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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06477/2023

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ORDINANZA sul ricorso 30068/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29, int. 10-12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Avezzana n.3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1966/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 13/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n.1966/2017, depositata in data 13/9/2017, pronunciando in sede di rinvio, ha respinto l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] (in riassunzione dinanzi alla Corte d'appello, dopo una sentenza del Consiglio di Stato, giudice amministrativo originariamente adito, del 2006, di deciaratoria del proprio difetto di giurisdizione), nei confronti del Comune di Gambugliano, avverso lodo arbitrale del 9/11/2004, con il quale, in relazione ad azione indennitaria-risarcitoria, da lesione di affidamento, avanzata dalla Serafini nei confronti del suddetto ente locale (per i costi e le spese sostenute per opere di urbanizzazione primaria sulla base di convenzione di lottizzazione ed autorizzazione alla lottizzazione di terreni di proprietà della Serafini, del 1976-1977, travolta in parte dall'approvazione, nel 1981, di una variante al piano di fabbricazione), si era declinata la competenza arbitrale, in favore della giurisdizione del giudice ordinario, ritenendosi invalida la clausola compromissoria contenuta in una asserita convenzione di lottizzazione a scopo edilizio, stipulata con il Comune il 16/7/1976, atteso che l'atto del 1976 integrava solo uno «schema provvisorio di lottizzazione», non perfezionatosi in una formale convenzione.

In particolare, i giudici, ritenuta tempestiva l'impugnazione, in riassunzione, del lodo arbitrale, alla luce del principio di diritto espresso, in tema di di conservazione degli effetti sostanziali e processuali in caso di translatio iudicii, da questa Corte di cassazione nella sentenza n. 20105/2015 che aveva dato luogo al giudizio di rinvio, hanno sostenuto che era incontroverso che la convenzione di lottizzazione del 1976 non era stata mai approvata dal consiglio comunale (il quale, anzi, aveva deliberato successivamente alcune modifiche, nel 1977, invitando il Sindaco ad integrare nei suddetti termini la convenzione provvisoria) e neppure era stata mai trascritta, ai sensi dell'art.28 L.1150/1942, recando la sola sottoscrizione del Sindaco, soggetto che non aveva in alcun modo il potere di impegnare l'amministrazione con efficacia vincolante, cosicché, come ritenuto dal collegio arbitrale, tale atto costituiva uno schema di convenzione, una mera proposta proveniente dal privato lottizzante, con conseguente inefficacia della clausola compromissoria ivi contenuta .

Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 18/12/2017, affidato a quattro motivi, nei confronti di Comune di Gambugliano (che resiste con controricorso, notificato il 2/2/2018).La ricorrente ha depositato memoria (con documenti). [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente lamenta: a) con il primo ed il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., dell'art.28 1.1150/1943 e dei principi in materia di nullità di atti/provvedimenti amministrativi e dell'art.21 septies L. 241/1990, in relazione sia all'affermata assenza dei potere del Sindaco di impegnare l'amministrazione comunale, con conseguente inesistenza/nullità della convenzione di urbanizzazione, stante l'affermata necessità, ex art.28

I. 1150/1942, di approvazione della convenzione da parte del Consiglio comunale, sia alla ritenuta, in concreto, mancanza di deliberazione da parte del consiglio comunale, atteso che «era pacifico» che, in data 23/7/1976, il Consiglio comunale aveva approvato lo schema di convenzione tra la proprietaria Serafini e l'amministrazione comunale, con sua conseguente piena validità, e il Comune, ottenuto il nulla osta regionale, aveva poi dato corso alla convenzione stessa, autorizzando, con delibera del 1977, la lottizzazione del terreno; b) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli art.28

I. 1150/1942 e 2644 e 2645 c.c., in relazione al pronunciamento della Corte d'appello in ordine al rilievo della mancata trascrizione della convenzione di lottizzazione ai fini della conclusione dell'iter di relativa formazione che invece non rappre enta una condizione di invalidità della convenzione; c) con il motivo, in relazione alla pronuncia sulle spese processuali, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.91 c.p.c., in relazione alla condanna della ricorrente anche al rimborso delle spese del giudizi di legittimità, che si era concluso con pronuncia favorevole alla Serafini.

2. Le prime tre censure sono infondate.

Si evince dalla sentenza impugnata che il motivo di impugnazione del lodo, per violazione dell'art.28 1.1150/1942, non è stato ritenuto fondato, essendosi confermato quanto affermato da collegio arbitrale in ordine al fatto che la convenzione di lottizzazione non era stata mai approvata dal consiglio comunale né era stata trascritta, recando la sola sottoscrizione del Sindaco, cosicché la clausola compromissoria, contemplata nello schema di convenzione, era inefficace, in quanto contenuta in accordo negoziale mai perfezionatosi, e correttamente il collegio arbitrale aveva declinato la propria competenza.L'art.28 1.1150/1942, come modificato dall'art.8 1.765/1967, vigente ratione temporis (nella specie si discute di convenzione di lottizzazione del 1976), recitava : «Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui all'articolo 34 della presente legge e' vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio. [OSCURATO:PERSONA] forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del provveditore regionale alle opere pubbliche...

L'autorizzazione di cui al Gomma precedente può essere rilasciata anche dai Comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici la competente autorità non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti di piani di lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero al programma di fabbricazione adottato.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può disporsi che il nulla-osta all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga rilasciato per determinati Comuni con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda: 1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonche' la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2; 2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici Servizi...; 3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali ...; 4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.

Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti é subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966...».

Ora, questa Corte (Cass. 2119/2015) ha già chiarito, in tema di rapporto che intercorre fra un piano di lottizzazione e la successiva convenzione di lottizzazione, che «in materia di disciplina urbanistica, il piano di lottizzazione costituisce presupposto logico-giuridico della conseguente convenzione di lottizzazione, e il relativo procedimento amministrativo si perfeziona con la sua approvazione da parte del comune, ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, mentre la stipula della convenzione stessa e la sua trascrizione ne costituiscono condizioni di efficacia», cosicché «le parti di un contratto preliminare avente ad oggetto un terreno lottizzando possono condizionare risolutivamente l'efficacia del contratto stesso alla mancata approvazione entro un certo termine del piano di lottizzazione, quale momento autonomo rispetto alla convenzione».

In sostanza, la convenzione è atto autonomo e indipendente rispetto al provvedimento di approvazione del piano di lottizzazione - quest'ultimo presupposto giuridico (e non necessariamente logico) della stipula - e rappresenta soltanto una delle eventuali attività che possono concretizzarsi dopo l'approvazione del piano: «il procedimento di formazione della lottizzazione urbanistica si perfeziona con il provvedimento di approvazione, mentre la stipula e la trascrizione della convenzione ne costituiscono condizioni di efficacia».

Nella specie, ciò che rileva è l'accertamento, ad opera degli arbitri, della mancata approvazione da parte del Consiglio comunale della convenzione di lottizzazione in data «16/7/1976» e della sua mancata trascrizione ad opera del privato; la doglianza mossa dalla ricorrente in ordine al fatto che invece, nell'atto del Sindaco dell'ottobre 1977, di autorizzazione alla lottizzazione, si sarebbe dato atto dell'approvazione, con delibera del Consiglio Comunale del 23 luglio 1976, del progetto e dello schema di convenzione tra il privato e l'amministrazione comunale, è inammissibile in quanto, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il giudice di legittimità non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, per verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo (Cass. 7588/1999; Cass.15057/2000; Cass. 11950/2003; Cass. 10809/2015; Cass.25189/2017) .

Nella specie, la Corte d'appello ha rilevato poi che il Collegio arbitrale aveva «escluso che alcun atto definitivo fosse successivamente intervenuto», anche perché, con deliberazione del luglio 1977, la giunta regionale aveva deliberato alcune modifiche allo schema di convenzione, invitando il Sindaco ad integrare nei suddetti termini la convenzione provvisoria.

L'asserita approvazione da parte del consiglio - la cui mancanza è stata accertata dalla Corte di rinvio - non risulta neppure dimostrata, con autosufficiente allegazione (la menzionata delibera del 23 luglio 1976, n. 94 non è stata trascritta nel ricorso), in sede di legittimità.

Orbene, il difetto di potere rappresentativo costituisce una causa esterna di inefficacia del contratto che si estende alla clausola compromissoria ivi contenuta, sicché non trova applicazione il principio di autonomia della clausola compromissoria in virtù del quale ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale (Cass. 3854/2018).

Nella specie, poi, il vizio di rappresentanza del Sindaco, non era stato neppure, peraltro, sanato per ratifica da parte della amministrazione pubblica avendo il Comune invocato l' annullabilità/inefficacia della convenzione.

Ne conseg ue4c-Lo rrettamente la Corte territoriale ha ritenuto caducata anche la clausola compromissoria, per effetto della inefficacia della convenzione di lottizzazione, conseguente al difetto di potere rappresentativo del Comune in capo al sindaco. 3.

La quarta censura è infondata.

La Corte territoriale ha fatto applicazione del principio di diritto già affermato da questa Corte (Cass./2006; Cass. 20289/2015) secondo cui «il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato», cosicché, alla luce del principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, non sono state liquidate le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, con condanna della parte, vittoriosa nel giudizio di cassazione, ma, complessivamente soccombente, al rimborso delle stesse in favore della controparte.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 30068/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29, int. 10-12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Avezzana n.3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1966/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 13/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n.1966/2017, depositata in data 13/9/2017, pronunciando in sede di rinvio, ha respinto l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] (in riassunzione dinanzi alla Corte d'appello, dopo una sentenza del Consiglio di Stato, giudice amministrativo originariamente adito, del 2006, di deciaratoria del proprio difetto di giurisdizione), nei confronti del Comune di Gambugliano, avverso lodo arbitrale del 9/11/2004, con il quale, in relazione ad azione indennitaria-risarcitoria, da lesione di affidamento, avanzata dalla Serafini nei confronti del suddetto ente locale (per i costi e le spese sostenute per opere di urbanizzazione primaria sulla base di convenzione di lottizzazione ed autorizzazione alla lottizzazione di terreni di proprietà della Serafini, del 1976-1977, travolta in parte dall'approvazione, nel 1981, di una variante al piano di fabbricazione), si era declinata la competenza arbitrale, in favore della giurisdizione del giudice ordinario, ritenendosi invalida la clausola compromissoria contenuta in una asserita convenzione di lottizzazione a scopo edilizio, stipulata con il Comune il 16/7/1976, atteso che l'atto del 1976 integrava solo uno «schema provvisorio di lottizzazione», non perfezionatosi in una formale convenzione. In particolare, i giudici, ritenuta tempestiva l'impugnazione, in riassunzione, del lodo arbitrale, alla luce del principio di diritto espresso, in tema di di conservazione degli effetti sostanziali e processuali in caso di translatio iudicii, da questa Corte di cassazione nella sentenza n. 20105/2015 che aveva dato luogo al giudizio di rinvio, hanno sostenuto che era incontroverso che la convenzione di lottizzazione del 1976 non era stata mai approvata dal consiglio comunale (il quale, anzi, aveva deliberato successivamente alcune modifiche, nel 1977, invitando il Sindaco ad integrare nei suddetti termini la convenzione provvisoria) e neppure era stata mai trascritta, ai sensi dell'art.28 L.1150/1942, recando la sola sottoscrizione del Sindaco, soggetto che non aveva in alcun modo il potere di impegnare l'amministrazione con efficacia vincolante, cosicché, come ritenuto dal collegio arbitrale, tale atto costituiva uno schema di convenzione, una mera proposta proveniente dal privato lottizzante, con conseguente inefficacia della clausola compromissoria ivi contenuta . Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 18/12/2017, affidato a quattro motivi, nei confronti di Comune di Gambugliano (che resiste con controricorso, notificato il 2/2/2018).La ricorrente ha depositato memoria (con documenti). [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente lamenta: a) con il primo ed il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., dell'art.28 1.1150/1943 e dei principi in materia di nullità di atti/provvedimenti amministrativi e dell'art.21 septies L. 241/1990, in relazione sia all'affermata assenza dei potere del Sindaco di impegnare l'amministrazione comunale, con conseguente inesistenza/nullità della convenzione di urbanizzazione, stante l'affermata necessità, ex art.28 I. 1150/1942, di approvazione della convenzione da parte del Consiglio comunale, sia alla ritenuta, in concreto, mancanza di deliberazione da parte del consiglio comunale, atteso che «era pacifico» che, in data 23/7/1976, il Consiglio comunale aveva approvato lo schema di convenzione tra la proprietaria Serafini e l'amministrazione comunale, con sua conseguente piena validità, e il Comune, ottenuto il nulla osta regionale, aveva poi dato corso alla convenzione stessa, autorizzando, con delibera del 1977, la lottizzazione del terreno; b) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli art.28 I. 1150/1942 e 2644 e 2645 c.c., in relazione al pronunciamento della Corte d'appello in ordine al rilievo della mancata trascrizione della convenzione di lottizzazione ai fini della conclusione dell'iter di relativa formazione che invece non rappre enta una condizione di invalidità della convenzione; c) con il motivo, in relazione alla pronuncia sulle spese processuali, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.91 c.p.c., in relazione alla condanna della ricorrente anche al rimborso delle spese del giudizi di legittimità, che si era concluso con pronuncia favorevole alla Serafini. 2. Le prime tre censure sono infondate. Si evince dalla sentenza impugnata che il motivo di impugnazione del lodo, per violazione dell'art.28 1.1150/1942, non è stato ritenuto fondato, essendosi confermato quanto affermato da collegio arbitrale in ordine al fatto che la convenzione di lottizzazione non era stata mai approvata dal consiglio comunale né era stata trascritta, recando la sola sottoscrizione del Sindaco, cosicché la clausola compromissoria, contemplata nello schema di convenzione, era inefficace, in quanto contenuta in accordo negoziale mai perfezionatosi, e correttamente il collegio arbitrale aveva declinato la propria competenza.L'art.28 1.1150/1942, come modificato dall'art.8 1.765/1967, vigente ratione temporis (nella specie si discute di convenzione di lottizzazione del 1976), recitava : «Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui all'articolo 34 della presente legge e' vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio. [OSCURATO:PERSONA] forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del provveditore regionale alle opere pubbliche... L'autorizzazione di cui al Gomma precedente può essere rilasciata anche dai Comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici la competente autorità non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti di piani di lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero al programma di fabbricazione adottato. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può disporsi che il nulla-osta all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga rilasciato per determinati Comuni con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda: 1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonche' la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2; 2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici Servizi...; 3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali ...; 4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge. Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti é subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi. Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966...». Ora, questa Corte (Cass. 2119/2015) ha già chiarito, in tema di rapporto che intercorre fra un piano di lottizzazione e la successiva convenzione di lottizzazione, che «in materia di disciplina urbanistica, il piano di lottizzazione costituisce presupposto logico-giuridico della conseguente convenzione di lottizzazione, e il relativo procedimento amministrativo si perfeziona con la sua approvazione da parte del comune, ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, mentre la stipula della convenzione stessa e la sua trascrizione ne costituiscono condizioni di efficacia», cosicché «le parti di un contratto preliminare avente ad oggetto un terreno lottizzando possono condizionare risolutivamente l'efficacia del contratto stesso alla mancata approvazione entro un certo termine del piano di lottizzazione, quale momento autonomo rispetto alla convenzione». In sostanza, la convenzione è atto autonomo e indipendente rispetto al provvedimento di approvazione del piano di lottizzazione - quest'ultimo presupposto giuridico (e non necessariamente logico) della stipula - e rappresenta soltanto una delle eventuali attività che possono concretizzarsi dopo l'approvazione del piano: «il procedimento di formazione della lottizzazione urbanistica si perfeziona con il provvedimento di approvazione, mentre la stipula e la trascrizione della convenzione ne costituiscono condizioni di efficacia». Nella specie, ciò che rileva è l'accertamento, ad opera degli arbitri, della mancata approvazione da parte del Consiglio comunale della convenzione di lottizzazione in data «16/7/1976» e della sua mancata trascrizione ad opera del privato; la doglianza mossa dalla ricorrente in ordine al fatto che invece, nell'atto del Sindaco dell'ottobre 1977, di autorizzazione alla lottizzazione, si sarebbe dato atto dell'approvazione, con delibera del Consiglio Comunale del 23 luglio 1976, del progetto e dello schema di convenzione tra il privato e l'amministrazione comunale, è inammissibile in quanto, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il giudice di legittimità non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, per verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo (Cass. 7588/1999; Cass.15057/2000; Cass. 11950/2003; Cass. 10809/2015; Cass.25189/2017) . Nella specie, la Corte d'appello ha rilevato poi che il Collegio arbitrale aveva «escluso che alcun atto definitivo fosse successivamente intervenuto», anche perché, con deliberazione del luglio 1977, la giunta regionale aveva deliberato alcune modifiche allo schema di convenzione, invitando il Sindaco ad integrare nei suddetti termini la convenzione provvisoria. L'asserita approvazione da parte del consiglio - la cui mancanza è stata accertata dalla Corte di rinvio - non risulta neppure dimostrata, con autosufficiente allegazione (la menzionata delibera del 23 luglio 1976, n. 94 non è stata trascritta nel ricorso), in sede di legittimità. Orbene, il difetto di potere rappresentativo costituisce una causa esterna di inefficacia del contratto che si estende alla clausola compromissoria ivi contenuta, sicché non trova applicazione il principio di autonomia della clausola compromissoria in virtù del quale ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale (Cass. 3854/2018). Nella specie, poi, il vizio di rappresentanza del Sindaco, non era stato neppure, peraltro, sanato per ratifica da parte della amministrazione pubblica avendo il Comune invocato l' annullabilità/inefficacia della convenzione. Ne conseg ue4c-Lo rrettamente la Corte territoriale ha ritenuto caducata anche la clausola compromissoria, per effetto della inefficacia della convenzione di lottizzazione, conseguente al difetto di potere rappresentativo del Comune in capo al sindaco. 3. La quarta censura è infondata. La Corte territoriale ha fatto applicazione del principio di diritto già affermato da questa Corte (Cass./2006; Cass. 20289/2015) secondo cui «il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato», cosicché, alla luce del principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, non sono state liquidate le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, con condanna della parte, vittoriosa nel giudizio di cassazione, ma, complessivamente soccombente, al rimborso delle stesse in favore della controparte. 4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. PQM La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari
Sentenza Cassazione n. 06477/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris