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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21682/2026

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te -controMinistero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difesoex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente –- avverso l’ordinanza n. 490/2024 emessa dalla Corte di cassazione in data09/07/2024 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1.

Con decreto n. 5085/2021 del 28/30.12.2021 il Consigliere delegato dellaCorte d'Appello di Salerno sezione lavoro, accogliendo solo parzialmente ladomanda di equa riparazione avanzata da D'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] perl'eccessiva durata di un giudizio civile svoltosi davanti al Tribunale diNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026Salerno, alla Corte d'Appello di Salerno, alla Corte di cassazione e davantial Tribunale di Salerno in sede di rinvio, definito con la sentenza n.326/2021 del 16.2.2021, riconosceva una durata irragionevole di un annoed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento in favore delpredetto di un indennizzo di € 400,00, oltre interessi e spese.2.

Avverso tale decreto proponeva opposizione ex art. 5 ter, comma 1, dellal. n. 89/2001 D'[OSCURATO:PERSONA], sostenendo che dall'inizio della causa civile il13.2.2012, alla sua conclusione il 16.2.2021, erano decorsi nove anni e nonsette anni, 11 mesi e 17 giorni, e che la durata ragionevole andavadeterminata unitariamente in sei anni e non in sette anni, di cui un annoulteriore per il giudizio di rinvio, e chiedendo conseguentemente larideterminazione dell'indennizzo per equa riparazione.3.

La Corte d'Appello di Salerno, sezione lavoro, all'esito del procedimenton. 1/2022 RGVG, con decreto del 6.6.2022/10.2.2023, nella resistenza delMinistero della Giustizia, rigettava l'opposizione ed ogni ulteriore domandaavanzata dal D'Aniello.4.

Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione D'[OSCURATO:PERSONA],affidato a cinque motivi, e questa Corte, con ordinanza n. 490 del 9.7.2024,lo dichiarava inammissibile, rilevando, da un lato, che all'atto dell'iscrizionea ruolo della causa e dal controllo del fascicolo non risultavano prodottil'originale della procura speciale analogica rilasciata da D'[OSCURATO:PERSONA]Avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non indicato neppure tra idocumenti allegati in calce al ricorso, né una copia di tale procura notificatatelematicamente recante l'attestazione da parte del legale della conformitàall'originale analogico in suo possesso ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1ter, della l. n.53/1994 (risultando solo spillata alla copia del ricorso firmatodigitalmente una copia della procura speciale priva di qualsiasi attestazionedi conformità) e, dall’altro lato, che non conteneva una concisa esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto della decisione, risolvendosi, anche dove siindicava a pagina 4 “Fatto storico ed abstract”, in un “mero confusoassemblaggio di stralci di atti processuali di parte e provvedimenti giudiziali,carenza alla quale si era dovuto parzialmente supplire, ai fini dellaNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026descrizione dei fatti in questa sede, utilizzando la sommaria descrizione deldecreto impugnato”.5.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso in revocazione D’[OSCURATO:PERSONA] base di due motivi.

Il Ministero della Giustizia ha resistito concontroricorso.In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce l’errore sul fatto nel qualesarebbe incorsa la S.C., per non aver considerato che il fascicolo n.8600/2023 era totalmente informatizzato, contenendo la procuratelematica in originale e in copia.In particolare, denuncia che la Corte non si sarebbe avveduta del fatto cheil ricorso nativo digitale, notificato e depositato telematicamente, conteneva(telematicamente) la procura telematica speciale regolarmente“compiegata” allo stesso.2.

Il motivo è fondato.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente chiarito che, in caso diricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalitàtelematica, l’allegazione mediante strumenti informatici — al messaggio diposta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovveromediante inserimento nella « busta telematica » con la quale l’atto èdepositato — di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta susupporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticatacon firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, comma 3,c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenzache la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni cheunivocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporrericorso per cassazione (Cass., sez. un., 19 gennaio 2024, n. 2077).Le Sezioni Unite si sono domandate, in particolare, se i principi di dirittoenunciati dalla recente decisione, sempre delle Sezioni Unite, n. 36057 del9 dicembre 2022 (ossia, in sintesi: la sussistenza, dopo la riforma dell’art.Numero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/202683 c.p.c. ad opera della legge n. 141/1997, del requisito della specialitàdella procura ex art. 365 c.p.c. in ragione della sua collocazione topograficae a prescindere dal contenuto, salvo che non risulti evidente “la nonriferibilità al giudizio di cassazione”) potessero estendersi anche allafattispecie del ricorso per cassazione in habitat telematico, rispetto al quale«non è concepibile … nessuna “congiunzione materiale” tra ricorso eprocura».Premesso che esiste, nella giurisprudenza di questa Corte, anche a SezioniUnite, una tendenza interpretativa volta a valutare con sempre maggioreelasticità il requisito di specialità della procura, anche al fine dichiarato dievitare la definizione delle controversie in base a questioni meramenteformali e favorire così la possibilità di pervenire alla loro soluzione sotto ilprofilo sostanziale, a ben vedere, già la sentenza delle Sezioni Unite n.36507/2022 dava conto in motivazione di come il principio di dirittoenunciato per il caso di procura in formato analogico congiuntamaterialmente a ricorso per cassazione anch’esso in formato analogico sidebba estendere anche alle ulteriori “diverse possibilità di conferimentodella procura” contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c. e, dunque,in primis all’ipotesi di procura ‘nativa digitale’ – cioè, redatta su documentoinformatico separato sottoscritto con firma digitale -.La sentenza n. 36507/2022 ha enunciato il principio così massimato: “Intema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. dispostadalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (delcontroricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dalcontenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma perautentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmentecongiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o incalce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debbaconsiderarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene unespresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio dapromuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente,Numero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio alprincipio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c.,che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parteconferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti”.Del resto, occorre ribadire la “centralità del diritto di difesa”, che trova pienaconsiderazione di una dimensione complessiva di garanzie (artt. 24 e 111Cost.), che costituiscono patrimonio comune di tradizioni giuridichecondivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 delTrattato sull’Unione europea, art. 6 CEDU), il cui coordinamento consenteuna sintesi compiuta, volta a far sì che possa trovare attuazione il principio,fondamentale, che costituisce lo scopo ultimo al quale il processo è di persé orientato, ossia l’effettività della tutela giurisdizionale, nella suaessenziale tensione verso una decisione di merito.Di qui, pertanto, anche il principio che impone di evitare eccessi diformalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all’accesso ad untribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (art. 6 §1 CEDU: tra le altre, Corte EDU, 16 giugno 2015, Mazzoni c.

Italia, CorteEDU 15 settembre 2016, Trevisanato c.

Italia e Corte EDU, 28 ottobre 2021,Succi c.

Italia; ma anche: Cass., S.U., 13 dicembre 2016, n. 25513; Cass.,S.U. 2 maggio 2017, n. 10648; Cass., S.U., 29 maggio 2017, n. 13453;Cass., S.U., 7 novembre 2017, n. 26338; Cass., S.U., 16 novembre 2017,n. 27199; Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 22438; Cass., Sez.

Lav., 4febbraio 2022, n. 3612; Cass., Sez.

III, 4 marzo 2022, n. 7186; Cass., S.U.,18 marzo 2022, n. 8950).Un siffatto approdo interpretativo, che dà linfa all’enunciato (e sopraricordato) principio di diritto, viene, dalle Sezioni Unite del dicembre 2022,calato anche nel contesto del processo telematico.Quanto di immediato interesse è espresso nel § 14 della sentenza n.36507/2022, che di seguito è bene trascrivere in buona parte.« … (I)l testo attualmente vigente dell’art. 83 cod. proc. civ. prevede anche,a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, due diversepossibilità di conferimento della procura: la procura redatta su documentoNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cuisi riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decretodel Ministero della giustizia, nonché la procura conferita su supportocartaceo, che il difensore trasmette in copia informatica autenticata confirma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documentiinformatici e trasmessi in via telematica (ipotesi, allo stato, ancoranumericamente prevalente).

In relazione alla prima modalità diconferimento, la normativa cui fa riferimento l’art. 83 cit. va individuata, adoggi, nel d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e nelle specifiche tecniche previstedall’art. 34 del decreto stesso ed emanate con decreto dirigenziale delresponsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero dellagiustizia.

A norma dell’art. 18, comma 5, del d.m. cit., nel testo sostituitodall’art. 1, comma 1, del d.m. 3 aprile 2013, n. 48, la procura alle liti “siconsidera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata sudocumento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronicacertificata mediante il quale l’atto è notificato.

La disposizione di cui alperiodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciatasu foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche perimmagine”.

Occorre poi considerare che l’art. 13 del d.m. n. 44 del 2011 el’art. 14, comma 1, delle specifiche tecniche, nel testo attualmente vigente(vale a dire il decreto del 16 aprile 2014, nella versione modificata in partequa dal decreto del 28 dicembre 2015), stabiliscono che i documentiinformatici (atto del processo e documenti allegati) sono trasmessi dagliutenti esterni (tipicamente i difensori), all’indirizzo di posta elettronicacertificata dell’ufficio giudiziario destinatario, all’interno della c.d.

“bustatelematica”.

Ne consegue che, secondo la normativa regolamentare sulPCT, la procura speciale (rilasciata su documento informatico separatosottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo esuccessivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informaticaautenticata con firma digitale) sarà considerata apposta in calce se allegataal messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto èNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026notificato ovvero se inserita nella “busta telematica” con la quale l’atto èdepositato.

Nella prospettiva di un prossimo futuro nel quale anche nelprocesso di cassazione lo strumento telematico sarà l’unico utilizzabile,quindi, il requisito della “congiunzione materiale” sarà soddisfatto, nellarealtà virtuale, con l’inserimento del documento contenente la procuraspeciale nel messaggio PEC con cui si procede alla notifica dell’atto cui siriferisce ovvero nella busta telematica con la quale si procede al depositodel medesimo atto.

Ne deriva l’ulteriore conferma che il requisito dellaseparazione della procura dall’atto cui essa accede sarà la regola generale,il che indirettamente rafforza la validità dell’orientamento tradizionale chequeste Sezioni Unite intendono confermare».Ciò vale tanto più rispetto alle procure in modalità digitale e digitalizzata,in cui neppure si configura una ‘congiunzione materiale’, essendo questa,per entrambe le ipotesi, soltanto ‘virtuale’.Le specifiche tecniche stabilite dall’art. 34 d.m. n. 44 del 2011 (anche aseguito delle modifiche apportate dal d.m. 29 dicembre 2023, n. 217,entrato in vigore il 14 gennaio 2024) prevedono l’inserimento dell’atto edegli allegati nella cosiddetta “busta telematica” (art. 14 delle specifichetecniche attualmente in vigore), che rappresenta lo “strumento informatico”che realizza la congiunzione “virtuale” all’atto cui la procura si riferisce.Nel caso di specie, in cui il procedimento era nativamente e completamentetelematico, la procura ad litem rilasciata in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] contenuta (cfr. pagg. 14-15 del ricorso, in cui, in osservanza delprincipio di autosufficienza, sono state riprodotte le visualizzazioni del Desk)sia in esemplare informatico sottoscritto digitalmente in formato .p7m, siain copia .pdf con autentica di conformità in calce (cfr. pag. 34, All. 2, alE’ innegabile che si sia al cospetto di un errore decisivo rilevabile ictu oculisulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa edavente ad oggetto un fatto che non aveva costituito materia delladiscussione processuale, ma rilevato d’ufficio dal Collegio.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’errore sul fatto della totaleNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026natura interattiva del fascicolo n. 8600/2023 che “linkava” (id est, rinviavapuntualmente) ad ogni riferimento storico-fattuale-descrittivo richiestodall’art. 366 c.p.c., contenendo, per l’effetto, il ricorso per cassazione, adifferenza di quanto affermato dalla Cassazione, una sia pur coincisaesposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, recando,mediante immediati e comodi links ipertestuali, tutti gli elementi fattualiche con percezione erronea erano stati ritenuti mancanti.2.1.

Il motivo è fondato.In termini generali, il principio di specificità e chiarezza impone che il testoconsenta alla Corte di comprendere la vicenda senza operazioni ricostruttiveo consultazioni esterne o interne non immediatamente accessibili.Il ricorso deve, quindi, essere autosufficiente e non può basarsi su rinvii,anche interni, che rendano oscura o incompleta l’esposizione.Non esiste una norma del codice di rito che disciplini in modo diretto egenerale i collegamenti ipertestuali negli atti processuali, ma il tema èregolato da norme tecniche e disposizioni di legge sul processo telematico.In particolare, quanto al codice di procedura civile, vanno richiamati gli artt.121 (secondo cui gli atti del processo devono essere redatti in forma idoneaal raggiungimento dello scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza esinteticità, rafforzati dalla riforma Cartabia) e 366 (il quale richiede, com’ènoto, per il ricorso in Cassazione, la chiara esposizione dei fatti e dei motivi,a pena di inammissibilità.Avuto riguardo alla normativa sul processo telematico, il d.m. 44/2011(contenente “Regole tecniche per il processo telematico”) stabilisce, all’art.11, che gli atti devono essere in PDF testuale e privi di “elementi attivi”(es.: macro, script), ammettendo i collegamenti ipertestuali solo se internialla busta telematica e non verso siti esterni.A sua volta, il provvedimento DGSIA 16 aprile 2014 vieta elementi attivinegli atti telematici, laddove i link interni ai documenti allegati non sonoconsiderati elementi attivi se rispettano le specifiche tecniche PCT (le qualiconsentono collegamenti ipertestuali interni per agevolare la consultazione,ma non esterni).Numero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026Da ultimo, il d.m. 55/2014 sul compenso professionale, all’art. 4, comma1-bis (introdotto dal d.m. 37/2018), prevede una maggiorazione delcompenso del 30% per gli atti redatti con tecniche informatiche che neagevolano la consultazione, tra cui i collegamenti ipertestuali.In particolare, il detto articolo - nel fissare i criteri per la liquidazione dellespese processuali - prevede che il compenso determinato in base aiparametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentatodel 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sonoredatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione ola fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testualeall'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazioneall'interno dell'atto.

La norma chiede al giudice di valutare l’effettiva utilitàdel collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione,conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabilein cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione (Cass. 15572/2022;conf.

Sez. 2, Ordinanza n. 37692 del 2022).In questo panorama normativo occorre valorizzare la giurisprudenza diquesta Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 6611 del 01/03/2022) secondo cui ilricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fattidi causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile;tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure incui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione inassenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, néautonomia del ricorso per cassazione (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11308 del22/05/2014; Cass. n. 6611/2022, cit.).Ebbene, nella fattispecie in esame, sebbene l’esposizione dei fatti si riveli avolte farraginosa e contorta, va escluso che, anche ricorrendo aicollegamenti ipertestuali (di cui si dà contezza alle pagg. 19-20 del ricorso),la stessa manchi completamente.Ciò anche considerando che, in tema di giudizio di legittimità, per soddisfareil requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, a pena diNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell'art. 366 c.p.c., nonè necessario che tale esposizione costituisca parte a sé stante del ricorsoma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell'atto,3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso per revocazionemerita, quanto alla fase rescindente, di essere accolto, dovendosi, perl’effetto, procedere alla fase rescissoria.Alla certezza dell'esperibilità di entrambe le fasi in sede camerale, lagiurisprudenza di questa Corte (Cass. 24 giugno 1998, n. 6252) èpervenuta sulla base della considerazione che il secondo comma dell'art.391 bis c.p.c. indica le forme del rito camerale e non distingue a propositodell'eventuale fase rescissoria.

Il legislatore ha scelto una sedenaturalmente volta a tutelare esigenze di economia degli interventiprocessuali, come può desumersi dall'introdotto parallelismo trarevocazione e correzione di errore materiale o di calcolo, laddove èimpensabile che per la sola eliminazione di questo si debba avere una sedeprocessuale pubblica.

La sistemazione parallela delle due diverse patologiesconta il fatto che il giudizio di cassazione sulla sentenza di merito è statogià introdotto ed è in quei termini, già precisati, che deve essere definito.Il giudizio camerale è, dunque, la forma che al legislatore è apparsa piùidonea a chiudere un giudizio che, al più, deve essere ripetuto, ma in alcunmodo mutato.

Sicché la camera di consiglio deve valutare prima l'esistenzadi ragioni rescindenti e, all'esito positivo (come è avvenuto nellafattispecie), deve nuovamente esaminare il ricorso avverso la sentenza delgiudice di merito (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1000 del 05/02/1999; conf.Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7064 del 07/07/1999, Cass., Sez.

L, Sentenzan. 1879 del 18/02/2000, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 14438 del 06/11/2000).4.

Con il primo motivo del ricorso per cassazione il ricorrente deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 83, comma 10, d.l. n. 18/2020(conv. in l. n. 27/2020, come modificato dall’art. 3 d.l. n. 28/2020, conv.in l. n. 70/2020 e succ. mod.), 6, §§ 1 e 13, C.E.D.U. e 24 e 111 Cost., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territorialeNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026detratto quattro mesi per l’emergenza Covid, nonostante siffattasospensione, concernente il periodo 8 marzo – 30 giugno 2020, non fosserilevante, essendo stata la prima udienza, a seguito della riassunzione,fissata in data 8 luglio 2020.4.1.

Il motivo, pur essendo in astratto parzialmente fondato, èinammissibile per difetto di decisività.Invero, premesso che, in base all’art. 83, comma 10, d.l. n. 18/2020 (conv.in l. n. 27/2020) la sospensione emergenziale legata alla crisi pandemica siè protratta dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel caso di specie, tenutopresente che il processo, a seguito della decisione di questa Cortedepositata il 28.2.2020, è stato riassunto con ricorso del 18 maggio 2020,la sospensione comunque avrebbe riguardato il periodo 18.5.2020-30.6.2020, con la conseguenza che la corte d’appello avrebbe dovutodetrarre, anziché 4 mesi, 1 mese e 13 giorni.

Ciò in applicazione delprincipio secondo cui la sospensione del decorso dei termini processuali,introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83,comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nelperiodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti terminiprocedurali per il compimento di specifici atti (Cass. pen., Sez. 5, Sentenzan. 2647 del 29/09/2021).In conseguenza di ciò, pur dovendosi aumentare il periodo di irragionevoledurata del processo di 2 mesi e 17 giorni, il ritardo imputabileall’amministrazione giudiziaria sarebbe stato pari complessivamente a 8anni e 2 mesi e, quindi, comunque sarebbe rientrato, arrotondato perdifetto, nell’anno già preso in considerazione ai fini del calcolodell’indennizzo.5.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2, comma 2 quater, l. n. 89/2001, 1 l. n. 742/1969,6, §§ 1 e 13, C.E.D.U. e 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., per aver la corte di merito espunto dal conteggio ai fini delladurata irragionevole del procedimento anche il periodo di sospensioneNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026feriale dei termini processuali (di 46 gg. per la cd. stasi procedimentaledella proposizione dell’appello nell’anno 2012 e di 31 gg. per la omologastasi procedimentale della proposizione del ricorso in cassazione nell’anno2014), nonostante le impugnazioni si fossero rese necessarie per gli erroricommessi dai giudici e l’art. 2, comma 2-quater, l. n. 89/2001 fosse entratoin vigore l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, risultasse inapplicabile al procedimento diprimo grado iniziato nel febbraio del 2012.5.1.

Il motivo è inammissibile.La sospensione feriale incide solo sui termini processuali (es.: per proporreimpugnazioni o la domanda di equa riparazione), ma non riduce la durataeffettiva del processo ai fini della valutazione della ragionevolezza.Il periodo di sospensione è considerato, infatti, tempo di inattivitàimputabile all’organizzazione giudiziaria, quindi si computa integralmentenella durata del processo (cfr. Cass., Sez.

I, 11 marzo 2009, n. 5895, Cass.,Sez.

II, 2 marzo 2018, n. 5018, Cass., Sez.

VI-2, 14 novembre 2019, n.29694).L’art. 6 CEDU e la l. 89/2001 mirano a garantire che il processo si concludaentro un termine ragionevole, senza distinguere tra periodi di sospensioneferiale e periodi di attività.Non incide sulla conclusione che precede l’art. 2, comma 2-quater, della l.89/2001, il quale stabilisce espressamente che «Ai fini del computo non sitiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso trail giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e laproposizione della stessa».Invero, quando si calcola la durata del processo per verificare laragionevolezza e determinare l’indennizzo, si esclude il periodo disospensione (es.: sospensione ex art. 295 c.p.c., sospensione perpregiudizialità, sospensione concordata) ed il tempo tra la scadenza deltermine per impugnare e la proposizione dell’impugnazione, ma non quellodi sospensione feriale, non essendo una sospensione del processo, ma solodei termini processuali.

Pertanto, la detta sospensione non rientra tra leesclusioni del comma 2-quater ed i 31 giorni (in passato, 46) si computanoNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026nella durata del processo ai fini dell’equa riparazione.Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente, da un lato, non ha trascritto ilpassaggio del decreto n. 5085 del 30.12.2021 con il quale la Corte d’appellodi Salerno aveva accolto parzialmente la sua istanza, al fine di consentire ilcontrollo sull’avvenuta detrazione o meno del periodo di sospensione ferialedei termini ai fini del calcolo dell’indennizzo, e, dall’altro, non essendovenecenno nel decreto qui impugnato, avrebbe dovuto indicare con precisionein quale fase e con quale atto processuale avesse sollevatotempestivamente la relativa questione.D’altra parte, la corte di merito ha, dapprima (pag. 4 dell’ordinanza),affermato che correttamente il giudice di prime cure, ai fini del calcolo deltermine di ragionevole durata, aveva scomputato gli intervalli di tempo incui era concesso alle parti proporre impugnazione (senza operare alcunriferimento al periodo di sospensione feriale) e, poi (pag. 3), evidenziatoche l’art. 2, comma 2-quater, l. n. 89/2001, pur se destinata ad essereapplicata ai giudizi introdotti successivamente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], esprimevatuttavia un chiaro elemento interpretativo della ratio della legge sull’equariparazione, da ritenersi operante anche per il periodo anteriore alla suaentrata in vigore, in assenza di una previsione legislativa di segno contrario.6.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 2, comma 2 bis, l. n. 89/2001, 6, §§ 1 e 13, C.E.D.U.e 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per averla corte d’appello erroneamente, a suo dire, aggiunto un anno alla durataragionevole per il giudizio di riassunzione del precedente primo gradoannullato in Cassazione, che doveva ritenersi un unicum ed il cui precedentetermine ragionevole non era spirato.6.1.

Il motivo è infondato.In seno alla giurisprudenza di questa Corte si è creato, all’apparenza, uncontrasto di vedute tra due indirizzi.Secondo un primo orientamento, ai fini dell'accertamento del termineragionevole di durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.89, la regola della necessaria considerazione dei tempi di svolgimento deiNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026vari gradi di giudizio si attaglia al caso in cui il processo, dopo l'appello, ètornato in primo grado, nessuna differenziazione essendo lecito fare, allaluce del quadro normativo di riferimento e dei principi elaborati dallagiurisprudenza della Corte europea, tra una successione "normale" dei gradidel giudizio (primo grado, appello, giudizio di legittimità e eventuale giudiziodi rinvio) e una scansione inusuale delle varie fasi nel senso che, dopo ilgiudizio di appello, il processo regredisca alla fase precedente per viziprocedurali.

Anche quest'ultima fase richiede, infatti, ai fini delladeterminazione della durata ragionevole, una valutazione che non puòprescindere dall'esame della nuova attività processuale resasi necessaria,restando impregiudicata, d'altra parte, ogni ulteriore ed eventuale pretesaper il tempo che occuperà il futuro corso della causa (Cass., Sez. 1,Sentenza n. 25008 del 25/11/2005).In base ad un altro orientamento, in caso di regressione del giudizio aseguito di annullamento si verifica un'anomalia nella successione dei gradidel giudizio, che, tuttavia, non può legittimare un ampliamento del periododi durata ritenuto "ragionevole", alla stregua di una durata "tipica" costituitada tre gradi di merito, in quanto la presenza di una nullità assoluta delprovvedimento, derivante da una grave violazione delle previsioni delcodice di rito, in sé considerata, nulla aggiunge alla complessità di unprocedimento, che, in base alle proprie connotazioni oggettive, si sarebbepotuto concludere in tempi più brevi (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15003 del07/07/2011, in una fattispecie di declaratoria di nullità della decisione deltribunale, operata dalla corte d'appello, per non essere stati rinnovati attidibattimentali dopo la sostituzione di un componente del collegiogiudicante).L’apparente contrasto non rileva, però, nel caso di specie (in cui, peraltro,il ricorrente non ha precisato la ragione per la quale è stato disposto ilrinvio), atteso che il processo riassunto innanzi al giudice del rinviocostituisce prosecuzione di quello originario nei casi in cui il rinvio vengadisposto ai sensi dell'art. 383, terzo comma, c.p.c. ed ai sensi dell'art. 354,primo comma, c.p.c., dal giudice di appello con sentenza confermata dallaNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026corte di cassazione, perché, altrimenti, le fasi che seguono rientrano nelfisiologico andamento del processo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8769 del15/04/2011).In definitiva, per ritenere che il giudizio di rinvio sia un unicum con ilprocesso di primo grado, occorre che la Corte di cassazione abbia dispostoil rinvio al primo giudice per aver riscontrato una nullità del giudizio di primogrado per la quale il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettergli le parti, enon anche allorquando abbia accolto il ricorso ai sensi del primo commadell’art. 383 c.p.c.In ogni caso, in base al più recente approccio di questa Sezione (Cass., Sez.6 - 2, Sentenza n. 19769 del 02/10/2015; conf.

Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 22299 del 05/09/2019), il principio secondo cui, ai fini dell'accertamentodella violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della l. n. 89del 2001, poiché lo stesso va determinato, di regola, in tre anni per il primogrado, due per il secondo ed uno per ciascuna fase successiva, la durataragionevole del giudizio di rinvio - tanto quello disposto dalla Corte dicassazione, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., quanto quello disposto dal giudiced'appello, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. - va individuata nellamisura di un anno in quanto prosecuzione del processo originario.L’impostazione che si è intesa preferire è in linea con il principio generaleconsolidato (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3143 del 18/02/2004; conf.

Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 28864 del 29/12/2005, Cass., Sez. 1, Sentenza n.10810 del 10/05/2006, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18720 del 06/09/2007)secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001,n. 89, pur essendo possibile individuare degli "standard" di durata mediaragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo si sia articolatoin vari gradi e fasi, così come accade nell'ipotesi in cui il giudizio si svolgain primo grado, in appello, in cassazione ed in sede di rinvio, agli effettidell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cuiall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia deidiritti dell'uomo e delle libertà fondamentali occorre - secondo quanto giàenunciato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo - avere riguardoNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026all'intero svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino almomento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosicioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva del processoanzidetto, alla maniera in cui si è concretamente articolato (per gradi e fasiappunto), così da sommare globalmente tutte le durate, atteso che questeineriscono all'unico processo da considerare.In quest’ottica, non assumono rilevanza le circostanze che il termineragionevole del processo annullato e poi ripetuto sia o meno già spirato eche il giudizio di rinvio o, comunque, quello finale si sia concluso o meno intermini favorevoli per l’originario ricorrente.7.

Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2, comma 2 quater, l. n. 89/2001, 6, §§ 1 e 13,C.E.D.U. e 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,per aver la corte d’appello detratto dal calcolo della durata irragionevole delprocedimento il periodo necessario alla riattivazione e prosecuzione delprocesso e, soprattutto, per proporre le impugnazioni resesi necessarie pervia degli errori imputabili ai giudici.8.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2, comma 2 quater, l. n. 89/2001, 6, §§ 1 e 13, C.E.D.U. e 24 e111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la cortedi merito espunto dal conteggio, ai fini della durata irragionevole delprocedimento, tutto il periodo necessario per impugnare senza valutare sela sua irragionevole o eccessiva stasi fosse solo a lui imputabile.9.

I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome praticamentesovrapponibili, sono infondati.Il ricorrente sostiene che non andrebbero detratti, dal calcolo della duratairragionevole, almeno i termini minimi di legge – di 30 e 60 giorni - perimpugnare, pari, nel caso di specie, a complessivi 4 mesi (di cui 2 per ilgiudizio di cassazione e 2 per l’impugnazione e la riassunzione).L'art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, introdotto dal d.l. n. 83del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, - secondo cui, ai finidel computo del termine ragionevole di durata, "non si tiene conto delNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cuiinizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizionedella stessa” - pur se destinato ad essere applicato ai giudizi introdottisuccessivamente all'11 settembre 2012, esprime un chiaro elementointerpretativo della ratio della legge sull'equa riparazione (comecorrettamente evidenziato dalla corte d’appello), da ritenersi operante, inassenza di una previsione legislativa di segno contrario, anche per i processiinstaurati anteriormente alla sua entrata in vigore; sicché non può essereaddebitato all'amministrazione della giustizia il lasso di tempo di stasiprocessuale, nel quale nessun giudice è incaricato della trattazione delprocesso, come quello relativo al decorso del termine (“breve” o “lungo”che sia) per proporre impugnazione (Cass., Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26833del 22/12/2016).Anche di recente è stato ribadito (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 23282 del23/08/2021) che, nel procedimento di equa riparazione, il termine perproporre impugnazione non va considerato (senza distinzione di sorta) aifini del computo del termine di ragionevole durata, trattandosi di un lassodi tempo di stasi processuale nel quale nessun giudice è incaricato dellatrattazione del processo, come tale non addebitabile all'amministrazionedella giustizia, come si ricava anche dall'art. 2, comma 2 quater, della l. n.89 del 2001, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.134 del 2012, il quale esprime un chiaro elemento interpretativo della ratiodella legge sull'equa riparazione.In una fattispecie simile a quella della riassunzione a seguito di rinvio, èstato affermato che deve essere scomputato dalla durata del processopresupposto il tempo intercorso tra un evento interruttivo ed il deposito delricorso in riassunzione, non potendosi tenere conto del periodo nel quale lacontroversia resta sottratta alla decisione del giudice per effetto di unevento esterno, incidente sulla posizione di una delle parti, a seguito delquale è rimessa alle stesse la determinazione in ordine alla prosecuzionedel giudizio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25162 del 28/11/2011).In definitiva, non può imputarsi all'amministrazione della giustizia il tempoNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026trascorso tra la comunicazione del deposito della sentenza e la notificadell'atto di impugnazione, solo da tale momento riproponendosi l'esigenzadi una risposta in tempi ragionevoli degli organi della giurisdizione (Cass.,Sez. 6 - 2, Sentenza n. 3337 del 19/02/2016).10.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso per cassazioneoriginario non merita accoglimento.A seguito dell'accoglimento dell'impugnazione per revocazione di unprovvedimento, il giudice della revocazione, definendo l'intero giudizio, hapoi il potere-dovere di regolare le spese non solo della fase rescindente, maanche di quella rescissoria (cfr. Cass. Sez. 2, 12/03/1969, n. 786).

Solo larescissione, anche parziale, del provvedimento determina la caducazionedel capo che ha statuito sulle spese di lite; ne discende che non occorre inquesta sede procedere nuovamente altresì al regolamento delle spese delgiudizio di cassazione.A tal fine, deve considerarsi comunque come D’[OSCURATO:PERSONA] rimanga insostanza soccombente alla stregua dell'esito della fase rescissoria.Consegue la regolazione secondo soccombenza delle spese processuali delgiudizio di cassazione e del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo.Stante, peraltro, l'accoglimento del ricorso per revocazione ai fini dellapronuncia rescindente, non può perciò dirsi tale impugnazione "respintaintegralmente", e ciò agli effetti dell'art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.Maccoglie il ricorso per revocazione proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] e revocal’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 490 del 9 luglio 2024;decidendo sul ricorso proposto dal D’Aniello stesso per la cassazione deldecreto della Corte d'appello di Salerno depositato il 6 giugno 2022, lorigetta;condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenutenel giudizio di cassazione e nel giudizio di revocazione, che liquida,rispettivamente, in complessivi euro 700,00 ed euro 3.500,00, oltre speseNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.2.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te -controMinistero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difesoex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente –- avverso l’ordinanza n. 490/2024 emessa dalla Corte di cassazione in data09/07/2024 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. Con decreto n. 5085/2021 del 28/30.12.2021 il Consigliere delegato dellaCorte d'Appello di Salerno sezione lavoro, accogliendo solo parzialmente ladomanda di equa riparazione avanzata da D'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] perl'eccessiva durata di un giudizio civile svoltosi davanti al Tribunale diNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026Salerno, alla Corte d'Appello di Salerno, alla Corte di cassazione e davantial Tribunale di Salerno in sede di rinvio, definito con la sentenza n.326/2021 del 16.2.2021, riconosceva una durata irragionevole di un annoed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento in favore delpredetto di un indennizzo di € 400,00, oltre interessi e spese.2. Avverso tale decreto proponeva opposizione ex art. 5 ter, comma 1, dellal. n. 89/2001 D'[OSCURATO:PERSONA], sostenendo che dall'inizio della causa civile il13.2.2012, alla sua conclusione il 16.2.2021, erano decorsi nove anni e nonsette anni, 11 mesi e 17 giorni, e che la durata ragionevole andavadeterminata unitariamente in sei anni e non in sette anni, di cui un annoulteriore per il giudizio di rinvio, e chiedendo conseguentemente larideterminazione dell'indennizzo per equa riparazione.3. La Corte d'Appello di Salerno, sezione lavoro, all'esito del procedimenton. 1/2022 RGVG, con decreto del 6.6.2022/10.2.2023, nella resistenza delMinistero della Giustizia, rigettava l'opposizione ed ogni ulteriore domandaavanzata dal D'Aniello.4. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione D'[OSCURATO:PERSONA],affidato a cinque motivi, e questa Corte, con ordinanza n. 490 del 9.7.2024,lo dichiarava inammissibile, rilevando, da un lato, che all'atto dell'iscrizionea ruolo della causa e dal controllo del fascicolo non risultavano prodottil'originale della procura speciale analogica rilasciata da D'[OSCURATO:PERSONA]Avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non indicato neppure tra idocumenti allegati in calce al ricorso, né una copia di tale procura notificatatelematicamente recante l'attestazione da parte del legale della conformitàall'originale analogico in suo possesso ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1ter, della l. n.53/1994 (risultando solo spillata alla copia del ricorso firmatodigitalmente una copia della procura speciale priva di qualsiasi attestazionedi conformità) e, dall’altro lato, che non conteneva una concisa esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto della decisione, risolvendosi, anche dove siindicava a pagina 4 “Fatto storico ed abstract”, in un “mero confusoassemblaggio di stralci di atti processuali di parte e provvedimenti giudiziali,carenza alla quale si era dovuto parzialmente supplire, ai fini dellaNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026descrizione dei fatti in questa sede, utilizzando la sommaria descrizione deldecreto impugnato”.5. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso in revocazione D’[OSCURATO:PERSONA] base di due motivi. Il Ministero della Giustizia ha resistito concontroricorso.In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’errore sul fatto nel qualesarebbe incorsa la S.C., per non aver considerato che il fascicolo n.8600/2023 era totalmente informatizzato, contenendo la procuratelematica in originale e in copia.In particolare, denuncia che la Corte non si sarebbe avveduta del fatto cheil ricorso nativo digitale, notificato e depositato telematicamente, conteneva(telematicamente) la procura telematica speciale regolarmente“compiegata” allo stesso.2. Il motivo è fondato.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente chiarito che, in caso diricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalitàtelematica, l’allegazione mediante strumenti informatici — al messaggio diposta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovveromediante inserimento nella « busta telematica » con la quale l’atto èdepositato — di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta susupporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticatacon firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, comma 3,c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenzache la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni cheunivocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporrericorso per cassazione (Cass., sez. un., 19 gennaio 2024, n. 2077).Le Sezioni Unite si sono domandate, in particolare, se i principi di dirittoenunciati dalla recente decisione, sempre delle Sezioni Unite, n. 36057 del9 dicembre 2022 (ossia, in sintesi: la sussistenza, dopo la riforma dell’art.Numero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/202683 c.p.c. ad opera della legge n. 141/1997, del requisito della specialitàdella procura ex art. 365 c.p.c. in ragione della sua collocazione topograficae a prescindere dal contenuto, salvo che non risulti evidente “la nonriferibilità al giudizio di cassazione”) potessero estendersi anche allafattispecie del ricorso per cassazione in habitat telematico, rispetto al quale«non è concepibile … nessuna “congiunzione materiale” tra ricorso eprocura».Premesso che esiste, nella giurisprudenza di questa Corte, anche a SezioniUnite, una tendenza interpretativa volta a valutare con sempre maggioreelasticità il requisito di specialità della procura, anche al fine dichiarato dievitare la definizione delle controversie in base a questioni meramenteformali e favorire così la possibilità di pervenire alla loro soluzione sotto ilprofilo sostanziale, a ben vedere, già la sentenza delle Sezioni Unite n.36507/2022 dava conto in motivazione di come il principio di dirittoenunciato per il caso di procura in formato analogico congiuntamaterialmente a ricorso per cassazione anch’esso in formato analogico sidebba estendere anche alle ulteriori “diverse possibilità di conferimentodella procura” contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c. e, dunque,in primis all’ipotesi di procura ‘nativa digitale’ – cioè, redatta su documentoinformatico separato sottoscritto con firma digitale -.La sentenza n. 36507/2022 ha enunciato il principio così massimato: “Intema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. dispostadalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (delcontroricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dalcontenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma perautentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmentecongiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o incalce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debbaconsiderarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene unespresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio dapromuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente,Numero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio alprincipio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c.,che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parteconferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti”.Del resto, occorre ribadire la “centralità del diritto di difesa”, che trova pienaconsiderazione di una dimensione complessiva di garanzie (artt. 24 e 111Cost.), che costituiscono patrimonio comune di tradizioni giuridichecondivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 delTrattato sull’Unione europea, art. 6 CEDU), il cui coordinamento consenteuna sintesi compiuta, volta a far sì che possa trovare attuazione il principio,fondamentale, che costituisce lo scopo ultimo al quale il processo è di persé orientato, ossia l’effettività della tutela giurisdizionale, nella suaessenziale tensione verso una decisione di merito.Di qui, pertanto, anche il principio che impone di evitare eccessi diformalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all’accesso ad untribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (art. 6 §1 CEDU: tra le altre, Corte EDU, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia, CorteEDU 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia e Corte EDU, 28 ottobre 2021,Succi c. Italia; ma anche: Cass., S.U., 13 dicembre 2016, n. 25513; Cass.,S.U. 2 maggio 2017, n. 10648; Cass., S.U., 29 maggio 2017, n. 13453;Cass., S.U., 7 novembre 2017, n. 26338; Cass., S.U., 16 novembre 2017,n. 27199; Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 22438; Cass., Sez. Lav., 4febbraio 2022, n. 3612; Cass., Sez. III, 4 marzo 2022, n. 7186; Cass., S.U.,18 marzo 2022, n. 8950).Un siffatto approdo interpretativo, che dà linfa all’enunciato (e sopraricordato) principio di diritto, viene, dalle Sezioni Unite del dicembre 2022,calato anche nel contesto del processo telematico.Quanto di immediato interesse è espresso nel § 14 della sentenza n.36507/2022, che di seguito è bene trascrivere in buona parte.« … (I)l testo attualmente vigente dell’art. 83 cod. proc. civ. prevede anche,a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, due diversepossibilità di conferimento della procura: la procura redatta su documentoNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cuisi riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decretodel Ministero della giustizia, nonché la procura conferita su supportocartaceo, che il difensore trasmette in copia informatica autenticata confirma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documentiinformatici e trasmessi in via telematica (ipotesi, allo stato, ancoranumericamente prevalente). In relazione alla prima modalità diconferimento, la normativa cui fa riferimento l’art. 83 cit. va individuata, adoggi, nel d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e nelle specifiche tecniche previstedall’art. 34 del decreto stesso ed emanate con decreto dirigenziale delresponsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero dellagiustizia. A norma dell’art. 18, comma 5, del d.m. cit., nel testo sostituitodall’art. 1, comma 1, del d.m. 3 aprile 2013, n. 48, la procura alle liti “siconsidera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata sudocumento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronicacertificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui alperiodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciatasu foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche perimmagine”. Occorre poi considerare che l’art. 13 del d.m. n. 44 del 2011 el’art. 14, comma 1, delle specifiche tecniche, nel testo attualmente vigente(vale a dire il decreto del 16 aprile 2014, nella versione modificata in partequa dal decreto del 28 dicembre 2015), stabiliscono che i documentiinformatici (atto del processo e documenti allegati) sono trasmessi dagliutenti esterni (tipicamente i difensori), all’indirizzo di posta elettronicacertificata dell’ufficio giudiziario destinatario, all’interno della c.d. “bustatelematica”. Ne consegue che, secondo la normativa regolamentare sulPCT, la procura speciale (rilasciata su documento informatico separatosottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo esuccessivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informaticaautenticata con firma digitale) sarà considerata apposta in calce se allegataal messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto èNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026notificato ovvero se inserita nella “busta telematica” con la quale l’atto èdepositato. Nella prospettiva di un prossimo futuro nel quale anche nelprocesso di cassazione lo strumento telematico sarà l’unico utilizzabile,quindi, il requisito della “congiunzione materiale” sarà soddisfatto, nellarealtà virtuale, con l’inserimento del documento contenente la procuraspeciale nel messaggio PEC con cui si procede alla notifica dell’atto cui siriferisce ovvero nella busta telematica con la quale si procede al depositodel medesimo atto. Ne deriva l’ulteriore conferma che il requisito dellaseparazione della procura dall’atto cui essa accede sarà la regola generale,il che indirettamente rafforza la validità dell’orientamento tradizionale chequeste Sezioni Unite intendono confermare».Ciò vale tanto più rispetto alle procure in modalità digitale e digitalizzata,in cui neppure si configura una ‘congiunzione materiale’, essendo questa,per entrambe le ipotesi, soltanto ‘virtuale’.Le specifiche tecniche stabilite dall’art. 34 d.m. n. 44 del 2011 (anche aseguito delle modifiche apportate dal d.m. 29 dicembre 2023, n. 217,entrato in vigore il 14 gennaio 2024) prevedono l’inserimento dell’atto edegli allegati nella cosiddetta “busta telematica” (art. 14 delle specifichetecniche attualmente in vigore), che rappresenta lo “strumento informatico”che realizza la congiunzione “virtuale” all’atto cui la procura si riferisce.Nel caso di specie, in cui il procedimento era nativamente e completamentetelematico, la procura ad litem rilasciata in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] contenuta (cfr. pagg. 14-15 del ricorso, in cui, in osservanza delprincipio di autosufficienza, sono state riprodotte le visualizzazioni del Desk)sia in esemplare informatico sottoscritto digitalmente in formato .p7m, siain copia .pdf con autentica di conformità in calce (cfr. pag. 34, All. 2, alE’ innegabile che si sia al cospetto di un errore decisivo rilevabile ictu oculisulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa edavente ad oggetto un fatto che non aveva costituito materia delladiscussione processuale, ma rilevato d’ufficio dal Collegio.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’errore sul fatto della totaleNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026natura interattiva del fascicolo n. 8600/2023 che “linkava” (id est, rinviavapuntualmente) ad ogni riferimento storico-fattuale-descrittivo richiestodall’art. 366 c.p.c., contenendo, per l’effetto, il ricorso per cassazione, adifferenza di quanto affermato dalla Cassazione, una sia pur coincisaesposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, recando,mediante immediati e comodi links ipertestuali, tutti gli elementi fattualiche con percezione erronea erano stati ritenuti mancanti.2.1. Il motivo è fondato.In termini generali, il principio di specificità e chiarezza impone che il testoconsenta alla Corte di comprendere la vicenda senza operazioni ricostruttiveo consultazioni esterne o interne non immediatamente accessibili.Il ricorso deve, quindi, essere autosufficiente e non può basarsi su rinvii,anche interni, che rendano oscura o incompleta l’esposizione.Non esiste una norma del codice di rito che disciplini in modo diretto egenerale i collegamenti ipertestuali negli atti processuali, ma il tema èregolato da norme tecniche e disposizioni di legge sul processo telematico.In particolare, quanto al codice di procedura civile, vanno richiamati gli artt.121 (secondo cui gli atti del processo devono essere redatti in forma idoneaal raggiungimento dello scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza esinteticità, rafforzati dalla riforma Cartabia) e 366 (il quale richiede, com’ènoto, per il ricorso in Cassazione, la chiara esposizione dei fatti e dei motivi,a pena di inammissibilità.Avuto riguardo alla normativa sul processo telematico, il d.m. 44/2011(contenente “Regole tecniche per il processo telematico”) stabilisce, all’art.11, che gli atti devono essere in PDF testuale e privi di “elementi attivi”(es.: macro, script), ammettendo i collegamenti ipertestuali solo se internialla busta telematica e non verso siti esterni.A sua volta, il provvedimento DGSIA 16 aprile 2014 vieta elementi attivinegli atti telematici, laddove i link interni ai documenti allegati non sonoconsiderati elementi attivi se rispettano le specifiche tecniche PCT (le qualiconsentono collegamenti ipertestuali interni per agevolare la consultazione,ma non esterni).Numero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026Da ultimo, il d.m. 55/2014 sul compenso professionale, all’art. 4, comma1-bis (introdotto dal d.m. 37/2018), prevede una maggiorazione delcompenso del 30% per gli atti redatti con tecniche informatiche che neagevolano la consultazione, tra cui i collegamenti ipertestuali.In particolare, il detto articolo - nel fissare i criteri per la liquidazione dellespese processuali - prevede che il compenso determinato in base aiparametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentatodel 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sonoredatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione ola fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testualeall'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazioneall'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare l’effettiva utilitàdel collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione,conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabilein cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione (Cass. 15572/2022;conf. Sez. 2, Ordinanza n. 37692 del 2022).In questo panorama normativo occorre valorizzare la giurisprudenza diquesta Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 6611 del 01/03/2022) secondo cui ilricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fattidi causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile;tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure incui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione inassenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, néautonomia del ricorso per cassazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11308 del22/05/2014; Cass. n. 6611/2022, cit.).Ebbene, nella fattispecie in esame, sebbene l’esposizione dei fatti si riveli avolte farraginosa e contorta, va escluso che, anche ricorrendo aicollegamenti ipertestuali (di cui si dà contezza alle pagg. 19-20 del ricorso),la stessa manchi completamente.Ciò anche considerando che, in tema di giudizio di legittimità, per soddisfareil requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, a pena diNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell'art. 366 c.p.c., nonè necessario che tale esposizione costituisca parte a sé stante del ricorsoma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell'atto,3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso per revocazionemerita, quanto alla fase rescindente, di essere accolto, dovendosi, perl’effetto, procedere alla fase rescissoria.Alla certezza dell'esperibilità di entrambe le fasi in sede camerale, lagiurisprudenza di questa Corte (Cass. 24 giugno 1998, n. 6252) èpervenuta sulla base della considerazione che il secondo comma dell'art.391 bis c.p.c. indica le forme del rito camerale e non distingue a propositodell'eventuale fase rescissoria. Il legislatore ha scelto una sedenaturalmente volta a tutelare esigenze di economia degli interventiprocessuali, come può desumersi dall'introdotto parallelismo trarevocazione e correzione di errore materiale o di calcolo, laddove èimpensabile che per la sola eliminazione di questo si debba avere una sedeprocessuale pubblica. La sistemazione parallela delle due diverse patologiesconta il fatto che il giudizio di cassazione sulla sentenza di merito è statogià introdotto ed è in quei termini, già precisati, che deve essere definito.Il giudizio camerale è, dunque, la forma che al legislatore è apparsa piùidonea a chiudere un giudizio che, al più, deve essere ripetuto, ma in alcunmodo mutato. Sicché la camera di consiglio deve valutare prima l'esistenzadi ragioni rescindenti e, all'esito positivo (come è avvenuto nellafattispecie), deve nuovamente esaminare il ricorso avverso la sentenza delgiudice di merito (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1000 del 05/02/1999; conf.Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7064 del 07/07/1999, Cass., Sez. L, Sentenzan. 1879 del 18/02/2000, Cass., Sez. L, Sentenza n. 14438 del 06/11/2000).4. Con il primo motivo del ricorso per cassazione il ricorrente deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 83, comma 10, d.l. n. 18/2020(conv. in l. n. 27/2020, come modificato dall’art. 3 d.l. n. 28/2020, conv.in l. n. 70/2020 e succ. mod.), 6, §§ 1 e 13, C.E.D.U. e 24 e 111 Cost., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territorialeNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026detratto quattro mesi per l’emergenza Covid, nonostante siffattasospensione, concernente il periodo 8 marzo – 30 giugno 2020, non fosserilevante, essendo stata la prima udienza, a seguito della riassunzione,fissata in data 8 luglio 2020.4.1. Il motivo, pur essendo in astratto parzialmente fondato, èinammissibile per difetto di decisività.Invero, premesso che, in base all’art. 83, comma 10, d.l. n. 18/2020 (conv.in l. n. 27/2020) la sospensione emergenziale legata alla crisi pandemica siè protratta dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel caso di specie, tenutopresente che il processo, a seguito della decisione di questa Cortedepositata il 28.2.2020, è stato riassunto con ricorso del 18 maggio 2020,la sospensione comunque avrebbe riguardato il periodo 18.5.2020-30.6.2020, con la conseguenza che la corte d’appello avrebbe dovutodetrarre, anziché 4 mesi, 1 mese e 13 giorni. Ciò in applicazione delprincipio secondo cui la sospensione del decorso dei termini processuali,introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83,comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nelperiodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti terminiprocedurali per il compimento di specifici atti (Cass. pen., Sez. 5, Sentenzan. 2647 del 29/09/2021).In conseguenza di ciò, pur dovendosi aumentare il periodo di irragionevoledurata del processo di 2 mesi e 17 giorni, il ritardo imputabileall’amministrazione giudiziaria sarebbe stato pari complessivamente a 8anni e 2 mesi e, quindi, comunque sarebbe rientrato, arrotondato perdifetto, nell’anno già preso in considerazione ai fini del calcolodell’indennizzo.5. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2, comma 2 quater, l. n. 89/2001, 1 l. n. 742/1969,6, §§ 1 e 13, C.E.D.U. e 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., per aver la corte di merito espunto dal conteggio ai fini delladurata irragionevole del procedimento anche il periodo di sospensioneNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026feriale dei termini processuali (di 46 gg. per la cd. stasi procedimentaledella proposizione dell’appello nell’anno 2012 e di 31 gg. per la omologastasi procedimentale della proposizione del ricorso in cassazione nell’anno2014), nonostante le impugnazioni si fossero rese necessarie per gli erroricommessi dai giudici e l’art. 2, comma 2-quater, l. n. 89/2001 fosse entratoin vigore l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, risultasse inapplicabile al procedimento diprimo grado iniziato nel febbraio del 2012.5.1. Il motivo è inammissibile.La sospensione feriale incide solo sui termini processuali (es.: per proporreimpugnazioni o la domanda di equa riparazione), ma non riduce la durataeffettiva del processo ai fini della valutazione della ragionevolezza.Il periodo di sospensione è considerato, infatti, tempo di inattivitàimputabile all’organizzazione giudiziaria, quindi si computa integralmentenella durata del processo (cfr. Cass., Sez. I, 11 marzo 2009, n. 5895, Cass.,Sez. II, 2 marzo 2018, n. 5018, Cass., Sez. VI-2, 14 novembre 2019, n.29694).L’art. 6 CEDU e la l. 89/2001 mirano a garantire che il processo si concludaentro un termine ragionevole, senza distinguere tra periodi di sospensioneferiale e periodi di attività.Non incide sulla conclusione che precede l’art. 2, comma 2-quater, della l.89/2001, il quale stabilisce espressamente che «Ai fini del computo non sitiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso trail giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e laproposizione della stessa».Invero, quando si calcola la durata del processo per verificare laragionevolezza e determinare l’indennizzo, si esclude il periodo disospensione (es.: sospensione ex art. 295 c.p.c., sospensione perpregiudizialità, sospensione concordata) ed il tempo tra la scadenza deltermine per impugnare e la proposizione dell’impugnazione, ma non quellodi sospensione feriale, non essendo una sospensione del processo, ma solodei termini processuali. Pertanto, la detta sospensione non rientra tra leesclusioni del comma 2-quater ed i 31 giorni (in passato, 46) si computanoNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026nella durata del processo ai fini dell’equa riparazione.Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente, da un lato, non ha trascritto ilpassaggio del decreto n. 5085 del 30.12.2021 con il quale la Corte d’appellodi Salerno aveva accolto parzialmente la sua istanza, al fine di consentire ilcontrollo sull’avvenuta detrazione o meno del periodo di sospensione ferialedei termini ai fini del calcolo dell’indennizzo, e, dall’altro, non essendovenecenno nel decreto qui impugnato, avrebbe dovuto indicare con precisionein quale fase e con quale atto processuale avesse sollevatotempestivamente la relativa questione.D’altra parte, la corte di merito ha, dapprima (pag. 4 dell’ordinanza),affermato che correttamente il giudice di prime cure, ai fini del calcolo deltermine di ragionevole durata, aveva scomputato gli intervalli di tempo incui era concesso alle parti proporre impugnazione (senza operare alcunriferimento al periodo di sospensione feriale) e, poi (pag. 3), evidenziatoche l’art. 2, comma 2-quater, l. n. 89/2001, pur se destinata ad essereapplicata ai giudizi introdotti successivamente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], esprimevatuttavia un chiaro elemento interpretativo della ratio della legge sull’equariparazione, da ritenersi operante anche per il periodo anteriore alla suaentrata in vigore, in assenza di una previsione legislativa di segno contrario.6. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 2, comma 2 bis, l. n. 89/2001, 6, §§ 1 e 13, C.E.D.U.e 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per averla corte d’appello erroneamente, a suo dire, aggiunto un anno alla durataragionevole per il giudizio di riassunzione del precedente primo gradoannullato in Cassazione, che doveva ritenersi un unicum ed il cui precedentetermine ragionevole non era spirato.6.1. Il motivo è infondato.In seno alla giurisprudenza di questa Corte si è creato, all’apparenza, uncontrasto di vedute tra due indirizzi.Secondo un primo orientamento, ai fini dell'accertamento del termineragionevole di durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.89, la regola della necessaria considerazione dei tempi di svolgimento deiNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026vari gradi di giudizio si attaglia al caso in cui il processo, dopo l'appello, ètornato in primo grado, nessuna differenziazione essendo lecito fare, allaluce del quadro normativo di riferimento e dei principi elaborati dallagiurisprudenza della Corte europea, tra una successione "normale" dei gradidel giudizio (primo grado, appello, giudizio di legittimità e eventuale giudiziodi rinvio) e una scansione inusuale delle varie fasi nel senso che, dopo ilgiudizio di appello, il processo regredisca alla fase precedente per viziprocedurali. Anche quest'ultima fase richiede, infatti, ai fini delladeterminazione della durata ragionevole, una valutazione che non puòprescindere dall'esame della nuova attività processuale resasi necessaria,restando impregiudicata, d'altra parte, ogni ulteriore ed eventuale pretesaper il tempo che occuperà il futuro corso della causa (Cass., Sez. 1,Sentenza n. 25008 del 25/11/2005).In base ad un altro orientamento, in caso di regressione del giudizio aseguito di annullamento si verifica un'anomalia nella successione dei gradidel giudizio, che, tuttavia, non può legittimare un ampliamento del periododi durata ritenuto "ragionevole", alla stregua di una durata "tipica" costituitada tre gradi di merito, in quanto la presenza di una nullità assoluta delprovvedimento, derivante da una grave violazione delle previsioni delcodice di rito, in sé considerata, nulla aggiunge alla complessità di unprocedimento, che, in base alle proprie connotazioni oggettive, si sarebbepotuto concludere in tempi più brevi (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15003 del07/07/2011, in una fattispecie di declaratoria di nullità della decisione deltribunale, operata dalla corte d'appello, per non essere stati rinnovati attidibattimentali dopo la sostituzione di un componente del collegiogiudicante).L’apparente contrasto non rileva, però, nel caso di specie (in cui, peraltro,il ricorrente non ha precisato la ragione per la quale è stato disposto ilrinvio), atteso che il processo riassunto innanzi al giudice del rinviocostituisce prosecuzione di quello originario nei casi in cui il rinvio vengadisposto ai sensi dell'art. 383, terzo comma, c.p.c. ed ai sensi dell'art. 354,primo comma, c.p.c., dal giudice di appello con sentenza confermata dallaNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026corte di cassazione, perché, altrimenti, le fasi che seguono rientrano nelfisiologico andamento del processo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8769 del15/04/2011).In definitiva, per ritenere che il giudizio di rinvio sia un unicum con ilprocesso di primo grado, occorre che la Corte di cassazione abbia dispostoil rinvio al primo giudice per aver riscontrato una nullità del giudizio di primogrado per la quale il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettergli le parti, enon anche allorquando abbia accolto il ricorso ai sensi del primo commadell’art. 383 c.p.c.In ogni caso, in base al più recente approccio di questa Sezione (Cass., Sez.6 - 2, Sentenza n. 19769 del 02/10/2015; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 22299 del 05/09/2019), il principio secondo cui, ai fini dell'accertamentodella violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della l. n. 89del 2001, poiché lo stesso va determinato, di regola, in tre anni per il primogrado, due per il secondo ed uno per ciascuna fase successiva, la durataragionevole del giudizio di rinvio - tanto quello disposto dalla Corte dicassazione, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., quanto quello disposto dal giudiced'appello, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. - va individuata nellamisura di un anno in quanto prosecuzione del processo originario.L’impostazione che si è intesa preferire è in linea con il principio generaleconsolidato (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3143 del 18/02/2004; conf. Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 28864 del 29/12/2005, Cass., Sez. 1, Sentenza n.10810 del 10/05/2006, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18720 del 06/09/2007)secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001,n. 89, pur essendo possibile individuare degli "standard" di durata mediaragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo si sia articolatoin vari gradi e fasi, così come accade nell'ipotesi in cui il giudizio si svolgain primo grado, in appello, in cassazione ed in sede di rinvio, agli effettidell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cuiall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia deidiritti dell'uomo e delle libertà fondamentali occorre - secondo quanto giàenunciato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo - avere riguardoNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026all'intero svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino almomento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosicioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva del processoanzidetto, alla maniera in cui si è concretamente articolato (per gradi e fasiappunto), così da sommare globalmente tutte le durate, atteso che questeineriscono all'unico processo da considerare.In quest’ottica, non assumono rilevanza le circostanze che il termineragionevole del processo annullato e poi ripetuto sia o meno già spirato eche il giudizio di rinvio o, comunque, quello finale si sia concluso o meno intermini favorevoli per l’originario ricorrente.7. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2, comma 2 quater, l. n. 89/2001, 6, §§ 1 e 13,C.E.D.U. e 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,per aver la corte d’appello detratto dal calcolo della durata irragionevole delprocedimento il periodo necessario alla riattivazione e prosecuzione delprocesso e, soprattutto, per proporre le impugnazioni resesi necessarie pervia degli errori imputabili ai giudici.8. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2, comma 2 quater, l. n. 89/2001, 6, §§ 1 e 13, C.E.D.U. e 24 e111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la cortedi merito espunto dal conteggio, ai fini della durata irragionevole delprocedimento, tutto il periodo necessario per impugnare senza valutare sela sua irragionevole o eccessiva stasi fosse solo a lui imputabile.9. I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome praticamentesovrapponibili, sono infondati.Il ricorrente sostiene che non andrebbero detratti, dal calcolo della duratairragionevole, almeno i termini minimi di legge – di 30 e 60 giorni - perimpugnare, pari, nel caso di specie, a complessivi 4 mesi (di cui 2 per ilgiudizio di cassazione e 2 per l’impugnazione e la riassunzione).L'art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, introdotto dal d.l. n. 83del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, - secondo cui, ai finidel computo del termine ragionevole di durata, "non si tiene conto delNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cuiinizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizionedella stessa” - pur se destinato ad essere applicato ai giudizi introdottisuccessivamente all'11 settembre 2012, esprime un chiaro elementointerpretativo della ratio della legge sull'equa riparazione (comecorrettamente evidenziato dalla corte d’appello), da ritenersi operante, inassenza di una previsione legislativa di segno contrario, anche per i processiinstaurati anteriormente alla sua entrata in vigore; sicché non può essereaddebitato all'amministrazione della giustizia il lasso di tempo di stasiprocessuale, nel quale nessun giudice è incaricato della trattazione delprocesso, come quello relativo al decorso del termine (“breve” o “lungo”che sia) per proporre impugnazione (Cass., Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26833del 22/12/2016).Anche di recente è stato ribadito (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 23282 del23/08/2021) che, nel procedimento di equa riparazione, il termine perproporre impugnazione non va considerato (senza distinzione di sorta) aifini del computo del termine di ragionevole durata, trattandosi di un lassodi tempo di stasi processuale nel quale nessun giudice è incaricato dellatrattazione del processo, come tale non addebitabile all'amministrazionedella giustizia, come si ricava anche dall'art. 2, comma 2 quater, della l. n.89 del 2001, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.134 del 2012, il quale esprime un chiaro elemento interpretativo della ratiodella legge sull'equa riparazione.In una fattispecie simile a quella della riassunzione a seguito di rinvio, èstato affermato che deve essere scomputato dalla durata del processopresupposto il tempo intercorso tra un evento interruttivo ed il deposito delricorso in riassunzione, non potendosi tenere conto del periodo nel quale lacontroversia resta sottratta alla decisione del giudice per effetto di unevento esterno, incidente sulla posizione di una delle parti, a seguito delquale è rimessa alle stesse la determinazione in ordine alla prosecuzionedel giudizio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25162 del 28/11/2011).In definitiva, non può imputarsi all'amministrazione della giustizia il tempoNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026trascorso tra la comunicazione del deposito della sentenza e la notificadell'atto di impugnazione, solo da tale momento riproponendosi l'esigenzadi una risposta in tempi ragionevoli degli organi della giurisdizione (Cass.,Sez. 6 - 2, Sentenza n. 3337 del 19/02/2016).10. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso per cassazioneoriginario non merita accoglimento.A seguito dell'accoglimento dell'impugnazione per revocazione di unprovvedimento, il giudice della revocazione, definendo l'intero giudizio, hapoi il potere-dovere di regolare le spese non solo della fase rescindente, maanche di quella rescissoria (cfr. Cass. Sez. 2, 12/03/1969, n. 786). Solo larescissione, anche parziale, del provvedimento determina la caducazionedel capo che ha statuito sulle spese di lite; ne discende che non occorre inquesta sede procedere nuovamente altresì al regolamento delle spese delgiudizio di cassazione.A tal fine, deve considerarsi comunque come D’[OSCURATO:PERSONA] rimanga insostanza soccombente alla stregua dell'esito della fase rescissoria.Consegue la regolazione secondo soccombenza delle spese processuali delgiudizio di cassazione e del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo.Stante, peraltro, l'accoglimento del ricorso per revocazione ai fini dellapronuncia rescindente, non può perciò dirsi tale impugnazione "respintaintegralmente", e ciò agli effetti dell'art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.Maccoglie il ricorso per revocazione proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] e revocal’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 490 del 9 luglio 2024;decidendo sul ricorso proposto dal D’Aniello stesso per la cassazione deldecreto della Corte d'appello di Salerno depositato il 6 giugno 2022, lorigetta;condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenutenel giudizio di cassazione e nel giudizio di revocazione, che liquida,rispettivamente, in complessivi euro 700,00 ed euro 3.500,00, oltre speseNumero registro generale 8522/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 21682/2026Data pubblicazione 25/06/2026prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.2.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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