CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 12923/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Data pubblicazione 22/04/2022 CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio accomandatario di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., propose opposizione innanzi al Tribunale di Rimini ai due decreti ingiuntivi emessi in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il complessivo importo di Euro 10.457,45 a titolo di canoni locazione per uso commerciale per gli anni 2014 e 2015. Il Tribunale adito, riunite le cause, accolse l’opposizione, revocando i decreti ingiuntivi. Osservò il giudice che, essendo intervenuta in data 25 marzo 2013 la cessione della locazione, il locatore poteva agire nei confronti del cedente solo in presenza dell’inadempienza del conduttore cessionario, con il quale peraltro il locatore medesimo aveva sottoscritto, in data 1° luglio 2013, un nuovo contratto di locazione, mai registrato. Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA], denunciando l’extrapetizione, limitatamente alla statuizione che il nuovo contratto di locazione, benché non registrato, fosse valido e ciò allo scopo di riattivare l’azione nei confronti del cedente il primo contratto dopo avere costituito in mora il cessionario. La Corte d’appello di Bologna dichiarò inammissibile l’appello. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione. 2. Con ordinanza n. 3372 del 12 febbraio 2020 la Corte di Cassazione rigettò il ricorso. Osservò la Corte, in relazione al primo motivo avente ad oggetto – ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. – l’omessa pronuncia sulla domanda di nullità della locazione stipulata fra proprietario e cessionario di cui il Tribunale in carenza di domanda aveva statuito la validità, che non vi era violazione dell’art. 112, avendo la Corte d’appello ritenuto la domanda nuova, in quanto mai formulata prima, e dunque inammissibile ai sensi F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 20781/2020 dell’art. 345 cod. proc. civ.. Aggiunse che la corte territoriale aveva Numero sezionale 639/2022Numero di raccolta generale 12923/2022 preso atto del fatto che la decisione di primo grado era basata Data pubblicazione 22/04/2022 anche sull’ulteriore ratio decidendi della necessità di agire contro il cedente solo in presenza dell’inadempimento del cessionario ai sensi dell’art. 36 legge n. 392 del 1978, per cui, stante l’idonea ulteriore ragione decisoria, dall’accoglimento della domanda di nullità non poteva conseguire alcun effetto favorevole per la parte appellante. 3. Ha proposto ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la parte intimata. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e del difensore della parte, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l’applicazione alla data del 31 dicembre 2022). La richiesta di trattazione orale è intervenuta tardivamente oltre il termine di venticinque giorni liberi prima dell’udienza (il termine scadeva il 4 marzo 2022 e la richiesta è stata presentata in data 9 marzo 2022). Il Procuratore Generale ha presentato le conclusioni scritte. E’ stata depositata memoria di parte. Ragioni della decisione 1. Con il motivo di ricorso si denuncia l’errore di fraintendimento nell’interpretazione dell’atto rappresentato dalla circostanza che con l’atto di appello non era stata chiesta la pronuncia di nullità del contratto, ma la dichiarazione di nullità della sentenza per extrapetizione, non essendo mai stato chiesto in primo grado l’accertamento di validità del contratto. Aggiunge che l’errore revocatorio della pronuncia di legittimità può consistere F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 20781/2020 nell’errata interpretazione di un atto derivante dall’avere reputato Numero sezionale 639/2022Numero di raccolta generale 12923/2022 come vero il presupposto, erroneamente ritenuto dalla Corte Data pubblicazione 22/04/2022 d’appello, che la domanda di nullità si riferisse al contratto anziché alla sentenza. 1.1 Il motivo è inammissibile. Oggetto della censura è l’errata interpretazione che la Corte di Cassazione ha fatto del motivo di ricorso. La revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione è configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, mentre non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso (fra le tante da ultimo Cass. n. 3760 del 2018 e n. 31032 del 2019). In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l'errato apprezzamento, da parte della Corte, di un motivo di ricorso - qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l'originario ricorso - si verte in un ambito estraneo a quello dell'errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., potendo configurare l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. (fra le tante Cass. n. 14937 del 2017). 2. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 20781/2020 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare Numero sezionale 639/2022Numero di raccolta generale 12923/2022 atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, Data pubblicazione 22/04/2022 n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 29 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O