CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 gennaio 2019
Cassazione n. 15995/2025
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18393-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 1708/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/01/2019 R.G.N. 145/2015; Oggetto Lavoro agricolo. Disconoscimento rapporto R.G.N.18393/2019 Cron. Rep. Ud.08/04/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento dell'appello proposto dall'I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, ha rigettato la domanda degli odierni ricorrenti, volta al riconoscimento di rapporti di lavoro agricolo, con diritto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni dal 2006 al 2010. Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha osservato che l’onere di prova della sussistenza del rapporto in agricoltura, presupposto del diritto all’iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, era a carico dei lavoratori e che detta prova, nello specifico, non era stata raggiunta. In particolare, contraddittorie si rivelano le deposizioni acquisite, rese, peraltro, da testimoni coinvolti nell’accertamento ispettivo e interessati a confutarne l’esito. Per i giudici territoriali, in sintesi, «le risultanze testimoniali non (avevano raggiunto) la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni […]in merito all’esistenza del dedotto rapporto in agricoltura». 2. A vverso tale pronuncia, hanno propo sto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e gli altri lavoratori indicati in epigrafe, affidato a quattro motivi, cui ha resistito, con controricorso,l'Inps. [OSCURATO:PERSONA]: 3. Con il primo motivo – ai sensi de ll'art. 360 n. 5 c.p .c. - è dedotto vizio di motivazione nonché omessa pronuncia sull’eccezione formulata in appello. Inesistenza della decisione su un punto della controversia per la soluzione del caso concreto.Violazione dell’art. 115 c.p.c. La Corte di appello non si sarebbe pronunciata sull'eccezione con cui, in appello, i ricorrenti avevano denunciatola violazione del principio di contestazione. L'Inps avrebbe disconosciuto i rapporti di lavoro esclusivamente sulla base dei verbali d e i propri ispettori, effettuati a distanza di anni , senza neppure procedere aduna verifica sul posto. L ’ampia documentazione ( contrattidi assunzione, buste paga ecc.) prodotta dai ricorrenti dimostrava, invece,i rapporti di lavoro , come del resto ritenuto dal Tribunale. 4. Con il secondo motivo – a i sensi de ll'art. 360 n. 5 c.p.c. - è dedotto vizio di motivazione, omessa pronuncia su un’altra eccezione di controparte. Inesistenza della decisione su un punto della controversia per la soluzione del caso concreto. Violazione art. 8 del DPR 818 del 1957. Secondo parte ricorrente, l ’I nps non avrebbe potuto disconoscere i contributi decorso il termine di cinque anni. In base alla disposizione dell’art. 8 cit., infatti, i contributi versati da oltre un quinquennio dovevano restare acquisiti alle gestioni, a tutti gli effetti del diritto alla prestazione. 5. Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. - è dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione agli artt. 115, 116, e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto inattendibili le testimonianze dei colleghi di lavoro. 6. Con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. - è dedotta violazione e errata applicazione degli artt. 246 e 421 c.p.c. 7. Le censure dei motivi si prestano ad una trattazione congiunta,presentando analoghi profili di inammissibilità. Va infatti osservato che tutti i rilievi mossi alla sentenza sono genericamente argomentati , senza precisi riferimenti a l contenuto della decisioneimpugnata. I motivi di ricorso, invece, come costantemente insegnala Corte, devono ave re i caratteri dispecificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (ex multis, n. 4905 del 2020 ) non potendo risolversi in affermazioniapodittiche, prive di puntuale dimostrazione. Postaquesta generale premessa, la motivazione della Corte di appello, n on censurabile in termini d i apparenza o d'insanabile contraddittorietà(fra le molte, Cass. n. 38004 del 2022, in coerenza con Cass., S.U., n. 8053 del 2014 ) per quanto, anche solo in sintesi, riportato nello storico di lite , muove dalla corretta premessa teorica (Cass. nr. 1295 del 2023) che, ove a seguito di un controllo, l’INPS disconosca il rapporto di lavoro che costituisce il presupposto dei diritti azionati, grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato; in applicazione della indicata regola iuris, la Corte territoriale ègiunta alla conclusione che tale prova non erastata adeguatamente offerta. La valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione, involgonopoi apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito(tra le tante, Cass. n. 16467 del 2017) e , in questa sede, non censurati secondo gli enunciati di Cass., S.U., nn. 8053 e 8054 del 2014 (e successive conformi anche delle sezioni semplici). In particolare, per i giudici territoriali, non hanno rappresentato prove idonee le deposizioni raccolte che -lungi dall’essere considerate intrinsecamente inattendibili per lo status dei testimoni interrogati - sono state giudicate contraddittorie e , pertanto, ritenute recessive rispetto a d altri elementi di prova. Il richiamo all'art. 246 c.p.c., con l’ultimo motivo di ricorso, non coglie dunque la ratio decidendi , fondata non sulla incapacità dei testimoni, regolata dalla previsione invocata, ma piuttosto sulla inattendibilitàdegli stessi, per le ragioni esposte. Altri profili devoluti alla Corte(come le denunciate omissioni in ordine alle eccezioni sollevate in sede di appello) difettano di autosufficienza. Parte ricorrente non ha soddisfatto l’onere di trascrizione essenziale degli atti e dei documenti processuali idonei a sorreggere i rilievi, neppur per la parte d'interesse(ex multis, Cass. n.21346 del 2024 ). Del pari, quanto alla questione oggetto del secondo motivo di cui non vi è cenno alcuno nella sentenza impugnata, parte ricorrente non ha dimostrato che la stessa , con i relativi presupposti di fatto, era stata sottoposta ai giudici di merito ; in ogni caso, la disposizione contenuta nell’art. 8 del d.P.R. n. 818del 1957 (secondo la quale debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative i contributi indebitamente versati allorché l’accertamento dell’indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni) ha carattere eccezionale e presuppone sempre, per la sua applicabilità, l’esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l’INPS (in ult., Cass. nr. 8649 del 2 025 , in motiv.). Essa, dunque,non rileva nella fattispecie concreta ove il disconoscimento del rapporto di lavoro ha comporta to l’esclusione anche di quello assicurativo ( in argomento, Cass.n.16849 del 2024 , punto 28). Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, non dovendosi, però, provvedere sulle spese, sussistendo le condizioni di cui all’art. 152 disp.att.c.p.c. Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent i dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor