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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20364/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Lt) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile, per tardività, il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal locale Tribunale il 21/9/2023.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza dell'art. 585, commi 1, lett. c), e 1-bis, cod. proc. pen.; vizio di motivazione.

La Corte avrebbe dichiarato inammissibile l'appello con evidente errore di calcolo e pur riportando correttamente la sequela processuale: considerando il termine preso dal primo Giudice per il deposito della motivazione, e tenuto conto dell'aumento di 15 giorni per l'assenza del Gabresu nel giudizio di primo grado, il termine per impugnare sarebbe infatti scaduto il 30/12/2023, cosicché l'atto di appello - presentato il 24/12/2023 - sarebbe tempestivo. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato.

4. Come correttamente affermato nell'impugnazione, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame per un errore di calcolo sui termini di impugnazione, come peraltro chiaramente evincibile dal contenuto dell'ordinanza.

4.1. La stessa Corte, infatti, ha evidenziato che: a) la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 21/9/2023; b) il Giudice aveva riservato il deposito della motivazione in 40 giorni, rispettati; c) il dies a quo del termine per impugnare, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., decorreva pertanto dal 30/10/2023 (la data corretta, in realtà, è quella del 1/11/2023, ma ciò non incide sulla decisione del ricorso); d) questo termine era pari a 60 giorni, 45 dei quali ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e 15 ai sensi del successivo comma 1-bis, in quanto l'imputato era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado.

Ebbene, muovendo da queste corrette premesse, la Corte di appello avrebbe dovuto individuare la scadenza del termine per impugnare nel 30/12/2023; per contro - e per mero errore di calcolo - l'ordinanza ha concluso che "il termine per il deposito dell'atto di appello scadeva il 15 novembre 2023", ed ha così dichiarato inammissibile l'impugnazione depositata il 24/12/2023.

5. La stessa ordinanza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per la celebrazione del giudizio, in presenza di un atto di appello presentato tempestivamente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Lt) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile, per tardività, il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal locale Tribunale il 21/9/2023. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza dell'art. 585, commi 1, lett. c), e 1-bis, cod. proc. pen.; vizio di motivazione. La Corte avrebbe dichiarato inammissibile l'appello con evidente errore di calcolo e pur riportando correttamente la sequela processuale: considerando il termine preso dal primo Giudice per il deposito della motivazione, e tenuto conto dell'aumento di 15 giorni per l'assenza del Gabresu nel giudizio di primo grado, il termine per impugnare sarebbe infatti scaduto il 30/12/2023, cosicché l'atto di appello - presentato il 24/12/2023 - sarebbe tempestivo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. Come correttamente affermato nell'impugnazione, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame per un errore di calcolo sui termini di impugnazione, come peraltro chiaramente evincibile dal contenuto dell'ordinanza. 4.1. La stessa Corte, infatti, ha evidenziato che: a) la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 21/9/2023; b) il Giudice aveva riservato il deposito della motivazione in 40 giorni, rispettati; c) il dies a quo del termine per impugnare, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., decorreva pertanto dal 30/10/2023 (la data corretta, in realtà, è quella del 1/11/2023, ma ciò non incide sulla decisione del ricorso); d) questo termine era pari a 60 giorni, 45 dei quali ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e 15 ai sensi del successivo comma 1-bis, in quanto l'imputato era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado. Ebbene, muovendo da queste corrette premesse, la Corte di appello avrebbe dovuto individuare la scadenza del termine per impugnare nel 30/12/2023; per contro - e per mero errore di calcolo - l'ordinanza ha concluso che "il termine per il deposito dell'atto di appello scadeva il 15 novembre 2023", ed ha così dichiarato inammissibile l'impugnazione depositata il 24/12/2023. 5. La stessa ordinanza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per la celebrazione del giudizio, in presenza di un atto di appello presentato tempestivamente. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. Così de
Sentenza Cassazione n. 20364/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris