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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14285/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il 478/1985 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 18/6/2020 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 5/10/2018, riduceva a mesi sei, giorni venti di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di resistenza a P.u. e ricettazione ascrittigli in rubrica.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 337 cod.pen. e il correlato vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà nonché travisamento della prova.

La difesa lamenta che la Corte di merito ha disatteso le doglianze difensive che revocavano in dubbio la responsabilità del prevenuto per il delitto di resistenza a p.u. con motivazione illogica, omettendo di valutare le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato e riportate nell'annotazione di P.g.

In particolare, la sentenza impugnata non ha considerato che l'inseguimento della [OSCURATO:PERSONA] subì un'interruzione per un lasso di tempo che non consentiva di affermare la corrispondenza tra il soggetto alla guida del veicolo e quello che fu poi fermato a piedi.

Inoltre, le dichiarazioni dell'imputato escludono condotte volte ad intralciare l'attività dei pp.uu. e ad esporre a pericolo la pubblica incolumità; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base di mere formule di stile, senza alcun richiamo alle circostanze del caso concreto e alla personalità dell'imputato; 2.3 la violazione degli artt. 81 e 133 cod.pen. e il vizio di motivazione con riguardo all'aumento operato a titolo di continuazione, avendo la sentenza impugnata omesso di fornire qualsivoglia giustificazione al riguardo; 2.4 la violazione degli artt. 597 cod.proc.pen., 163,164 e 168 cod.pen. e correlato vizio di motivazione.

Secondo la difesa, la sentenza impugnata ha violato il divieto di reformatio in pejus revocando il beneficio della pena sospesa concesso con sentenza del Tribunale di Palermo in data 9/11/2010, passata in giudicato il 25/1/2011, sulla base della commissione nel quinquennio di un delitto di furto.

Segnala al riguardo che i giudici d'appello hanno arbitrariamente esteso la loro cognizione, invadendo la competenza del giudice dell'esecuzione, in assenza di impugnazione del P.m. e senza rendere la dovuta motivazione, pur trattandosi di revoca facoltativa che implica una valutazione discrezionale del giudice. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

La tesi difensiva circa l'impossibilità di identificare nel ricorrente l'autista della [OSCURATO:PERSONA] di provenienza furtiva, datosi a spericolata fuga a seguito dell'intimazione dell'alt da parte del personale di P.g. della [OSCURATO:PERSONA], è destituita di fondamento alla luce del concorde scrutinio delle emergenze processuali effettuato dai giudici di merito, i quali hanno dato atto che l'inseguimento avvenne senza soluzione di continuità, con il concorso delle pattuglie intervenute in ausilio, e si concluse con l'arresto del prevenuto che, nella fase terminale dell'azione, aveva tentato di dileguarsi a piedi.Né ha pregio l'assunto della difesa di un travisamento per omissione giacché il primo giudice (pag.4), dopo aver in dettaglio ricostruito le fasi dell'inseguimento, ha espressamente escluso che possa reputarsi credibile la versione dell'imputato, secondo cui altro soggetto si sarebbe trovato alla guida del veicolo di provenienza furtiva. 1.1 Analogamente destituite di fondamento risultano le doglianze in ordine alla sussistenza degli estremi costitutivi del delitto ex art. 337 cod.pen., avendo i giudici di merito fatto corretta applicazione della costante giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765; Sez. 1, n.41408 del 4/7/2019, Rv. 277137; Sez.

F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, Rv. 257915).

2. Il secondo e il terzo motivo che concernono il trattamento sanzionatorio possono essere unitariamente esaminati e risultano manifestamente infondati.

Invero, la Corte di merito ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche con motivazione sintetica ma pienamente esplicativa delle ragioni della reiezione, richiamando in senso ostativo sia la gravità dei fatti che la capacità a delinquere del prevenuto desunta dai precedenti a suo carico, giudizio che la difesa contrasta in termini del tutto generici, omettendo l'allegazione di circostanze meritevoli di considerazione e pretermesse dal giudice d'appello. 2.1 Quanto all'omessa motivazione circa l'aumento operato a titolo di continuazione, la sentenza impugnata ha ben chiarito di considerare il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice assai mite, sicché il mantenimento dell'aumento ex art. 81, comma 2, cod.pen. nella misura dal medesimo determinata di mesi uno di reclusione è sorretto da una valutazione di congruità che trova ragione negli elementi fondanti il diniego delle attenuanti generiche e il discostamento dai minimi nella determinazione della pena base.

3. Destituito di giuridico fondamento s'appalesa anche il terzo motivo.

Questa Corte ha autorevolmente affermato che il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa.

Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono "de jure" al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa.

Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta "ope legis" al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato.

Ne consegue che il giudice di appello -svolgendo un'attività 3 cs- puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di "reformatio in peius"- ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione.

Al contrario, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 cod. pen., il provvedimento di revoca non è dichiarativo, ma costitutivo, e implica una valutazione che resta preclusa perciò al giudice di appello, così come al giudice dell'esecuzione; sicché, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, al giudice di appello è inibito un provvedimento che lederebbe a un tempo il principio del "favor rei" e quello devolutivo (Sez.

U, n. 7551 del 08/04/1998, Rv. 210798; in senso conforme, Sez. 1, n. 20293 del 08/05/2008, Rv. 239996; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Rv. 267913).

La difesa non contesta l'esistenza dei presupposti per la revoca ex art. 168, comma 1, cod.pen. del beneficio accordato con la sentenza del Tribunale di Palermo 9/11/2010, lamentando la violazione del principio devolutivo e del divieto di reformatio in pejus, vizi insussistenti alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della pena pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannaelà ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 23/2/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il 478/1985 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 18/6/2020 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 5/10/2018, riduceva a mesi sei, giorni venti di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di resistenza a P.u. e ricettazione ascrittigli in rubrica.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 337 cod.pen. e il correlato vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà nonché travisamento della prova. La difesa lamenta che la Corte di merito ha disatteso le doglianze difensive che revocavano in dubbio la responsabilità del prevenuto per il delitto di resistenza a p.u. con motivazione illogica, omettendo di valutare le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato e riportate nell'annotazione di P.g. In particolare, la sentenza impugnata non ha considerato che l'inseguimento della [OSCURATO:PERSONA] subì un'interruzione per un lasso di tempo che non consentiva di affermare la corrispondenza tra il soggetto alla guida del veicolo e quello che fu poi fermato a piedi. Inoltre, le dichiarazioni dell'imputato escludono condotte volte ad intralciare l'attività dei pp.uu. e ad esporre a pericolo la pubblica incolumità; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base di mere formule di stile, senza alcun richiamo alle circostanze del caso concreto e alla personalità dell'imputato; 2.3 la violazione degli artt. 81 e 133 cod.pen. e il vizio di motivazione con riguardo all'aumento operato a titolo di continuazione, avendo la sentenza impugnata omesso di fornire qualsivoglia giustificazione al riguardo; 2.4 la violazione degli artt. 597 cod.proc.pen., 163,164 e 168 cod.pen. e correlato vizio di motivazione. Secondo la difesa, la sentenza impugnata ha violato il divieto di reformatio in pejus revocando il beneficio della pena sospesa concesso con sentenza del Tribunale di Palermo in data 9/11/2010, passata in giudicato il 25/1/2011, sulla base della commissione nel quinquennio di un delitto di furto. Segnala al riguardo che i giudici d'appello hanno arbitrariamente esteso la loro cognizione, invadendo la competenza del giudice dell'esecuzione, in assenza di impugnazione del P.m. e senza rendere la dovuta motivazione, pur trattandosi di revoca facoltativa che implica una valutazione discrezionale del giudice. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La tesi difensiva circa l'impossibilità di identificare nel ricorrente l'autista della [OSCURATO:PERSONA] di provenienza furtiva, datosi a spericolata fuga a seguito dell'intimazione dell'alt da parte del personale di P.g. della [OSCURATO:PERSONA], è destituita di fondamento alla luce del concorde scrutinio delle emergenze processuali effettuato dai giudici di merito, i quali hanno dato atto che l'inseguimento avvenne senza soluzione di continuità, con il concorso delle pattuglie intervenute in ausilio, e si concluse con l'arresto del prevenuto che, nella fase terminale dell'azione, aveva tentato di dileguarsi a piedi.Né ha pregio l'assunto della difesa di un travisamento per omissione giacché il primo giudice (pag.4), dopo aver in dettaglio ricostruito le fasi dell'inseguimento, ha espressamente escluso che possa reputarsi credibile la versione dell'imputato, secondo cui altro soggetto si sarebbe trovato alla guida del veicolo di provenienza furtiva. 1.1 Analogamente destituite di fondamento risultano le doglianze in ordine alla sussistenza degli estremi costitutivi del delitto ex art. 337 cod.pen., avendo i giudici di merito fatto corretta applicazione della costante giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765; Sez. 1, n.41408 del 4/7/2019, Rv. 277137; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, Rv. 257915). 2. Il secondo e il terzo motivo che concernono il trattamento sanzionatorio possono essere unitariamente esaminati e risultano manifestamente infondati. Invero, la Corte di merito ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche con motivazione sintetica ma pienamente esplicativa delle ragioni della reiezione, richiamando in senso ostativo sia la gravità dei fatti che la capacità a delinquere del prevenuto desunta dai precedenti a suo carico, giudizio che la difesa contrasta in termini del tutto generici, omettendo l'allegazione di circostanze meritevoli di considerazione e pretermesse dal giudice d'appello. 2.1 Quanto all'omessa motivazione circa l'aumento operato a titolo di continuazione, la sentenza impugnata ha ben chiarito di considerare il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice assai mite, sicché il mantenimento dell'aumento ex art. 81, comma 2, cod.pen. nella misura dal medesimo determinata di mesi uno di reclusione è sorretto da una valutazione di congruità che trova ragione negli elementi fondanti il diniego delle attenuanti generiche e il discostamento dai minimi nella determinazione della pena base. 3. Destituito di giuridico fondamento s'appalesa anche il terzo motivo. Questa Corte ha autorevolmente affermato che il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa. Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono "de jure" al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta "ope legis" al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato. Ne consegue che il giudice di appello -svolgendo un'attività 3 cs- puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di "reformatio in peius"- ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione. Al contrario, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 cod. pen., il provvedimento di revoca non è dichiarativo, ma costitutivo, e implica una valutazione che resta preclusa perciò al giudice di appello, così come al giudice dell'esecuzione; sicché, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, al giudice di appello è inibito un provvedimento che lederebbe a un tempo il principio del "favor rei" e quello devolutivo (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Rv. 210798; in senso conforme, Sez. 1, n. 20293 del 08/05/2008, Rv. 239996; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Rv. 267913). La difesa non contesta l'esistenza dei presupposti per la revoca ex art. 168, comma 1, cod.pen. del beneficio accordato con la sentenza del Tribunale di Palermo 9/11/2010, lamentando la violazione del principio devolutivo e del divieto di reformatio in pejus, vizi insussistenti alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della pena pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaelà ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 23/2/2022
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