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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27255/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello de L'Aquila, con sentenza dell'Il giugno 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara che, in data 5 luglio 2017, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa aggravata in concorso e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia;

2. ricorre per cassazione il difensore dell'Alcini lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione agli artt. 110, 640 cod. pen. e 530, 533, comma 1, cod. proc. pen.: rileva che la sentenza di appello omette ogni riferimento all'elemento materiale tipico della fattispecie incriminatrice e che le lacune probatorie del dibattimento di primo grado si riflettono sulla individuazione dell'odierno ricorrente come responsabile del reato laddove la persona offesa aveva precisato che il suo interlocutore era di sesso femminile mentre l'unico elemento era rappresentato dalla titolarità della carta postepay su cui era stato accreditato l'importo corrisposto dalla vittima; 2.2 vizio di motivazione in ordine alla configurabilità, in capo al ricorrente, degli elementi idonei ad integrare gli artifici e raggiri tipici del reato di truffa, nonché degli elementi necessari a far ritenere integrata l'ipotesi di concorso di persone nel reato: rileva la difesa che non fosse stato adeguatamente provato il collegamento tra l'odierno imputato e la donna con la quale aveva comunicato la persona offesa.

3. Il ricorso è inammissibile.

Entrambi i motivi sono incentrati sul giudizio di responsabilità che la Corte di Appello ha tuttavia confermato sulla scorta di un percorso motivazionale che non si presta a rilievi e censure spendibili in questa sede; ha chiarito, infatti, che nonostante dalle stesse parole della persona offesa era emerso che della trattativa si fosse occupata una donna, l'odierno imputato risultava titolare sia dell'utenza telefonica utilizzata per le trattative, sia della postpay su cui la persona offesa aveva effettuato la ricarica.

L'elemento dell'accredito del prezzo sulla carta postepay intestata all'Alcini ha consentito perciò alla Corte, con argomentazione che non si presta a rilievi di manifesta illogicità, di ascrivere all'odierno ricorrente la responsabilità per il fatto che tale resterebbe (anche) a titolo di concorso con l'eventualmente diverso autore della condotta tipica cui avrebbe messo a disposizione la propria carta per realizzare la truffa.

E' allora appena il caso di ribadire che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d.

"vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva della sua estraneità alla iniziativa truffaldina conclusasi con la percezione dell'ingiusto profitto con accredito sulla sua carta di pagamento (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278373 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc.

Baroni, Rv. 259245 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261657 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 - 01).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello de L'Aquila, con sentenza dell'Il giugno 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara che, in data 5 luglio 2017, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa aggravata in concorso e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; 2. ricorre per cassazione il difensore dell'Alcini lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione agli artt. 110, 640 cod. pen. e 530, 533, comma 1, cod. proc. pen.: rileva che la sentenza di appello omette ogni riferimento all'elemento materiale tipico della fattispecie incriminatrice e che le lacune probatorie del dibattimento di primo grado si riflettono sulla individuazione dell'odierno ricorrente come responsabile del reato laddove la persona offesa aveva precisato che il suo interlocutore era di sesso femminile mentre l'unico elemento era rappresentato dalla titolarità della carta postepay su cui era stato accreditato l'importo corrisposto dalla vittima; 2.2 vizio di motivazione in ordine alla configurabilità, in capo al ricorrente, degli elementi idonei ad integrare gli artifici e raggiri tipici del reato di truffa, nonché degli elementi necessari a far ritenere integrata l'ipotesi di concorso di persone nel reato: rileva la difesa che non fosse stato adeguatamente provato il collegamento tra l'odierno imputato e la donna con la quale aveva comunicato la persona offesa. 3. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi sono incentrati sul giudizio di responsabilità che la Corte di Appello ha tuttavia confermato sulla scorta di un percorso motivazionale che non si presta a rilievi e censure spendibili in questa sede; ha chiarito, infatti, che nonostante dalle stesse parole della persona offesa era emerso che della trattativa si fosse occupata una donna, l'odierno imputato risultava titolare sia dell'utenza telefonica utilizzata per le trattative, sia della postpay su cui la persona offesa aveva effettuato la ricarica. L'elemento dell'accredito del prezzo sulla carta postepay intestata all'Alcini ha consentito perciò alla Corte, con argomentazione che non si presta a rilievi di manifesta illogicità, di ascrivere all'odierno ricorrente la responsabilità per il fatto che tale resterebbe (anche) a titolo di concorso con l'eventualmente diverso autore della condotta tipica cui avrebbe messo a disposizione la propria carta per realizzare la truffa. E' allora appena il caso di ribadire che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva della sua estraneità alla iniziativa truffaldina conclusasi con la percezione dell'ingiusto profitto con accredito sulla sua carta di pagamento (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278373 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv. 259245 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261657 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 - 01). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle A
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