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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15086/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PICCI-RILLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.PORRETTA Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA] che, su appello del PM, in riforma della decisione delTribunale di Palmi che lo aveva prosciolto dal reato di cui all’art.95 dPRn.115/2002 ai sensi dell’art.131 bis cod. pen., lo aveva condannato, rite-nuta la recidiva, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione.2.

La Corte di appello, pur riconoscendo che la dichiarazione inveritieraaveva riguardato una modesta porzione del reddito attestato dagli ufficifinanziari in relazione all’anno 2013 e che pertanto la condotta del preve-nuto si connotava di particolare tenuità e che modesta era anche la offen-sività del fatto, escludeva la ricorrenza della causa di non punibilità di cuiall’art.131 bis cod. pen. in ragione della abitualità della condotta, come de-clinata dalla giurisprudenza a Sezioni Unite, evidenziando che l’imputatoaveva già riportato condanna per tre reati della stessa indole; in particolarenel casellario risultano due precedenti per truffa e uno per falso ideologicoe pertanto, ai sensi dell’art.131 bis commi 1 e 4 cod. pen., la causa di nonpunibilità era preclusa per l’ulteriore reato della stessa indole.

La pena èstata poi determinata sulla base di criteri minimi edittali tenendo conto dellarecidiva, ai sensi dell’art.99, comma 4 cod. pen.3.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ladifesa dell’imputato la quale ha articolato tre motivi di ricorso.Con i primi due motivi contesta l’affermazione della responsabilità penalenei suoi confronti rilevando che, al momento della presentazionedell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non era ancorascaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi in re-lazione all’anno di imposto 2013; quindi la richiesta presentata dall’impu-tato doveva ritenersi inammissibile, in quanto ai sensi degli artt.76 e 79DPR 115/2002 l’autocertificazione avrebbe dovuto riferirsi ai redditi perce-piti nell’anno di imposta 2012.

Con il secondo motivo deduce vizio motiva-zionale della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza dell’ele-mento soggettivo del reato, che non sarebbe stato adeguatamente esplo-rato dal giudice di merito.Con il terzo motivo assume violazione di legge con riferimentoall’art.131 bis cod. pen. per avere la Corte di appello valorizzato, ai fini dellaesclusione del beneficio, i precedenti penali del reo, mentre la valutazioneai fini del riconoscimento della speciale causa di non punibilità attiene aiprofili oggettivi concernenti la particolare tenuità della condotta e la minimaoffensività del fatto, da valutarsi ai sensi dell’art.133 cod. pen., profili cheerano ravvisabili nella fattispecie in esame.In assenza di richiesta di trattazione orale, sulle conclusioni scritte inepigrafe indicate, il ricorso è stato deciso all’esito di udienza camerale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I primi due motivi, che attengono alla materialità della condottaascritta all’imputato (inveritiera dichiarazione ai fini dell’ammissione al gra-tuito patrocinio) sono inammissibili in quanto preclusi nel giudizio di legitti-mità, atteso che l’imputato non aveva proposto impugnazione avverso lasentenza di primo grado che aveva applicato nei suoi confronti la causa dinon punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen., riconoscendo pertanto la re-sponsabilità dell’imputato sia con riferimento alla oggettiva consistenzadella condotta (per non avere l’imputato indicato integralmente i redditipercepiti in relazione all’anno di imposta 2013), sia con riferimento ai profilisoggettivi e cioè che la falsa dichiarazione non era viziata da elementiesterni che potessero avere ostacolato una corretta rappresentazione delreddito conseguito dal suo nucleo familiare per tale anno di imposta.Invero la declaratoria della causa di non punibilità di cui all’art.131 biscod pen. lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giu-ridica (Sez.1, n.43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv.282214) con la con-seguenza che l’imputato, che non ha impugnato la sentenza con cui il giu-dice di merito ha disposto il suo proscioglimento per la particolare tenuitàdel fatto, postulando il giudizio sulla sussistenza di tale causa di non puni-bilità l’accertamento della penale responsabilità e l’attribuibilità del reato,non può dolersi delle ragioni a fondamento dell’affermazione di responsabi-lità nei gradi successivi, anche in sede di rinvio da una pronuncia rescin-dente (sez.2, n.25356 del 27/05/2025, Carozza, Rv.288334-01).3.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile in quanto non si confrontacon la motivazione della sentenza impugnata e con il chiaro dettatodell’art.131 bis cod. pen. che esclude la speciale causa di non punibilità inipotesi di abitualità nel reato, che la sentenza a S.U.

Tushaj ha interpretatocome commissione di un reato dopo che l’autore abbia riportato condannaper almeno altri due reati della stessa indole.

La Corte di appello ha eviden-ziato che nel certificato penale dell’imputato vi è l’annotazione di tre prece-denti condanne per reati della stessa indole, circostanza che pertanto hacarattere preclusivo al beneficio trattandosi di una condizione posta dallalegge che si fonda su criteri di ragionevolezza per evitare che il beneficiosia assegnato a soggetti che, con riferimento a quel tipo di reato e al benegiuridico offeso, abbiano maturato un percorso delinquenziale non suscet-tibile di emenda, ovvero di prognosi positiva.4.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile nel suo com-plesso e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processualinonché, non ricorrendo ipotesi di assenza di colpa, al versamento di unasomma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art.616 cod. proc.pen., che si ritiene equo determinare come in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2026Il consigliere estensore il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PICCI-RILLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.PORRETTA Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA] che, su appello del PM, in riforma della decisione delTribunale di Palmi che lo aveva prosciolto dal reato di cui all’art.95 dPRn.115/2002 ai sensi dell’art.131 bis cod. pen., lo aveva condannato, rite-nuta la recidiva, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione.2. La Corte di appello, pur riconoscendo che la dichiarazione inveritieraaveva riguardato una modesta porzione del reddito attestato dagli ufficifinanziari in relazione all’anno 2013 e che pertanto la condotta del preve-nuto si connotava di particolare tenuità e che modesta era anche la offen-sività del fatto, escludeva la ricorrenza della causa di non punibilità di cuiall’art.131 bis cod. pen. in ragione della abitualità della condotta, come de-clinata dalla giurisprudenza a Sezioni Unite, evidenziando che l’imputatoaveva già riportato condanna per tre reati della stessa indole; in particolarenel casellario risultano due precedenti per truffa e uno per falso ideologicoe pertanto, ai sensi dell’art.131 bis commi 1 e 4 cod. pen., la causa di nonpunibilità era preclusa per l’ulteriore reato della stessa indole. La pena èstata poi determinata sulla base di criteri minimi edittali tenendo conto dellarecidiva, ai sensi dell’art.99, comma 4 cod. pen.3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ladifesa dell’imputato la quale ha articolato tre motivi di ricorso.Con i primi due motivi contesta l’affermazione della responsabilità penalenei suoi confronti rilevando che, al momento della presentazionedell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non era ancorascaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi in re-lazione all’anno di imposto 2013; quindi la richiesta presentata dall’impu-tato doveva ritenersi inammissibile, in quanto ai sensi degli artt.76 e 79DPR 115/2002 l’autocertificazione avrebbe dovuto riferirsi ai redditi perce-piti nell’anno di imposta 2012. Con il secondo motivo deduce vizio motiva-zionale della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza dell’ele-mento soggettivo del reato, che non sarebbe stato adeguatamente esplo-rato dal giudice di merito.Con il terzo motivo assume violazione di legge con riferimentoall’art.131 bis cod. pen. per avere la Corte di appello valorizzato, ai fini dellaesclusione del beneficio, i precedenti penali del reo, mentre la valutazioneai fini del riconoscimento della speciale causa di non punibilità attiene aiprofili oggettivi concernenti la particolare tenuità della condotta e la minimaoffensività del fatto, da valutarsi ai sensi dell’art.133 cod. pen., profili cheerano ravvisabili nella fattispecie in esame.In assenza di richiesta di trattazione orale, sulle conclusioni scritte inepigrafe indicate, il ricorso è stato deciso all’esito di udienza camerale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I primi due motivi, che attengono alla materialità della condottaascritta all’imputato (inveritiera dichiarazione ai fini dell’ammissione al gra-tuito patrocinio) sono inammissibili in quanto preclusi nel giudizio di legitti-mità, atteso che l’imputato non aveva proposto impugnazione avverso lasentenza di primo grado che aveva applicato nei suoi confronti la causa dinon punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen., riconoscendo pertanto la re-sponsabilità dell’imputato sia con riferimento alla oggettiva consistenzadella condotta (per non avere l’imputato indicato integralmente i redditipercepiti in relazione all’anno di imposta 2013), sia con riferimento ai profilisoggettivi e cioè che la falsa dichiarazione non era viziata da elementiesterni che potessero avere ostacolato una corretta rappresentazione delreddito conseguito dal suo nucleo familiare per tale anno di imposta.Invero la declaratoria della causa di non punibilità di cui all’art.131 biscod pen. lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giu-ridica (Sez.1, n.43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv.282214) con la con-seguenza che l’imputato, che non ha impugnato la sentenza con cui il giu-dice di merito ha disposto il suo proscioglimento per la particolare tenuitàdel fatto, postulando il giudizio sulla sussistenza di tale causa di non puni-bilità l’accertamento della penale responsabilità e l’attribuibilità del reato,non può dolersi delle ragioni a fondamento dell’affermazione di responsabi-lità nei gradi successivi, anche in sede di rinvio da una pronuncia rescin-dente (sez.2, n.25356 del 27/05/2025, Carozza, Rv.288334-01).3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile in quanto non si confrontacon la motivazione della sentenza impugnata e con il chiaro dettatodell’art.131 bis cod. pen. che esclude la speciale causa di non punibilità inipotesi di abitualità nel reato, che la sentenza a S.U. Tushaj ha interpretatocome commissione di un reato dopo che l’autore abbia riportato condannaper almeno altri due reati della stessa indole. La Corte di appello ha eviden-ziato che nel certificato penale dell’imputato vi è l’annotazione di tre prece-denti condanne per reati della stessa indole, circostanza che pertanto hacarattere preclusivo al beneficio trattandosi di una condizione posta dallalegge che si fonda su criteri di ragionevolezza per evitare che il beneficiosia assegnato a soggetti che, con riferimento a quel tipo di reato e al benegiuridico offeso, abbiano maturato un percorso delinquenziale non suscet-tibile di emenda, ovvero di prognosi positiva.4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile nel suo com-plesso e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processualinonché, non ricorrendo ipotesi di assenza di colpa, al versamento di unasomma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art.616 cod. proc.pen., che si ritiene equo determinare come in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2026Il consigliere estensore il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]
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