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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07132/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cosenza, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro di rigetto dell'istanza, ex art. 299 cod. proc. pen., con la quale si invocava la sussistenza dei presupposti di operatività della disciplina della retrodatazione dei termini di custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. 2.

Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione di legge.

Premette il difensore che [OSCURATO:PERSONA] è stato attinto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 11 giugno 2020.

In precedenza, in data 20 gennaio 2017, all'indagato fu notificata l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza nell'ambito dell'operazione Mater, con cui si applicò la misura cautelare degli arresti domiciliari fino alla scadenza del termine di fase, il 29 aprile 2017.

In data 27 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fu emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza un'altra ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, eseguiti fino al 12 aprile 2019; tale procedimento fu trasmesso per competenza alla Procura distrettuale presso il Tribunale di Catanzaro, in quanto connessbal procedimento denominato Overture.

Ad avviso del difensore, nel caso di specie troverebbe applicazione la disciplina prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., secondo l'interpretazione accolta da Sez.

U, n. 23166 del 2020; nel caso in esame, in esecuzione dell'ordinanza relativa all'operazione Mater, il Falbo è stato sottoposto a tre mesi di carcerazione per i reati riguardanti la materia degli stupefacenti, nonché, in esecuzione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, fu altresì sottoposto agli arresti domiciliari per violazioni alla legge sulle armi.

Ad avviso del difensore, quindi, il termine di custodia cautelare sarebbe decorso il 11 ottobre 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

1.1. Il ricorrente non ha indicato le date dei reati oggetto delle tre ordinanze cautelari: è sufficiente verificare, in base agli atti allegati, che i fatti oggetto della prima ordinanza, quella indicata quale eseguita il 20 gennaio 2017 sono antecedenti a quelli oggetto della misura cautelare in atto.

1.2. I capi di imputazione della prima ordinanza si riferiscono a fatti commessi nel periodo novembre e dicembre 2015, gennaio e marzo 2016 (cfr. capo 156: art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in Cosenza in data 10 novembre 2015; capo 163: art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in Cosenza nei mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016); capo 173: art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in Cosenza nel marzo 2016).

1.3. I fatti oggetto dell'ordinanza in atto, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 11 giugno 2020, quella di cui si assume che i termini dovrebbe retroagire, sono tutti successivi; le contestazioni concernono i seguenti capi: 1 ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in Cosenza dal febbraio 2016 al febbraio 2019; 3 ex art. 2,4,7 legge 895/1967, in Rende il 16 ottobre 2017; 4 ex art. 2,4,7 legge 895/1967: in Rende il 23 novembre 2017; 5 ex art. 648 cod. pen., in Rende il 16 ottobre 2017; 6 ex art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, in Rende il 23 novembre 2017; 7 ex art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, in Rende nel mese di ottobre 2017; 8 ex art. 73, comma 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, in Cosenza dal febbraio 2016 al mese di agosto 2017; 10, ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in Cosenza dal mese di aprile 2017 al mese di agosto 2017; 12 ex art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in Cosenza dal mese di maggio al mese di luglio 2017 e dal mese di febbraio al mese di marzo 2018; 16 ex art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, in Cosenza dal mese di gennaio al mese di marzo 2018; 17 ex art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, in Cosenza il 9 marzo 2018; 18 ex art. 629 cod. pen., in Donnici il 14 giugno 2017; 54 ex art. 73, comma 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, in Cosenza nel mese di giugno - luglio 2017.

1.4. Quanto al rapporto con l'ordinanza emessa il 27 ottobre 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, eseguiti fino al 12 aprile 2019, emerge dagli atti che la misura cautelare fu applicata all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza per il reato ex art. 23, commi 3 e 4, legge n. 110 del 1975, per la detenzione di due pistole, in Rende il 24 ottobre 2018.

Anche tale reato, come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, è antecedente alla commissione del reato associativo. 3 ;)

1.5. Inoltre, deve rilevarsi che il ricorso non solo non si confronta con la ratio dell'ordinanza impugnata, ma non dimostra in alcun modo la sussistenza della connessione qualificata e della desumibilità, affermando l'applicabilità 297, comma 3, cod. proc. pen. in assenza dell'indicazione specifica degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta ed è pertanto inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen. 2.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cosenza, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro di rigetto dell'istanza, ex art. 299 cod. proc. pen., con la quale si invocava la sussistenza dei presupposti di operatività della disciplina della retrodatazione dei termini di custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione di legge. Premette il difensore che [OSCURATO:PERSONA] è stato attinto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 11 giugno 2020. In precedenza, in data 20 gennaio 2017, all'indagato fu notificata l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza nell'ambito dell'operazione Mater, con cui si applicò la misura cautelare degli arresti domiciliari fino alla scadenza del termine di fase, il 29 aprile 2017. In data 27 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fu emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza un'altra ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, eseguiti fino al 12 aprile 2019; tale procedimento fu trasmesso per competenza alla Procura distrettuale presso il Tribunale di Catanzaro, in quanto connessbal procedimento denominato Overture. Ad avviso del difensore, nel caso di specie troverebbe applicazione la disciplina prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., secondo l'interpretazione accolta da Sez. U, n. 23166 del 2020; nel caso in esame, in esecuzione dell'ordinanza relativa all'operazione Mater, il Falbo è stato sottoposto a tre mesi di carcerazione per i reati riguardanti la materia degli stupefacenti, nonché, in esecuzione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, fu altresì sottoposto agli arresti domiciliari per violazioni alla legge sulle armi. Ad avviso del difensore, quindi, il termine di custodia cautelare sarebbe decorso il 11 ottobre 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. 1.1. Il ricorrente non ha indicato le date dei reati oggetto delle tre ordinanze cautelari: è sufficiente verificare, in base agli atti allegati, che i fatti oggetto della prima ordinanza, quella indicata quale eseguita il 20 gennaio 2017 sono antecedenti a quelli oggetto della misura cautelare in atto. 1.2. I capi di imputazione della prima ordinanza si riferiscono a fatti commessi nel periodo novembre e dicembre 2015, gennaio e marzo 2016 (cfr. capo 156: art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in Cosenza in data 10 novembre 2015; capo 163: art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in Cosenza nei mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016); capo 173: art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in Cosenza nel marzo 2016). 1.3. I fatti oggetto dell'ordinanza in atto, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 11 giugno 2020, quella di cui si assume che i termini dovrebbe retroagire, sono tutti successivi; le contestazioni concernono i seguenti capi: 1 ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in Cosenza dal febbraio 2016 al febbraio 2019; 3 ex art. 2,4,7 legge 895/1967, in Rende il 16 ottobre 2017; 4 ex art. 2,4,7 legge 895/1967: in Rende il 23 novembre 2017; 5 ex art. 648 cod. pen., in Rende il 16 ottobre 2017; 6 ex art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, in Rende il 23 novembre 2017; 7 ex art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, in Rende nel mese di ottobre 2017; 8 ex art. 73, comma 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, in Cosenza dal febbraio 2016 al mese di agosto 2017; 10, ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in Cosenza dal mese di aprile 2017 al mese di agosto 2017; 12 ex art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in Cosenza dal mese di maggio al mese di luglio 2017 e dal mese di febbraio al mese di marzo 2018; 16 ex art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, in Cosenza dal mese di gennaio al mese di marzo 2018; 17 ex art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, in Cosenza il 9 marzo 2018; 18 ex art. 629 cod. pen., in Donnici il 14 giugno 2017; 54 ex art. 73, comma 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, in Cosenza nel mese di giugno - luglio 2017. 1.4. Quanto al rapporto con l'ordinanza emessa il 27 ottobre 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, eseguiti fino al 12 aprile 2019, emerge dagli atti che la misura cautelare fu applicata all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza per il reato ex art. 23, commi 3 e 4, legge n. 110 del 1975, per la detenzione di due pistole, in Rende il 24 ottobre 2018. Anche tale reato, come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, è antecedente alla commissione del reato associativo. 3 ;) 1.5. Inoltre, deve rilevarsi che il ricorso non solo non si confronta con la ratio dell'ordinanza impugnata, ma non dimostra in alcun modo la sussistenza della connessione qualificata e della desumibilità, affermando l'applicabilità 297, comma 3, cod. proc. pen. in assenza dell'indicazione specifica degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta ed è pertanto inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod
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