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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 15496/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19800/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da ll’a vv ocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7; - ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.69; -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,30 maggio 2023 LaP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19800/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da ll’a vv ocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7; - ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.69; -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,30 maggio 2023 LaP
Decreto Cassazione n. 15496/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris