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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45045/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono generici e riproduttivi di identiche censure già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha messo in risalto le ragioni che portavano a ritenere: il ricorrente responsabile delle imputazioni contestate (pagg. da 7 a 10 sentenza impugnata), giustificata la esclusione delle circostanze attenuanti generiche (ultimo capoverso pag. 10 e pag. 11 ove è stata valorizzata anche la condotta successiva ai fatti); la infondatezza delle censure rivolte alla espulsione dal territorio nazionale avendo la Corte territoriale, da un canto, mettendo in risalto i motivi alla base della ritenuta pericolosità, d'altro canto, osservando come il semplice certificato di matrimonio non dimostrasse un radicamento sul territorio del nucleo familiare, in assenza di pur agevole produzione dello stato di famiglia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono generici e riproduttivi di identiche censure già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha messo in risalto le ragioni che portavano a ritenere: il ricorrente responsabile delle imputazioni contestate (pagg. da 7 a 10 sentenza impugnata), giustificata la esclusione delle circostanze attenuanti generiche (ultimo capoverso pag. 10 e pag. 11 ove è stata valorizzata anche la condotta successiva ai fatti); la infondatezza delle censure rivolte alla espulsione dal territorio nazionale avendo la Corte territoriale, da un canto, mettendo in risalto i motivi alla base della ritenuta pericolosità, d'altro canto, osservando come il semplice certificato di matrimonio non dimostrasse un radicamento sul territorio del nucleo familiare, in assenza di pur agevole produzione dello stato di famiglia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27
Sentenza Cassazione n. 45045/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris