CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 1980
Cassazione n. 21452/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PAKISTAN) il 12/12/1980 avverso la sentenza del 24/10/2023 del TRIBUNALE di BARIdet-e-~s`a-erlfe-Pert+7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t n. 163 R.G. n. 44406/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sulla determinazione della pena (oggetto di accordo e non illegale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 4