Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 25309/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27189-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in TAVIANO(LECCE), VIA [OSCURATO:PERSONA] n. 55 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domicliata presso l’indirizzo digitale di quest’Ultimo [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 537/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/05/2021; Ric. 2021n. 27189sez.

M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’Appello di Lecce di rigetto del gravame contro la sentenza del Tribunale locale, che ha dichiaratoinammissibile la domanda volta al riconoscimento del compossesso di una statua custodita in una chiesa di Ruffano.

2. [OSCURATO:PERSONA] rrocchia [OSCURATO:PERSONA] è rimast a intimata;

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a tremotivi.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Con il primo motivo il ricorrente denuncia errata applicazione della legge ed erronea affermazione di infondatezza dell’appello ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.

Con il secondo motivo si denuncia erronea interpretazione di norme ex art. 360 n. 3 c.p.c.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. –Omessa o insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.

Ric. 2021n. 27189sez.

M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -3- I tre motivi, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

Il giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile per indeterminatezza la domanda del Pizzolante, poiché non riconducibile ad un’azione petitoria o di accertamento della comproprietà della statua, né ad un’azione di restituzione o consegna, e non essendo ammissibile un’azione di mero accertamento di una situazione di fatto, qual è il compossesso.

Il Tribunale osservava poi che, anche qualificando la domanda come azione di manutenzione, essa sarebbe stata tardiva, perché proposta oltre l’anno dalla molestia possessoria, ravvisata in una letteradel Parroco.

Sul gravame interposto dal Pizzolante, la Corte d’Appello osservava che egli si era limitato a contestare la qualificazione della domanda, che a suo dire avrebbe dovuto essere ricondotta all’azione di nunciazione ex art. 1172 c.c., nonchè a censurare la declaratoria di tardività dell’azione di manutenzione ravvisata dal primo giudice, ma non aveva impugnato le ulteriori ragioni addotte dal Tribunale a sostegno dell’inammissibilità della domanda, autonomamente idonee a sorreggere la statuizione, sulla quale si era pertanto formato il giudicato.

Il ricorrente non attinge con alcuna censura tale ratio decidendidella sentenza di seconde cure, relativa appunto alla formazione del giudicato sulla inammissibilità dell’azione.

Ne consegue che il ricorso, interamente concentrato sulla qualificazione della domanda, è inammissibile (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 13880 del 06.07.2020, Rv 658309).

I motivi sono inammissibili anche per difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato il tenore delle difese e delle conclusioni assunte in primo grado e in appello, così impendendo Ric. 2021n. 27189sez.

M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -4- a questa Corte ogni valutazione sulla qualificazione della domanda, mentre le censure relative alla sussistenza di una situazione di pericolo gravante sulla statua (pericolo ricondotto, peraltro, ad una condotta del parroco, e non ad una cosa come richiesto dall’art. 1172 c.c.) sono inammissibili in quanto introducono questioni di merito.

Resta assorbita la questione della tempestività della domanda.

2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

3. Il ricorrente ha depositato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso o per la discussione in pubblica udienza.

Dalla suddetta memoria non emergono fatti o argomenti tali da determinare una modifica della proposta o una rimessione della decisione alla pubblica udienza.

4. La Corte dichiara inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. il ricorso.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in euro 3000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2021n. 27189sez.

M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -5- titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27189-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in TAVIANO(LECCE), VIA [OSCURATO:PERSONA] n. 55 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domicliata presso l’indirizzo digitale di quest’Ultimo [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 537/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/05/2021; Ric. 2021n. 27189sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’Appello di Lecce di rigetto del gravame contro la sentenza del Tribunale locale, che ha dichiaratoinammissibile la domanda volta al riconoscimento del compossesso di una statua custodita in una chiesa di Ruffano. 2. [OSCURATO:PERSONA] rrocchia [OSCURATO:PERSONA] è rimast a intimata; 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tremotivi. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Con il primo motivo il ricorrente denuncia errata applicazione della legge ed erronea affermazione di infondatezza dell’appello ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Con il secondo motivo si denuncia erronea interpretazione di norme ex art. 360 n. 3 c.p.c. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. –Omessa o insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. Ric. 2021n. 27189sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -3- I tre motivi, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Il giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile per indeterminatezza la domanda del Pizzolante, poiché non riconducibile ad un’azione petitoria o di accertamento della comproprietà della statua, né ad un’azione di restituzione o consegna, e non essendo ammissibile un’azione di mero accertamento di una situazione di fatto, qual è il compossesso. Il Tribunale osservava poi che, anche qualificando la domanda come azione di manutenzione, essa sarebbe stata tardiva, perché proposta oltre l’anno dalla molestia possessoria, ravvisata in una letteradel Parroco. Sul gravame interposto dal Pizzolante, la Corte d’Appello osservava che egli si era limitato a contestare la qualificazione della domanda, che a suo dire avrebbe dovuto essere ricondotta all’azione di nunciazione ex art. 1172 c.c., nonchè a censurare la declaratoria di tardività dell’azione di manutenzione ravvisata dal primo giudice, ma non aveva impugnato le ulteriori ragioni addotte dal Tribunale a sostegno dell’inammissibilità della domanda, autonomamente idonee a sorreggere la statuizione, sulla quale si era pertanto formato il giudicato. Il ricorrente non attinge con alcuna censura tale ratio decidendidella sentenza di seconde cure, relativa appunto alla formazione del giudicato sulla inammissibilità dell’azione. Ne consegue che il ricorso, interamente concentrato sulla qualificazione della domanda, è inammissibile (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 13880 del 06.07.2020, Rv 658309). I motivi sono inammissibili anche per difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato il tenore delle difese e delle conclusioni assunte in primo grado e in appello, così impendendo Ric. 2021n. 27189sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -4- a questa Corte ogni valutazione sulla qualificazione della domanda, mentre le censure relative alla sussistenza di una situazione di pericolo gravante sulla statua (pericolo ricondotto, peraltro, ad una condotta del parroco, e non ad una cosa come richiesto dall’art. 1172 c.c.) sono inammissibili in quanto introducono questioni di merito. Resta assorbita la questione della tempestività della domanda. 2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 3. Il ricorrente ha depositato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso o per la discussione in pubblica udienza. Dalla suddetta memoria non emergono fatti o argomenti tali da determinare una modifica della proposta o una rimessione della decisione alla pubblica udienza. 4. La Corte dichiara inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. il ricorso. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in euro 3000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2021n. 27189sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -5- titolo di contributo unificato pari a quello
Decreto Cassazione n. 25309/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris