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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 16049/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3116/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1853/2017 depositata il 14/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentire dichiarare la loro responsabilità per il dissesto finanziario della società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era socio nonché per il risarcimento del danno nella misura pari ad € 2.031.000.000 oltre accessori di legge.

Si costituivano le parti convenute istando per il rigetto delle domande, [OSCURATO:PERSONA] spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni ex art 2059 c.c.

Il Tribunale con sentenza nr 457/2010 rigettava le domande attoree e quelle svolta in via riconvenzionale.

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello chiedendo l’integrale riforma della sentenza .

Si costituivano Marco e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell’appello ed istando per la condanna per lite temeraria.

Con sentenza nr 1853/2017 la Corte di appello di Ancona rigettava il gravame e la domanda per lite temeraria compensando le spese del grado.

La Corte distrettale, sulla premessa che il giudice di primogrado si era limitato alla risoluzione di una questione di diritto relativa alla prospettazione della domanda senza svolgere alcun accertamento sui denunciati illeciti compiuti dagli amministratori, rilevava che l’azione promossa dal Pretelli si era fondata sin dall’atto introduttivo sull’art 2395 c.c. e solo in subordine sull’art 2043 c.c.. e che, a prescindere dalla qualificazione giuridica fornita dall’attore, la richiesta risarcitoria azionata era correlata alla diminuzione di valore del patrimonio sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. e di conseguenza della quota sociale dal medesimo posseduta, come effetto delle azioni illecite compiute dagli amministratori della società nonché dagli altri soci in concorso.

Un danno del tipo denunciato- aggiungeva la Corte distrettuale - non poteva farsi rientrare nel campo di applicazione dell’invocato art 2395 c.c. in quanto non direttamente conseguente delle denunciate azioni degli amministratori rappresentando, invece, un effetto mediato e indiretto di quello provocato direttamente sul patrimonio sociale.

Rilevava infatti che la mancata percezione degli utili, da un lato, e la diminuzione di valore della quota dall’altro non potevano essere ritenuti danni diretti nei confronti del singolo socio dal momento che gli utili fanno parte del patrimonio sociale sino alla delibera di distribuzione adottata dall’assemblea mentre la quota di partecipazione del socio al capitale sociale della società è un bene distinto dal patrimonio sociale e la diminuzione di valore della prima costituisce soltanto conseguenza indiretta ed eventuale delle condotte illecite degli amministratori.

Affermava che il diritto alla conservazione del patrimonio sociale e la relativa tutela spettano esclusivamente alla società e non al socio.

Osservava che tutte le argomentazioni svolte dall’appellante si erano rilevate infondate alla luce della natura dell’azione proposta avendo il Pretelli agito per il danno economico che il proprio patrimonio avrebbe subito come riflesso di quello prodottosi nel patrimonio sociale.

Escludeva infine la Corte la sussistenza delle condizioni che giustificano la responsabilità ex art 2043 c.c. in considerazione del fatto che la responsabilità ex art 2395 c.c. si inserisce nel genus della responsabilità aquiliana disciplinata dall’art 2043 c.c. e ne costituisce una applicazione specifica.

In ogni caso la Corte distrettuale rilevava che i fatti posti a fondamento dell’azione non potevano considerarsi estranei alla gestione sociale condotta dagli amministratori giacchè i comportamenti addebitati a questi ultimi integravano casi di mala gestio dell’attività amministrativa perpetrate dai responsabili della medesima nell’esercizio delle funzioni gestionali loro attribuite dal legislatore, mancherebbe quindi il presupposto di fatto richiesto ai fini dell’applicazione ex art 2043 c.c..

Il giudice del gravame riteneva infine non sussistenti i presupposti che giustificano la condanna per lite temeraria.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria cui hanno resistito Marco e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Con memoria depositata in prossimità dell’udienza camerale ( [OSCURATO:DATA_NASCITA]) il difensore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato l’intervenuto decesso del suo assistito in data 22.4.2022 ed ha chiesto in via preliminare l’interruzione del giudizio ed in via subordinata la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la conferma dell’impugnata sentenza.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art 2395 c.c. e dell’art 2043 c.c. omesso esame dell’importanza dell’evasione per travisamento dei fatti per avere la Corte negato che fosse stata provata una serie di condotte dolose degli amministratori dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e di alcuni soci. i quali avevano sottratto risorse e capitali alla società, risorse che erano state calcolate dalla Guardia di Finanza e dal c.t.u. nella misura di circa il 25% del fatturato della società.

Si lamenta in particolare che il giudice del gravame avrebbe mancato di considerare l’importanza dell’evasione fiscale e avrebbe non correttamente ritenuto che i danni subiti dal Pretelli fossero danni indiretti.

Con un secondo motivo si duole della la violazione e falsa applicazione degli art 2395 c.c. e dell’art 2043 c.c. omesso esame e considerazione del fatto che gli atti di mala gestio in realtà costituivano attività extracontabile ed extrasocietarie che hanno condotto al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA].

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione in relazione agli articoli 2395 c.c. e 2043 c. per avere la Corte di appello ritenuto che l’art 2395 c.c. costituisca una species della responsabilità extracontrattuale regolata dall’art 2043 c.c.. e come tale non applicabile al caso in esame per il principio di specialità.

Si sostiene che qualora il danno sia stato procurato dagli amministratori, come nella specie, nello svolgimento di una attività estranea alla gestione sociale troverebbe applicazione l’art 2043 c.c. evidenziando che l’organo gestorio avrebbe per lungo tempo introdotto un vero e proprio regime parallelo ed extrasocietario di vendite dei prodotti realizzati dall’azienda rispetto all’ordinario andamento dell’attività sociale e quindi sottratto all’ordinaria contabilizzazione Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione in relazione agli articoli 2395 c.c. e 2043 c. per avere la Corte di appello ritenuto non rilevante il fatto che i bilanci non fossero veritieri, in tal modo impedendo al Pretelli di rendersi conto del danno che stava subendo, e quindi di esercitare le opportune azioni a tutela dei suoi diritti.

Relativamente all’istanza di interruzione va preliminarmente ricordato che nel giudizio di cassazione non trova applicazione l'istituto dellainterruzione del processo per uno degli eventi previsti dagliartt. 299 c.p.c. e segg., sicché, una volta instauratosi il giudizio, il decesso, come nella specie, di uno dei ricorrenti comunicato dal suo difensore non produce l'interruzione del giudizio (v.Cass., 21/6/2007, n. 14385), ben potendo quest'ultimo continuare successivamente nella sua attività difensiva (v.Cass., 31/10/2011,n.22624).

Conseguentemente, il deposito agli atti del giudizio del certificato dimorte va considerato ininfluente e tamq uam non esset ai fini dellainterruzione del giudizio (cfr. Cass., 23/1/2006, n. 1257 ).

Ciò posto l’azione risarcitoria proposta nella specie dal socio della società s.r.l. trae origine dagli illeciticommessi, in concorso fra loro, dagli altri soci e dall'amministratore diuna società a responsabilità limitata, illeciti che sarebbero consistiti nella falsificazione delle scritture sociali, nella distruzione del libro dei soci e nella sostituzione dello stesso con un nuovo libro attestante falsamente la titolarità delle quote in capo ai soci.

La Corte di appello ha escluso la legittimazione attiva in capo al socio sul rilievo che le condotte anche se dolose non hanno inciso direttamente sulla sfera giuridico patrimoniale del socio stesso con conseguente inapplicabilità art. 2395 c.c..

Ha altresì escluso che vi fosse spazio per una tutela risarcitoria autonoma ex art. 2043 c.c. per la mancanza di un danno diretto al patrimonio del socio.

Ciò posto il ricorso attraverso le articolate censure mette in discussione, da un lato, che le condotte dolose ed integranti fattispecie delittuose possano considerarsi esclusivamente inerenti alla gestione, come invece ritenuto dal giudice di merito, e, dall’altro, censura il profilo indiretto del pregiudizio sostenendo, sulla base di un precedente di questa Corte, che il socio si possa considerare titolare, già prima che divenga esigibile il suo diritto alla quota di liquidazione, di una situazione giuridica direttamente tutelata, avente ad oggetto innanzi tutto il diritto alla durata tendenzialmente illimitata della società ed alla propria partecipazione al libero svolgimento dell'attività negoziale di essa e delle operazioni sociali ( Cass 2010 nr 11959).

Ritiene questa Corte che le critiche sollevate dal ricorrente con riferimento alla fattispecie concreta vi sia rilievo nomofilattico da approfondi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3116/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1853/2017 depositata il 14/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentire dichiarare la loro responsabilità per il dissesto finanziario della società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era socio nonché per il risarcimento del danno nella misura pari ad € 2.031.000.000 oltre accessori di legge. Si costituivano le parti convenute istando per il rigetto delle domande, [OSCURATO:PERSONA] spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni ex art 2059 c.c. Il Tribunale con sentenza nr 457/2010 rigettava le domande attoree e quelle svolta in via riconvenzionale. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello chiedendo l’integrale riforma della sentenza . Si costituivano Marco e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell’appello ed istando per la condanna per lite temeraria. Con sentenza nr 1853/2017 la Corte di appello di Ancona rigettava il gravame e la domanda per lite temeraria compensando le spese del grado. La Corte distrettale, sulla premessa che il giudice di primogrado si era limitato alla risoluzione di una questione di diritto relativa alla prospettazione della domanda senza svolgere alcun accertamento sui denunciati illeciti compiuti dagli amministratori, rilevava che l’azione promossa dal Pretelli si era fondata sin dall’atto introduttivo sull’art 2395 c.c. e solo in subordine sull’art 2043 c.c.. e che, a prescindere dalla qualificazione giuridica fornita dall’attore, la richiesta risarcitoria azionata era correlata alla diminuzione di valore del patrimonio sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. e di conseguenza della quota sociale dal medesimo posseduta, come effetto delle azioni illecite compiute dagli amministratori della società nonché dagli altri soci in concorso. Un danno del tipo denunciato- aggiungeva la Corte distrettuale - non poteva farsi rientrare nel campo di applicazione dell’invocato art 2395 c.c. in quanto non direttamente conseguente delle denunciate azioni degli amministratori rappresentando, invece, un effetto mediato e indiretto di quello provocato direttamente sul patrimonio sociale. Rilevava infatti che la mancata percezione degli utili, da un lato, e la diminuzione di valore della quota dall’altro non potevano essere ritenuti danni diretti nei confronti del singolo socio dal momento che gli utili fanno parte del patrimonio sociale sino alla delibera di distribuzione adottata dall’assemblea mentre la quota di partecipazione del socio al capitale sociale della società è un bene distinto dal patrimonio sociale e la diminuzione di valore della prima costituisce soltanto conseguenza indiretta ed eventuale delle condotte illecite degli amministratori. Affermava che il diritto alla conservazione del patrimonio sociale e la relativa tutela spettano esclusivamente alla società e non al socio. Osservava che tutte le argomentazioni svolte dall’appellante si erano rilevate infondate alla luce della natura dell’azione proposta avendo il Pretelli agito per il danno economico che il proprio patrimonio avrebbe subito come riflesso di quello prodottosi nel patrimonio sociale. Escludeva infine la Corte la sussistenza delle condizioni che giustificano la responsabilità ex art 2043 c.c. in considerazione del fatto che la responsabilità ex art 2395 c.c. si inserisce nel genus della responsabilità aquiliana disciplinata dall’art 2043 c.c. e ne costituisce una applicazione specifica. In ogni caso la Corte distrettuale rilevava che i fatti posti a fondamento dell’azione non potevano considerarsi estranei alla gestione sociale condotta dagli amministratori giacchè i comportamenti addebitati a questi ultimi integravano casi di mala gestio dell’attività amministrativa perpetrate dai responsabili della medesima nell’esercizio delle funzioni gestionali loro attribuite dal legislatore, mancherebbe quindi il presupposto di fatto richiesto ai fini dell’applicazione ex art 2043 c.c.. Il giudice del gravame riteneva infine non sussistenti i presupposti che giustificano la condanna per lite temeraria. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria cui hanno resistito Marco e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza camerale ( [OSCURATO:DATA_NASCITA]) il difensore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato l’intervenuto decesso del suo assistito in data 22.4.2022 ed ha chiesto in via preliminare l’interruzione del giudizio ed in via subordinata la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la conferma dell’impugnata sentenza. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art 2395 c.c. e dell’art 2043 c.c. omesso esame dell’importanza dell’evasione per travisamento dei fatti per avere la Corte negato che fosse stata provata una serie di condotte dolose degli amministratori dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e di alcuni soci. i quali avevano sottratto risorse e capitali alla società, risorse che erano state calcolate dalla Guardia di Finanza e dal c.t.u. nella misura di circa il 25% del fatturato della società. Si lamenta in particolare che il giudice del gravame avrebbe mancato di considerare l’importanza dell’evasione fiscale e avrebbe non correttamente ritenuto che i danni subiti dal Pretelli fossero danni indiretti. Con un secondo motivo si duole della la violazione e falsa applicazione degli art 2395 c.c. e dell’art 2043 c.c. omesso esame e considerazione del fatto che gli atti di mala gestio in realtà costituivano attività extracontabile ed extrasocietarie che hanno condotto al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione in relazione agli articoli 2395 c.c. e 2043 c. per avere la Corte di appello ritenuto che l’art 2395 c.c. costituisca una species della responsabilità extracontrattuale regolata dall’art 2043 c.c.. e come tale non applicabile al caso in esame per il principio di specialità. Si sostiene che qualora il danno sia stato procurato dagli amministratori, come nella specie, nello svolgimento di una attività estranea alla gestione sociale troverebbe applicazione l’art 2043 c.c. evidenziando che l’organo gestorio avrebbe per lungo tempo introdotto un vero e proprio regime parallelo ed extrasocietario di vendite dei prodotti realizzati dall’azienda rispetto all’ordinario andamento dell’attività sociale e quindi sottratto all’ordinaria contabilizzazione Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione in relazione agli articoli 2395 c.c. e 2043 c. per avere la Corte di appello ritenuto non rilevante il fatto che i bilanci non fossero veritieri, in tal modo impedendo al Pretelli di rendersi conto del danno che stava subendo, e quindi di esercitare le opportune azioni a tutela dei suoi diritti. Relativamente all’istanza di interruzione va preliminarmente ricordato che nel giudizio di cassazione non trova applicazione l'istituto dellainterruzione del processo per uno degli eventi previsti dagliartt. 299 c.p.c. e segg., sicché, una volta instauratosi il giudizio, il decesso, come nella specie, di uno dei ricorrenti comunicato dal suo difensore non produce l'interruzione del giudizio (v.Cass., 21/6/2007, n. 14385), ben potendo quest'ultimo continuare successivamente nella sua attività difensiva (v.Cass., 31/10/2011,n.22624). Conseguentemente, il deposito agli atti del giudizio del certificato dimorte va considerato ininfluente e tamq uam non esset ai fini dellainterruzione del giudizio (cfr. Cass., 23/1/2006, n. 1257 ). Ciò posto l’azione risarcitoria proposta nella specie dal socio della società s.r.l. trae origine dagli illeciticommessi, in concorso fra loro, dagli altri soci e dall'amministratore diuna società a responsabilità limitata, illeciti che sarebbero consistiti nella falsificazione delle scritture sociali, nella distruzione del libro dei soci e nella sostituzione dello stesso con un nuovo libro attestante falsamente la titolarità delle quote in capo ai soci. La Corte di appello ha escluso la legittimazione attiva in capo al socio sul rilievo che le condotte anche se dolose non hanno inciso direttamente sulla sfera giuridico patrimoniale del socio stesso con conseguente inapplicabilità art. 2395 c.c.. Ha altresì escluso che vi fosse spazio per una tutela risarcitoria autonoma ex art. 2043 c.c. per la mancanza di un danno diretto al patrimonio del socio. Ciò posto il ricorso attraverso le articolate censure mette in discussione, da un lato, che le condotte dolose ed integranti fattispecie delittuose possano considerarsi esclusivamente inerenti alla gestione, come invece ritenuto dal giudice di merito, e, dall’altro, censura il profilo indiretto del pregiudizio sostenendo, sulla base di un precedente di questa Corte, che il socio si possa considerare titolare, già prima che divenga esigibile il suo diritto alla quota di liquidazione, di una situazione giuridica direttamente tutelata, avente ad oggetto innanzi tutto il diritto alla durata tendenzialmente illimitata della società ed alla propria partecipazione al libero svolgimento dell'attività negoziale di essa e delle operazioni sociali ( Cass 2010 nr 11959). Ritiene questa Corte che le critiche sollevate dal ricorrente con riferimento alla fattispecie concreta vi sia rilievo nomofilattico da approfondi
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