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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 09441/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo tj,e. rt v (eiA • i v‘: nr›:.4 tt .

L4'0"-043 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., perché alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] (tg. [OSCURATO:TARGA]), per colpa consistita nella violazione della disciplina sulla circolazione stradale (art. 154 cod. strada) e, comunque, con imprudenza, cagionava un sinistro all'esito del quale [OSCURATO:PERSONA] riportava lesioni gravi.

1.2. In particolare, effettuando una manovra di svolta sinistra senza riconoscere la dovuta precedenza al Giovenco, che proveniva dall'opposta direzione di marcia a bordo di un motoveicolo, l'imputato cagionava la violenta collisione tra i due veicoli, per effetto della quale la persona offesa veniva catapultata al suolo, riportando le lesioni precisamente indicate nel capo di imputazione.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che solleva tre motivi:

2.1. Con i primi due motivi, deduce violazione degli artt. 194 e 546, lett. f), cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato sulla base di affermazioni viziate dalla violazione di specifici divieti probatori, apodittiche, manifestamente illogiche, caratterizzate dalla totale mancata considerazione di circostanze decisive al fine della decisione finale, pure puntualmente evidenziate nell'atto di appello.

Non corrisponde al vero che sia stata inconfutabilmente dimostrata la attribuibilità della condotta illecita all'imputato; è stato il Giovenco a porre in essere la manovra azzardata. [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere tutte le cautele del caso per evitare l'impatto, avvenuto al di fuori del margine destro della carreggiata percorsa dal motociclo, dovuto alla repentinità con cui il Giovenco è sopraggiunto.

L'imputato aveva segnalato con largo anticipo la manovra che aveva intenzione di fare, arrivando sin quasi a concluderla.

Si aggiunga che le lesioni riportate dalla persona offesa dimostrano che la stessa era priva del casco protettivo.

2.2. Con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sollecitata nell'atto d'appello anche mediante l'espletamento di una perizia.

3. In data 04/11/22, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

I primi due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto generici - così si dica, in particolare, con riguardo alla doglianza sollevata ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., astrattamente enunciata e non illustrata - e, comunque, sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione degli elementi fattuali e delle corrette inferenze prospettate da entrambi i Giudici di merito in ordine alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].

Giova ricordare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.(la cui violazione appare espressamente evocata in ricorso, come detto), a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 46 del 2006.

Deve ribadirsi che la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.

La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d.

«travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.

Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01).

2.1. Con i primi due motivi di ricorso, si censura esclusivamente la valutazione del compendio probatorio, non già evidenziando effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma semplicemente invocandone uno di segno diverso, alla luce della valorizzazione di taluni elementi fattuali e la depressione di significato di altri.

Ciò che appunto incontra il limite sopra visto: non senza considerare che l'assetto logico della ricostruzione difensiva è stato perfettamente vagliato nella sentenza impugnata e fondatamente disatteso e che rispetto a tale motivazione il motivo di ricorso omette ogni confronto critico e specifico.

Sul punto, invero, la sentenza di primo grado, integralmente richiamata da quella di appello, ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte, per la quale il conducente del veicolo, che esegua una svolta a sinistra, ha l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada non soltanto prima di compiere la manovra ma anche durante la sua esecuzione (Sez. 4, n. 48266 del 15/06/2017, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271291 - 01).

Essa ha osservato che, da tutte le circostanze del caso concreto, era emerso che l'imputato non aveva verificato adeguatamente, anche arrestandosi al margine dell'intersezione, la presenza di veicoli sulla carreggiata di una strada trafficata ed a scorrimento rapido e non si era fermato alla vista del motociclo che sopraggiungeva.

Egli aveva intrapreso la manovra di attraversamento per svoltare a sinistra, senza assicurarsi di non creare pericolo per gli altri utenti della strada, così legando causalmente la sua condotta all'evento, atteso che se il veicolo si fosse arrestato, consentendo il transito del motociclo, l'impatto non sarebbe avvenuto.

Quanto al casco protettivo che la difesa assume non essere stato indossato dalla persona offesa, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] afferma che è stato accertato che il Giovenco lo indossasse e che comunque la «circostanza che indossasse un casco jet omologato, scoperto proprio nella parte in cui riportò le più gravi lesioni, non è certo circostanza che può consentire uno scivolamento improprio di responsabilità su di lui, anche perché finanche la mancanza del casco protettivo non è condotta atipica del tutto "eccezionale ed imprevedibile", tale da costituire fattore interruttivo del nesso causale».

2.2. Il terzo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.

In primo luogo, non è stato indicato lo specifico motivo di appello con il quale sarebbe stata avanzata tempestiva richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

In ogni caso, il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello ben può essere motivato implicitamente e si sottrae al sindacato di legittimità quando, come nella specie, la motivazione della sentenza impugnata dia conto di un quadro probatorio definito, certo e non bisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 01: "Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità"; nello stesso senso, Sez.

4. n. 47095 del 02/12/2009, Sergio e altri, Rv. 245996 01).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo tj,e. rt v (eiA • i v‘: nr›:.4 tt . L4'0"-043 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., perché alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] (tg. [OSCURATO:TARGA]), per colpa consistita nella violazione della disciplina sulla circolazione stradale (art. 154 cod. strada) e, comunque, con imprudenza, cagionava un sinistro all'esito del quale [OSCURATO:PERSONA] riportava lesioni gravi. 1.2. In particolare, effettuando una manovra di svolta sinistra senza riconoscere la dovuta precedenza al Giovenco, che proveniva dall'opposta direzione di marcia a bordo di un motoveicolo, l'imputato cagionava la violenta collisione tra i due veicoli, per effetto della quale la persona offesa veniva catapultata al suolo, riportando le lesioni precisamente indicate nel capo di imputazione. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che solleva tre motivi: 2.1. Con i primi due motivi, deduce violazione degli artt. 194 e 546, lett. f), cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato sulla base di affermazioni viziate dalla violazione di specifici divieti probatori, apodittiche, manifestamente illogiche, caratterizzate dalla totale mancata considerazione di circostanze decisive al fine della decisione finale, pure puntualmente evidenziate nell'atto di appello. Non corrisponde al vero che sia stata inconfutabilmente dimostrata la attribuibilità della condotta illecita all'imputato; è stato il Giovenco a porre in essere la manovra azzardata. [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere tutte le cautele del caso per evitare l'impatto, avvenuto al di fuori del margine destro della carreggiata percorsa dal motociclo, dovuto alla repentinità con cui il Giovenco è sopraggiunto. L'imputato aveva segnalato con largo anticipo la manovra che aveva intenzione di fare, arrivando sin quasi a concluderla. Si aggiunga che le lesioni riportate dalla persona offesa dimostrano che la stessa era priva del casco protettivo. 2.2. Con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sollecitata nell'atto d'appello anche mediante l'espletamento di una perizia. 3. In data 04/11/22, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto generici - così si dica, in particolare, con riguardo alla doglianza sollevata ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., astrattamente enunciata e non illustrata - e, comunque, sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione degli elementi fattuali e delle corrette inferenze prospettate da entrambi i Giudici di merito in ordine alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. Giova ricordare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.(la cui violazione appare espressamente evocata in ricorso, come detto), a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 46 del 2006. Deve ribadirsi che la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). 2.1. Con i primi due motivi di ricorso, si censura esclusivamente la valutazione del compendio probatorio, non già evidenziando effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma semplicemente invocandone uno di segno diverso, alla luce della valorizzazione di taluni elementi fattuali e la depressione di significato di altri. Ciò che appunto incontra il limite sopra visto: non senza considerare che l'assetto logico della ricostruzione difensiva è stato perfettamente vagliato nella sentenza impugnata e fondatamente disatteso e che rispetto a tale motivazione il motivo di ricorso omette ogni confronto critico e specifico. Sul punto, invero, la sentenza di primo grado, integralmente richiamata da quella di appello, ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte, per la quale il conducente del veicolo, che esegua una svolta a sinistra, ha l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada non soltanto prima di compiere la manovra ma anche durante la sua esecuzione (Sez. 4, n. 48266 del 15/06/2017, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271291 - 01). Essa ha osservato che, da tutte le circostanze del caso concreto, era emerso che l'imputato non aveva verificato adeguatamente, anche arrestandosi al margine dell'intersezione, la presenza di veicoli sulla carreggiata di una strada trafficata ed a scorrimento rapido e non si era fermato alla vista del motociclo che sopraggiungeva. Egli aveva intrapreso la manovra di attraversamento per svoltare a sinistra, senza assicurarsi di non creare pericolo per gli altri utenti della strada, così legando causalmente la sua condotta all'evento, atteso che se il veicolo si fosse arrestato, consentendo il transito del motociclo, l'impatto non sarebbe avvenuto. Quanto al casco protettivo che la difesa assume non essere stato indossato dalla persona offesa, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] afferma che è stato accertato che il Giovenco lo indossasse e che comunque la «circostanza che indossasse un casco jet omologato, scoperto proprio nella parte in cui riportò le più gravi lesioni, non è certo circostanza che può consentire uno scivolamento improprio di responsabilità su di lui, anche perché finanche la mancanza del casco protettivo non è condotta atipica del tutto "eccezionale ed imprevedibile", tale da costituire fattore interruttivo del nesso causale». 2.2. Il terzo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. In primo luogo, non è stato indicato lo specifico motivo di appello con il quale sarebbe stata avanzata tempestiva richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In ogni caso, il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello ben può essere motivato implicitamente e si sottrae al sindacato di legittimità quando, come nella specie, la motivazione della sentenza impugnata dia conto di un quadro probatorio definito, certo e non bisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 01: "Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità"; nello stesso senso, Sez. 4. n. 47095 del 02/12/2009, Sergio e altri, Rv. 245996 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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