CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41934/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con due atti distinti, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali il ricorrente si duole dell'affermazione di responsabilità e della ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, oltre ad essere versati in fatto, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il primo motivo di Solida, con il quale il ricorrente lamenta l'affermazione di responsabilità in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da doglianze in punto di fatto; Considerato che i motivi di ricorso di entrambi gli imputati in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati, perchè il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Considerato, altresì, che il terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con il quale contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso ed è manifestamente infondata, in quanto smentita dagli atti, quanto alla eccezione relativa alla mancata notifica dell'avviso di udienza e del decreto di assegnazione alla Settima Sezione Penale; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 • to e 2022 Il consigli re es