CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 settembre 2025
Cassazione n. 24769/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] di Nocera - Consigliere - AC - 10/7/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3009/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; – ricorrente – Oggetto: cornice biennale – diritto alla detrazione – presupposti - esistenza del credito Numero registro generale 3009/2022 Numero sezionale 6000/2025 Numero di raccolta generale 24769/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante p.t.; –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 6690/8/2021 depositata il 19/7/2021 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 luglio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 6690/8/2021 veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo n. 6412/3/2015 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione avverso la cartella di pagamento emessa per IVA per l’anno di imposta 2010. 2. Si legge in sentenza e nel ricorso che la cartella era stata emessa a seguito di controllo automatizzato del modello unico 2011 per l’anno di imposta 2010. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso in quanto la società non aveva utilizzato il credito IVA dell’anno 2009. Il giudice d’appello confermava tale decisione il quanto il credito, indicato nella dichiarazione 2011 per l’anno 2010 risultava dalla dichiarazione per il 2009 e non era mai stato utilizzato dalla società. 3. L’Agenzia delle Entrate e del Territorio ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello, affidato a due motivi, Numero registro generale 3009/2022 Numero sezionale 6000/2025 Numero di raccolta generale 24769/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 mentre parte contribuente - già contumace in appello - è rimasta intimata. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.111 Cost., 36, 1, comma 2, d.lgs. n.546/1992 e 132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. nonché degli artt.115 e 116 cod. proc. civ.. 2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.30 e 54 bis, d.P.R. n.633/72, nonché dell’art.36 bis d.P.R. n.600/73. 3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché, sotto i complementari angoli della motivazione apparente e della violazione di legge, censurano la decisione per non aver in alcun modo dato conto del fatto che l’Agenzia appellante aveva impugnato la decisione di primo grado contestando l’esistenza stessa del credito, presupposto per una non stereotipata applicazione delle suddette disposizioni di legge, e sono fondati. 3.1. La giurisprudenza di questa Corte, a partire dalle SS.UU. n. 17757/2016, è pacifica nell’affermare che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. La giurisprudenza della Corte (Cfr. Cass. n.33626/2018), inoltre, precisa Numero registro generale 3009/2022 Numero sezionale 6000/2025 Numero di raccolta generale 24769/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 che nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili. 3.2. Orbene, il giudice ha falsamente applicato le disposizioni oggetto del secondo motivo e, al tempo stesso, reso una motivazione che non rispetta il minimo costituzionale (Cass. Sez. U. n.8053/2014) perché non è individualizzata bensì astratta, dal momento che il contribuente ha sì diritto all’esercizio del credito entro la cornice biennale suddetta, ma deve dimostrare l’esistenza del diritto in concreto, se del caso anche direttamente nel giudizio. Nessun passaggio argomentativo della brevissima sentenza affronta il profilo, specificamente contestato dall’Agenzia. Manca allora un chiaro accertamento circa la prova dell’esistenza del credito e, in sede di rinvio, il giudice valuterà se è stata fornita o meno nel giudizio la prova dell’esistenza del credito, attraverso idonea documentazione, dandone conto nella motivazione. 4. In accoglimento del ricorso, la sentenza del giudice di seconde cure dev’essere cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché sia valutato se è stata fornita la prova del credito e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite. Numero registro generale 3009/2022 Numero sezionale 6000/2025 Numero di raccolta generale 24769/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 3009/2022 Numero sezionale 6000/2025 Numero di raccolta generale 24769/2025 Data pubblicazione 08/09/2025