CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17897/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura notarile in data 24 giugno 2015, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 91 – ricorrente – contro 1 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17897/2015 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17897/2015 Numero sezionale 1455/2022 Numero di raccolta generale 15259/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, giusta procura speciale in calce al controricorso -Controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di l’Aquila, depositata il 26 marzo 2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte di appello dell’Aquila, in accoglimento del gravame proposto dall’amministrazione straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1019/2013, depositata il 24 giugno 2013, accoglieva la domanda revocatoria proposta dall’amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.f., relativamente a cinque pagamenti per complessivi euro 426.599,31, eseguiti in favore della PWP S.A. (società con sede in Svizzera), tra il 20 giugno e l’11 novembre 2002, nell’anno anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza, pronunciata dal tribunale di Pescara con sentenza in data 16 maggio 2003, seguita da decreto in data 4 luglio 2003 di apertura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999. In particolare, l’azione revocatoria concerneva i seguenti pagamenti: a) euro 267.475,34, effettuato dalla [OSCURATO:SOCIETA] mediante bonifico bancario in data 20 giugno 2002, con valuta 7 giugno 2002; b) euro 2 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17897/2015 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17897/2015 Numero sezionale 1455/2022 Numero di raccolta generale 15259/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 113.629,40, mediante bonifico bancario in data 24 giugno 2002, con valuta 20 giugno 2002; c) euro 1015,90 mediante bonifico bancario in data 10 settembre 2002, con valuta 9 settembre 2002; d) euro 44.036,47 mediante bonifico bancario in data 7 novembre 2002, con valuta 5 novembre 2002; e) euro 442,20 mediante bonifico bancario in data e con valuta 11 novembre 2002. Il giudice d’appello, dopo aver superato l’eccezione di nullità, per carenza dell’elezione di domicilio, della procura conferita dall’appellante ai difensori, accoglieva la pretesa dell’amministrazione straordinaria ritenendo sussistente l’effettiva conoscenza dello stato di insolvenza da parte della PWP, benché desunta in via indiretta attraverso elementi indiziari, tra i quali indicava: le modalità convenute del rapporto contrattuale che aveva avuto inizio nel 2001, con termini di pagamento di 45 giorni e la prestazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] di una garanzia bancaria di euro 250.000,00 (poi non rilasciata) che già era stata richiesta entro brevissimo termine dalla PWP, con fax del 27 marzo 2002, durante le trattative per la formalizzazione delle condizioni contrattuali; la lettera del 26 luglio 2002 con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva proposto alla PWP un incontro in data successiva al 20 agosto 2002 per trovare «un accordo per rispettare gli impegni presi», garantendo il pagamento «nei termini previsti» della «merce di ordini in corso e urgenti»; il fax dell’8 agosto 2002 con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva accettato la proposta di incontro finalizzato ad un accordo in ordine «al pagamento del nostro credito», con la precisazione che a tale data il debito scaduto della [OSCURATO:SOCIETA] ammontava ad euro 361.131,62; l’incontro del 26 agosto 2002 con cui le parti si accordarono per la consegna della garanzia bancaria entro il 13 settembre 2002, con dilazione del debito scaduto in 4 rate con scadenza dal 30 settembre al 15 dicembre 2002, e con la previsione che «fino ad una 3 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17897/2015 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17897/2015 Numero sezionale 1455/2022 Numero di raccolta generale 15259/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 normalizzazione» le spedizioni di merce sarebbero avvenute solo previo pagamento anticipato; il fax del 17 settembre 2002 con cui la PWP aveva lamentato il mancato rispetto della scadenza del 13 settembre 2002, con richiesta di una «presa di posizione immediata». Tutto ciò dimostrava la particolare «attenzione dimostrata sin dalle prime fasi del rapporto da parte della creditrice alle condizioni di solvibilità della [OSCURATO:SOCIETA]». Aggiungeva che, del resto, i pagamenti parziali cui si riferisce la domanda di revocatoria facevano seguito a plurimi inadempimenti della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della PWP, protrattisi per alcuni mesi, nonostante le reiterate sollecitazioni di pagamento; e che la previsione di piani di rientro rateizzati, lungi dal rivelare una normale prosecuzione dei rapporti contrattuali tra le parti, non si accompagnava alla concessione di nuovo credito commerciale, posto che la consegna dei beni era condizionata al contestuale pagamento del prezzo. Vi era dunque, secondo la corte di merito, la prova della effettiva conoscenza dello stato di insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA] da parte della creditrice già nel giugno 2002, che emergeva dalla consapevolezza -già dimostrata in precedenza dalla PWP- del pericolo di perdere la garanzia generica del proprio credito a causa delle condizioni patrimoniali e finanziarie della [OSCURATO:SOCIETA] che non le consentivano di fronteggiare regolarmente l’ingente esposizione debitoria già accumulata. Ciò risultava anche da ulteriori elementi in atti, cioè dal bilancio di esercizio 2001 della [OSCURATO:SOCIETA], reso pubblico nell’aprile 2002 sì che doveva ritenersi (alla luce del già ricordato atteggiamento di attenzione e cautela assunto da PWP ben presto, e delle sue caratteristiche organizzative e professionali, oltre che del valore economico delle forniture) che fosse stato consultato dalla PWP; nonchè dalle specifiche informazioni allarmanti fornite, sin dal maggio 2002, da articoli di stampa, anche specializzata in ambito economico (il che ne rende 4 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17897/2015 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17897/2015 Numero sezionale 1455/2022 Numero di raccolta generale 15259/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 del tutto verosimile la conoscenza da parte della PWP, società -pur avente sede in Svizzera- di rilievo internazionale), che, invece, il primo giudice aveva ritenuto irrilevanti. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società PWP S.A., depositando anche memoria scritta. 3. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria, depositando anche memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di ricorso la società PWP deduce «errore di diritto in ordine alla rilevata eccezione afferente la nullità della procura a margine dell’atto d’appello e quantomeno la nullità dell’elezione di domicilio presso l’Avvocato non nominato come procuratore, e mancante delle identificazione telematica (articoli 83 c.p.c., 170 c.p.c. e 285 c.p.c. e decreto legge n. 112 del 2008 su legge 133 2008, art. 51, ed altre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)». Il giudice d’appello ha rigettato l’eccezione di nullità della procura, in quanto alcuna norma prevede l’essenzialità dell’elezione di domicilio ai fini della validità della procura. In realtà, per la ricorrente l’elezione di domicilio è requisito essenziale di validità della procura. Il domiciliatario, peraltro, era sprovvisto di ogni potere di rappresentanza. Inoltre, non erano stati indicati a favore del domiciliatario i dati PEC/mail, rendendosi impossibile la notifica nei confronti dello stesso. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Come questa Corte ha da tempo avuto modo di affermare, l’elezione di domicilio presso il procuratore ad litem non è requisito di validità del mandato. Infatti, gli articoli 83, 85 e 125 c.p.c. non prescrivono quale requisito di validità della procura alle liti l’elezione 5 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17897/2015 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17897/2015 Numero sezionale 1455/2022 Numero di raccolta generale 15259/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 di domicilio della parte (mandante) presso lo stesso procuratore nominato; e, ai sensi dell’art. 170 c.p.c., dopo la costituzione delle parti in giudizio, tutte le notificazioni e comunicazioni si fanno, salvo che la legge disponga altrimenti, al procuratore costituito nel suo domicilio, senza la necessità che la parte abbia eletto domicilio presso di lui. L’art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, integrava, poi, il contenuto precettivo dell’art. 170, stabilendo che i procuratori esercenti il proprio ufficio al di fuori della circoscrizione del tribunale cui erano assegnati, dovevano, all’atto della costituzione, eleggere domicilio nel luogo dove aveva sede l’ufficio giudiziario adito, intendendosi altrimenti il domicilio eletto presso la cancelleria di detto ufficio (Cass., sez. 2, 22 marzo 1995, n. 3254; Cass., sez. 3, 13 gennaio 2005, n. 561; Cass., sez. 3, 8 agosto 2007, n. 17418). L’elezione di domicilio costituisce atto ontologicamente distinto dal conferimento del mandato alle liti e conserva la sua validità, quale elezione di domicilio per un determinato affare ex art. 47 c.c., in relazione ad ogni stato e grado del giudizio, a meno che non risulti collegata strettamente ad un dato grado del giudizio stesso, esplicando la diversa funzione (del tutto distinta dal conferimento della procura alle liti) di individuare il luogo che la parte ritiene più idoneo ai fini della conoscenza degli atti che le sono notificati (Cass., 18 novembre 2016, n. 23527). L’elezione di domicilio (artt. 47 c.c. e 141 c.p.c.) è un atto giuridico unilaterale idoneo a produrre i suoi effetti fino a quando non intervenga la revoca dell’elezione (Cass., n. 13243 del 2014). Inoltre, si evidenzia che l’elezione di domicilio non richiede neppure che il domiciliatario sia persona iscritta all’albo degli avvocati, né in presenza di tale eventualità sono estensibili al mero domiciliatario i principi elaborati dalla giurisprudenza per il caso della cancellazione dall’albo del difensore. 6 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17897/2015 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17897/2015 Numero sezionale 1455/2022 Numero di raccolta generale 15259/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta «l’errore di diritto per violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». La Corte di appello dell’Aquila ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. assumendo che l’atto di impugnazione indicava chiaramente la parte di sentenza impugnata per specifici motivi di censura e le modifiche richieste dall’appellante. In realtà, l’eccezione riguardava essenzialmente la mancata articolazione per motivi separati di censura dell’appello, sì da rendere non suscettibile di esame specifico il gravame. La lunga dissertazione contenuta nell’atto d’appello ricostruttiva di fatti «presunti» e suggestivi era frutto di argomentazioni non giuridiche; nell’atto di appello attraverso i motivi «non si confutano in maniera specifica i fatti da cui si trae l’interpretazione giuridica; principio di non contestazione sui fatti non provati; non riferibilità specifica a risultanze processuali». 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. Invero, per questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 c.p.c., riguardante un "error in procedendo" che legittima l'esercizio ad opera del giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la 7 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17897/2015 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17897/2015 Numero sezionale 1455/2022 Numero di raccolta generale 15259/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., sez. L, 4 febbraio 2022, n. 3612; anche Cass., sez. 1, 6 settembre 2021, n. 24048). 2.3. Nella specie, la società ricorrente non ha riportato, neppure per stralcio, il contenuto del gravame articolato dall’amministrazione straordinaria [OSCURATO:SOCIETA], rendendo impossibile a questa Corte di cogliere la fondatezza del motivo di impugnazione. 2.4. Peraltro, la controricorrente amministrazione straordinaria ha provveduto ad indicare e trascrivere i motivi dell’appello, redatto ai sensi dell’art. 342 c.p.c.; in particolare, la stessa, per censurare la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda revocatoria, ha attaccato la decisione in quanto non era stata ritenuta dimostrata la scientia decotionis; a tal fine, ha dedotto con l’appello che la sentenza era viziata per «i)omesso esame da parte del giudice di primo grado delle allegazioni di parte attrice, ii) per errata, contraddittoria e illogica valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare della portata confessoria dell’interrogatorio e iii) per mancata applicazione del principio di non contestazione… in punto di rilevanti violazione di legge…». Pertanto, anche se il gravame non era stato articolato ai sensi dell’art. 342 c.p.c. con «motivi separati di censura», tuttavia, come correttamente affermato dalla Corte d’appello, la volontà impugnatoria della [OSCURATO:SOCIETA] in A.S. emergeva in modo limpido dal contenuto complessivo dell’atto di gravame. È sufficiente, al riguardo, l’enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l’impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica 8 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17897/2015 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17897/2015 Numero sezionale 1455/2022 Numero di raccolta generale 15259/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cass., sez. 3, 4 novembre 2020, n. 24464). In tal senso, del resto, deve tenersi presente anche il principio, più volte ribadito da questa Corte anche a sezioni unite, secondo cui l’art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), applicabile agli atti di appello proposti a decorrere dall’11 settembre 2012, non esige lo svolgimento di un «progetto alternativo di sentenza», né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass., sez. 3, 5 maggio 2017, n. 10916; Cass., sez.6-3, 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., sez.un., 16 novembre 2017, n. 27199). 3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce «l’omessa motivazione in punto della controversia prospettato dalle parti e/o rilevabile d’ufficio, violazione dell’art. 348-bis c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., e art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.». La Corte d’appello non avrebbe esaminato la dedotta questione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c.; sicché la sentenza sarebbe priva di motivazione sul punto. Il mancato esame di tale 9 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17897/2015 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17897/2015 Numero sezionale 1455/2022 Numero di raccolta generale 15259/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 inammissibilità comporterebbe violazione di una norma avente valore preliminare. 3.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 3.2. In primo luogo, in tema di "errores in procedendo", non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o non, il denunciato vizio di attività, anche attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto. 3.3. D’altra parte, ove pure si potesse intendere il motivo in questione come diretto a denunciare un vizio di attività in cui sarebbe incorso il giudice di merito con riguardo al mancato esame della eccezione di inammissibilità dell’appello ex art.348 bis c.p.c., la denuncia si paleserebbe comunque priva di fondamento, in quanto: i) il mancato esame, da parte del giudice di merito, di una questione puramente processuale non può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest'ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (Cass., sez. 1, 10 novembre 2015, n. 22952; vedi anche Cass., sez.un., 22 maggio 2012, n. 8077); ii) nella specie non merita censura la pronuncia implicita sul diniego di applicazione dell’art. 348-bis c.p.c. per insussistenza del presupposto della inammissibilità meritale: è invero evidente che la decisione nel merito di piena fondatezza del gravame ha come presupposto ineludibile la mancata ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 348-bis c.p.c., cioè il non avere l’impugnazione “una ragionevole probabilità di essere accolta”. 4. Con il quarto motivo di impugnazione la società lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, secondo comma, L. F. e degli articoli 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo 10 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17897/2015 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17897/2015 Numero sezionale 1455/2022 Numero di raccolta generale 15259/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 comma, numeri 3 e 4, c.p.c.». La Corte d’appello avrebbe, con motivazione «del tutto illogica e incoerente» e frutto di «indebita astrazione», avrebbe proceduto «ad una valutazione complessiva ed unitaria di comportamenti tenuti dalle parti e diversamente sviluppatisi nell’arco di oltre dieci mesi, in difetto di una doverosa contestualizzazione temporale in relazione ai distinti pagamenti» oggetto di azione revocatoria. Gli inadempimenti, lungi dall’essersi protratti per alcuni mesi, erano riferiti ad un brevissimo periodo di tempo, con la previsione contrattuale di allungamento del termine di pagamento. La società [OSCURATO:SOCIETA] aveva peraltro effettuato pagamenti con bonifici bancari alle date del 20 giugno e del 24 giugno 2002, per la somma complessiva di euro 381.104,74. La richiesta di garanzia bancaria rientrava in una «normale prassi commerciale nel caso in cui la parte creditrice [fosse] una società estera e si [trattasse] di forniture per elevati importi». La dilazione del debito scaduto era sintomo di una contingente, superabile crisi di liquidità. Il giudice d’appello avrebbe poi utilizzato una doppia presunzione o addirittura una tripla presunzione, in quanto la società PWP era una società estera, operante in ambito territoriale del tutto diverso da quello in cui operava la debitrice, che non aveva convenuto con la [OSCURATO:SOCIETA] alcuna obbligazione di consegna del bilancio. La Corte d’appello aveva prima supposto che il bilancio fosse stato effettivamente consultato dagli organi della PWP, e poi aveva ritenuto che da tale esame del documento la società creditrice avesse ricavato l’effettiva conoscenza dello stato di insolvenza. 4.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. 4.2. Invero, la società ricorrente, pur denunziando il vizio della violazione di norme di diritto, di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, in effetti espone in gran parte censure nei riguardi della valutazione in fatto dei molteplici indizi evidenziati dal giudice d’appello a 11 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17897/2015 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17897/2015 Numero sezionale 1455/2022 Numero di raccolta generale 15259/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 sostegno del proprio accertamento circa la conoscenza da parte della PWP dello stato di insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA], nelle date degli avvenuti pagamenti, indicate nel 20 giugno 2002, 24 giugno 2002, 10 settembre 2002, 7 novembre 2002 e 11 novembre 2002. Valutazione in fatto che non può costituire oggetto di impugnazione per cassazione, se non nei ristretti limiti del vizio previsto dal vigente art.360, comma 1, n.5 c.p.c., come interpretato costantemente da questa Corte (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053), limiti che la illustrazione del motivo di ricorso non rispetta, là dove contesta il ragionamento inferenziale del giudice d’appello definendo «illogica e incoerente» e «frutto di indebita astrazione» la relativa motivazione e là dove chiede una nuova valutazione degli elementi di fatto sui quali essa si basa. 4.3. In particolare, quanto alla denuncia di violazione o falsa applicazione dell’art.67 l.fall. e degli artt.2727 e 2729 c.c. con riguardo alla conoscenza dello stato di insolvenza della società debitrice da parte della odierna ricorrente, giova premettere che tale presupposto dell’azione è correttamente provato anche attraverso indizi aventi i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, se essi consistono in elementi di fatto plurimi ed idonei a permettere una valutazione globale della situazione economica del solvens ai fini della prova per presunzioni della conoscenza effettiva (Cass., sez. 1, 12 novembre 2019, n. 29257; Cass., sez. 1, 8 febbraio 2019, n. 3854; Cass., sez. 1, 8 febbraio 2018, n. 3081; Cass., 17 luglio 2007, n. 15939, Rv. 600394; Cass., 7 ottobre 2010, n. 20834 in motivazione), fermo restando che il presupposto soggettivo è costituito dalla conoscenza effettiva da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore e non dalla semplice conoscibilità (Cass., 16 gennaio 2011, n. 1834), sebbene la relativa dimostrazione possa fondarsi anche su elementi indiziari purché 12 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17897/2015 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17897/2015 Numero sezionale 1455/2022 Numero di raccolta generale 15259/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza prescritti dagli artt. 2727 e 2729 c.c.. 4.4. Il procedimento che deve necessariamente seguirsi in tema di prova per presunzioni si articola in due momenti valutativi; in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Cass., sez. 1, 12 novembre 2019, n. 29257; Cass., 13 ottobre 2005, n. 19894; Cass., 18 febbraio 2005, n. 3390). 4.5. Tale iter logico risulta pienamente rispettato dal giudice d’appello. Ed anzi a ben vedere non risulta neppure adeguatamente censurato nel motivo di ricorso con riguardo all’unico elemento che potrebbe astrattamente giustificare la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art.2729 c.c., cioè (cfr.Cass.Sez.U. n.1785/2018) il mancato rispetto, nel ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito, del paradigma della gravità, o di quello della precisazione, o di quello della concordanza. Vizio la cui deduzione richiede una attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione delle ragioni per le quali detto ragionamento presuntivo -assunto però come tale e quindi in facto per come è stato enunciato- non ha rispettato quei paradigmi normativi. 13 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17897/2015 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17897/2015 Numero sezionale 1455/2022 Numero di raccolta generale 15259/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 4.6. Tale attività argomentativa non è dato riscontrare nella illustrazione del motivo, se non con riguardo alla valorizzazione dei dati di bilancio Merkel al 31 dicembre 2001, oltre che delle notizie di stampa comparse nel maggio 2002 su giornali a diffusione non solo nazionale, anche specializzati in ambito economico. 4.7. Tuttavia, quanto al bilancio al 31.12.2001, il giudice di merito ha rettamente dato conto, da un lato, della pubblicazione nell’aprile 2002 (quindi in data sufficientemente anteriore al primo dei pagamenti), dall’altro delle ragioni per le quali è ragionevole ritenere che il bilancio sia stato consultato dalla PWP (la attenzione alla situazione finanziaria della debitrice dimostrata sin dal marzo 2002, il valore economico delle forniture e le caratteristiche organizzative e professionali della creditrice), ragioni che le considerazioni espresse nella illustrazione del motivo (l’essere la PWP una società commerciale estera, diversa da un istituto di credito) non sono idonee a smentire (cfr. Cass., sez. 1, 2 novembre 2017, n. 26061), non potendosi peraltro ritenere che la pubblicità dei bilanci delle società di capitali sia destinata ai soli istituti di credito, piuttosto che a tutti gli operatori economici qualificati, interessati ed attrezzati a comprendere appieno le capacità reddituali e patrimoniali degli imprenditori con cui effettuano rapporti commerciali. Ed in tale ambito il giudice di merito ha collocato la PWP, senza ricevere specifiche censure al riguardo. Quanto poi alla deduzione della violazione del divieto di "praesumptio de praesumpto", essa trova puntuale smentita in uno specifico precedente arresto di questa Corte (Cass., sez. 1, 3 maggio 2007, n. 10208), che ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di prova della "scientia decoctionis" nella revocatoria fallimentare, non viola il suddetto divieto il giudice di merito il quale, ritenuta, in base alle circostanze, presuntivamente 14 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17897/2015 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17897/2015 Numero sezionale 1455/2022 Numero di raccolta generale 15259/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 provata la conoscenza, da parte della banca creditrice, del bilancio della società debitrice, poi fallita, al momento del pagamento, ne evinca, altresì, la conoscenza dello stato di insolvenza palesato dal documento contabile, la quale costituisce una mera implicazione della ritenuta conoscenza del bilancio: sicché si è al cospetto di un'unica presunzione, sia pure articolata su autonome circostanze di fatto. 4.8. Quanto infine alla valorizzazione delle notizie allarmanti apparse nella stampa nazionale ed internazionale, anche “specializzata”, il Collegio, sulla scia peraltro di precedenti specifici (Cass., sez. 1, 18 febbraio 2022, n. 5497, in fattispecie riferita sempre alla [OSCURATO:SOCIETA], con valorizzazione di notizie di stampa; Cass., sez. 1, 31 agosto 2021, n. 23650, proprio in relazione alle notizie di stampa), rileva come risulti immune da censure di illegittimità la puntuale motivazione del giudice di merito, che ha indicato (cfr.sopra) le ragioni della ritenuta valenza indiziaria della diffusione di tali notizie, per lo specifico contenuto evidenziato e per la loro diffusione anche nella stampa specializzata. 6. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della società ricorrente e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la società [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare in favore della [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 8.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre Iva e cpa, ed oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, 15 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 17897/2015 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 17897/2015 Numero sezionale 1455/2022 Numero di raccolta generale 15259/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art.