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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 13857/2026

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correnti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 1415/2019depositata il 03/10/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del12/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.Uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per delegadell’[OSCURATO:PERSONA]…Numero registro generale 11533/2020Numero sezionale 632/2026Numero di raccolta generale 13857/2026Data pubblicazione 12/05/20261.-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato incinque motivi avverso la sentenza n. 1415/2019 della Corte d'appellodi Brescia, pubblicata il 3 ottobre 2019.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].2.- Con sentenza n. 2925/2016 del 7 ottobre 2016 il Tribunale diBergamo ha così disposto:"1.

Dichiara lo scioglimento parziale della comunione ereditaria diMario [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al conto corrente n.8011/1000/15090 e ai tre buoni risparmio dell'importo di € 50.000,00ciascuno (oltre interessi già maturati) intestati al de cuius presso lafiliale della [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, via Camozzi n. 27.2.

Assegna a [OSCURATO:PERSONA] la quota di 1/3, a [OSCURATO:PERSONA] la quota di1/3 e a [OSCURATO:PERSONA] la quota di 1/3 del compendio di cui al punto 1),derivante dal saldo attivo dei rapporti intrattenuti dal de cuius pressola filiale di [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo via Camozzi n. 27 e quindil'importo di € 33.248,66 ciascuno;(…).La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza n. 1415/2019, inaccoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], riformando ladecisione di primo grado, ha invece così disposto:”1) dichiara che metà degli importi di cui al conto corrente n.8011/1000/15090 e dei tre buoni risparmio dell'importo di €50.000,00 ciascuno (oltre interessi già maturati) intestati al de cuiusDi [OSCURATO:PERSONA] e giacenti presso la filiale della banca IntesaSanpaolo di Bergamo, via Camozzi n. 27 sono di proprietà esclusivadi [OSCURATO:PERSONA] ex art. 177 c.c.;2) dichiara lo scioglimento parziale della comunione ereditaria diMario [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla restante metà dei suddettiimporti e assegna a ciascuno dei tre eredi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DiNumero registro generale 11533/2020Numero sezionale 632/2026Numero di raccolta generale 13857/2026Data pubblicazione 12/05/2026Vita e [OSCURATO:PERSONA] la quota di 1/3 del compendio ereditario di cuisopra, derivante dalla metà del saldo attivo dei rapporti intrattenutidal de cuius presso la filiale di [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo viaCamozzi n. 27, oltre interessi; (…)”.La Corte d’appello ha ritenuto fondata la prospettazionedell’appellante [OSCURATO:PERSONA], coniuge in regime di comunione legalecon il defunto [OSCURATO:PERSONA], circa la spettanza in suo favoredella metà iure proprio ex art. 177 c.c. e di un terzo della metàrestante iure hereditatis ex art. 581 c.c. con riguardo alle sommeesistenti sul conto corrente e ai tre buoni di risparmio dell'importo di€ 50.000,00 ciascuno.Ha depositato memoria il Pubblico Ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], concludendo per il rigetto delricorso.Hanno depositato memoria altresì i ricorrenti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducel’omesso esame circa il fatto decisivo della provenienza, e perciò dellanatura di bene personale, del denaro derivante dal riscatto anticipatodi una polizza vita (AXA Vita) stipulata da [OSCURATO:PERSONA] edalimentata coi risparmi personali dello stesso.Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 177, comma 1, lett. c), c.c., avendo la Corted’appello di Brescia erroneamente ricondotto alla comunione deresiduo il denaro derivante dal riscatto di un bene personale, quale lapolizza vita già indicata nel primo motivo.Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deduce l’omessoesame circa il fatto decisivo della provenienza del denaro utilizzatoper l’acquisto dei buoni di risparmio da parte di [OSCURATO:PERSONA] DiVita, denaro derivante dal riscatto anticipato della polizza vita.Numero registro generale 11533/2020Numero sezionale 632/2026Numero di raccolta generale 13857/2026Data pubblicazione 12/05/2026Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 177, comma 1, lett. c), e dell’art. 179 c.c., avendo la Corted’appello di Brescia erroneamente ricondotto alla comunione legale itre buoni fruttiferi acquistati con denaro derivante dal riscatto di unbene personale.Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 179, comma 1, lett. f), e comma 2, dell’art. 179 c.c., avendola Corte d’appello di Brescia erroneamente ritenuto che occorresse ladichiarazione del coniuge per riconoscere la natura personale deibuoni risparmio.2. – I cinque motivi di ricorso possono essere esaminaticongiuntamente, per la loro evidente connessione tematica, e sirivelano infondati.3. – Le plurime censure sollevano, in realtà, un’unica questione didiritto: se i tre buoni di risparmio dell’importo di € 50.000,00sottoscritti dal de cuius [OSCURATO:PERSONA], in regime dicomunione legale dei beni, dovessero ritenersi compresi in dettacomunione, ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. c), cod. civ.,sicché lo scioglimento determinato dalla morte del medesimo MarioCarmelo [OSCURATO:PERSONA] abbia attribuito alla coniuge superstite [OSCURATO:PERSONA] diritto proprio, e non ereditario, sulla metà dei proventi residui; ose invece gli stessi tre buoni di risparmio dovessero restare al di fuoridell’oggetto della comunione, in quanto acquisiti da [OSCURATO:PERSONA] DiVita con le somme versategli dalla compagnia assicuratrice a titolo diriscatto della polizza vita denominata AXA Vita.4.- Deve soltanto correggersi in parte la motivazione in diritto dellasentenza impugnata, avendo essa ritenuto che i buoni di risparmio, alpari del saldo attivo esistente su un conto corrente, rientrassero nellacomunione legale de residuo agli effetti dell'art. 177, primo comma,lett. c), cod. civ.Numero registro generale 11533/2020Numero sezionale 632/2026Numero di raccolta generale 13857/2026Data pubblicazione 12/05/2026Non sussistono comunque ragioni idonee a determinare la cassazionedella sentenza a fronte delle violazioni di diritto ipotizzate nellecensure dei ricorrenti, né risultano decisivi i fatti che, a dire dellestesse, non sarebbero stati esaminati.4.1. - La circostanza che, nel caso di specie, il denaro incassato atitolo di riscatto della polizza vita fosse stato successivamentereinvestito per la sottoscrizione di buoni di risparmio bancari hapiuttosto comportato la caduta in comunione legale immediata di talistrumenti finanziari, alla stregua dell'art. 177, primo comma, lett. a),cod. civ., in quanto incrementi patrimoniali con finalità diinvestimento, rientranti tra gli acquisti compiuti durante il matrimonioda uno solo o da entrambi i coniugi in regime di comunione legale, enon proventi percepiti e non consumati (arg. da Cass. 15 giugno2012, n. 9845; Cass. 9 ottobre 2017, n. 21098).Al fine di escludere l’ingresso in comunione dei buoni di risparmio, inquanto asseritamente sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] medianteimpiego di denaro di origine personale, giacché derivante dal riscattodella polizza vita, occorre dapprima considerare la tassatività delleipotesi di eccezione al principio generale di inclusione dei beni nellacomunione legale contemplate dall’art. 179 c.c.

D’altro canto, ilconiuge acquirente sarebbe stato onerato dell’espressa dichiarazioneda rendere all’atto dell’acquisto, ai sensi dell'art. 179, primo comma,lett. f), cod. civ. (non potendosi, nella specie, nemmeno dire certa –nei limiti, peraltro, apprezzabili in sede di sindacato sui fatticonsentito nel giudizio di cassazione - l'appartenenza esclusiva aMario [OSCURATO:PERSONA] della provvista adoperata per la sottoscrizionedegli strumenti finanziari, in quanto reinvestimento della sommaricevuta dall’assicuratore: Cass. 5 maggio 2010, n. 10855; Cass. 25settembre 2008, n. 24061).5. - Il ricorso va perciò rigettato.Numero registro generale 11533/2020Numero sezionale 632/2026Numero di raccolta generale 13857/2026Data pubblicazione 12/05/2026Segue la condanna in solido dei ricorrenti a rimborsare allacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazionenell’importo liquidato in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - ,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti arimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio dicassazione, che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 marzo 2026.Il Consigliere estensoreAntonio ScarpaLa PresidenteMilena Falaschi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
correnti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 1415/2019depositata il 03/10/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del12/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.Uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per delegadell’[OSCURATO:PERSONA]…Numero registro generale 11533/2020Numero sezionale 632/2026Numero di raccolta generale 13857/2026Data pubblicazione 12/05/20261.-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato incinque motivi avverso la sentenza n. 1415/2019 della Corte d'appellodi Brescia, pubblicata il 3 ottobre 2019.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].2.- Con sentenza n. 2925/2016 del 7 ottobre 2016 il Tribunale diBergamo ha così disposto:"1. Dichiara lo scioglimento parziale della comunione ereditaria diMario [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al conto corrente n.8011/1000/15090 e ai tre buoni risparmio dell'importo di € 50.000,00ciascuno (oltre interessi già maturati) intestati al de cuius presso lafiliale della [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, via Camozzi n. 27.2. Assegna a [OSCURATO:PERSONA] la quota di 1/3, a [OSCURATO:PERSONA] la quota di1/3 e a [OSCURATO:PERSONA] la quota di 1/3 del compendio di cui al punto 1),derivante dal saldo attivo dei rapporti intrattenuti dal de cuius pressola filiale di [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo via Camozzi n. 27 e quindil'importo di € 33.248,66 ciascuno;(…).La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza n. 1415/2019, inaccoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], riformando ladecisione di primo grado, ha invece così disposto:”1) dichiara che metà degli importi di cui al conto corrente n.8011/1000/15090 e dei tre buoni risparmio dell'importo di €50.000,00 ciascuno (oltre interessi già maturati) intestati al de cuiusDi [OSCURATO:PERSONA] e giacenti presso la filiale della banca IntesaSanpaolo di Bergamo, via Camozzi n. 27 sono di proprietà esclusivadi [OSCURATO:PERSONA] ex art. 177 c.c.;2) dichiara lo scioglimento parziale della comunione ereditaria diMario [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla restante metà dei suddettiimporti e assegna a ciascuno dei tre eredi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DiNumero registro generale 11533/2020Numero sezionale 632/2026Numero di raccolta generale 13857/2026Data pubblicazione 12/05/2026Vita e [OSCURATO:PERSONA] la quota di 1/3 del compendio ereditario di cuisopra, derivante dalla metà del saldo attivo dei rapporti intrattenutidal de cuius presso la filiale di [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo viaCamozzi n. 27, oltre interessi; (…)”.La Corte d’appello ha ritenuto fondata la prospettazionedell’appellante [OSCURATO:PERSONA], coniuge in regime di comunione legalecon il defunto [OSCURATO:PERSONA], circa la spettanza in suo favoredella metà iure proprio ex art. 177 c.c. e di un terzo della metàrestante iure hereditatis ex art. 581 c.c. con riguardo alle sommeesistenti sul conto corrente e ai tre buoni di risparmio dell'importo di€ 50.000,00 ciascuno.Ha depositato memoria il Pubblico Ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], concludendo per il rigetto delricorso.Hanno depositato memoria altresì i ricorrenti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducel’omesso esame circa il fatto decisivo della provenienza, e perciò dellanatura di bene personale, del denaro derivante dal riscatto anticipatodi una polizza vita (AXA Vita) stipulata da [OSCURATO:PERSONA] edalimentata coi risparmi personali dello stesso.Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 177, comma 1, lett. c), c.c., avendo la Corted’appello di Brescia erroneamente ricondotto alla comunione deresiduo il denaro derivante dal riscatto di un bene personale, quale lapolizza vita già indicata nel primo motivo.Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deduce l’omessoesame circa il fatto decisivo della provenienza del denaro utilizzatoper l’acquisto dei buoni di risparmio da parte di [OSCURATO:PERSONA] DiVita, denaro derivante dal riscatto anticipato della polizza vita.Numero registro generale 11533/2020Numero sezionale 632/2026Numero di raccolta generale 13857/2026Data pubblicazione 12/05/2026Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 177, comma 1, lett. c), e dell’art. 179 c.c., avendo la Corted’appello di Brescia erroneamente ricondotto alla comunione legale itre buoni fruttiferi acquistati con denaro derivante dal riscatto di unbene personale.Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 179, comma 1, lett. f), e comma 2, dell’art. 179 c.c., avendola Corte d’appello di Brescia erroneamente ritenuto che occorresse ladichiarazione del coniuge per riconoscere la natura personale deibuoni risparmio.2. – I cinque motivi di ricorso possono essere esaminaticongiuntamente, per la loro evidente connessione tematica, e sirivelano infondati.3. – Le plurime censure sollevano, in realtà, un’unica questione didiritto: se i tre buoni di risparmio dell’importo di € 50.000,00sottoscritti dal de cuius [OSCURATO:PERSONA], in regime dicomunione legale dei beni, dovessero ritenersi compresi in dettacomunione, ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. c), cod. civ.,sicché lo scioglimento determinato dalla morte del medesimo MarioCarmelo [OSCURATO:PERSONA] abbia attribuito alla coniuge superstite [OSCURATO:PERSONA] diritto proprio, e non ereditario, sulla metà dei proventi residui; ose invece gli stessi tre buoni di risparmio dovessero restare al di fuoridell’oggetto della comunione, in quanto acquisiti da [OSCURATO:PERSONA] DiVita con le somme versategli dalla compagnia assicuratrice a titolo diriscatto della polizza vita denominata AXA Vita.4.- Deve soltanto correggersi in parte la motivazione in diritto dellasentenza impugnata, avendo essa ritenuto che i buoni di risparmio, alpari del saldo attivo esistente su un conto corrente, rientrassero nellacomunione legale de residuo agli effetti dell'art. 177, primo comma,lett. c), cod. civ.Numero registro generale 11533/2020Numero sezionale 632/2026Numero di raccolta generale 13857/2026Data pubblicazione 12/05/2026Non sussistono comunque ragioni idonee a determinare la cassazionedella sentenza a fronte delle violazioni di diritto ipotizzate nellecensure dei ricorrenti, né risultano decisivi i fatti che, a dire dellestesse, non sarebbero stati esaminati.4.1. - La circostanza che, nel caso di specie, il denaro incassato atitolo di riscatto della polizza vita fosse stato successivamentereinvestito per la sottoscrizione di buoni di risparmio bancari hapiuttosto comportato la caduta in comunione legale immediata di talistrumenti finanziari, alla stregua dell'art. 177, primo comma, lett. a),cod. civ., in quanto incrementi patrimoniali con finalità diinvestimento, rientranti tra gli acquisti compiuti durante il matrimonioda uno solo o da entrambi i coniugi in regime di comunione legale, enon proventi percepiti e non consumati (arg. da Cass. 15 giugno2012, n. 9845; Cass. 9 ottobre 2017, n. 21098).Al fine di escludere l’ingresso in comunione dei buoni di risparmio, inquanto asseritamente sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] medianteimpiego di denaro di origine personale, giacché derivante dal riscattodella polizza vita, occorre dapprima considerare la tassatività delleipotesi di eccezione al principio generale di inclusione dei beni nellacomunione legale contemplate dall’art. 179 c.c. D’altro canto, ilconiuge acquirente sarebbe stato onerato dell’espressa dichiarazioneda rendere all’atto dell’acquisto, ai sensi dell'art. 179, primo comma,lett. f), cod. civ. (non potendosi, nella specie, nemmeno dire certa –nei limiti, peraltro, apprezzabili in sede di sindacato sui fatticonsentito nel giudizio di cassazione - l'appartenenza esclusiva aMario [OSCURATO:PERSONA] della provvista adoperata per la sottoscrizionedegli strumenti finanziari, in quanto reinvestimento della sommaricevuta dall’assicuratore: Cass. 5 maggio 2010, n. 10855; Cass. 25settembre 2008, n. 24061).5. - Il ricorso va perciò rigettato.Numero registro generale 11533/2020Numero sezionale 632/2026Numero di raccolta generale 13857/2026Data pubblicazione 12/05/2026Segue la condanna in solido dei ricorrenti a rimborsare allacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazionenell’importo liquidato in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - ,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti arimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio dicassazione, che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 marzo 2026.Il Consigliere estensoreAntonio ScarpaLa PresidenteMilena Falaschi