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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25049/2022

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e ORDINANZA sul ricorso 31800-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di ATRIPALDA; - intimato - avverso la sentenza n. 1472/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 31800 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -2- .. , Premesso e considerato che:

1. la [OSCURATO:SOCIETA] ricorre nei confronti del Comune di Atripalda -rimasto intimato- per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, in epigrafe, denunciandone la nullità in quanto emessa senza che ad essa ricorrente, costituita in appello in termini il 17 dicembre 2019, fosse stata data la comunicazione prevista dall'art. 31 del d.lgs. 546/92, della fissazione dell'udienza di trattazione.

Aggiunge la ricorrente che l'udienza era stata tenuta il 16 gennaio 2020 senza il rispetto del termine stabilito dal medesimo art.31 del d.lgs. 546/92.

La ricorrente infine precisa che se le fosse stato permesso di partecipare all'udienza avrebbe sviluppato le argomentazioni svolte nella memoria di costituzione riguardo ai documenti prodotti dal Comune in appello e posti poi dalla CTR a base della sentenza impugnata;

2. il ricorso è fondato. 2.1.11 primo comma dell'art. 31 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che "La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima".

L'art. 31 è richiamato dal successivo art.61 per il giudizio di appello.

2.2. L'avviso tempestivo della data fissata per la trattazione del ricorso risponde alla finalità di assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio e la tutela del diritto di difesa.

2.3. Alla mancata comunicazione della data di trattazione in appello della controversia consegue la nullità degli atti successivi e della sentenza che definisce il giudizio, a norma degli artt. 101 e 156, secondo comma, cod. proc. civ., applicabili al processo tributario in virtù del rinvio di cui all'art. 1, secondo comma, del citato d.Lgs.

2.4. In questo senso la Corte si è più volte già espressa (v. tra altre, Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n.18279 de 11/07/2018; Cass, sez.6-5,Ordinanza n.1786 del 29/01/2016);

3. il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello del Comune nel rispetto del contraddittorio;

4. il giudice del rinvio dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese dell'intero processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dei 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 31800-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di ATRIPALDA; - intimato - avverso la sentenza n. 1472/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 31800 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- .. , Premesso e considerato che: 1. la [OSCURATO:SOCIETA] ricorre nei confronti del Comune di Atripalda -rimasto intimato- per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, in epigrafe, denunciandone la nullità in quanto emessa senza che ad essa ricorrente, costituita in appello in termini il 17 dicembre 2019, fosse stata data la comunicazione prevista dall'art. 31 del d.lgs. 546/92, della fissazione dell'udienza di trattazione. Aggiunge la ricorrente che l'udienza era stata tenuta il 16 gennaio 2020 senza il rispetto del termine stabilito dal medesimo art.31 del d.lgs. 546/92. La ricorrente infine precisa che se le fosse stato permesso di partecipare all'udienza avrebbe sviluppato le argomentazioni svolte nella memoria di costituzione riguardo ai documenti prodotti dal Comune in appello e posti poi dalla CTR a base della sentenza impugnata; 2. il ricorso è fondato. 2.1.11 primo comma dell'art. 31 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che "La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima". L'art. 31 è richiamato dal successivo art.61 per il giudizio di appello. 2.2. L'avviso tempestivo della data fissata per la trattazione del ricorso risponde alla finalità di assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio e la tutela del diritto di difesa. 2.3. Alla mancata comunicazione della data di trattazione in appello della controversia consegue la nullità degli atti successivi e della sentenza che definisce il giudizio, a norma degli artt. 101 e 156, secondo comma, cod. proc. civ., applicabili al processo tributario in virtù del rinvio di cui all'art. 1, secondo comma, del citato d.Lgs. 2.4. In questo senso la Corte si è più volte già espressa (v. tra altre, Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n.18279 de 11/07/2018; Cass, sez.6-5,Ordinanza n.1786 del 29/01/2016); 3. il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello del Comune nel rispetto del contraddittorio; 4. il giudice del rinvio dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese dell'intero processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dei 7
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