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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03303/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Verona con sentenza in data 23 Giugno 2021, in accoglimento della richiesta di applicazione pena proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da TOTA Dorelt in relazione ad una serie di reati di furti consumati e tentati in appartamento, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] Elis la pena di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 2.800 di multa e a TOTA Dorelt la pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa.

Disponeva altresì la confisca del veicolo Citroen C3 tg.[OSCURATO:TARGA], nella disponibilità dello SHEBA e già sottoposto a sequestro preventivo, in quanto da questi sistematicamente utilizzato per la realizzazione dei furti in appartamento a partire dal 4.11.2020 fino al Gennaio 2021, dovendosi peraltro ritenere fittizia l'intestazione del veicolo alla madre dell'indagato per essere stato lo SHEBA monitorato quale esclusivo detentore del bene.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli indagati denunciando con autonomi motivi di ricorso la carenza di motivazione in relazione alla sussistenza di cause di non punibilità, alla corretta qualificazione giuridica dei fatti reato ed alla misura del trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia altresì violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla disposta confisca dell'automezzo per non essere stata fornita adeguata motivazione sul rapporto di asservimento e di necessaria strumentalità del veicolo rispetto alla commissione dei reati di furto, atteso che lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto realizzare i reati di furto con qualsiasi altro automezzo, né risultava agli atti che detto automezzo fosse stato modificato o trasformato per il perseguimento della specifica attività illecita svolta dal ricorrente, sussistendo pertanto una relazione di mera occasionalità tra l'impiego del veicolo confiscato e la perpetrazione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi si presentano non proponibili in relazione ai motivi concernenti le questioni relative alla ricorrenza di cause di non punibilità, la qualificazione giuridica del reato e la misura del trattamento sanzionatorio. 2.In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, come nella specie, denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; sez.5, 8.10.2020, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.279842;sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA],PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e non si presta ad alcun sindacato di illegittimità.

3. Parimenti in relazione alle cause di non punibilità e alla misura della pena il sindacato del giudice che procede ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. è limitato a profili di assoluta carenza di motivazione o di illegalità della pena a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2019.

In base a tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possano proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita invece a contestare il mancato accertamento da parte del giudice della ricorrenza di cause di esclusione della punibilità ovvero di proscioglimento, laddove la pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

Parimenti non ricorrono ipotesi di pena illegale.

4. Quanto alla misura di sicurezza patrimoniale relativa alla confisca del veicolo sottoposto a sequestro preventivo, il ricorso risulta senza meno ammissibile.

Invero le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine al contrasto profilatosi in materia, hanno stabilito che è ricorribile per cassazione, per vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento che stabilisca una misura di sicurezza ove questa non abbia formato oggetto di pattuizione tra le parti (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279348 - 01, così massimata: "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.").

5. Ciò premesso, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., possono essere soggette a confisca le cose che servirono a commettere il reato ovvero le cose che ne costituiscano il prodotto o il profitto.

Ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è dunque necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo).

In relazione al caso in esame il Tribunale ha motivato adeguatamente in ordine alla esistenza del nesso di strumentalità tra la vettura ed i reati commessi, evidenziando come il veicolo venisse utilizzato in modo sistematico dallo SHEBA, che ne aveva la disponibilità esclusiva fin dal momento dell'acquisto, per raggiungere le abitazioni in cui venivano perpetrati i furti.

Ebbene, questa Corte sì è già espressa su casi analoghi a quello in esame, affermando che "è legittima la confisca di un'autovettura utilizzata dall'autore del furto per raggiungere il luogo di esecuzione del reato e, successivamente alla sua consumazione, per nascondere e trasportare altrove la refurtiva, ancorchè l'impiego della stessa non possa ritenersi indispensabile" (Sez. 6, Sentenza n. 18531 del 27/04/2012, Rv. 252526 -

01. In motivazione si è precisato che, in tema di confisca, per "cose che servirono a commettere il reato", ai sensi dell'art.240, comma 1, cod. pen., devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell'attività punibile, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", ossia senza che debba sussistere un rapporto causale diretto e immediato tra la cosa e il reato nel senso che la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo.

Pertanto, il nesso strumentale tra la cosa ed il reato - bastevole per legittimare l'adozione del provvedimento applicativo della misura di sicurezza reale - va ricercato in concreto, considerando quello che è il ruolo rivestito dalla cosa nella realizzazione dell'illecito; da ultimo sez.4, n.33872 del 28.10.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279919, sez.2, 10619 del 24.11.2020, [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di rapina).

In ossequio al condivisibile orientamento richiamato risulta pertanto manifestamente infondato anche il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Elis sussistendo le condizioni, adeguatamente illustrate nella motivazione della sentenza impugnata, per disporre la confisca del veicolo ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. 6.

Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso a Roma il 16 Dicembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Verona con sentenza in data 23 Giugno 2021, in accoglimento della richiesta di applicazione pena proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da TOTA Dorelt in relazione ad una serie di reati di furti consumati e tentati in appartamento, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] Elis la pena di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 2.800 di multa e a TOTA Dorelt la pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa. Disponeva altresì la confisca del veicolo Citroen C3 tg.[OSCURATO:TARGA], nella disponibilità dello SHEBA e già sottoposto a sequestro preventivo, in quanto da questi sistematicamente utilizzato per la realizzazione dei furti in appartamento a partire dal 4.11.2020 fino al Gennaio 2021, dovendosi peraltro ritenere fittizia l'intestazione del veicolo alla madre dell'indagato per essere stato lo SHEBA monitorato quale esclusivo detentore del bene. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli indagati denunciando con autonomi motivi di ricorso la carenza di motivazione in relazione alla sussistenza di cause di non punibilità, alla corretta qualificazione giuridica dei fatti reato ed alla misura del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia altresì violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla disposta confisca dell'automezzo per non essere stata fornita adeguata motivazione sul rapporto di asservimento e di necessaria strumentalità del veicolo rispetto alla commissione dei reati di furto, atteso che lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto realizzare i reati di furto con qualsiasi altro automezzo, né risultava agli atti che detto automezzo fosse stato modificato o trasformato per il perseguimento della specifica attività illecita svolta dal ricorrente, sussistendo pertanto una relazione di mera occasionalità tra l'impiego del veicolo confiscato e la perpetrazione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi si presentano non proponibili in relazione ai motivi concernenti le questioni relative alla ricorrenza di cause di non punibilità, la qualificazione giuridica del reato e la misura del trattamento sanzionatorio. 2.In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, come nella specie, denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; sez.5, 8.10.2020, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.279842;sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA],PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e non si presta ad alcun sindacato di illegittimità. 3. Parimenti in relazione alle cause di non punibilità e alla misura della pena il sindacato del giudice che procede ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. è limitato a profili di assoluta carenza di motivazione o di illegalità della pena a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2019. In base a tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possano proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita invece a contestare il mancato accertamento da parte del giudice della ricorrenza di cause di esclusione della punibilità ovvero di proscioglimento, laddove la pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). Parimenti non ricorrono ipotesi di pena illegale. 4. Quanto alla misura di sicurezza patrimoniale relativa alla confisca del veicolo sottoposto a sequestro preventivo, il ricorso risulta senza meno ammissibile. Invero le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine al contrasto profilatosi in materia, hanno stabilito che è ricorribile per cassazione, per vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento che stabilisca una misura di sicurezza ove questa non abbia formato oggetto di pattuizione tra le parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279348 - 01, così massimata: "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen."). 5. Ciò premesso, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., possono essere soggette a confisca le cose che servirono a commettere il reato ovvero le cose che ne costituiscano il prodotto o il profitto. Ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è dunque necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo). In relazione al caso in esame il Tribunale ha motivato adeguatamente in ordine alla esistenza del nesso di strumentalità tra la vettura ed i reati commessi, evidenziando come il veicolo venisse utilizzato in modo sistematico dallo SHEBA, che ne aveva la disponibilità esclusiva fin dal momento dell'acquisto, per raggiungere le abitazioni in cui venivano perpetrati i furti. Ebbene, questa Corte sì è già espressa su casi analoghi a quello in esame, affermando che "è legittima la confisca di un'autovettura utilizzata dall'autore del furto per raggiungere il luogo di esecuzione del reato e, successivamente alla sua consumazione, per nascondere e trasportare altrove la refurtiva, ancorchè l'impiego della stessa non possa ritenersi indispensabile" (Sez. 6, Sentenza n. 18531 del 27/04/2012, Rv. 252526 - 01. In motivazione si è precisato che, in tema di confisca, per "cose che servirono a commettere il reato", ai sensi dell'art.240, comma 1, cod. pen., devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell'attività punibile, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", ossia senza che debba sussistere un rapporto causale diretto e immediato tra la cosa e il reato nel senso che la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo. Pertanto, il nesso strumentale tra la cosa ed il reato - bastevole per legittimare l'adozione del provvedimento applicativo della misura di sicurezza reale - va ricercato in concreto, considerando quello che è il ruolo rivestito dalla cosa nella realizzazione dell'illecito; da ultimo sez.4, n.33872 del 28.10.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279919, sez.2, 10619 del 24.11.2020, [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di rapina). In ossequio al condivisibile orientamento richiamato risulta pertanto manifestamente infondato anche il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Elis sussistendo le condizioni, adeguatamente illustrate nella motivazione della sentenza impugnata, per disporre la confisca del veicolo ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. 6. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso a Roma il 16 Dicembre 2021
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