frasi estrapolate dalla conversazione tra l'Olivo e la Benedetti, all'indomani del sequestro del 27/03/2008, non dimostrano alcun occultamento né se la merce della quale si parla fosse contraffatta o non fatturata o, ancora, di incerta provenienza.

8.4. Con il quarto motivo, recante per mero errore materiale il numero d'ordine 3, si lamentano inosservanza o falsa applicazione dell'art. 474, secondo comma, cod. pen., nonché assoluta mancanza e contraddittorietà della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta tipica, con specifico riguardo al fine della vendita.

Si lamenta: a) che nessun elemento probatorio dimostrava che l'Olivo fosse impegnato, secondo l'assunto della Corte territoriale, nella vendita della merce contraffatta, al punto da essere direttamente contattato dai clienti per le relative forniture; b) che se il fondamento della conclusione fosse da ravvisarsi nella citata conversazione tra l'Olivo e il Bolletta - e sempre ferme le censure sviluppate nei motivi precedenti -, rimarrebbe comunque da sottolineare che, per quanto emerso dalle deposizioni dello stesso Bolletta e della teste Salleo, il primo era un dipendente dell'Accetta, incaricato della codifica della merce, e non un acquirente della merce.

8.5. Con il quinto motivo, recante per mero errore materiale il numero d'ordine 4, si lamentano inosservanza o falsa applicazione dell'art. 474, secondo comma, cod. pen., nonché assoluta mancanza e contraddittorietà della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta tipica, ribadendo che era stata accertata la mancanza di contraffazione dei capi [OSCURATO:PERSONA], dei quali era solo rimasta incerta (ma non dimostrata l'illiceità del)la provenienza.8.6.

Con il sesto motivo, recante per mero errore materiale il numero d'ordine 5, si lamentano inosservanza o falsa applicazione dell'art. 474, secondo comma, cod. pen., nonché assoluta mancanza della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del fine di profitto.

8.7. Con il settimo motivo, recante per mero errore materiale il numero d'ordine 6, si lamentano inosservanza o falsa applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. nonché 533 cod. proc. pen., nonché assoluta mancanza e contraddittorietà della motivazione, in ordine alla commisurazione del trattamento sanzionatorio, peraltro determinato, quanto alla pena detentiva, in misura pari al massimo edittale (e ciò nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del ruolo marginale dell'imputato) e, quanto alla pena pecuniaria, in misura prossima ai minimi.

8.8. Con l'ottavo motivo, recante per mero errore materiale il numero d'ordine 7, si lamentano inosservanza o falsa applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., nonché assoluta mancanza della motivazione, in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, costituente oggetto di una censura sviluppata nell'atto di appello.

8.9. Con il nono motivo si lamenta assoluta mancanza di motivazione in ordine alle statuizioni civili.

9. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

9.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione al mancato rilievo, da parte della Corte d'appello, della prescrizione di tutti i reati ex art. 474 cod. pen., di cui ai capi b) e c), in quest'ultimo assorbito il reato di cui al capo b), con riferimento alla merce sequestrata in data 27/03/2008, previa riqualificazione della condotta ai sensi degli artt. 56, 648 e 474 cod. pen.

Aggiunge il ricorso che la prescrizione è maturata: 1) per il reato di cui all'art.648 cod. pen. di cui al capo b), anche «per i termini tardivi di deposito e notifica della sentenza che vanno computati»; 2) per i reati tributari; 4) per il reato di bancarotta fraudolenta sia in ordine al fallimento della Valéry sr.!., dichiarato in data 03/10/2005, sia in ordine dal fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., dichiarato in data 10/11/2005.

9.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo a).

Si contesta sia la ritenuta sussistenza del sodalizio criminoso, anziché, al limite, un concorso di persone nei reati, sia l'attribuzione al ricorrente del ruolo di capo promotore.

Osserva il ricorrente: a) che le dichiarazioni rese dal Farruggia, sentito ex art. 197 -bis cod. proc. pen., e dalla sua compagna Giarratano - poste dai giudici di merito a base delle loro conclusioni - riguardavano un periodo circoscritto, ossia gli anni 1997 - 1999, e «rapporti oggetto di varie contestazioni e finanche di un procedimento penale», all'esito del quale il Farruggia era stato ritenuto responsabile di vari reati, mentre l'Accetta era stato assolto da ogni accusa; c) che illogicamente la Corte territoriale, per affermare la sussistenza del reato associativo, avevano valorizzato il legame di parentela tra i partecipanti, trascurando di considerare che i parenti dell'Accetta, ossia il fratello Massimo e il cugino Carmelo, erano stati assolti; d) che tutti gli elementi richiamati dalla sentenza impugnata con riguardo ai ritenuti partecipi ([OSCURATO:PERSONA], Catania, [OSCURATO:PERSONA], Martino, Ferragina) avrebbero potuto, al più, orientare verso il concorso di persone nel reato quando non dimostrare meri rapporti tra soci; e) che del tutto inesplorato era rimasto il requisito della genericità e indeterminatezza del disegno criminoso; f) che, secondo la sentenza impugnata, l'associazione sarebbe sorta e avrebbe operato in data di gran lunga antecedente rispetto a quella di asserita consumazione dei delitti descritti nei capi di imputazione e avrebbe avuto per oggetto anche condotte estorsive rispetto alle quali i prevenuti erano stati assolti da altra autorità giudiziaria con sentenza irrevocabile; g) che molti dei presunti correi erano stato assolti e che ad alcuni compartecipi dei reati fine non era stato contestato il reato associativo.

9.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi nnotivazionali e violazione di legge, in relazione alle conclusioni della Corte territoriale con riguardo ai reati di cui ai capi b) e c).

Premesso che la Corte d'appello aveva ritenuto assorbita l'ipotesi di cui al sequestro del 27/03/2008 (capo b) in quella di cui al capo c), si lamenta l'assenza di qualunque vaglio critico del materiale probatorio e il pedissequo richiamo alla sentenza di primo grado, senza che alcuna considerazione venga dedicata alla consapevolezza, da parte dell'Accetta, della natura asseritamente contraffatta della merce in sequestro.

Si aggiunge: 1) che la sentenza impugnata era assolutamente silente rispetto alle condotte collegate ai sequestri del 26/05/2007 e del 03/12/2008, nonostante che le censure svolte in appello e nel corso della discussione orale, quanto alla contraffazione e alla consapevolezza di quest'ultima, avessero riguardato tutte le vicende; 2) che le comunicazioni intercettate riguardavano un periodo diverso; 3) che, quanto al più risalente sequestro, rispetto ad una fornitura di oltre 2051 capi, l'accertamento - peraltro non affidato ad un perito, ma affidato alle valutazioni di un ausiliario di p.g. - aveva riguardato solo 53 capi, esaminati a campione; 4) che quest'ultimo profilo non consentiva di ritenere dimostrata la consapevolezza dell'Accetta in ordine alla non originalità della merce, anche alla luce della buona fattura di quest'ultima e della raffinatezza della contraffazione; 5) che, quanto al secondo sequestro, la Corte d'appello neppure si era soffermata sul fatto che la merce fosse di proprietà della GPH s.r.I., società nella quale l'Accetta non rivestiva alcun ruolo, Quanto alle condotte correlate ai restanti sequestri (del 27/03/2008 e del 10/04/2008), si osserva: a) che la conversazione del febbraio 2008 intercorsa tra il Capitti, che aveva proposto l'affare, e l'Accetta non era idonea a rivelare alcuna consapevolezza del carattere illecito della transazione, posto che la richiesta del secondo di proseguire il dialogo di persona aveva carattere neutro; b) che anche la conversazione del 31/03/2008 era stata oggetto di una lettura distorta, poiché da essa non emergeva che il Capitti parlasse di beni illeciti e ancor meno che l'Accetta avesse interrotto la conversazione per il timore di un'attività captativa che all'epoca non si aveva ragione di supporre; e) che, quanto alle vicende relative al sequestro del 10/04/2008, del tutto apoditticamente si era ritenuto di individuare nell'Accetta la persona della quale parlavano, in una conversazione intercettata, il Martino e il Castellano, come pure in una successiva comunicazione effettuata in data 11/04/2018; d) che la merce era stata esaminata a campione «da altro soggetto - diverso d'Accetta- il quale ne aveva avuto modo di riscontrare l'autenticità»; e) che le conversazioni del 27/02/2008 e del 21/03/2008 riguardavano tipologie di capi con marchi non sequestrati presso l'imputato; f) che del tutto irrilevante era il fatto che l'Accetta avesse in altre occasioni acquistato da tal Voccia o da tal Spinaci.

Il ricorrente ribadisce che la sentenza impugnata non aveva in alcun modo approfondito i profili soggettivi dei reati, non liquidabili con la formula del «non poteva non sapere».

Infine, si rileva: 1) che la Corte territoriale aveva ritenuto di sussumere la condotta di cui al capo b), relativa al sequestro del 23/07/2008, in quella di cui al capo c), escludendo la sua riqualificabilità come tentativo; 2) che, tuttavia, in difetto di prova di un accordo tra l'Accetta e il Capitti, recatosi in Germania per ricevere la merce, il coinvolgimento del primo nella ricettazione presupponeva la conclusione della successiva transazione tra il Capitti e l'imputato, all'esito della visione dei prodotti: ciò che non si era verificato per l'intervenuto sequestro.

9.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo i.

Sottolineato che nel capo di imputazione è richiamato il solo nome di Giovanni e non quello di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso rileva che la contestazione indica una serie di soggetti che nulla hanno a che fare con l'imputato, il quale non emerge poi in nessuna delle vicende indicate nei vari sub della lett. i, n. 1, tranne che per il sub 1, concernente vicenda nella quale tutti i correi sono stati assolti, tranne il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].9.5.

Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge, insistendo nel rilievo che «l'editto imputativo non contiene una esaustiva e puntuale descrizione delle condotte tali da consentire il corretto e legittimo esercizio del diritto di difesa»

9.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla attribuzione all'Accetta del ruolo di dominus e amministratore di fatto.

Ribadita l'inattendibilità delle dichiarazioni del Farruggia e della Giarratano, si osserva che la Corte territoriale non era riuscita ad accertare lo svolgimento di attività gestorie con riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla Valéry 9.7.Con il settimo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, ivt relazione al mancato rinvenimento dei beni della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., ribadendo l'assenza di un ruolo gestorio in questa società, con la quale egli intratteneva piuttosto rapporti commerciali, in quanto amministratore della [OSCURATO:SOCIETA].

9.8. Con l'ottavo motivo si lamentano violazione di legge e vizi motivazioni «in relazione alle contestate cessioni».

Si assume che i giudici di merito avevano trascurato di considerare la liceità dei rapporti tra la [OSCURATO:SOCIETA]., da un lato, e [OSCURATO:SOCIETA]. e la Valéry s.r.I., dall'altro.

La riprova di siffatta conclusione si trae dall'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo I, n. 1, lett. b) e lett. d).

9.9. Con il nono motivo si lamentano vizi nnotivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale, rilevando che è mancato l'accertamento del dolo specifico di sottrazione delle scritture contabili.

9.10. Con il decimo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo R (art. 81 e 110 cod. pen. e 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000), sottolineando la totale assenza di indicazione da parte della Corte d'appello di riferimenti motivazionali alle condotte contestate e al ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA].

9.11. Con l'undicesimo motivo si lamenta nullità della sentenza con riguardo alla dosimetria sanzionatoria, rilevando che l'accoglinnento delle doglianze che investivano l'indeterminatezza del capo di imputazione I, n. 1, lett. b) avrebbe comportato inevitabili riflessi sulla determinazione della pena.

9.12. Con il dodicesimo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alle contestazioni concernenti la bancarotta distrattiva, contestata con riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., avente ad oggetto i rimborsi in favore del [OSCURATO:PERSONA].

Si ribadisce l'estraneità dell'imputato alla gestione della società.

9.13. Con il tredicesimo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, ribadendo l'estraneità a qualunque condotta distrattiva, avendo egli piuttosto prestato garanzie e apporti.9.14.

Con il quattordicesimo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 32-bis cod. pen.

Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale, pur assolvendo l'imputato dai reati di cui al capo I, n. 1, lett. b) e d), non abbia revocato «le misure interdittive»

9.15. Con il quindicesimo motivo si lamenta erronea determinazione della pena, per avere la Corte territoriale, nel ricalibrare il trattamento sanzionatorio, omesso di considerare: a) l'assorbimento, riconosciuto in sentenza, della condotta di cui al capo b), relativa al sequestro del 27/03/2008, in quella di cui al capo c); b) il fatto che l'Accetta non fosse destinatario di alcuna imputazione di cui al capo F).

9.16. Con il sedicesimo motivo si lamenta l'illegittimità della determinazione delle pene accessorie fallimentari in misura pari a dieci anni, alla luce della conclusioni di Corte cost. 222/2018 e di Sez.

U., n. 28910/2019.

10. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

10.1. Con il primo motivo si lamenta motivazione assente o meramente apparente, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, tenuto conto che il riferimento della sentenza impugnata alla fattura n. 15 riguardava un dato successivo alla commissione del reato e comunque privo di conferenza al di fuori dell'ambito fiscale.

10.2. Con il secondo motivo si lamenta illogicità della sentenza, ribadendo che la fattura era stata emessa dopo la consumazione del reato e che anche dalle conversazioni del 28/02/2008 emergeva che i conversanti avevano già il possesso della merce.

10.3. Con il terzo motivo si lamenta mancanza motivazionale in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

11. È stata trasmessa memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, con quale si conclude nei seguenti termini: annullamento con rinvio, nei confronti: a) del [OSCURATO:PERSONA], quanto alla mancata rideterminazione della pena, che avrebbe viceversa dovuto aver luogo a seguito della sua assoluzione dalle condotte di bancarotta di cui al capo i) n. 1 b-d; b) nei confronti dell'Olivo, quanto all'omessa decisione sulla sospensione condizionale della pena; inammissibilità nel resto dei ricorsi.

Considerato in diritto

1. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 connma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Ora, il nucleo centrale della decisione impugnata ruota attorno al principio consolidato presso la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore (persino quando sia solo formale) la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831 - 01), che, nella specie trova solido fondamento: a) nel fatto che le cessioni in nero di merce rappresentavano non occasionali episodi, ma una sistematica modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale; b) nel fatto che, secondo le dichiarazioni del Farruggia, il [OSCURATO:PERSONA] era costantemente presente in azienda; c) nella consegna da parte del Farruggia di "buste", episodio che il primo inserisce proprio nella descrizione del sistema di utilizzo di denaro contante e che anche l'accipiens del tutto razionalmente doveva cogliere come attuazione delle decisioni dell'Accetta.

In definitiva, esistono, secondo il razionale apprezzamento dei giudici di merito, solidi elementi fattuali - peraltro corroborati sul piano logico dalla mole dei "rimborsi" di cui si dirà esaminando il motivo seguente e dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto persino il ruolo di fideiussore, ciò che lo colloca logicamente al di fuori del novero delle cd. teste di legno - idonei a fondare l'attribuzione al ricorrente della piena consapevolezza che l'uso del contante e delle vendite in nero rappresentava un costante sistema distrattivo delle risorse rispetto alle esigenze di soddisfazione dei creditori.

1.2. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile per assenza di specificità, dal momento che sarebbe stato del tutto singolare, in un sistema fondato sul sistematico e costante utilizzo di transazioni non tracciabili, attendersi che il beneficiario di somme (509.228,45 euro, oggetto di indebiti rimborsi in favore del [OSCURATO:PERSONA], negli anni 2002 e 2003) prive di giustificazione le rendesse agevolmente reperibili.

D'altra parte, il ruolo, come detto non merannente formale, del [OSCURATO:PERSONA] e proprio la qualità di fideiussore assunta, con le successive conseguenze sulle quali il ricorso insiste rendono del tutto irrazionale che il primo fosse all'oscuro di prelievi dell'importo sopra ricordato.

L'incompatibilità tra condotte distrattive e assoggettabilità personale ad esecuzione è, in difetto di specificazioni ulteriori quanto all'entità del pregiudizio sofferto e quanto agli stessi tempi e motivazioni dell'assunzione della garanzia, priva dell'efficacia scardinante che il ricorrente pretende di attribuirgli e anzi, alla luce della deduzione della quale si dirà subito infra, persino rivelatrice del possibile movente della condotta.

Infatti, deve escludersi qualunque fondamento alla tesi per la quale, essendo il [OSCURATO:PERSONA] fideiussore della società, comunque non sarebbe stata realizzata una distrazione, ma una mera trasmigrazione di risorse da un patrimonio ad un altro, sempre posto a garanzia dei creditori, giacché il travaso di risorse dal debitore al fideiussore (oltre, come si diceva, ad illuminare le ragioni della vicenda, giacché i rimborsi miravano, in un momento nel quale era evidente, secondo la sentenza impugnata, lo squilibrio dell'indebitamento della società rispetto al patrimonio netto, a far recuperare al fideiussore quanto avrebbe perso per la garanzia prestata) riduce quantitativamente la portata delle complessive risorse a disposizione dei creditori.

1.3. Inammissibile è anche il terzo motivo, giacché, illustrate sopra le regole che fondano la responsabilità dell'amministratore e ribadito che il [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerato una mera "testa di legno", la distrazione degli specifici beni di cui al libro dei cespiti ammortizzabili, non rinvenuti all'atto dell'inventario da parte del curatore, riposa sulla considerazione per la quale la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715): una volta raggiunta tale dimostrazione, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1

I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie.

È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura.

Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione).In altri termini, a fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese.

E allora, a ben guardare, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico.

Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza.

È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430).

1.4. Il quarto motivo è fondato, dal momento che, rispetto alle doglianze prospettate nell'atto di appello, la sentenza impugnata non affronta in modo specifico e correlato alle risultanze processuali, il tema della sussistenza del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 45431 del 26/10/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230353 — 0).

1.5. Il quinto motivo è del pari fondato, dal momento che, in effetti, la distrazione, contestata sempre con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., di somme di denaro solo formalmente corrisposte ai dipendenti della società: infatti, non è affrontato in alcun modo nella sentenza il tema del perché le somme non corrisposte sarebbero state distratte dalle finalità dell'attività imprenditoriale.

1.6. Fondato è anche il sesto motivo, in relazione al reato di bancarotta documentale di cui al capo i), n. 2, dal momento che, mentre il dispositivo della sentenza non contiene statuizioni sul punto, a pag. 76 della motivazione, il reato viene riqualificato come bancarotta semplice documentale, con conseguente declaratoria di intervenuta prescrizione.

La discrasia, che si accompagna alla mancata modifica della pena irrogata dal primo giudice, non altrimenti risolvibile rende necessario anche in questo caso l'annullamento con rinvio.

1.7. Il settimo motivo è inammissibile perché neppure deduce quali specifici motivi di appello in relazione ai reati de quibus sarebbero stati trascurati dal giudice di seconde cure, posto che il dovere motivazionale di quest'ultimo presuppone una rituale impugnazione che il ricorrente, come detto, non afferma di avere proposto (e ciò senza dire che dal capo I, n. 5, il ricorrente è stato assolto in primo grado).

1.8. L'ottavo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, poiché la tematica del dolo emerge dalle considerazioni svolte supra a proposito delle regole generali di attribuzione della responsabilità dell'amministratore e del ruolo non meramente formale del ricorrente.

1.9. Il nono motivo, con il quale si lamenta mancata assunzione di prova decisiva richiesta ai sensi dell'art. 495, connma 2, cod. proc. pen., è inammissibile per assenza di specificità, proprio perché non illustra in termini puntuali (in ricorso rinvenendosi affermazioni di carattere assolutamente generale), la decisività del mezzo invocato.

Infatti, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3 - , Sentenza n. 9878 del 21/01/2020, Mengoni, Rv. 278670 - 01).

A ciò deve aggiungersi che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936 - 01).

1.10. Il decimo motivo è inammissibile, dal momento che il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], quale sopra tratteggiato, si colloca, indipendentemente dall'attribuzione di singoli reati-fine di ricettazione e di messa in vendita di beni contraffatti, in uno snodo fondamentale dell'operatività del sodalizio nel quale si provvedeva all'assicurazione dei proventi delle attività illecite con danno dei creditori.

Peraltro, la sentenza impugnata, nel contesto del sodalizio ricorda il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] anche in altra società, oltre che nella stabile ricerca e trasporto della merce.

Ne discende che del tutto generica, alla luce degli accertamenti fattuali operati dai giudici di merito, è la pretesa di cogliere la data di consumazione del reato associativo nella data di dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].

Va piuttosto fatta applicazione del generale principio per il quale il termine finale di consumazione, nel caso di contestazione cosiddetta aperta, coincide, nel caso di contestazione "sino alla data odierna" - in mancanza di una specifica contestazione difensiva — da operare, deve aggiungersi, nelle sedi di merito, essendo preclusi nuovi accertamenti fattuali in sede di legittimità -, con la data del rinvio a giudizio (nel caso di specie, risalente al 19/05/2010).

Ne discende che si giunge, ex art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., per la condotta di partecipazione, al 19/11/2017, cui devono aggiungersi due anni e due mesi di sospensione per il primo grado e nove mesi e 29 giorni per il secondo grado, che conducono ben al di là della data della sentenza di secondo grado (22/10/2018).

Ed infatti occorre considerare, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966 — 01).

1.11. L'undicesimo motivo è fondato e le conseguenze del suo accoglimento sono destinate a trasfondersi nella generale tematica della determinazione della pena che dovrò operare il giudice del rinvio, in relazione all'annullamento che viene disposto, in forza delle superiori considerazioni.

1.12. Il dodicesimo motivo, salve le determinazioni che assumerà il giudice del rinvio nel riesaminare i punti oggetto di annullamento, è inammissibile per assoluta genericità di formulazione

1.13. Il tredicesimo motivo è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione e poiché la condanna generica presuppone la potenzialità lesiva della condotta, talché privo di conducenza è il rilievo per il quale non è emersa alcuna prova del danno.

1.14. L'annullamento con rinvio nei termini sopra indicati comporterà non solo la complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio principale, ma anche delle pene accessorie in dipendenza della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 222/2018 della Corte costituzionale.

2. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità, dal momento che esso si traduce in un.g inammissibile tentativo di rivisitazione delle risultanze istruttorie.

Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167).

A ciò deve aggiungersi che In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).

2.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, a tacer dell'evidente finalità di trarre un vantaggio economico dalle condotte delle quali si tratta, la questione non è neppur dedotto che sia stata sollevata con l'atto di appello: e infatti la hp( &‘7, tO Corte territoriale neppure nedatoysecondo l'incontestata sintesi dei motivi di impugnazione.

2.3. Il terzo motivo è inammissibile sia quanto alla ricostruzione dei fatti, poiché, ferma la cornice valutativa di cui supra sub 2.1, aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie inammissibile in questa sede, sia quanto all'invocata prescrizione il cui termine si pretenderebbe di far decorrere dalla data delle fatture e non da quella di presentazione delle dichiarazioni annuali, che resta sconosciuta per difetto di qualunque specificità della censura.

Ma, assumendo per il principio del favor rei, il termine di scadenza della presentazione delle dichiarazioni relative all'anno 2007 ([OSCURATO:DATA_NASCITA]: v.

Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016, Pasquali, Rv. 268189 - 0), si giunge, ex art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., al 30/03/2016 e, per effetto dei periodi di sospensione indicati supra sub 1.10 a data (20/03/2019) successiva a quella della sentenza di secondo grado.

2.4. Il quarto motivo è inammissibile, perché del tutto assertivamente contesta l'accertamento in fatto posto dalla sentenza impugnata a base delle proprie conclusioni, quanto al consapevole apporto dato dal Catania al sodalizio ruotante attorno all'Accetta, e, nel sottolineare la liceità delle condotte valorizzate dai giudici di merito come indici di siffatta partecipazione, per un verso aspira, ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede, per altro verso, prospetta una valutazione atomistica di singoli segmenti fattuali, sottraendosi al confronto con la valutazione globale operata dalla Corte territoriale.

Quanto al tema della prescrizione, l'inammissibilità delle censure discende da quanto detto supra sub 1.10.

2.5. Il quinto motivo è inammissibile.

Va premesso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Per il resto, del tutto arbitrariamente si assume che il giudice di primo grado avrebbe ripartito l'anno di aumento in continuazione per i reati di cui al capo B in misura paritaria tra le diverse tipologie di illecito, per poi trarre da questa premessa la conseguenza che si sarebbe dovuto rispettare il criterio dell'aumento per 1/4 per ciascun episodio.

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, premesso che, secondo l'incontestata ricostruzione della sentenza impugnata, non risulta essere stato proposto appello sul punto, in ogni caso, il ricorso si connota per assoluta assertività e genericità nell'indicare gli elementi positivi di valutazione.

3. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

3.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione che, per un verso, si traduce in mere formule di stile, per altro verso, assertivamente reitera prospettazioni assertive, senza confrontarsi in alcun modo con i plurimi elementi di prova dai quali i giudici di merito hanno tratto la conclusione che il ricorrente era uomo di fiducia dell'Accetta e si occupava di aspetti contabili connessi alla transazione di merci, alla gestione di titoli e di denaro e all'intestazione di quote sociali.

3.2. Per il [OSCURATO:PERSONA] deve, peraltro, rilevarsi d'ufficio l'illegalità della durata delle pene accessorie fallimentari.

Come noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui dispone: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni" - con la recente sentenza del 28/02/2019, Suraci, le Sezioni Unite hanno affermato che "Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen." La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018 del Giudice delle leggi, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale.

Detto principio, elaborato in relazione alle pene principali (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez.

U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857), vale certamente anche per quelle accessorie "non essendo consentita dall'ordinamento l'esecuzione di una pena (sia essa principale o accessoria) non conforme, in tutto o in parte, ai parametri legali.

Il principio di legalità della pena si applica, invero, anche con riferimento alle pene accessorie» (Sez.

U., n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262328, in motivazione).

Ne discende che, tenuto conto dell'indicazione nomofilattica e considerato che la determinazione della durata del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 cod. pen. implica valutazioni di merito che esulano dai limiti cognitivi della Corte di cassazione, la questione non può che essere rimessa al Giudice di merito.

Va aggiunto che le pene accessorie, che rientrano a tutti gli effetti nel concetto di pena, non possono che risentire dell'applicazione del principio secondo il quale l'illegalità della pena dipendente da una statuizione ab origine contraria all'assetto nornnativo vigente al momento consumativo del reato — come quella che si verifica in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale - è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, nonostante l'inammissibilità dell'impugnazione, ad eccezione che nel caso di ricorso tardivo (Sez. 5, sentenza n. 27945 del 17/05/2018, Bonavita ed altri, Rv. 273234; Sez. 3, sentenza n. 6997 del 22/11/2017, dep. 14/02/2018, C., Rv. 272090).

In conclusione, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma,

I. fall.

4. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.1 II primo motivo è inammissibile per ragioni destinate a collocarsi nella cornice ricostruttiva sopra ricordata sub

2.1. e, in sintesi, in quanto si traduce in una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità, con riferimento ai plurimi elementi dai quali si è desunto l'attivismo del ricorrente nei rapporti con l'Accetta e i fornitori.

4.2. Fondato è, invece, il secondo motivo, dal momento che, in effetti, gli elementi probatori indicati non consentono, neanche in una prospettiva valutativa globale, di attribuire al ricorrente i fatti ricondotti al sequestro del 03/12/2008.

Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 648 cod. pen. appena indicato, laddove per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. si impone l'annullamento senza rinvio agli effetti penali per essere lo stesso estinto per prescrizione e con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Messina agli effetti civili.

5. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (..1A

5.1. Il ricorso è inammissibile, dal momento ter:1324 in termini di assoluta genericità, aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie e ad una reintepretazione del contenuto delle intercettazioni di comunicazioni, dalle quali emerge che l'imputato, lungi dall'essere un mero strumento dell'altrui condotta delittuosa, era il dominus della stessa.

6. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

6.1. Il primo motivo è infondato, dal momento che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, in motivazione) «la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia invece che presso il domicilio [dichiarato o] eletto è d'ordine generale a regime intermedio, perché idonea comunque a determinare una conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, sicché è soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.» (v., da ultimo, Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010, Rumnno, Rv. 248401; e negli stessi termini Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505).Ora, specificando la portata applicativa della regola questa Corte, ha chiarito che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (nella specie, dedotte in relazione alla omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata ed alla violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. nella notifica del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità. (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002 - 01).

8.2. I restanti motivi (al netto del settimo, che investe la dosimetria sanzionatoria, dell'ottavo, che concerne la sospensione condizionale della pena, e del nono, che riguarda le statuizioni civili: tutti destinati ad essere assorbiti da quanto si dirà), nella sostanza investono l'affermazione di responsabilità dell'Olivo sotto molteplici profili e sono fondati nella misura in cui denunciano l'omesso confronto, da parte della Corte territoriale, con le doglianze che aveva investito il percorso argomentativo seguito dal primo giudice per l'affermazione di responsabilità e ciò sia con riguardo all'esatto contenuto delle intercettazioni sia con riferimento all'identificazione dell'imputato.

Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

6. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

6.1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.

Accanto alla assertiva e non perspicua formulazione del motivo di ricorso, si osserva che, per tutti i reati, occorre considerare i termini di sospensione sopra ricordati sub 1.10 e la puntualizzazione di cui al punto

2.3. quanto ai reati fiscali.

Per i reati fallimentari, occorre del pari considerare la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, primo comma,

I. fall., che rende ad oggi non decorso il termine prescrizionale.

Quanto al reato di cui al capo C, viene invocata, senza alcuna argomentazione specifica, una riqualificazione in delitto tentato.

Rispetto alla fattispecie consumata il termine decennale di cui agli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., considerati i periodi di sospensione sopra ricordati, non era ancora maturato alla data della sentenza di secondo grado.

Ne discende che, in difetto di ammissibili censure, non potrebbe essere rilevata la prescrizione eventualmente maturata in epoca successiva.

6.2. Il quinto motivo del ricorso, logicamente preliminare, in quanto investe in astratto la nullità della stessa contestazione, è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che reitera in termini assertivi una censura che non trova alcun riscontro nella puntuale indicazione in fatto e in diritto delle condotte attribuite all'imputato.

D'altra parte, la formulazione della critica è talmente generica da non consentire di comprendere il significato della doglianza, ossia il concreto pregiudizio difensivo che si assume derivato dalla formulazione dell'accusa.

Siffatto rilievo travolge l'undicesimo motivo che riposa sulla contestata determinatezza del trattamento sanzionatorio.

6.3. I primi quattro motivi, il sesto, il settimo, l'ottavo, il decimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo sono inammissibili in quanto, nel contestare o il ruolo gestorio del ricorrente o il suo concreto contributo ai fatti attribuitigli, si traducono in un'ampia riproposizione di difese di merito, del tutto estranee al perimetro del sindacato di legittimità, alla stregua dei criteri sopra ricordati sub 2.1.

6.4. Fondato è il nono motivo per il silenzio serbato dai giudici di merito sul necessario profilo del dolo specifico in relazione alla sottrazione delle scritture contabili.

6.5. Il quattordicesimo e il quindicesimo motivo restano assorbiti dalla rideterminazione della pena che seguirà alla rinnovata valutazione imposta dall'annullamento con rinvio e nel quale il giudice di merito terrà conto del fatto che l'imputato non risulta essere stato condannato per il reato di cui al capo F.

6.6. L'annullamento con rinvio nei termini sopra indicati comporterà non solo la complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio principale, ma anche delle pene accessorie - secondo quanto auspicato nel sedicesimo motivo di ricorso, che resta pertanto assorbito - in dipendenza della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 222/2018 della Corte costituzionale.

7. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

7.1. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per difetto di specificità, poiché non si confrontano con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, dalla quale emerge che l'emissione della fattura era preordinata ad agevolare la giustificazione sulla provenienza della merce contraffatta.

7.2. Il terzo motivo è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione.

Al riguardo, va ribadito che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

8. Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna di questi ultimi al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Del pari, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Catania, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere alla parte civile fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. le spese sostenute nel grado che si liquidano in euro 6.000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Messina limitatamente a: - [OSCURATO:PERSONA]; - al capo I n. 1 lett. g) ed h) e n. 2 ascritti a [OSCURATO:PERSONA] ed alle statuizioni civili poste a suo carico - al capo b ascritto a [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui all'art. 648 cod. pen. - al capo I n. 2 contestato ad [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta alla requisitoria depositata in atti e chiede l'annullamento con rinvio dei ricorsi di: [OSCURATO:PERSONA], quanto alla mancata rideterm inazione della pena; [OSCURATO:PERSONA], quanto all'omessa decisione sulla sospensione condizionale della pena; i ricorsi, per il resto, dichiarati inammissibili. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] di parte civile, [OSCURATO:PERSONA], chiede rigetto dei ricorsi e la conferma delle statuizioni civili; deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso rilevando nelle more l'intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' si riporta alle argomentazioni sostenute dal codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ed insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi dei ricorsi ed insiste per l'accoglimento degli stessi per tutti e tre gli assistiti.Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22/10/2018 la Corte d'appello di Messina, per quanto ancora rileva e salve le puntualizzazioni che si renderanno necessarie per affrontare i motivi di ricorso ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [capi a, I, n. 1, lett. a), c), f), g), h), n. 2, n. 4), [OSCURATO:PERSONA] [capi a, b, con limitato riferimento ai fatti commessi il 03/12/2008, r], [OSCURATO:PERSONA] [capi i, a, r], [OSCURATO:PERSONA] [capi a, b], [OSCURATO:PERSONA] [capo f], [OSCURATO:PERSONA] [capo b], [OSCURATO:PERSONA] [capi i, a, n, b, c, f, r], [OSCURATO:PERSONA] [capo f, limitatamente al delitto di ricettazione, essendo intervenuta in appello declaratoria di non doversi procedere per prescrizione, in relazione al reato di cui all'art. 474 cod. penl. 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o falsa applicazione degli art. 216 e 223 I. fall. e assoluta mancanza di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo i, n. 1, lett. a). Secondo la prospettazione accusatoria, il [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., dichiarata fallita in data 10/11/2005, aveva occultato e distratto gli incassi derivanti dalla cessione in nero di capi di abbigliamento alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e alla [OSCURATO:SOCIETA]. I concorrenti nel reato erano stati indicati, nell'originaria prospettazione accusatoria, in [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale ed esperto del gruppo "Accetta", [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali esperti contabili delle società del medesimo gruppo e, il solo Alesci, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il ricorso: a) che i giudici di merito avevano affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla base del l2) mero dato della carica rivestita, senza verificare quali fossero state le modalità di partecipazione dell'imputato alla condotta illecita attribuita all'Accetta e al Farruggia e, ancor prima, la stessa conoscenza o conoscibilità del meccanismo delle vendite in nero, poste in essere nei punti vendita della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. non sottoposti al suo potere di controllo e vigilanza; b) che neppure era dato sapere se le somme ricavate dalle vendite fossero state consegnate dal Farruggia all'Accetta nell'ambito dei rapporti intercorsi con la [OSCURATO:SOCIETA]. o con la [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., tenuto conto che il primo, escusso ex art. 197-bis cod. proc. pen., aveva riferito di avere intrattenuto rapporti con entrambe le società e che la teste [OSCURATO:PERSONA], commessa e contabile del negozio del Farruggia in Sciacca, aveva lavorato con quest'ultinno sino all'agosto del 2000, data in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata appena costituita; c) che, in ogni caso, quanto alla consegna di buste contenenti il denaro al [OSCURATO:PERSONA], la Giarratano nulla aveva riferito, mentre il Farruggia, non escludendo che potesse avere dato delle buste all'imputato, aveva aggiunto «senza sapere lui che cosa c'era dentro»; d) che neppure era emersa la necessità di un apporto del [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione del meccanismo illecito né era stata dimostrata la destinazione delle somme. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza o falsa applicazione degli artt. 216 e 223 I. fall. e assoluta mancanza di motivazione in ordine alla affernnazione di responsabilità per il reato di cui al capo i), n. 1, lett. c). Si tratta della condotta distrattiva, posta in essere sempre con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]. concernente la somma di 509.228,45 euro, oggetto di indebiti rimborsi in favore del [OSCURATO:PERSONA], negli anni 2002 e 2003. Osserva il ricorso: a) che il teste Petralia, militare della Guardia di Finanza che aveva eseguito accertamenti sul fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., aveva riferito di non avere rinvenuto alcuna documentazione bancaria o giacenza sui conti personali del [OSCURATO:PERSONA], in relazione a detti rimborsi, che sarebbero avvenuti per cassa per un importo pari a circa 400.000,00 euro; b) che le modalità di contabilizzazione e la mancanza di documentato arricchimento inducevano a concludere per la fittizietà dell'operazione; c) che il [OSCURATO:PERSONA] era fideiussore della società, con la conseguenza che comunque non sarebbe stata realizzata una distrazione, ma una mera trasmigrazione di risorse da un patrimonio ad un altro, sempre posto a garanzia dei creditori; d) che, allo scopo di soddisfare questi ultimi, il [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto tutto il suo patrimonio, ivi inclusa la casa familia re. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o falsa applicazione degli artt. 216 e 223 I. fall. e assoluta mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo i), n. 1, lett. f). Si tratta della distrazione, contestata sempre con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., dei beni aziendali di cui al libro dei cespiti ammortizzabili, non rinvenuti all'atto dell'inventario da parte del curatore. Si osserva che, nonostante la condanna, fondata sempre sul mero ruolo di amministratore di diritto del [OSCURATO:PERSONA], non era stata individuata la prova dell'atto attraverso il quale sarebbe stata realizzata la distrazione né era stata indicata la tipologia dei beni e le loro caratteristiche.3.4. Con il quarto motivo si lamenta inosservanza o falsa applicazione degli artt. 216 e 223 I. fall, e assoluta mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo i), n. 1, lett. g). Si tratta, sempre con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]. dell'esposizione di passività inesistenti e, in particolare, di un debito nei confronti della F.G. Trade di [OSCURATO:PERSONA] per un ammontare pari a 132.000,00 euro. Si osserva che la sentenza impugnata si era limitata confermare le conclusioni del primo giudice, senza affrontare le doglianze prospettate nell'atto di appello e senza approfondire il tema dell'effettivo coinvolgimento del ricorrente e della sussistenza del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori. 3.5. Con il quinto motivo si lamenta mancanza grafica di motivazione, nonché inosservanza o falsa applicazione degli artt. 216 e 223 I. fall. e assoluta mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo i), n. 1, lett. h). Si tratta della distrazione, contestata sempre con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., di somme di denaro solo formalmente corrisposte ai dipendenti della società. Osserva il ricorso che, poiché la sentenza passa dalla pag. 74 alla pag. 76, non è possibile comprendere le ragioni del rigetto delle doglianze svolte con l'atto di appello e la cui reiezione si desume dalla mancanza di statuizioni sul punto all'interno del dispositivo. 3.6. Il sesto motivo denuncia mancanza grafica della motivazione, in relazione alle doglianze sviluppate nell'atto di appello in relazione al reato di bancarotta documentale di cui al capo i), n. 2. Anche in questo caso, è la mancanza della pag. 75 della sentenza impugnata a non consentire di comprendere il percorso argonnentativo. Si aggiunge che, mentre il dispositivo della sentenza non contiene statuizioni sul punto, a pag. 76 della motivazione, il reato viene riqualificato come bancarotta semplice documentale, con conseguente declaratoria di intervenuta prescrizione. 3.7. Con il settimo motivo si lamenta assoluta mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato per i reati di cui al capo i), n. 4 (ricorso abusivo al credito) e 5) (inosservanza dell'obbligo di deposito dei bilanci e delle scritture contabili, a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento), in relazione ai quali anche il giudice di primo grado era rimasto silente. 3.8. Con l'ottavo motivo si lamenta mancanza assoluta di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato con riguardo a tutte le ipotesi di reato di cui al capo i e oggetto dei precedenti motivi di impugnazione, alla luce della condotta del [OSCURATO:PERSONA], che aveva posto in essere ogni azione per salvare la società dal fallimento e si era visto sottoporre l'intero patrimonio ad esecuzione forzata.3.9. Con il nono motivo si lamenta mancata assunzione di prova decisiva richiesta ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., con riguardo alla perizia grafologica richiesta a seguito delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che non aveva riconosciuto la sottoscrizione, apparentemente a lui riconducibile, apposta su assegni e vari atti presenti nel fascicolo. Si osserva che la valutazione di irrilevanza espressa dal Tribunale contrastava con la possibilità di trarre dall'accertata falsità delle sottoscrizioni la dimostrazione dell'estraneità dell'imputato alle attività contestate. Sulla questione, dedotta con i motivi d'appello, la Corte territoriale era rimasta completamente silente. 3.10. Con il decimo motivo si lamenta inosservanza o falsa applicazione dell'art.416 cod. pen. nonché assoluta mancanza di motivazione in merito alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato associativo di cui al capo A). Ribaditi i criteri di distinzione fra fattispecie associativa e concorso di persone nel reato, si osserva: a) che già la sentenza di primo grado aveva riconosciuto l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] ai delitti di ricettazione e di messa in vendita di beni contraffatti, costituenti alcuni dei reati-fine individuati nel capo di imputazione; b) che, quanto ai restanti delitti di natura fallimentare, è sufficiente il richiamo ai motivi di cui sopra e ai pagamenti eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto riconosciuto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; c) che tutti i dipendenti avevano escluso che il [OSCURATO:PERSONA] avesse posto in essere condotte estorsive nei loro confronti. Si aggiunge che la contestazione aperta del reato associativo doveva comunque essere temporalmente circoscritta alla data della sentenza dichiarativa del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., non emergendo alcuna attività successiva a tale data. E ciò senza contare che il [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dal 03/12/2008, quindi a quella degli arresti domiciliari e, infine, all'obbligo di dimora. Ne discende che, in relazione a tale reato, la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto dell'intervenuta prescrizione. 3.11. Con l'undicesimo motivo si lamenta mancata rideterminazione della pena a seguito dell'assoluzione del ricorrente dai reati di cui al capo i, n. 1, lett. b) e d), perché il fatto non sussiste, e della declaratoria di assorbimento delle condotte di cui al capo I, n. 6 in quelle di cui al n. 1, con conseguente violazione del divieto di reformatio in pejus. 3.12. Con il dodicesimo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla determinazione della pena, confermata senza affrontare le questioni sollevate con l'atto di appello, e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.3.13. Con il tredicesimo motivo si lamenta mancanza di motivazione, in ordine alla conferma delle statuizioni civili nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] GMBH&Co e della curatela del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] osserva che il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dai reati contestati al capo B (art. 81, 110, 648, 474 cod. pen.), concernenti capi di abbigliamento aventi marchi contraffatti delle due società e che nessuna prova era emersa a dibattimento quanto al danno che ipoteticamente l'imputato avrebbe provocato a tali parti civili. 4. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o falsa applicazione degli artt.648 e 474 cod. pen., nonché assoluta mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati indicati nel capo B), ossia per avere acquistato o comunque ricevuto capi di abbigliamento recanti capi contraffatti e per avere detenuto per la vendita, negli esercizi commerciali indicati nel capo di imputazione, capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti nelle date di cui ai sequestri riportati nello stesso capo di imputazione. Il ricorso, chiarito che l'unico fatto di reato non ritenuto già prescritto è quello correlato al sequestro del 03/12/2008, osserva: a) che non era emerso alcun elemento fattuale idoneo a collegare i reati, contestati nei termini puntuali sopra ricordati, al Catania e che la sentenza impugnata si è disinteressata delle critiche indirizzate alla decisione di primo grado, la quale aveva valorizzato il ruolo di socio di minoranza (1%) del [OSCURATO:SOCIETA]. e le lecite mansioni di gestione del magazzino e dei punti vendita; b) che le intercettazioni non rivelano altro che le normali comunicazioni al socio di maggioranza sull'andamento dell'attività; c) che priva di specifico e concludente supporto probatorio era l'affermazione del coinvolgimento del Catania nelle trattative per l'acquisto dei beni; d) che del tutto privi di pregnanza erano gli elementi valorizzati per sostenere la sussistenza dell'elemento soggettivo; e) che la motivazione non forniva alcuna dimostrazione dell'attribuibilità al Catania dell'elemento materiale e psicologico del reato ancora non estinto per prescrizione alla data della sentenza impugnata; f) che nessun dato di rilievo poteva essere tratto dalla conversazione RIT 25/08, prog. 141, che concerneva altro sequestro. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza o falsa applicazione degli artt. 474 e 648 cod. pen. e assoluta mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del fine di profitto, non oggetto di alcun approfondimento da parte dei giudici di merito.4.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o falsa applicazione dell'art. 2, del d. Igs. n. 74 del 2000 e assoluta mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta falsità della fattura di cui al capo r). Il ricorrente, peraltro sottolineando l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, rileva che il carattere fittizio delle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. della quale il Catania è individuato come legale rappresentante non era stato oggetto di alcun accertamento specifico ed era stato desunto dal semplice fatto che, in un caso, la fattura emessa dal fornitore Novimoda direttamente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. era stata annullata con successiva intestazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. Il dato, non approfondito e compatibile anche con la possibilità di un :4 errore materiale, comunqueitra idoneo a dimostrare il coinvolgimento della [OSCURATO:SOCIETA]. nel sistema delle cd. frodi carosello, la cui vantaggiosità discende dal fatto che la società venditrice, in quanto avente sede all'estero, non sia assoggettata al pagamento dell'i.v.a. 4.4. Con il quarto motivo si lamenta inosservanza o falsa applicazione dell'art. 416-bis cod, pen. e assoluta mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo A). Il ricorso critica gli elementi valorizzati dai giudici di merito, aggiungendo, ai profili critici di cui al primo motivo, considerazioni dedicate alla assoluta liceità di gestione delle attività della [OSCURATO:SOCIETA]., non qualificabile come una cartiera proprio in ragione dell'effettiva attività commerciale svolta. ,KOTIU -) Si svolgono, infine, considerazioni sovrapponibili a quelle di cui al decimoPicorso del [OSCURATO:PERSONA], sottolineando l'intervenuta prescrizione. 4.5. Con il quinto motivo si lamenta inosservanza o falsa applicazione degli artt. 132, 133 e 533, comma 2, cod. proc. pen. nonché assoluta mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità e in relazione alla commisurazione della pena, sottolineando che la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione per tre episodi su quattro di cui al capo b) avrebbe dovuto comportare la rideterminazione dell'aumento in continuazione appunto nella misura di un quarto e non di un mezzo. Si critica, infine, la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta assenza di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, per avere la Corte territoriale trascurato di esaminare alcune emergenze processuali favorevoli e, in generale, i motivi di doglianza prospettati con l'atto di appello. Si osserva: a) che la sentenza impugnata si era disinteressata delle censure dedicate alla sussistenza della contestata associazione di cui al capo A); b) che, con l'atto di appello era stato sottolineato che l'imputato era stato nominato procuratore speciale della società in data 11/05/2015, quando ormai di fatto la stessa non era più operativa, al punto che solo qualche mese dopo, in data 11/11/2005, sarebbe stata dichiarata fallita; c) che, del pari, si era sottolineato che nessun accertamento era stato effettuato circa le mansioni dell'imputato, erroneamente definito "cassiere" per avere ricevuto del denaro da [OSCURATO:PERSONA] in una sola occasione; d) che tali rilievi erano stati sbrigativamente esaminati dalla sentenza impugnata. 6. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 6.1 Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato associativo, sottolineando come la lettura delle conversazioni valorizzate dai giudici di merito, considerate in se, con riguardo al ristretto arco temprale nel quale si erano svolte e in relazione al portato delle dichiarazioni dei testi ascoltati, confermava soltanto che il Martino acquistasse da vari fornitori (in particolare, il Colucci e l'Amirante) merce per i propri negozi e, contemporaneamente, procacciasse affari nell'interesse di altri acquirenti, senza porre in essere attività illecite correlate all'operatività del sodalizio. In questa prospettiva, il rapporto personale con l'Accetta si era tradotto, a volte, nel mettere quest'ultimo in contatto con i fornitori, senza assumere il ruolo di intermediario del gruppo Accetta, che il Tribunale ha attribuito all'imputato. Si contesta, pertanto, la ravvisabilità di un apparato valutativo critico, idoneo a dimostrare la sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico necessari ad integrare la condotta partecipativa. 6.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi nnotivazionali e violazione di legge in relazione al reato di cui al capo B (art. 81, 110, 474, 648 cod. pen.), con riferimento all'ipotesi residua ricondotta al sequestro del 03/12/2008. Si osserva che i giudici di merito non avevano indicato le fonti di prova a sostegno delle proprie conclusioni e la concreta condotta partecipativa del Martino, con riguardo al quale emergevano dati obiettivi relativi soltanto ai sequestri del 26/05/2007 e del 10/04/2008 - come detto, ormai prescritti - aventi ad oggetto merce contraffatta con estrema abilità, ossia non agevolmente riconoscibile come tale e rispetto alla quale non risultava alcuna consapevolezza dell'imputato. 7. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 7.1. Con l'unico motivo di ricorso si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'attribuzione del delitto di ricettazione, nonostante l'assenza di prova della consapevolezza del ricorrente in ordine alla provenienza delittuosa della merce. Si aggiunge, a conforto di tale deduzione, che dalle dichiarazioni del ricorrente e dalle intercettazioni telefoniche emergeva chiaramente che l'imputato avesse svolto funzioni di mera intermediazione tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., senza mai entrare in possesso della merce contraffatta. 8. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 8.1. Con il primo motivo si lamenta nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato contumace del decreto di citazione in appello, inviato per la notifica alla via C. Colombo, n. 12/S e non alla via C. Colombo, n. 175, dove l'Olivo è residente e domiciliato ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. 8.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza o falsa applicazione dell'art. 474, comma secondo, cod. pen., nonché assoluta mancanza o contraddittorietà della motivazione. Si rileva: a) che, a fronte delle specifiche condotte contestate nel capo di imputazione, i giudici di merito non avevano individuato quando, come e dove l'Olivo avrebbe detenuto merce contraffatta, limitandosi a mere formule di stile prive di qualunque contenuto dimostrativo; b) che le due intercettazioni telefoniche valorizzate dai giudici di merito, oltre ad essere oggetto di una interpretazione forzata, dimostrerebbero, secondo la sentenza impugnata, che l'Olivo si sarebbe attivato per occultare alcune felpe e alcuni jeans e, pertanto, indirettamente, la consapevolezza della falsità della merce; c) che, tuttavia, prima di esplorare l'elemento psicologico, la Corte territoriale avrebbe dovuto dimostrare la detenzione finalizzata alla vendita, posto che l'occultamento non rientrava tra le condotte contestate; d) che tale considerazione si correlava alle censure con le quali in appello, attraverso una puntuale analisi dei quattro sequestri indicati nel capo B), si era rilevato come l'Olivo, magazziniere alle dipendenze dell'Accetta, persino assolto dal reato associativo, non avesse ricevuto alcuno dei capi risultati contraffatti; e) che, pertanto, non emergeva alcun contributo concorsuale dell'imputato. 8.3. Con il terzo motivo, recante per mero errore materiale il numero d'ordine 2, si lamentano inosservanza o falsa applicazione dell'art. 474, secondo comma, cod. pen., nonché assoluta mancanza e contraddittorietà della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta tipica, con riguardo alla portata delle conversazioni intercettate. Con riguardo alla conversazione del 31/03/2008, intercorsa fra tale Antonio e [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, secondo la Corte territoriale, emergerebbe il coinvolgimento dell'imputato nell'occultamento di capi [OSCURATO:PERSONA] sfuggita al sequestro del 27/03/2008, si osserva: a) che la Corte d'appello aveva erroneamente trascritto il contenuto della comunicazione, come appariva evidente confrontandolo con quanto appurato dalla perizia, esattamente riportato dalla sentenza di primo grado; b) che le conclusioni della Corte d'appello si ponevano in contraddizione con quanto rilevato a proposito della posizione dell'Accetta e del Catania, ritenuti, sulla base delle conversazioni intercettate, gli artefici dell'occultamento (nel prosieguo del motivo si ribadisce, anche alla luce della deposizione della teste Benedetti, l'assoluta estraneità dell'Olivo all'occultamento); c) che non vi erano elementi certi a sostegno dell'identificazione dell'imputato, alla luce del fatto che, nello stesso magazzino, lavorava anche altro dipendente con lo stesso nome di battesimo, il Cappadona; d) che appariva comunque inverosimile che parte della merce potesse essere sfuggita al sequestro del carico di un furgone, talché ragionevolmente la conversazione si riferiva proprio alla merce sequestrata; e) che, in ogni caso, proprio i capi [OSCURATO:PERSONA] di cui al sequestro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano risultati non contraffatti, al punto che, anche ammettendo come dimostrato ciò che non lo è, resterebbe il dubbio che l'occultamento sia dipeso dalla mancata fatturazione della merce. Con riguardo ad altra conversazione, indicata con il n. 64/08 R.I.T., si osserva che anche le poche frasi estrapolate dalla conversazione tra l'Olivo e la Benedetti, all'indomani del sequestro del 27/03/2008, non dimostrano alcun occultamento né se la merce della quale si parla fosse contraffatta o non fatturata o, ancora, di incerta provenienza. 8.4. Con il quarto motivo, recante per mero errore materiale il numero d'ordine 3, si lamentano inosservanza o falsa applicazione dell'art. 474, secondo comma, cod. pen., nonché assoluta mancanza e contraddittorietà della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta tipica, con specifico riguardo al fine della vendita. Si lamenta: a) che nessun elemento probatorio dimostrava che l'Olivo fosse impegnato, secondo l'assunto della Corte territoriale, nella vendita della merce contraffatta, al punto da essere direttamente contattato dai clienti per le relative forniture; b) che se il fondamento della conclusione fosse da ravvisarsi nella citata conversazione tra l'Olivo e il Bolletta - e sempre ferme le censure sviluppate nei motivi precedenti -, rimarrebbe comunque da sottolineare che, per quanto emerso dalle deposizioni dello stesso Bolletta e della teste Salleo, il primo era un dipendente dell'Accetta, incaricato della codifica della merce, e non un acquirente della merce. 8.5. Con il quinto motivo, recante per mero errore materiale il numero d'ordine 4, si lamentano inosservanza o falsa applicazione dell'art. 474, secondo comma, cod. pen., nonché assoluta mancanza e contraddittorietà della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta tipica, ribadendo che era stata accertata la mancanza di contraffazione dei capi [OSCURATO:PERSONA], dei quali era solo rimasta incerta (ma non dimostrata l'illiceità del)la provenienza.8.6. Con il sesto motivo, recante per mero errore materiale il numero d'ordine 5, si lamentano inosservanza o falsa applicazione dell'art. 474, secondo comma, cod. pen., nonché assoluta mancanza della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del fine di profitto. 8.7. Con il settimo motivo, recante per mero errore materiale il numero d'ordine 6, si lamentano inosservanza o falsa applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. nonché 533 cod. proc. pen., nonché assoluta mancanza e contraddittorietà della motivazione, in ordine alla commisurazione del trattamento sanzionatorio, peraltro determinato, quanto alla pena detentiva, in misura pari al massimo edittale (e ciò nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del ruolo marginale dell'imputato) e, quanto alla pena pecuniaria, in misura prossima ai minimi. 8.8. Con l'ottavo motivo, recante per mero errore materiale il numero d'ordine 7, si lamentano inosservanza o falsa applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., nonché assoluta mancanza della motivazione, in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, costituente oggetto di una censura sviluppata nell'atto di appello. 8.9. Con il nono motivo si lamenta assoluta mancanza di motivazione in ordine alle statuizioni civili. 9. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 9.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione al mancato rilievo, da parte della Corte d'appello, della prescrizione di tutti i reati ex art. 474 cod. pen., di cui ai capi b) e c), in quest'ultimo assorbito il reato di cui al capo b), con riferimento alla merce sequestrata in data 27/03/2008, previa riqualificazione della condotta ai sensi degli artt. 56, 648 e 474 cod. pen. Aggiunge il ricorso che la prescrizione è maturata: 1) per il reato di cui all'art.648 cod. pen. di cui al capo b), anche «per i termini tardivi di deposito e notifica della sentenza che vanno computati»; 2) per i reati tributari; 4) per il reato di bancarotta fraudolenta sia in ordine al fallimento della Valéry sr.!., dichiarato in data 03/10/2005, sia in ordine dal fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., dichiarato in data 10/11/2005. 9.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo a). Si contesta sia la ritenuta sussistenza del sodalizio criminoso, anziché, al limite, un concorso di persone nei reati, sia l'attribuzione al ricorrente del ruolo di capo promotore. Osserva il ricorrente: a) che le dichiarazioni rese dal Farruggia, sentito ex art. 197 -bis cod. proc. pen., e dalla sua compagna Giarratano - poste dai giudici di merito a base delle loro conclusioni - riguardavano un periodo circoscritto, ossia gli anni 1997 - 1999, e «rapporti oggetto di varie contestazioni e finanche di un procedimento penale», all'esito del quale il Farruggia era stato ritenuto responsabile di vari reati, mentre l'Accetta era stato assolto da ogni accusa; c) che illogicamente la Corte territoriale, per affermare la sussistenza del reato associativo, avevano valorizzato il legame di parentela tra i partecipanti, trascurando di considerare che i parenti dell'Accetta, ossia il fratello Massimo e il cugino Carmelo, erano stati assolti; d) che tutti gli elementi richiamati dalla sentenza impugnata con riguardo ai ritenuti partecipi ([OSCURATO:PERSONA], Catania, [OSCURATO:PERSONA], Martino, Ferragina) avrebbero potuto, al più, orientare verso il concorso di persone nel reato quando non dimostrare meri rapporti tra soci; e) che del tutto inesplorato era rimasto il requisito della genericità e indeterminatezza del disegno criminoso; f) che, secondo la sentenza impugnata, l'associazione sarebbe sorta e avrebbe operato in data di gran lunga antecedente rispetto a quella di asserita consumazione dei delitti descritti nei capi di imputazione e avrebbe avuto per oggetto anche condotte estorsive rispetto alle quali i prevenuti erano stati assolti da altra autorità giudiziaria con sentenza irrevocabile; g) che molti dei presunti correi erano stato assolti e che ad alcuni compartecipi dei reati fine non era stato contestato il reato associativo. 9.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi nnotivazionali e violazione di legge, in relazione alle conclusioni della Corte territoriale con riguardo ai reati di cui ai capi b) e c). Premesso che la Corte d'appello aveva ritenuto assorbita l'ipotesi di cui al sequestro del 27/03/2008 (capo b) in quella di cui al capo c), si lamenta l'assenza di qualunque vaglio critico del materiale probatorio e il pedissequo richiamo alla sentenza di primo grado, senza che alcuna considerazione venga dedicata alla consapevolezza, da parte dell'Accetta, della natura asseritamente contraffatta della merce in sequestro. Si aggiunge: 1) che la sentenza impugnata era assolutamente silente rispetto alle condotte collegate ai sequestri del 26/05/2007 e del 03/12/2008, nonostante che le censure svolte in appello e nel corso della discussione orale, quanto alla contraffazione e alla consapevolezza di quest'ultima, avessero riguardato tutte le vicende; 2) che le comunicazioni intercettate riguardavano un periodo diverso; 3) che, quanto al più risalente sequestro, rispetto ad una fornitura di oltre 2051 capi, l'accertamento - peraltro non affidato ad un perito, ma affidato alle valutazioni di un ausiliario di p.g. - aveva riguardato solo 53 capi, esaminati a campione; 4) che quest'ultimo profilo non consentiva di ritenere dimostrata la consapevolezza dell'Accetta in ordine alla non originalità della merce, anche alla luce della buona fattura di quest'ultima e della raffinatezza della contraffazione; 5) che, quanto al secondo sequestro, la Corte d'appello neppure si era soffermata sul fatto che la merce fosse di proprietà della GPH s.r.I., società nella quale l'Accetta non rivestiva alcun ruolo, Quanto alle condotte correlate ai restanti sequestri (del 27/03/2008 e del 10/04/2008), si osserva: a) che la conversazione del febbraio 2008 intercorsa tra il Capitti, che aveva proposto l'affare, e l'Accetta non era idonea a rivelare alcuna consapevolezza del carattere illecito della transazione, posto che la richiesta del secondo di proseguire il dialogo di persona aveva carattere neutro; b) che anche la conversazione del 31/03/2008 era stata oggetto di una lettura distorta, poiché da essa non emergeva che il Capitti parlasse di beni illeciti e ancor meno che l'Accetta avesse interrotto la conversazione per il timore di un'attività captativa che all'epoca non si aveva ragione di supporre; e) che, quanto alle vicende relative al sequestro del 10/04/2008, del tutto apoditticamente si era ritenuto di individuare nell'Accetta la persona della quale parlavano, in una conversazione intercettata, il Martino e il Castellano, come pure in una successiva comunicazione effettuata in data 11/04/2018; d) che la merce era stata esaminata a campione «da altro soggetto - diverso d'Accetta- il quale ne aveva avuto modo di riscontrare l'autenticità»; e) che le conversazioni del 27/02/2008 e del 21/03/2008 riguardavano tipologie di capi con marchi non sequestrati presso l'imputato; f) che del tutto irrilevante era il fatto che l'Accetta avesse in altre occasioni acquistato da tal Voccia o da tal Spinaci. Il ricorrente ribadisce che la sentenza impugnata non aveva in alcun modo approfondito i profili soggettivi dei reati, non liquidabili con la formula del «non poteva non sapere». Infine, si rileva: 1) che la Corte territoriale aveva ritenuto di sussumere la condotta di cui al capo b), relativa al sequestro del 23/07/2008, in quella di cui al capo c), escludendo la sua riqualificabilità come tentativo; 2) che, tuttavia, in difetto di prova di un accordo tra l'Accetta e il Capitti, recatosi in Germania per ricevere la merce, il coinvolgimento del primo nella ricettazione presupponeva la conclusione della successiva transazione tra il Capitti e l'imputato, all'esito della visione dei prodotti: ciò che non si era verificato per l'intervenuto sequestro. 9.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo i. Sottolineato che nel capo di imputazione è richiamato il solo nome di Giovanni e non quello di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso rileva che la contestazione indica una serie di soggetti che nulla hanno a che fare con l'imputato, il quale non emerge poi in nessuna delle vicende indicate nei vari sub della lett. i, n. 1, tranne che per il sub 1, concernente vicenda nella quale tutti i correi sono stati assolti, tranne il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].9.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge, insistendo nel rilievo che «l'editto imputativo non contiene una esaustiva e puntuale descrizione delle condotte tali da consentire il corretto e legittimo esercizio del diritto di difesa» 9.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla attribuzione all'Accetta del ruolo di dominus e amministratore di fatto. Ribadita l'inattendibilità delle dichiarazioni del Farruggia e della Giarratano, si osserva che la Corte territoriale non era riuscita ad accertare lo svolgimento di attività gestorie con riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla Valéry 9.7.Con il settimo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, ivt relazione al mancato rinvenimento dei beni della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., ribadendo l'assenza di un ruolo gestorio in questa società, con la quale egli intratteneva piuttosto rapporti commerciali, in quanto amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. 9.8. Con l'ottavo motivo si lamentano violazione di legge e vizi motivazioni «in relazione alle contestate cessioni». Si assume che i giudici di merito avevano trascurato di considerare la liceità dei rapporti tra la [OSCURATO:SOCIETA]., da un lato, e [OSCURATO:SOCIETA]. e la Valéry s.r.I., dall'altro. La riprova di siffatta conclusione si trae dall'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo I, n. 1, lett. b) e lett. d). 9.9. Con il nono motivo si lamentano vizi nnotivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale, rilevando che è mancato l'accertamento del dolo specifico di sottrazione delle scritture contabili. 9.10. Con il decimo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo R (art. 81 e 110 cod. pen. e 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000), sottolineando la totale assenza di indicazione da parte della Corte d'appello di riferimenti motivazionali alle condotte contestate e al ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. 9.11. Con l'undicesimo motivo si lamenta nullità della sentenza con riguardo alla dosimetria sanzionatoria, rilevando che l'accoglinnento delle doglianze che investivano l'indeterminatezza del capo di imputazione I, n. 1, lett. b) avrebbe comportato inevitabili riflessi sulla determinazione della pena. 9.12. Con il dodicesimo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alle contestazioni concernenti la bancarotta distrattiva, contestata con riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., avente ad oggetto i rimborsi in favore del [OSCURATO:PERSONA]. Si ribadisce l'estraneità dell'imputato alla gestione della società. 9.13. Con il tredicesimo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, ribadendo l'estraneità a qualunque condotta distrattiva, avendo egli piuttosto prestato garanzie e apporti.9.14. Con il quattordicesimo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 32-bis cod. pen. Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale, pur assolvendo l'imputato dai reati di cui al capo I, n. 1, lett. b) e d), non abbia revocato «le misure interdittive» 9.15. Con il quindicesimo motivo si lamenta erronea determinazione della pena, per avere la Corte territoriale, nel ricalibrare il trattamento sanzionatorio, omesso di considerare: a) l'assorbimento, riconosciuto in sentenza, della condotta di cui al capo b), relativa al sequestro del 27/03/2008, in quella di cui al capo c); b) il fatto che l'Accetta non fosse destinatario di alcuna imputazione di cui al capo F). 9.16. Con il sedicesimo motivo si lamenta l'illegittimità della determinazione delle pene accessorie fallimentari in misura pari a dieci anni, alla luce della conclusioni di Corte cost. 222/2018 e di Sez. U., n. 28910/2019. 10. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 10.1. Con il primo motivo si lamenta motivazione assente o meramente apparente, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, tenuto conto che il riferimento della sentenza impugnata alla fattura n. 15 riguardava un dato successivo alla commissione del reato e comunque privo di conferenza al di fuori dell'ambito fiscale. 10.2. Con il secondo motivo si lamenta illogicità della sentenza, ribadendo che la fattura era stata emessa dopo la consumazione del reato e che anche dalle conversazioni del 28/02/2008 emergeva che i conversanti avevano già il possesso della merce. 10.3. Con il terzo motivo si lamenta mancanza motivazionale in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 11. È stata trasmessa memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, con quale si conclude nei seguenti termini: annullamento con rinvio, nei confronti: a) del [OSCURATO:PERSONA], quanto alla mancata rideterminazione della pena, che avrebbe viceversa dovuto aver luogo a seguito della sua assoluzione dalle condotte di bancarotta di cui al capo i) n. 1 b-d; b) nei confronti dell'Olivo, quanto all'omessa decisione sulla sospensione condizionale della pena; inammissibilità nel resto dei ricorsi. Considerato in diritto 1. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 connma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Ora, il nucleo centrale della decisione impugnata ruota attorno al principio consolidato presso la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore (persino quando sia solo formale) la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831 - 01), che, nella specie trova solido fondamento: a) nel fatto che le cessioni in nero di merce rappresentavano non occasionali episodi, ma una sistematica modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale; b) nel fatto che, secondo le dichiarazioni del Farruggia, il [OSCURATO:PERSONA] era costantemente presente in azienda; c) nella consegna da parte del Farruggia di "buste", episodio che il primo inserisce proprio nella descrizione del sistema di utilizzo di denaro contante e che anche l'accipiens del tutto razionalmente doveva cogliere come attuazione delle decisioni dell'Accetta. In definitiva, esistono, secondo il razionale apprezzamento dei giudici di merito, solidi elementi fattuali - peraltro corroborati sul piano logico dalla mole dei "rimborsi" di cui si dirà esaminando il motivo seguente e dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto persino il ruolo di fideiussore, ciò che lo colloca logicamente al di fuori del novero delle cd. teste di legno - idonei a fondare l'attribuzione al ricorrente della piena consapevolezza che l'uso del contante e delle vendite in nero rappresentava un costante sistema distrattivo delle risorse rispetto alle esigenze di soddisfazione dei creditori. 1.2. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile per assenza di specificità, dal momento che sarebbe stato del tutto singolare, in un sistema fondato sul sistematico e costante utilizzo di transazioni non tracciabili, attendersi che il beneficiario di somme (509.228,45 euro, oggetto di indebiti rimborsi in favore del [OSCURATO:PERSONA], negli anni 2002 e 2003) prive di giustificazione le rendesse agevolmente reperibili. D'altra parte, il ruolo, come detto non merannente formale, del [OSCURATO:PERSONA] e proprio la qualità di fideiussore assunta, con le successive conseguenze sulle quali il ricorso insiste rendono del tutto irrazionale che il primo fosse all'oscuro di prelievi dell'importo sopra ricordato. L'incompatibilità tra condotte distrattive e assoggettabilità personale ad esecuzione è, in difetto di specificazioni ulteriori quanto all'entità del pregiudizio sofferto e quanto agli stessi tempi e motivazioni dell'assunzione della garanzia, priva dell'efficacia scardinante che il ricorrente pretende di attribuirgli e anzi, alla luce della deduzione della quale si dirà subito infra, persino rivelatrice del possibile movente della condotta. Infatti, deve escludersi qualunque fondamento alla tesi per la quale, essendo il [OSCURATO:PERSONA] fideiussore della società, comunque non sarebbe stata realizzata una distrazione, ma una mera trasmigrazione di risorse da un patrimonio ad un altro, sempre posto a garanzia dei creditori, giacché il travaso di risorse dal debitore al fideiussore (oltre, come si diceva, ad illuminare le ragioni della vicenda, giacché i rimborsi miravano, in un momento nel quale era evidente, secondo la sentenza impugnata, lo squilibrio dell'indebitamento della società rispetto al patrimonio netto, a far recuperare al fideiussore quanto avrebbe perso per la garanzia prestata) riduce quantitativamente la portata delle complessive risorse a disposizione dei creditori. 1.3. Inammissibile è anche il terzo motivo, giacché, illustrate sopra le regole che fondano la responsabilità dell'amministratore e ribadito che il [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerato una mera "testa di legno", la distrazione degli specifici beni di cui al libro dei cespiti ammortizzabili, non rinvenuti all'atto dell'inventario da parte del curatore, riposa sulla considerazione per la quale la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715): una volta raggiunta tale dimostrazione, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione).In altri termini, a fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese. E allora, a ben guardare, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico. Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430). 1.4. Il quarto motivo è fondato, dal momento che, rispetto alle doglianze prospettate nell'atto di appello, la sentenza impugnata non affronta in modo specifico e correlato alle risultanze processuali, il tema della sussistenza del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 45431 del 26/10/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230353 — 0). 1.5. Il quinto motivo è del pari fondato, dal momento che, in effetti, la distrazione, contestata sempre con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., di somme di denaro solo formalmente corrisposte ai dipendenti della società: infatti, non è affrontato in alcun modo nella sentenza il tema del perché le somme non corrisposte sarebbero state distratte dalle finalità dell'attività imprenditoriale. 1.6. Fondato è anche il sesto motivo, in relazione al reato di bancarotta documentale di cui al capo i), n. 2, dal momento che, mentre il dispositivo della sentenza non contiene statuizioni sul punto, a pag. 76 della motivazione, il reato viene riqualificato come bancarotta semplice documentale, con conseguente declaratoria di intervenuta prescrizione. La discrasia, che si accompagna alla mancata modifica della pena irrogata dal primo giudice, non altrimenti risolvibile rende necessario anche in questo caso l'annullamento con rinvio. 1.7. Il settimo motivo è inammissibile perché neppure deduce quali specifici motivi di appello in relazione ai reati de quibus sarebbero stati trascurati dal giudice di seconde cure, posto che il dovere motivazionale di quest'ultimo presuppone una rituale impugnazione che il ricorrente, come detto, non afferma di avere proposto (e ciò senza dire che dal capo I, n. 5, il ricorrente è stato assolto in primo grado). 1.8. L'ottavo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, poiché la tematica del dolo emerge dalle considerazioni svolte supra a proposito delle regole generali di attribuzione della responsabilità dell'amministratore e del ruolo non meramente formale del ricorrente. 1.9. Il nono motivo, con il quale si lamenta mancata assunzione di prova decisiva richiesta ai sensi dell'art. 495, connma 2, cod. proc. pen., è inammissibile per assenza di specificità, proprio perché non illustra in termini puntuali (in ricorso rinvenendosi affermazioni di carattere assolutamente generale), la decisività del mezzo invocato. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3 - , Sentenza n. 9878 del 21/01/2020, Mengoni, Rv. 278670 - 01). A ciò deve aggiungersi che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936 - 01). 1.10. Il decimo motivo è inammissibile, dal momento che il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], quale sopra tratteggiato, si colloca, indipendentemente dall'attribuzione di singoli reati-fine di ricettazione e di messa in vendita di beni contraffatti, in uno snodo fondamentale dell'operatività del sodalizio nel quale si provvedeva all'assicurazione dei proventi delle attività illecite con danno dei creditori. Peraltro, la sentenza impugnata, nel contesto del sodalizio ricorda il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] anche in altra società, oltre che nella stabile ricerca e trasporto della merce. Ne discende che del tutto generica, alla luce degli accertamenti fattuali operati dai giudici di merito, è la pretesa di cogliere la data di consumazione del reato associativo nella data di dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. Va piuttosto fatta applicazione del generale principio per il quale il termine finale di consumazione, nel caso di contestazione cosiddetta aperta, coincide, nel caso di contestazione "sino alla data odierna" - in mancanza di una specifica contestazione difensiva — da operare, deve aggiungersi, nelle sedi di merito, essendo preclusi nuovi accertamenti fattuali in sede di legittimità -, con la data del rinvio a giudizio (nel caso di specie, risalente al 19/05/2010). Ne discende che si giunge, ex art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., per la condotta di partecipazione, al 19/11/2017, cui devono aggiungersi due anni e due mesi di sospensione per il primo grado e nove mesi e 29 giorni per il secondo grado, che conducono ben al di là della data della sentenza di secondo grado (22/10/2018). Ed infatti occorre considerare, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966 — 01). 1.11. L'undicesimo motivo è fondato e le conseguenze del suo accoglimento sono destinate a trasfondersi nella generale tematica della determinazione della pena che dovrò operare il giudice del rinvio, in relazione all'annullamento che viene disposto, in forza delle superiori considerazioni. 1.12. Il dodicesimo motivo, salve le determinazioni che assumerà il giudice del rinvio nel riesaminare i punti oggetto di annullamento, è inammissibile per assoluta genericità di formulazione 1.13. Il tredicesimo motivo è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione e poiché la condanna generica presuppone la potenzialità lesiva della condotta, talché privo di conducenza è il rilievo per il quale non è emersa alcuna prova del danno. 1.14. L'annullamento con rinvio nei termini sopra indicati comporterà non solo la complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio principale, ma anche delle pene accessorie in dipendenza della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 222/2018 della Corte costituzionale. 2. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità, dal momento che esso si traduce in un.g inammissibile tentativo di rivisitazione delle risultanze istruttorie. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). A ciò deve aggiungersi che In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 2.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, a tacer dell'evidente finalità di trarre un vantaggio economico dalle condotte delle quali si tratta, la questione non è neppur dedotto che sia stata sollevata con l'atto di appello: e infatti la hp( &‘7, tO Corte territoriale neppure nedatoysecondo l'incontestata sintesi dei motivi di impugnazione. 2.3. Il terzo motivo è inammissibile sia quanto alla ricostruzione dei fatti, poiché, ferma la cornice valutativa di cui supra sub 2.1, aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie inammissibile in questa sede, sia quanto all'invocata prescrizione il cui termine si pretenderebbe di far decorrere dalla data delle fatture e non da quella di presentazione delle dichiarazioni annuali, che resta sconosciuta per difetto di qualunque specificità della censura. Ma, assumendo per il principio del favor rei, il termine di scadenza della presentazione delle dichiarazioni relative all'anno 2007 ([OSCURATO:DATA_NASCITA]: v. Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016, Pasquali, Rv. 268189 - 0), si giunge, ex art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., al 30/03/2016 e, per effetto dei periodi di sospensione indicati supra sub 1.10 a data (20/03/2019) successiva a quella della sentenza di secondo grado. 2.4. Il quarto motivo è inammissibile, perché del tutto assertivamente contesta l'accertamento in fatto posto dalla sentenza impugnata a base delle proprie conclusioni, quanto al consapevole apporto dato dal Catania al sodalizio ruotante attorno all'Accetta, e, nel sottolineare la liceità delle condotte valorizzate dai giudici di merito come indici di siffatta partecipazione, per un verso aspira, ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede, per altro verso, prospetta una valutazione atomistica di singoli segmenti fattuali, sottraendosi al confronto con la valutazione globale operata dalla Corte territoriale. Quanto al tema della prescrizione, l'inammissibilità delle censure discende da quanto detto supra sub 1.10. 2.5. Il quinto motivo è inammissibile. Va premesso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Per il resto, del tutto arbitrariamente si assume che il giudice di primo grado avrebbe ripartito l'anno di aumento in continuazione per i reati di cui al capo B in misura paritaria tra le diverse tipologie di illecito, per poi trarre da questa premessa la conseguenza che si sarebbe dovuto rispettare il criterio dell'aumento per 1/4 per ciascun episodio. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, premesso che, secondo l'incontestata ricostruzione della sentenza impugnata, non risulta essere stato proposto appello sul punto, in ogni caso, il ricorso si connota per assoluta assertività e genericità nell'indicare gli elementi positivi di valutazione. 3. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione che, per un verso, si traduce in mere formule di stile, per altro verso, assertivamente reitera prospettazioni assertive, senza confrontarsi in alcun modo con i plurimi elementi di prova dai quali i giudici di merito hanno tratto la conclusione che il ricorrente era uomo di fiducia dell'Accetta e si occupava di aspetti contabili connessi alla transazione di merci, alla gestione di titoli e di denaro e all'intestazione di quote sociali. 3.2. Per il [OSCURATO:PERSONA] deve, peraltro, rilevarsi d'ufficio l'illegalità della durata delle pene accessorie fallimentari. Come noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui dispone: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni" - con la recente sentenza del 28/02/2019, Suraci, le Sezioni Unite hanno affermato che "Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen." La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018 del Giudice delle leggi, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. Detto principio, elaborato in relazione alle pene principali (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857), vale certamente anche per quelle accessorie "non essendo consentita dall'ordinamento l'esecuzione di una pena (sia essa principale o accessoria) non conforme, in tutto o in parte, ai parametri legali. Il principio di legalità della pena si applica, invero, anche con riferimento alle pene accessorie» (Sez. U., n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262328, in motivazione). Ne discende che, tenuto conto dell'indicazione nomofilattica e considerato che la determinazione della durata del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 cod. pen. implica valutazioni di merito che esulano dai limiti cognitivi della Corte di cassazione, la questione non può che essere rimessa al Giudice di merito. Va aggiunto che le pene accessorie, che rientrano a tutti gli effetti nel concetto di pena, non possono che risentire dell'applicazione del principio secondo il quale l'illegalità della pena dipendente da una statuizione ab origine contraria all'assetto nornnativo vigente al momento consumativo del reato — come quella che si verifica in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale - è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, nonostante l'inammissibilità dell'impugnazione, ad eccezione che nel caso di ricorso tardivo (Sez. 5, sentenza n. 27945 del 17/05/2018, Bonavita ed altri, Rv. 273234; Sez. 3, sentenza n. 6997 del 22/11/2017, dep. 14/02/2018, C., Rv. 272090). In conclusione, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, I. fall. 4. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.1 II primo motivo è inammissibile per ragioni destinate a collocarsi nella cornice ricostruttiva sopra ricordata sub 2.1. e, in sintesi, in quanto si traduce in una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità, con riferimento ai plurimi elementi dai quali si è desunto l'attivismo del ricorrente nei rapporti con l'Accetta e i fornitori. 4.2. Fondato è, invece, il secondo motivo, dal momento che, in effetti, gli elementi probatori indicati non consentono, neanche in una prospettiva valutativa globale, di attribuire al ricorrente i fatti ricondotti al sequestro del 03/12/2008. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 648 cod. pen. appena indicato, laddove per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. si impone l'annullamento senza rinvio agli effetti penali per essere lo stesso estinto per prescrizione e con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Messina agli effetti civili. 5. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (..1A 5.1. Il ricorso è inammissibile, dal momento ter:1324 in termini di assoluta genericità, aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie e ad una reintepretazione del contenuto delle intercettazioni di comunicazioni, dalle quali emerge che l'imputato, lungi dall'essere un mero strumento dell'altrui condotta delittuosa, era il dominus della stessa. 6. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 6.1. Il primo motivo è infondato, dal momento che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, in motivazione) «la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia invece che presso il domicilio [dichiarato o] eletto è d'ordine generale a regime intermedio, perché idonea comunque a determinare una conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, sicché è soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.» (v., da ultimo, Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010, Rumnno, Rv. 248401; e negli stessi termini Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505).Ora, specificando la portata applicativa della regola questa Corte, ha chiarito che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (nella specie, dedotte in relazione alla omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata ed alla violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. nella notifica del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità. (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002 - 01). 8.2. I restanti motivi (al netto del settimo, che investe la dosimetria sanzionatoria, dell'ottavo, che concerne la sospensione condizionale della pena, e del nono, che riguarda le statuizioni civili: tutti destinati ad essere assorbiti da quanto si dirà), nella sostanza investono l'affermazione di responsabilità dell'Olivo sotto molteplici profili e sono fondati nella misura in cui denunciano l'omesso confronto, da parte della Corte territoriale, con le doglianze che aveva investito il percorso argomentativo seguito dal primo giudice per l'affermazione di responsabilità e ciò sia con riguardo all'esatto contenuto delle intercettazioni sia con riferimento all'identificazione dell'imputato. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 6. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 6.1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Accanto alla assertiva e non perspicua formulazione del motivo di ricorso, si osserva che, per tutti i reati, occorre considerare i termini di sospensione sopra ricordati sub 1.10 e la puntualizzazione di cui al punto 2.3. quanto ai reati fiscali. Per i reati fallimentari, occorre del pari considerare la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, primo comma, I. fall., che rende ad oggi non decorso il termine prescrizionale. Quanto al reato di cui al capo C, viene invocata, senza alcuna argomentazione specifica, una riqualificazione in delitto tentato. Rispetto alla fattispecie consumata il termine decennale di cui agli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., considerati i periodi di sospensione sopra ricordati, non era ancora maturato alla data della sentenza di secondo grado. Ne discende che, in difetto di ammissibili censure, non potrebbe essere rilevata la prescrizione eventualmente maturata in epoca successiva. 6.2. Il quinto motivo del ricorso, logicamente preliminare, in quanto investe in astratto la nullità della stessa contestazione, è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che reitera in termini assertivi una censura che non trova alcun riscontro nella puntuale indicazione in fatto e in diritto delle condotte attribuite all'imputato. D'altra parte, la formulazione della critica è talmente generica da non consentire di comprendere il significato della doglianza, ossia il concreto pregiudizio difensivo che si assume derivato dalla formulazione dell'accusa. Siffatto rilievo travolge l'undicesimo motivo che riposa sulla contestata determinatezza del trattamento sanzionatorio. 6.3. I primi quattro motivi, il sesto, il settimo, l'ottavo, il decimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo sono inammissibili in quanto, nel contestare o il ruolo gestorio del ricorrente o il suo concreto contributo ai fatti attribuitigli, si traducono in un'ampia riproposizione di difese di merito, del tutto estranee al perimetro del sindacato di legittimità, alla stregua dei criteri sopra ricordati sub 2.1. 6.4. Fondato è il nono motivo per il silenzio serbato dai giudici di merito sul necessario profilo del dolo specifico in relazione alla sottrazione delle scritture contabili. 6.5. Il quattordicesimo e il quindicesimo motivo restano assorbiti dalla rideterminazione della pena che seguirà alla rinnovata valutazione imposta dall'annullamento con rinvio e nel quale il giudice di merito terrà conto del fatto che l'imputato non risulta essere stato condannato per il reato di cui al capo F. 6.6. L'annullamento con rinvio nei termini sopra indicati comporterà non solo la complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio principale, ma anche delle pene accessorie - secondo quanto auspicato nel sedicesimo motivo di ricorso, che resta pertanto assorbito - in dipendenza della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 222/2018 della Corte costituzionale. 7. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 7.1. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per difetto di specificità, poiché non si confrontano con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, dalla quale emerge che l'emissione della fattura era preordinata ad agevolare la giustificazione sulla provenienza della merce contraffatta. 7.2. Il terzo motivo è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione. Al riguardo, va ribadito che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 8. Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna di questi ultimi al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Catania, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere alla parte civile fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. le spese sostenute nel grado che si liquidano in euro 6.000,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Messina limitatamente a: - [OSCURATO:PERSONA]; - al capo I n. 1 lett. g) ed h) e n. 2 ascritti a [OSCURATO:PERSONA] ed alle statuizioni civili poste a suo carico - al capo b ascritto a [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui all'art. 648 cod. pen. - al capo I n. 2 contestato ad [OSCURATO:PERSONA]