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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 46072/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 23 aprile 1959; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 aprile 1997; avverso la sentenza del 15 novembre 2021, del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della aprte civile di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] impugnano, con un unico atto, la sentenza con la quale il Tribunale di Messina ha confermato la condanna pronunciata a loro carico dal Giudice di pace per i reati di lesioni personali e minaccia, loro rispettivamente ascritti in rubrica.

2. Articolano cinque motivi d'impugnazione.

2.1. Con il primo ed il secondo motivo si censura - seppur formalmente sotto il profilo della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione - la valutazione delle prove dichiarative (in punto, in particolare, di attendibilità della persona offesa), asseritamente operata senza tener conto della documentazione medica offerta dalla difesa e delle risultanze dell'esame dell'imputato ed erroneamente valutando le dichiarazioni rese dallo stessCteste Manoli, amico della vittima;

2.2. con il terzo, si deduce il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'esimente della tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 34 d.

Lgs. 274/2000;

2.3. con il quarto ed il quinto, l'assoluta assertività della motivazione relativa alla determinazione della pena e alla quantificazione dell'importo determinato a titolo di risarcimento del danno.

3. I ricorsi sono inammissibili.

3.1. I primi due motivi sono inammissibili in quanto, seppur formalmente formulati anche sotto i profili della violazione di legge e dell'inosservanza di norma processuale, in realtà sono diretti a censurare la valutazione delle prove dichiarative, e, pertanto, deducono, sostanzialmente, un vizio di motivazione.

Per cui, non rappresentando un vizio così radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), tali da rilevare sotto il profilo, appunto, della violazione di legge, essi sono inammissibili, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d ,Igs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557).

3.2. il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto, con particolare riferimento alla "tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., come avvenuto in concreto attraverso il riferimento all'entità del danno inferto alla persona offesa (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420).

3.3. Il quarto motivo è inammissibile in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come in concreto è avvenuto attraverso il riferimento alla natura ed all'entità del danno inferto alla persona offesa.

3.4. Il quinto motivo è manifestamente infondato dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229; cfr. altresì Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli e altro, Rv. 263450).

4. In conclusione, i ricorsi devono dichiararsi inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati, ciascuno, al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], liquidate in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 23 aprile 1959; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 aprile 1997; avverso la sentenza del 15 novembre 2021, del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della aprte civile di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] impugnano, con un unico atto, la sentenza con la quale il Tribunale di Messina ha confermato la condanna pronunciata a loro carico dal Giudice di pace per i reati di lesioni personali e minaccia, loro rispettivamente ascritti in rubrica. 2. Articolano cinque motivi d'impugnazione. 2.1. Con il primo ed il secondo motivo si censura - seppur formalmente sotto il profilo della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione - la valutazione delle prove dichiarative (in punto, in particolare, di attendibilità della persona offesa), asseritamente operata senza tener conto della documentazione medica offerta dalla difesa e delle risultanze dell'esame dell'imputato ed erroneamente valutando le dichiarazioni rese dallo stessCteste Manoli, amico della vittima; 2.2. con il terzo, si deduce il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'esimente della tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 34 d. Lgs. 274/2000; 2.3. con il quarto ed il quinto, l'assoluta assertività della motivazione relativa alla determinazione della pena e alla quantificazione dell'importo determinato a titolo di risarcimento del danno. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. I primi due motivi sono inammissibili in quanto, seppur formalmente formulati anche sotto i profili della violazione di legge e dell'inosservanza di norma processuale, in realtà sono diretti a censurare la valutazione delle prove dichiarative, e, pertanto, deducono, sostanzialmente, un vizio di motivazione. Per cui, non rappresentando un vizio così radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), tali da rilevare sotto il profilo, appunto, della violazione di legge, essi sono inammissibili, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d ,Igs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557). 3.2. il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto, con particolare riferimento alla "tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., come avvenuto in concreto attraverso il riferimento all'entità del danno inferto alla persona offesa (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420). 3.3. Il quarto motivo è inammissibile in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come in concreto è avvenuto attraverso il riferimento alla natura ed all'entità del danno inferto alla persona offesa. 3.4. Il quinto motivo è manifestamente infondato dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229; cfr. altresì Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli e altro, Rv. 263450). 4. In conclusione, i ricorsi devono dichiararsi inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati, ciascuno, al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], liquidate in
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