CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1998
Cassazione n. 13001/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2v1 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare de Tribunale di Agrigento con la quale era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla )ena di anni quattro e mesi due di reclusione e C 18.000 di multa, in relazione al reato di cui all'ari. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il primo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in relazione alla finalità di cessione delle sostanze stupefacenti detenute è manifestamente infondato. La co -ti. territoriale ha ritenuto la destinazione a terzi in ragione della detenzione di sostanze di diver;a tipologia, pari a hashish grammi 57,2, cocaina pari a grammi 35,5 e tre involucri di cocaina i: er un totale di 10,5 grammi già pronti per la cessione e n. 3 involucri di crack destinati alla "1: ndita pari a grammi 15,5, dunque sul dato ponderale, sulla parziale divisione in dosi nonché in ragione del rinvenimento della somma di C 600,00 suddivisa in banconote di piccolo taglio. Il secondo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in relaziona al diniego di riconoscimento del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre i9:, n. 309 è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte territoriale, in continuità con la sentenza di primo grado, ha bene ai -gomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ia escluso il fatto di lieve entità e ciò in ragione della detenzione di sostanze stupefacenti di dive -sa tipologia del rilevante peso ponderale, e dalla somma di denaro in banconote di piccolo taglio, secondo il dictum delle Sezioni Unite Murolo. Il terzo motivo di ricorso che deduce l'omessa motivazione in relazione alla ci -costanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. è parimenti manifestamente infondato in quanto non riciHrre nel caso in esame né la tenuità dell'offesa, per le ragioni esposte dal diniego di riconoscimento del fatto lieve e del lucro tenue tenuto conto che dalla cessione il ricorrente aveva ricavatD una ingente somma di denaro. Al riguardo, deve rammentarsi che allorché si tratti della senten :a emessa a seguito di un giudizio di impugnazione, l'obbligo di motivazione non può ritenersi saidisfatto dal mero richiamo alla sentenza in verifica, essendo il giudice del gravame tenuto a d saminare le censure mosse dal ricorrente e ad esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di rigettarle ovvero di farle proprie. Non di meno, tale obbligo è strettamente correlato al principi D devolutivo e alla consistenza dei motivi e con la precisazione che qualora le censure solleva:E:i siano mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttament: risolte dal primo giudice, oppure di questioni genetiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati (Sez.2, n. 19619 del 13/02/2014 Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 28411 del 3/11/2012, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735). Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 15:16 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anclie a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes€ i ,rocessuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa del