CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21056/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciatola seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2893/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (C.F: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: revocazione ordinanza della Corte di Cassazione N.2893/23 R.G. Est. F. D’Aquino TARDIOLA (C.F: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 11, con indirizzo PEC d a [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] - –controricorrenti – per la revocazione dell’ordinanza n. 35207/2022 della Corte di Cassazione, depositata in data 30 novembre 2022 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 7 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 5586/25/19, depositata in data 31 dicembre 2019, la quale aveva rigettato l’appello proposto dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Brescia che aveva annullato alcuni avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi al periodo di imposta 2007 (in particolare, avviso di accertamento nei confronti della società contribuente e avvisi di accertamento nei confronti dei soci emessi per trasparenza per maggiore IRPEF da incremento del reddito di partecipazione), in quanto emessi oltre il termine decadenziale di cui all’art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; che in particolare, il giudice di appello aveva ritenuto tardivo l’«ampliamento di un accertamento riferito all’anno di imposta 2007» (rectius, l’emissione di avviso integrativo per il suddetto periodo di imposta), avente ad oggetto il recupero di costi per operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto tale nuovo accertamento (e gli avvisi ad esso collegati), ove non fosse stato annullato in autotutela il precedente accertamento,ha reso nulla la notificazione del l’originario accertamento a termini dell’art. 8 l. 27 luglio 2000, n. 212ed è stato N.2893/23 R.G. Est. F. D’Aquino ritenuto tardivo per omessa trasmissione della denuncia penale entro il 31 dicembre 2012 (oltre il termine di decadenza dall’accertamento), per insussistenza in concreto dei presupposti per il raddoppio, per mancato superamento della soglia necessaria all’integrazione dei presupposti normativi del fatto costituente reato; che, inoltre, è stato ritenuto che l’Ufficio, benché abbia motivato l’atto impositivo per relationem in relazione a una segnalazione dell’Ufficio controllo di Como, non aveva assolto all’onere della prova; che la pronunciaqui impugnata ha ritenuto infondato il preliminare secondo motivo di ricorso, sul presupposto che «vi è peraltro da rilevare che il PVC è stato notificato dopo il 2 settembre 2015», così da ritenere inapplicabile al caso di specie la disposizione transitoria di salvaguardia della formulazione dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 precedente alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, d. lgs. 5 agosto 2015, n. 128, correggendo la motivazione della sentenza impugnata e ritenendola, pertanto, conforme a diritto, con inammissibilità degli ulteriori motivi per intervenuta stabilizzazione della legittimità della decisione impugnata; che propone ricorso per revocazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo di revocazione, ulteriormente illustrato da memoria, con cui l’Ufficio chiede anche rimettersi la causa in pubblica udienza , trattandosi di questione di diritto di particolare rilevanza che resistono con controricorso i contribuenti; [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di revocazione si deduce , in relazione all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., errore di fatto revocatorio di questa Cortea fondamento della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 57 d.P.R. 633/1972, dell’art. 2, comma 3, d. lgs. 128/2015 e dell’art. 1, commi 130 - 13 2, l. n. 208/2015 , derivante dalla supposizione di un fatto la cui verit à è incontrastabilmente N.2893/23 R.G. Est. F. D’Aquino esclusa, costituito dalla notificazione del PVC da cui ha preso le mosse l’atto impugnato in epoca successiva al 2 settembre 2015; che il ricorrente deduce che il suddetto PVC è stato reso noto ai contribuenti in data 5 giugno 2015 e che la circostanza posta a fondamento della decisione sarebbe incontrastabilmente esclusa alla luce dell’esame degli atti di causa e costituirebbe errore revocatorio decisivo ai fini della decisione; che non sussistono i presupposti per la discussione in camera di consiglio; P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuov