CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 28648/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Verona, adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 21 febbraio 2022, avente ad oggetto l'autovettura Volvo modello V40 tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà del ricorrente, quale bene strumentale alla consumazione dei reati di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e plurime cessioni ascritti al predetto. Si tratta di un sequestro preventivo emesso ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto contestualmente anche alla misura della custodia cautelare in carcere, per avere svolto una continuativa attività di spaccio utilizzando l'autovettura di sua proprietà, come accertato dalle attività di osservazione e controllo svolte nei giorni 7,9,10,14, 16 e 17 febbraio 2022. Il Tribunale ha respinto l'istanza di riesame del sequestro ritenendo sufficientemente dimostrata la stabile destinazione dell'autovettura all'attività di spaccio svolta dall'indagato, che è stato visto recarsi presso alcune aree di parcheggio in diverse località nei Comuni della provincia veronese utilizzando l'auto per occultare la droga grazie anche ad un vano ricavato nel condotto di areazione dell'autovettura, in cui è stata rinvenuta la sostanza del tipo cocaina del peso di 24 g. suddivisa in 10 involucri. 2. Tramite il difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento ed articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione al difetto di motivazione per non avere il Tribunale risposto ad una serie di censure che afferivano la vicinanza dei luoghi per gli appuntamenti tra l'indagato ed i suoi clienti, raggiungibili anche senza autovettura, l'assenza di manomissioni dell'auto essendo stata la droga rinvenuta non in un vano artificiosamente creato, ma proprio dell'autovettura (dentro le bocchette di areazione). 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento al requisito della stabile collegamento tra la vettura sequestrata e l'attività criminosa per le medesime circostanze già dedotte nel primo motivo, ovvero la possibilità di svolgere l'attività di spaccio anche senza l'utilizzo dell'autovettura data la vicinanza dei luoghi raggiungibili anche a piedi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La motivazione del riesame è logica e coerente rispetto al perículum in mora che costituisce il tema dedotto con l'impugnazione, che investe sostanzialmente la motivazione, con censure in fatto non rivalutabili in sede di legittimità, anche per i limiti di ammissibilità del ricorso in materia cautelare reale confinati alla sola violazione di legge. Devesi preliminarmente ricordare che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni 2 Unite di questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Orbene, nel caso in esame, non è ravvisabile alcun vizio radicale della motivazione poiché il Tribunale dell'impugnazione cautelare reale ha verificato con argomenti logici e conducenti la legittimità del sequestro, attraverso una esaustiva analisi dei presupposti, costituiti dalla sussistenza del fumus del reato, dal c.d. periculum in mora e dalla pertinenzialità dei beni sequestrati. Si deve rilevare che non sono stati neppure messi in discussione i presupposti del fumus del reato e della pertinenzialità, ma solo quello del periculum in mora, sulla base di una diversa valutazione dei fatti ed in particolare della negata modifica strutturale dell'auto che costituisce, in realtà, un elemento ulteriore ma non necessario per ravvisare la stabilità del rapporto di destinazione dell'autovettura all'attività illecita di spaccio. Il legame pertinenziale al reato dell'autovettura è sorretto dalle modalità in concreto verificate dell'attività di spaccio, essendo irrilevante che in astratto le distanze percorse fossero più o meno brevi, atteso che ciò che rileva è la utilizzazione non occasionale dell'auto per la commissione del reato, non essendo richiesta la sua indispensabilità ma solo che la sua utilizzazione per la commissione del reato sia connotata da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile (Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254881). Inoltre le censure sulle modifiche strutturali dell'auto investono l'accertamento del fatto in modo inammissibile, posto che il vano "ricavato" nella bocchetta dell'areazione può essere comunque ritenuto ragionevolmente una manomissione o alterazione strutturale, presupponendo una modifica della bocchetta per poterla utilizzare come nascondiglio per il trasporto della sostanza stupefacente. Inoltre, essendo il sequestro stato disposto non solo in funzione della confisca, ma anche per prevenire il pericolo di nuovi reati, si deve rilevare che sotto tale profilo nessuna censura è stata dedotta dal ricorrente, con la conseguente genericità del motivo di ricorso per la parzialità delle deduzioni difensive che non contestano la fondatezza del sequestro anche sotto tale profilo, che giustificherebbe il mantenimento del sequestro anche ove dovessero ritenersi carenti i presupposti per disporre la confisca del bene.Si deve, in definitiva, rilevare che le argomentazioni del Tribunale sono assolutamente coerenti con le finalità di prevenzione del sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, commi 1, cod. proc. pen. funzionale ad impedire la reiterazione dei reati attraverso la sottrazione dell'auto servita quale strumento per commetterli, nonché ai sensi del comma 2, trattandosi di un bene di cui può essere disposta la confisca facoltativa. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a