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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09188/2026

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quali eredi di DomenicaScrimali, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA],-intimata-avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Palermo n. cron. 1281/2025,RG 624/2025, depositata in data 26/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 17958/2025Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 9188/2026Data pubblicazione 11/04/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.senza statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione della parteintimata; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 7/04/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ntonietta Scrima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
quali eredi di DomenicaScrimali, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA],-intimata-avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Palermo n. cron. 1281/2025,RG 624/2025, depositata in data 26/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 17958/2025Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 9188/2026Data pubblicazione 11/04/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.senza statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione della parteintimata; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 7/04/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ntonietta Scrima
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