CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 36913/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen.. 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato a tre motivi. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il terzo motivo, che investe, sotto il profilo dell'insufficienza motivazionale, la dichiarazione di responsabilità dell'imputato - e che perciò, per ragioni di ordine logico, deve essere esaminato prima degli altri - è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia, effettivo, addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata. 3.2. Il secondo motivo, che contesta il diniego di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, pur se articolata sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, è in realtà diretto a sollecitare una rivisitazione della valutazione in fatto compiuta dal giudice di merito, che ha non illogicamente valorizzato, ai fini della decisione assunta, la notevole e subdola efficacia criminosa della condotta tenuta dall'imputato: già per quest'aspetto risulta, pertanto, estraneo al sindacato di legittimità. In ogni caso, lo stesso è manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044). 3.3. Il terzo motivo, che sviluppa argomenti protesi a censurare l'operata graduazione della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [cfr. pag. 5, punto 3.1. della sentenza impugnata], e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pag.6 e 7 della sentenza impugnata). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]