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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04489/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ,e'am,),44,„,,e,,,A r?'"4"9 "7"»""? ''‘/?"1"'"-'e il,rì 44."110, c'hle; 1r [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, del 30 ottobre 2019 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 2 luglio 2018, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 4.500,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (coimputato non ricorrente) alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 3.500,00 di multa, in ordine ai reati di detenzione e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 10 e 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497, poiché 1'11 luglio 2013 in Taranto avevano detenuto e portato in luogo pubblico esplosivi ad alto potenziale, facendoli deflagrare in mare.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 99 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe applicato nei suoi confronti la recidiva, senza offrire alcuna valida motivazione in ordine alla connessione qualificata tra i precedenti e il reato accertato.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] censura il provvedimento impugnato per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62 bis, 132 cod. pen. e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, pur avendo affermato che la diminuzione di pena conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche doveva essere pari a un terzo, avrebbe di fatto diminuito la pena in maniera inesatta, determinando un trattamento sanzionatorio più gravoso.

3. [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in ordine alla decisione assunta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

1.1. Giova evidenziare che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

L'applicazione della recidiva, pertanto, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, richiede che la valutazione del giudice non possa fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419).

In tema di recidiva facoltativa, pertanto, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), che nel caso di specie non è stato compiuto.

Il giudice della cognizione, infatti, si è limitato ad accertare la circostanza aggravante della recidiva, alla luce delle risultanze del certificato del casellario giudiziale in atti.

1.2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, per un nuovo giudizio sul punto.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, posto che la Corte territoriale, dopo aver disposto la riduzione di un terzo della pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha applicato una riduzione inferiore a quella stabilita.

La Corte, pertanto, deve rideterminare la pena in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 3.334 di multa.

La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è circoscritta alle ipotesi in cui - come quella in esame - alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell'esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessi, Rv. 271484).

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

3.1. Giova evidenziare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure.

Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto in sede di legittimità.

Ci si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta.

In particolare, nel ricorso non si tiene conto del fatto che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello afferenti il giudizio di responsabilità, insistendo solo per l'accoglimento delle richieste formulate in tema di trattamento sanzionatorio.

Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, si evince che [OSCURATO:PERSONA] aveva sostanzialmente riconosciuto l'addebito, avendo fatto emenda della sua condotta.

Il giudice di primo grado, inoltre, aveva accertato che il sequestro del pescato era avvenuto alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ammesso di aver prestato assistenza al coimputato [OSCURATO:PERSONA] mentre si immergeva con la muta da sub.

Il ricorso, quindi, non può trovare accoglimento in sede di legittimità.

D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione al reato accertato.

I giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a [OSCURATO:PERSONA].3.2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anno uno e mesi otto di reclusione ed euro 3.334 di multa.

Annulla la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'aumento di pena per la recidiva, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Lecce.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ,e'am,),44,„,,e,,,A r?'"4"9 "7"»""? ''‘/?"1"'"-'e il,rì 44."110, c'hle; 1r [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, del 30 ottobre 2019 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 2 luglio 2018, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 4.500,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (coimputato non ricorrente) alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 3.500,00 di multa, in ordine ai reati di detenzione e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 10 e 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497, poiché 1'11 luglio 2013 in Taranto avevano detenuto e portato in luogo pubblico esplosivi ad alto potenziale, facendoli deflagrare in mare. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 99 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe applicato nei suoi confronti la recidiva, senza offrire alcuna valida motivazione in ordine alla connessione qualificata tra i precedenti e il reato accertato. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] censura il provvedimento impugnato per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62 bis, 132 cod. pen. e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, pur avendo affermato che la diminuzione di pena conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche doveva essere pari a un terzo, avrebbe di fatto diminuito la pena in maniera inesatta, determinando un trattamento sanzionatorio più gravoso. 3. [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in ordine alla decisione assunta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 1.1. Giova evidenziare che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). L'applicazione della recidiva, pertanto, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, richiede che la valutazione del giudice non possa fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). In tema di recidiva facoltativa, pertanto, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), che nel caso di specie non è stato compiuto. Il giudice della cognizione, infatti, si è limitato ad accertare la circostanza aggravante della recidiva, alla luce delle risultanze del certificato del casellario giudiziale in atti. 1.2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, per un nuovo giudizio sul punto. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, posto che la Corte territoriale, dopo aver disposto la riduzione di un terzo della pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha applicato una riduzione inferiore a quella stabilita. La Corte, pertanto, deve rideterminare la pena in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 3.334 di multa. La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è circoscritta alle ipotesi in cui - come quella in esame - alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell'esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessi, Rv. 271484). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Giova evidenziare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto in sede di legittimità. Ci si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, nel ricorso non si tiene conto del fatto che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello afferenti il giudizio di responsabilità, insistendo solo per l'accoglimento delle richieste formulate in tema di trattamento sanzionatorio. Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, si evince che [OSCURATO:PERSONA] aveva sostanzialmente riconosciuto l'addebito, avendo fatto emenda della sua condotta. Il giudice di primo grado, inoltre, aveva accertato che il sequestro del pescato era avvenuto alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ammesso di aver prestato assistenza al coimputato [OSCURATO:PERSONA] mentre si immergeva con la muta da sub. Il ricorso, quindi, non può trovare accoglimento in sede di legittimità. D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione al reato accertato. I giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a [OSCURATO:PERSONA].3.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anno uno e mesi otto di reclusione ed euro 3.334 di multa. Annulla la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'aumento di pena per la recidiva, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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