CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11077/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento al secondo motivo di ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23 comma 8 D.L. 137/2020 e ss.mm . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di appropriazione indebita di un'autovettura e di tentata estorsione volta ad ottenere dal proprietario della predetta vettura la sottoscrizione del passaggio di proprietà della stessa, rideterminava la pena in anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 600,00 di multa. Il ricorso è affidato a due motivi di impugnazione: 1.1. Illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per i reati ascrittigli, riconosciuta benché [OSCURATO:PERSONA] non sia mai stato in possesso dell'autovettura di cui si tratta e nel difetto di qualsiasi accertamento volto a verificare se i messaggi rinvenuti sul cellulare della persona offesa siano partiti dall'utenza del ricorrente. 1.2. Violazione di legge con riferimento alla rideterminazione in pejus della pena irrogata, atteso che, pur in presenza del solo appello dell'imputato, la Corte territoriale ha determinato la pena base in anni uno e mesi otto di reclusione ed curo 600 di multa, a fronte di una pena base iyaA:16) determinata in primo grado in anni uno e mesigi reclusione, aumentata per la continuazione con il reato sub a) in anni uno e mesi sette di reclusione. 2. Con requisitoria scritta del 16/11/2023 il RG. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio. 3. Il primo motivo di ricorso presenta diversi profili di inammissibilità, e tuttavia la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, in considerazione della fondatezza del secondo motivo di ricorso. 3.1. Il motivo è inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944) ed è anche aspecifico, in quanto non si confronta con le argomentazioni della Corte di appello, che ha evidenziato che il possesso del bene da parte del ricorrente emerge dal rilievo che lo stesso "aveva ceduto il bene a terzi, dietro pagamento di euro 2.500, come riferisce il testimone Bomi detto Bruno". 3.2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato: la Corte territoriale, infatti, ha evidenziato che erroneamente il primo giudice non aveva comminato pena pecuniaria e non aveva disposto la riduzione per le attenuanti generiche, che pure aveva c:oncesso, sicché, a fronte di una condanna in primo grado alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 600,00 di multa. In tal modo, però, sia con riferimento all'applicazione di pena pecuniaria, non inflitta in primo grado, che con la determinazione della pena base detentiva in misura superiore a quella inflitta in primo grado, la Corte territoriale ha violato il principio in tema di impugnazioni, ormai consolidato, secondo cui il divieto di "reformatio in pejus" riguarda non solo il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena (Sez. 1, n. 46271 del 03/11/2004, Rv. 230320), principio che deve ritenersi pacifico applicarsi anche ai casi di pena illegale (cfr. Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Rv. 279905, secondo la quale il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena a cura di questa Corte, sulla base delle determinazioni dei giudici di merito, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., da effettuarsi eliminando la pena pecuniaria, non inflitta in primo grado, e determinando la pena base al pari a quella disposta dal giudice di primo grado in anni uno e mesi sei di reclusione, con la riduzione di sei mesi di reclusione per le circostanze attenuanti generiche e l'aumento di pena di un mese di reclusione per la continuazione, l'una e l'altro disposti nella stessa misura della sentenza impugnata, e così per complessivi anni uno e mesi uno di reclusione. P.Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni uno e mesi uno di reclusione. Dichiara inamm