CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36229/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 2603 4 / 20 22 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 - contror i c o rrente - avverso la sentenza n. 522/2022 della Commissione tributaria regionale delPiemonte, depositata il 27 aprile 2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: l’Agenzia delle entrate notificò alla società Gribaudo e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. un avviso di accertamento per il recuper o del la maggiore Irapriferita all’anno di imposta 2016, oltre all’irrogazione di sanzioni; per il medesim o ann o di imposta fu notificato identico avviso ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contenente ripresa a tassazione del maggior reddito dapartecipazione; gli atti impositiv i facevano seguito ad un controllo di Polizia tributaria dal quale era emerso il coinvolgimento della società in condotte di truffa e appropriazione indebita, consistite nel rilascio di polizze contraffatte su moduli obsoleti della compagnia di assicurazioni preponente, dietro pagamento del premio da parte dei clienti; le somme percette furono, dunque, assoggettate ad imposta in conformità alla previsione di cui all’art. 14, comma 4 , della l. 24 dicembre 1993, n. 537 , a mente del quale vanno comprese nel reddito imponibile i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a confisca penale; nei confronti dei soci, poi, venne recuperato a tassazione anche il maggior reddito corrispondente all’ammontare dei prelevamenti e versamenti non giustificati emersi a seguito delle indagini bancarie disposte dalla Procura della Repubblica a caricodella società; [OSCURATO:PERSONA] impugnò gli avvisi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo, la quale accolse l’impugnazione del contribuente, annullando l’avviso «limitatamente alla parte concernente le richieste nei suoi confronti»; detta sentenza fu vittoriosamente appellata dall’Amministrazione innanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte; i giudici del gravame esclusero che, come sostenuto dal Molinengo, costui fosse estraneo alla gestione della società e, quindi, alle condotte illecite ed alle relative ricadute fiscali; osservarono, in tal senso, che nel giudizio penale d’appello, conclusosi con sentenza di condanna, era emersa la circostanza del versamento dei proventi illeciti da un conto asseritamente “occulto” (perché noto al solo Gribaudo) ad altri due conti risultanti in contabilità per oltre un decennio, sui quali il Molinengo operava quotidianamente; ulteriori e convincenti risultanze istruttorie corroboravano tale circostanza, come pure il fatto che entrambi i soci avessero ottenuto cospicui profitti; risultavano smentite le ulteriori circostanze invocate dal contribuente a propria difesa; [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi e l ’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. Considerato che: in via preliminare, va dato atto del fatto che il consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di doversi astenere del giudizio ai sensi dell’art. 51, comma primo, num. 4), cod. proc. civ., avendo fatto parte del collegio della Commissione tributaria provinciale di Cuneo che ha pronunciato la sentenza di primo grado, e ha contestualmente depositato la relativa comunicazione diretta al [OSCURATO:PERSONA] Presidente; tale circostanza, investendo la composizione del Collegio, impone il rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo stante la dichiarazione di astensione del consi