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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 21091/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 26 settembre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Milano del 6-5-2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 493 ter cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. lamentava: - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. quanto alla partecipazione dell'imputato al processo di appello del 26 settembre 2022 e nullità degli atti successivi; - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. quanto al decreto di fissazione dell'udienza preliminare che non conteneva l'avviso che l'imputato ove non comparso sarebbe stato giudicato in assenza; - vizio di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità posto che il giudice di appello non aveva tenuto conto dell'intervenuta assoluzione del ricorrente in separato procedimento nel quale era stata escussa la stessa persona offesa Donadoni; • -difetto di motivazione quanto alle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati; ed invero alcuna nullità sussiste a seguito della mancata revoca della precedente dichiarazione di assenza essendosi dato atto che al momento della lettura del dispositivo di appello l'imputato era presente.

Inoltre la nullità della citazione per l'udienza preliminare appare dedotta tardivamente solo nella presente fase di legittimità. 2.2 Fondato è invece il terzo motivo; ed invero la difesa ha provato come lo stesso ricorrente fosse stato assolto all'esito di altro procedimento instaurato dinanzi il tribunale di Milano sempre in relazione ad episodi che riguardavano presunte sottrazioni di denaro in danno della [OSCURATO:PERSONA] e nel corso del quale era stata escussa quale testimone la Donadoni e cioè quel soggetto le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento dell'affermazione di colpevolezza nel presente procedimento.

Correttamente la difesa riproduce passi della sentenza emessa nel separato giudizio che richiamano la prassi del pagamento dei biglietti dei clienti escludendone la rilevanza penale che in quanto desunti da provvedimento dotato di autorità di cosa giudicata vanno analizzati ed approfonditi ai fini della corretta e completa valutazione della responsabilità.

E poiché tale pronuncia risultava richiamata nei motivi nuovi di appello la corte di secondo grado avrebbe dovuto prenderne visione e valutare in quale misura la stessa potesse coinvolgere anche i fatti oggetto di giudizio avuto riguardo alla parziale sovrapponibilità delle date di consumazione dei fatti ed alla assunzione delle medesime fonti di prova.

Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.

Roma, 10 maggio 2023 • [OSCURATO:PERSONA]. a [OSCURATO:PERSONA] ' il O/1U v ' IL P [OSCURATO:PERSONA] Giovan tallevi SE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 26 settembre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Milano del 6-5-2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 493 ter cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. lamentava: - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. quanto alla partecipazione dell'imputato al processo di appello del 26 settembre 2022 e nullità degli atti successivi; - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. quanto al decreto di fissazione dell'udienza preliminare che non conteneva l'avviso che l'imputato ove non comparso sarebbe stato giudicato in assenza; - vizio di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità posto che il giudice di appello non aveva tenuto conto dell'intervenuta assoluzione del ricorrente in separato procedimento nel quale era stata escussa la stessa persona offesa Donadoni; • -difetto di motivazione quanto alle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati; ed invero alcuna nullità sussiste a seguito della mancata revoca della precedente dichiarazione di assenza essendosi dato atto che al momento della lettura del dispositivo di appello l'imputato era presente. Inoltre la nullità della citazione per l'udienza preliminare appare dedotta tardivamente solo nella presente fase di legittimità. 2.2 Fondato è invece il terzo motivo; ed invero la difesa ha provato come lo stesso ricorrente fosse stato assolto all'esito di altro procedimento instaurato dinanzi il tribunale di Milano sempre in relazione ad episodi che riguardavano presunte sottrazioni di denaro in danno della [OSCURATO:PERSONA] e nel corso del quale era stata escussa quale testimone la Donadoni e cioè quel soggetto le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento dell'affermazione di colpevolezza nel presente procedimento. Correttamente la difesa riproduce passi della sentenza emessa nel separato giudizio che richiamano la prassi del pagamento dei biglietti dei clienti escludendone la rilevanza penale che in quanto desunti da provvedimento dotato di autorità di cosa giudicata vanno analizzati ed approfonditi ai fini della corretta e completa valutazione della responsabilità. E poiché tale pronuncia risultava richiamata nei motivi nuovi di appello la corte di secondo grado avrebbe dovuto prenderne visione e valutare in quale misura la stessa potesse coinvolgere anche i fatti oggetto di giudizio avuto riguardo alla parziale sovrapponibilità delle date di consumazione dei fatti ed alla assunzione delle medesime fonti di prova. Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Roma, 10 maggio 2023 • [OSCURATO:PERSONA]. a [OSCURATO:PERSONA] ' il O/1U v ' IL P [OSCURATO:PERSONA] Giovan tallevi SE
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